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Share/Save/Bookmark E’ possibile richiedere il rito abbreviato quando il fatto nuovo o diverso risultava dagli atti di indagine
(Corte Costituzionale, Sentenza 18 dicembre 2009, n.333 - Valter Marchetti)

E’ possibile richiedere il rito abbreviato quando il fatto nuovo o diverso risultava dagli atti di indagine. Nota dell’ Avv. Valter Marchetti, Foro di Savona


Corte Costituzionale, Sentenza 18 dicembre 2009, n.333


 


Il Giudice  “rimettente” dubita della legittimità costituzionale dell’art.517 cpp


Il  Tribunale di Pinerolo – rimettente – dubita della legittimità costituzionale dell’art.517 del codice di procedura penale,  “ nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al processo concernente il reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale”.


L’orientamento giurisprudenziale prevalente.


Secondo tale  consolidato orientamento non è ammessa la richiesta di giudizio abbreviato  “parziale” cioè riferita ad una parte soltanto delle imputazioni cumulativamente formulate contro la stessa persona. Questo orientamento è basato  sul rilievo che, nel caso di richiesta parziale, il processo non verrebbe definito nella sua interezza, onde rimarrebbe ingiustificato l’effetto premiale, voluto dal legislatore al fine di ridurre il ricorso alla fase dibattimentale, secondo quanto stabilito dall’art.438 cpp, per ciascun processo, ancorché cumulativo, relativo  al singolo imputato, e non per ciascun reato.


Rilievi delle sentenze n.23 del 1992, n.54 del 2002  e n.169 del 2003.


In sostanza, i  rilievi di legittimità costituzionale  introdotti dalle dette sentenze, risultano estensibili, mutatis mutandis, anche alla fattispecie che qui interessa. In particolare, osservano i giudici costituzionali, l’accesso al rito alternativo per il reato oggetto della contestazione suppletiva  “tardiva”. Infatti, anche quando avvenga in corso di dibattimento, risulta comunque  idoneo a produrre un effetto di economia processuale,  “ giacché consente – quantomeno – al giudice del dibattimento di decidere sulla nuova imputazione allo stato degli atti, evitando il possibile supplemento di istruzione previsto dall’art.519 cpp”.


La Corte Costituzionale dichiara  l’illegittimità costituzionale  dell’art.517 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al processo concernente il reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale ed in applicazione dell’art.27 della legge 11 marzo 1953, n.87;  dichiara, altresì,  l’illegittimità dell’art.516 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio  abbreviato relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento di esercizio dell’azione penale.


Avv. Valter Marchetti

LaPrevidenza.it, 18/01/2010

Documenti:
ccost_333_2009.html


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