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Share/Save/Bookmark Coppie di fatto:  è il Giudice Ordinario che decide
(Corte di Cassazione, sentenza 22001 del 27 ottobre 2010 - Dr.ssa Mariagabriella Corbi)

E’ il Tribunale ad essere competente  per l’assegnazione della casa familiare e per la statuizione dell’assegno di mantenimento al carico del genitore non affidatario. Queste problematiche sono analizzate anche dal Tribunale per i minori ma in aspetto di prescrizione e non di tempestività esecutiva.  In tale ottica è stato ulteriormente ribadito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 22001 del 27 ottobre 2010, che le decisioni inerenti alla contribuzione dell’ex compagno nei confronti dei figli competono al Giudice. La lite era sorta per la richiesta della donna al mantenimento della prole nei confronti dell’ex compagno. Tale petizione, pervenuta al  Giudice dei minori, non trovava accoglimento per regolamento di competenza, di conseguenza la demandava al Tribunale ordinario. Gli Ermellini hanno – ancora una volta – sottolineato che “competente a conoscere della controversia concernente l'entità del contributo che un genitore naturale deve corrispondere all’ altro genitore per il figlio ancorché minorenne, che gli sia affidato o comunque da esso tenuto, è il giudice ordinario e non il tribunale per i minorenni, trattandosi di procedimento non assimilabile a quelli contemplati dall’art. 38 disp. attuaz. c.c., vertenti direttamente sull'interesse dei figli, specie minorenni, e caratterizzati, di norma, dalla forma camerale ma introdotto da uno dei genitori in nome proprio, e non in rappresentanza del figlio minore sul quale esercita la potestà, cosí da dar luogo ad una “lite" tra due soggetti maggiorenni, che ha come "causa petendi" la comune qualità di genitori e come "petitum" il contributo che l'uno deve versare all'altro in adempimento dell'obbligo di mantenimento del figlio”. Non si può ignorare che i conviventi fanno ormai parte del nostro tessuto sociale sia per scelta sia perché costretti (si pensi ai separati o coloro che attendono le sentenze del Tribunale). Si parla di patti, quello dei conviventi, che si rinnova giorno per giorno e del quale alcuna legge può regolamentare. Con la stessa facilità di nascita questo accordo può annullarsi. Mentre una separazione coniugale ha insiti diversi aspetti pratici e psicologici, la fine di una convivenza di fatto, proprio perché non e tutelata giuridicamente, comporta una conflittualità elevata tanto da instaurare battaglie e  problemi di adattamento. La legge tutela  il coniuge più debole che può avvalersi di una gamma di diritti- mantenimento, assegnazione della casa coniugale, pensione di reversibilità, trattamento di fine rapporto, successione etc..- che nessun marito o moglie, andando via di casa, può sottrargli. Viceversa il convivente non “coniugato”, pur avendo condiviso una intera vita con il proprio compagno, può trovarsi senza niente: mancanza di soldi, supporto affettivo, casa. Solo in presenza di figli generati dall’unione quest’ultimi  possono beneficiare degli articoli preposti a loro tutela dal codice civile. Proprio perché la convivenza non è, di per sé, fonte di diritti e di obblighi reciproci per i conviventi., infatti sono i le parti a decidere i diritti ed i doveri oggetto della loro relazione. Ci si separa da coniugi e ci si separa da conviventi, una separazione tra coniugi porta con se problemi pratici e psicologici, la cessazione di una convivenza, proprio perchè non è contemplata giuridicamente, scatena cruente battaglie e molti ostacoli. Infatti il coniuge più debole può comunque contare su tutta una serie di diritti, mantenimento - assegnazione della casa coniugale - pensione di reversibilità - trattamento di fine rapporto etc.. che nessun coniuge, andandosene da casa, può sottrargli. Al contrario, il convivente non legalmente sposato, pur avendo condiviso una intera vita con il proprio compagno, può ritrovarsi senza niente. Privato dagli affetto, dai soldi, dalla casa e senza tutela, specialmente se, dalla "condivisione", non sono nati figli.


I FIGLI DI GENITORI NON CONIUGATI


I figli naturali ed i figli legittimi godono della stessa tutela giuridica.


1) Entrambi i genitori esercitano la potestà sui minori.


2) E’ il Tribunale ad essere competente all’assegnazione della casa familiare e per la fissazione dell’assegno di mantenimento al carico del genitore non affidatario.


D.ssa Mariagabriella Corbi

LaPrevidenza.it, 23/01/2011

Documenti:
sentenza 22001.pdf
sentenza 22001.pdf






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