Bigenitorialità aldilà delle distanze
(Corte di Cassazione, Sez.VI Civ, sentenza 2.12.2010 n. 24526 - D.ssa Mariagabriella CORBI)
Gli Ermellini di Piazza Cavour con la sentenza 24526 hanno accolto il ricorso e hanno ribadito che “non essendo allo stato in discussione le capacita’ genitoriali dei due genitori entrambi adeguati e con un buon rapporto con la figlia”, e’ possibile applicare “l’affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori” anche se il padre risiede a Brescia e la madre in Romania. In una famiglia di fatto la donna, di origine rumene, adiva al Tribunale per i Minori di Brescia ottenendo l’affido esclusivo della figlia, nata durante la convivenza, e la somma di € 750,00 per il mantenimento della piccola per “l’oggettiva distanza esistente tra i luoghi di rispettiva residenza dei genitori” . Dopo diverse battaglie legali tra l’Italia (Brescia) e la Romania (Bucarest) il padre si è rivolto in Cassazione facendo notare che “la vicinanza tra le abitazioni dei genitori non costituisce condizione fondamentale per disporre l’affidamento condiviso”. Al termine del procedimento i Supremi Giudici hanno dato ragione al padre ed hanno aggiunto che “alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore. l'oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori non preclude la possibilità di un affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore (artt. 155, comma 2, e 155 quater, comma 2, c.c.)”. Con l’entrata in vigore della legge 54, dell’8 febbraio 2006, è stato sancito il principio della bigenitorialità, ovvero il diritto dei figli a continuare a mantenere rapporti di frequentazione con ciascun genitore. Il profilo più innovativo della nuova normativa risiede nella centralità riconosciuta al minore ed al riconoscimento della sua esigenza di continuare a mantenere invariati i contatti con i genitori. In tale ottica ha previsto la presenza contemporanea ed alternata di entrambi nella vita del figlio anche dopo la disgregazione del nucleo familiare, abbandonando la tradizionale distinzione di ruoli tra genitore che si occupa del figlio e genitore del “tempo libero”. La nuova legge ,come per la legge di riforma di diritto di famiglia, prima, e per quella sul divorzio, poi, ha sconvolto gli equilibri precedentemente costituiti in materia di crisi della famiglia, materializzando oltre al principio informatore di tutta la disciplina minorile (massima tutela del minore), un altro caposaldo, quello del diritto alla bigenitorialità del minore, in totale applicazione dei principi della Convenzione internazionale di New York del 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con la legge n. 176 del 1991 e nella Convenzione europea dei diritti del fanciullo assorbita dalla nostra legislazione nel 2003. In presenza di coppie multietniche saranno facilitate le procedure di separazione ed affido della prole in 14 paesi (dei 27) della Ue che hanno stilato un accordo di ”cooperazione rafforzata” per la delicatezza ed importanza degli eventi. L’accordo, tra i ministri della giustizia della Ue, permette alle coppie di diverse nazionalita’ di adottare il regime giuridico matrimoniale ico della Ue di cui intendono avvalersi in caso di divorzio futuro. Le nuove regole saranno applicate da: Austria, Germania, Belgio, Bulgaria, Spagna, Francia, Ungheria, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Romania e Slovenia. Nel 2007, nella Ue sono stati celebrati circa 300 mila matrimoni tra cittadini europei di diversa nazionalita’ e pronunciati circa 140 mila divorzi...
Mariagabriella CORBI
LaPrevidenza.it, 18/01/2011
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