Valutazione e validazione della performance del personale ,le
graduatorie di merito per l’attribuzione del trattamento accessorio ex art 45
del D.lgs n°165/01 e sue conseguenze giuridiche nello schema di decreto
legislativo attuativo della riforma Brunetta( L.15/2009) .
Avv. Maurizio Danza – Arbitro regionale per il pubblico impiego
del Lazio
4) I criteri di misurazione e di valutazione della
performance individuale secondo l’art 9 dello schema di decreto legislativo.
Passando poi alla descrizione delle fasi relative alla
misurazione della performance ben descritto nell’art 9 non a caso rubricato
“ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale”,si rileva
innanzitutto che la disposizione distingue tra valutazione dei dirigenti e del
restante personale. Per quanto concerne i primi si stabilisce espressamente che
“la misurazione e la valutazione della performance individuale
dei dirigenti e del personale responsabile di una unità organizzativa in
posizione di autonomia e responsabilità è collegata: a) agli indicatori di performance relativi all’ambito
organizzativo di diretta responsabilità; b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali; c) alla qualità del contributo assicurato alla performance
generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali
dimostrate. Il successivo comma 2 , che
si riferisce invece al restante personale, nel confermare che” la
misurazione e la valutazione sono svolte dai dirigenti sulla performance
individuale e che sono effettuate sulla base del sistema di cui all’articolo 7,
sancisce che essa è collegata: a) al raggiungimento di specifici
obiettivi di gruppo o individuali; b) alla
qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di
appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e
organizzativi. A ben vedere la norma,onde
evitare ogni dubbio in proposito, stabilisce in primo luogo che i Dirigenti
debbono non solo provvedere a varare gli strumenti di misurazione ,ma che è
loro specifica responsabilità anche la successiva fase di valutazione del
personale. Essa poi delimita l’area di intervento alla sola performance
individuale escludendo quella sulla performance organizzativa ,facendo espresso
riferimento al sistema di cui all’art 7 e cioè coerentemente con i tempi,con le
fasi,con le procedure e con i soggetti indicati in detto sistema. Inoltre la
norma stabilisce altresì che sia la valutazione che la misurazione della
performance sia connessa al conseguimento di specifici obiettivi individuali e
di gruppo,dunque previsti ed assegnati precedentemente al singolo dipendente e
al gruppo di lavoro cui si riferisce. Difficile comprendere però come siano
misurabili ai fini della distribuzione del trattamento accessorio connesso alla
performance, da un punto di vista squisitamente scientifico, “la qualità del
contributo”,” le competenze dimostrate”,nonché i “comportamenti professionali
ed organizzativi”, rischiando di sottoporre così la prestazione del dipendente
ad una attività valutativa di natura discrezionale che non sembra essere
coerente con l’intero assetto di riforma del sistema di accertamento del merito
nella sua oggettività.
La
validazione della relazione della performance del dirigente e la collocazione
nei livelli di performance da parte dell'organismo indipendente ai fini del
riconoscimento del trattamento economico accessorio
Venendo poi alla fase descrittiva del processo che culmina
con la collocazione dei lavoratori dipendenti nelle tre fasce previste dall’art
19 dello schema di decreto legislativo ( c.d. criteri per la differenziazioni
delle valutazioni), si rileva come detta fase inizia con la relazione sulla
performance di cui all’ art 10 c.1 lett b che i dirigenti devono adottare
entro il 30 giugno di ogni anno. Detta relazione “ evidenzia, a consuntivo,
con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali
raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con
rilevazione degli eventuali scostamenti e il bilancio di genere realizzato. Di
particolare interesse per quanto concerne la fase di valutazione è il meccanismo
previsto nello schema del decreto legislativo,in riferimento al rapporto tra
Dirigenti e l’Organismo indipendente per la valutazione della performance per
quanto concerne il potere di validazione attribuito a quest’ultimo, in merito
ai risultati organizzativi ed individuali raggiunti dai dipendenti. Ed infatti
a ben vedere la norma stabilisce che sulla base di detta relazione a consuntivo,
l’Organismo indipendente per la valutazione della performance in virtù dei
poteri di cui all’ art 14 c.4 lett c, provveda alla validazione della
relazione, rafforzando altresì tale adempimento atteso che si chiarisce come
essa sia condizione indispensabile per l’accesso agli strumenti per premiare il
merito di cui al titolo III( cfr c.6 art 14). Ebbene proprio a detta
validazione nella ratio normativa, conseguono degli effetti giuridici di
notevole portata atteso che proprio sulla base di essa, l’Organismo suindicato
provvederà ai sensi dell’ art 19 alla compilazione di una graduatoria delle
valutazioni individuali sia per il personale dirigente che non dirigente,
collocando conseguentemente i dipendenti in tre distinti livelli di performance
e determinando a secondo dei casi l’attribuzione piena del trattamento
accessorio per i dipendenti di fascia alta ( nella misura del 25% elevabile
fino al 30% sulla base di deroga della contrattazione integrativa), parziale e
cioè nella misura del 50% per quelli collocati in quella intermedia( nella
misura del 50%),e la non attribuzione del trattamento accessorio per quei
dipendenti( nella misura del 25%) collocati in fascia di merito bassa(
cfr.lett.te art 19 c.2 lett a,b,c schema decreto legislativo).
Ulteriori
conseguenze derivanti dalla collocazione nei livelli di performance dei
dipendenti
Non sono altresì da trascurare le conseguenze ulteriori
derivanti da una classificazione dei dipendenti operata dal suddetto Organismo
di valutazione della performance: ed infatti mentre solo la collocazione in
fascia alta consente l’accesso al bonus annuale delle eccellenze( cfr.art 21), non
impedendo però l’accesso al premio annuale per l’innovazione ( cfr.art 22) e se
protrattasi per tre anni consecutivi costituisce titolo prioritario per
l’attribuzione delle progressioni economiche( cfr.art 23 c.3) e di carriera (
cfr.art 24 c.3), la valutazione di insufficiente rendimento per reiterata
violazione di obblighi concernenti la prestazione,riferita ad un arco temporale
non inferiore al biennio, può dar luogo al licenziamento disciplinare con
preavviso ai sensi dell’art 55 quater c.2( cfr.art 67 schema decreto
legislativo disposizioni relative al procedimento disciplinare). Infine ai
sensi del comma 1 bis del rinnovellato art 52 “disciplina delle mansioni” del
D.lgs n°165/01, la valutazione positiva conseguita dal dipendente( sembrerebbe
dunque comprendere la norma con tale accezione anche la collocazione in quella
intermedia) per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della
progressione economica e dell’attribuzione dei posti riservati nei concorsi per
l’accesso all’area superiore.