Assegno divorzile: natura e problematiche tributarie e previdenziali
(Dott. Nicola Vitiello)
Con il divorzio – o cessazione degli effetti civili del matrimonio – il rapporto matrimoniale termina, ossia si scioglie il matrimonio “civile” o cessano gli effetti del matrimonio concordatario. In realtà il divorzio non comporta, almeno nel nostro ordinamento, un’estinzione assoluta di tutti gli effetti del matrimonio: infatti, non soltanto sopravvivono alcuni effetti propri dell’istituto, quali la tutela previdenziale ed alcuni diritti successori del coniuge superstite, ma il divorzio fa sorgere delle situazioni giuridiche nuove, tra cui la più importante è l’assegno divorzile. Tale figura ricopre un ruolo preminente nell’ambito della normativa in materia di separazione e divorzio, poiché volta a regolamentare i rapporti economici tra gli ex coniugi, e pertanto è stata oggetto di numerosi interventi dottrinali e giurisprudenziali, resi necessari anche dalla complessa disciplina dettata dal legislatore. La fattispecie dell’assegno è prevista dall’art. 5 L. 898/70, disposizione normativa che ha subito numerose modifiche, che ne hanno alterato la natura stessa ed i presupposti per la sua concessione. In particolare, con l’art. 5, commi 6 e 8, L. 898/70, il legislatore ha previsto due ipotesi di assegno: il Giudice, infatti, in sede di sentenza di divorzio, può disporre l’obbligo della corresponsione di un assegno periodico ovvero, in caso di accordo delle parti, la corresponsione di un assegno una tantum, normativizzando un’ipotesi di liquidazione cumulativa delle spettanze dovute a titolo di assegno divorzile. La previsione di due distinte figure di assegno ha suscitato un vivace dibattito in sede dottrinaria e giurisprudenziale, volto ad evidenziare le peculiari caratteristiche delle due figure. La possibilità di disciplinare gli interessi economico-patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio nell’una o nell’altra forma ha, infatti, riflessi sul piano fiscale, in quanto in ragione della forma di regolamentazione prescelta l’assegno assume natura reddituale e, conseguentemente, diventa fiscalmente rilevante l’onere supportato dal coniuge che lo eroga . Per ragioni sistematiche e per meglio comprendere le notevoli differenze tra le due figure, si ritiene opportuno esaminare separatamente la figura dell’assegno periodico rispetto all’assegno una tantum.
(Dott. Nicola Vitiello)
LaPrevidenza.it, 25/03/2011
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