Area professionisti Partners Collabora Community 23/05/2012 22:46:53


ARGOMENTI
Amianto
Ammortizzatori Sociali
Assistenza
Codice civile
Contributi
Diritto Canonico
Diritto Sanitario
Diritto sindacale
Gestione separata Inps
Infortunistica
Lavoro
Leggi e Normative
Legislazione comunitaria
Pensioni
Premi Inail
Previdenza Complementare
Risarcimento del danno
Famiglia e minori
Pubblico Impiego

SERVIZI E UTILITA'
Notiziario Giuridico
FAQ
Aggiornamento giuridico
Contatti di Redazione


Sito del giorno
Corte Costituzionale
Sito ufficiale, offre una banca dati con le pronunce integrali dal 1999 e le massime dal 1956. Presenti inoltre il testo della Carta Costituzionale, delle leggi di rilevanza costituzionale e delle relazioni annuali.
Home Amianto Ammortizzatori Sociali Assistenza Codice civile Contributi Previdenza Complementare










Share/Save/Bookmark Assegno divorzile: natura e problematiche tributarie e previdenziali
(Dott. Nicola Vitiello)

Con il divorzio – o cessazione degli effetti civili del matrimonio – il rapporto matrimoniale termina, ossia si scioglie il matrimonio “civile” o cessano gli effetti del matrimonio concordatario. In realtà il divorzio non comporta, almeno nel nostro ordinamento, un’estinzione assoluta di tutti gli effetti del matrimonio: infatti, non soltanto sopravvivono alcuni effetti propri dell’istituto, quali la tutela previdenziale ed alcuni diritti successori del coniuge superstite, ma il divorzio fa sorgere delle situazioni giuridiche nuove, tra cui la più importante è l’assegno divorzile. Tale figura ricopre un ruolo preminente nell’ambito della normativa in materia di separazione e divorzio, poiché volta a regolamentare i rapporti economici tra gli ex coniugi, e pertanto è stata oggetto di numerosi interventi dottrinali e giurisprudenziali, resi necessari anche dalla complessa disciplina dettata dal legislatore. La fattispecie dell’assegno è prevista dall’art. 5 L. 898/70, disposizione normativa che ha subito numerose modifiche, che ne hanno alterato la natura stessa ed i presupposti per la sua concessione. In particolare, con l’art. 5, commi 6 e 8, L. 898/70, il legislatore ha previsto due ipotesi di assegno: il Giudice, infatti, in sede di sentenza di divorzio, può disporre l’obbligo della corresponsione di un assegno periodico ovvero, in caso di accordo delle parti, la corresponsione di un assegno una tantum, normativizzando un’ipotesi di liquidazione cumulativa delle spettanze dovute a titolo di assegno divorzile. La previsione di due distinte figure di assegno ha suscitato un vivace dibattito in sede dottrinaria e giurisprudenziale, volto ad evidenziare le peculiari caratteristiche delle due figure. La possibilità di disciplinare gli interessi economico-patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio nell’una o nell’altra forma ha, infatti, riflessi sul piano fiscale, in quanto in ragione della forma di regolamentazione prescelta l’assegno assume natura reddituale e, conseguentemente, diventa fiscalmente rilevante l’onere supportato dal coniuge che lo eroga . Per ragioni sistematiche e per meglio comprendere le notevoli differenze tra le due figure, si ritiene opportuno esaminare separatamente la figura dell’assegno periodico rispetto all’assegno una tantum.



(Dott. Nicola Vitiello)

LaPrevidenza.it, 25/03/2011

Documenti:
Assegno_divorzile_vitiello.html


Commenta questa notizia

E' necessario essere Registrati e aver effettuato il login per poter commentare le notizie.





CONSULENZA ONLINE

Ultimo Post del:
20/05/2012 alle 13:27
Titolo:
Tagliando Invalidi
di:
Dariod

CANALI GIURIDICI
Economia
Notizie di cronaca
Diritto Comunitario
Leggi & Normative
News giuridiche in inglese
Diritto Commerciale
Economia
Fondi Pensione
News Giuridiche

Nome Utente
Password

Password
Dimenticata?




Newsletter informativa!
Registrati subito e ricevi, ogni luned́, il sommario delle news pubblicate nella settimana, direttamente nella tua casella e-mail!