Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale
(Cgce, Sentenza 16.7.209 C-168/08)
«Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Art. 64 – Disposizioni transitorie – Applicazione ad una decisione di uno Stato membro che ha aderito all’Unione europea nel 2004 – Art. 3, n. 1 – Competenza giurisdizionale in materia di scioglimento del matrimonio – Collegamento pertinente – Residenza abituale – Nazionalità – Coniugi residenti in Francia e aventi, entrambi, la cittadinanza francese e ungherese»
La controversia principale trae origine dalla domanda di scioglimento del matrimonio proposta in Francia dalla sig.ra Mesko il 19 febbraio 2003. Dagli atti di causa risulta che, nell’ambito dell’esame della ricevibilità di tale domanda, il riconoscimento della sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Pest il 4 maggio 2004 costituisce una questione incidentale. In forza dell’art. 21, n. 4, del regolamento n. 2201/2003, le autorità giurisdizionali francesi possono decidere al riguardo. In tale contesto, la Cour de cassation ha sottoposto talune questioni relative all’interpretazione dell’art. 3, n. 1, dello stesso regolamento.
LaPrevidenza.it, 09/09/2009
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