La
natura giuridica della Libera Università Kore di Enna
Massimo
Greco
Sommario: 1. La fonte normativa – 2.
L’Ordinamento positivo – 3. L’evoluzione
concettuale di Ente Pubblico – 4. La causa privatistica e la
missione pubblica – 5. Gli indicatori sintomatici della natura
giuridica – 6. Il caso Luiss – 7. Il caso Lumsa –
8. Il caso Kore
L’istituzione in Sicilia del 4° polo
universitario è stata particolarmente travagliata, ma il
risultato alla fine si è ottenuto attraverso il riconoscimento
della “Libera Università Kore di Enna”. La
tipologia adottata non è quella tradizionale degli atenei
statali, ma neanche quella di stampo privatistico altrettanto
tradizionale. E’ una forma ibrida espressamente prevista dal
nostro ordinamento la cui configurazione giuridica non risulta chiara
neanche alle massime Istituzioni. Prova ne è che mentre
l’Istituto Nazionale di Statistica l’ha inserita
nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato, individuate ai sensi dell’art. 1, comma
5 della legge 30/12/2004, n. 311, il Ragioniere Generale della
Regione Siciliana la esclude dall’elenco degli enti
assoggettati alle norme sulla Tesoreria unica regionale, perché
riveste natura giuridica di diritto privato.
La fonte normativa
Siamo infatti in presenza di Istituzioni previste
dall’art. 1, secondo comma, n. 2 del R.D. 31/08/1933, n. 1592,
nonché dagli articoli 198 e seguenti del medesimo regio
decreto. La loro giuridica esistenza dipende dall’inclusione
nel sistema nazionale d’istruzione superiore operata dal
riconoscimento del Ministero dell’Università e della
ricerca scientifica e tecnologica, che può anche sopprimerli
(v. art. 200 e 212 R.D. 1592/1933). Il riconoscimento ministeriale
della Libera Università Kore, di seguito denominata UKE, si è
avuto con il Decreto del 5 maggio 2005 che, all’art. 1, così
recita: “E’ istituita, a decorrere dall’anno
accademico 2004-2005, la Libera Università della Sicilia
centrale <<Kore>> non statale legalmente riconosciuta…”.
A seguito del riconoscimento, la UKE ha acquisito
anche l’autonomia nei confronti del Ministero. La
giurisprudenza, in occasione di un approfondimento operato per la
consorella Libera Università di Bolzano si è così
espressa “oltre ad essere dotata di personalità
giuridica propria, gode…di piena autonomia didattica,
organizzativa, amministrativa e finanziaria nei confronti del
Ministero”. Le Libere Università, pur avendo una più
accentuata autonomia, non si differenziano sostanzialmente dalle
Università statali, salvo che per le modalità di
istituzione e per il contributo finanziario. Per le università
libere, infatti, l’iniziativa non è, ovviamente, dello
Stato ed il contributo finanziario dello Stato è solo parziale
o eventuale (quando diviene indispensabile l’università
viene di solito statizzata e finisce di essere libera). Per il
rimanente, entrambe i tipi di istituzione hanno una regolamentazione
omogenea e le norme fondamentali o essenziali dettate per le
università statali si applicano anche a quelle libere.
L’UKE ha
natura (quale libera università appartenente alla categoria di
cui al n. 2 dell’art. 1 T.U. Delle leggi sull’istruzione
superiore approvato con R.D. 31/08/1933 n. 1592) di persona giuridica
di diritto privato, tuttavia dal riconoscimento (art. 1 del T.U.)
della personalità giuridica non deriva una chiara e netta
natura privata della stessa. Anzi, un’indicazione in senso
contrario potrebbe trarsi dalla circostanza che, in passato, per
alcune università vi era stata una espressa qualificazione
pubblicistica (v. ad es. l’art. 1 del R.D. n. 1163/39 per
l’Università Cattolica del sacro Cuore) sicchè
inevitabile appare il ricorso ai c.d. Indici sintomatici, e in
riferimento all’Università Pro Deo il principio di
pubblicità è stato enunciato dalla sentenza 9/11/1974
n. 3480 delle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione sulla
base di indicatori, tratti dalla normativa positiva, ritenuti
sufficienti per configurare, attraverso una sostanziale equiparazione
nella natura e nelle finalità delle università libere
alle università statali, un rapporto di ausiliarietà
con lo Stato.
L’Ordinamento positivo
Definire con certezza se le Libere Università
non statali legalmente riconosciute sono da considerare enti
pubblici, solo formalmente privati, o viceversa enti anche
sostanzialmente privati, come sopra accennato, è di
fondamentale importanza per le numerose implicazioni che ne derivano
in punto di giurisdizione, nel contesto delle norme che regolano gli
appalti e le forniture, in materia di norme sul procedimento
amministrativo e sul rapporto di lavoro e, più recentemente,
anche per quanto concerne i vincoli che derivano dai cosiddetti patti
di stabilità interni.
Una elencazione esaustiva delle Pubbliche
Amministrazioni nel nostro ordinamento è contenuta nell’art.
1, comma 2, del D.Lgs 30/03/2001 n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”. Oltre a quelle tipizzate, la norma
fa un generico riferimento a “tutti gli enti pubblici non
economici”. L’individuazione di questi enti appare
riservata all’ordinamento positivo. Infatti, secondo quando
previsto dall’art. 4 della legge 70/1975, “nessun ente
pubblico può essere riconosciuto o istituito se non per
legge”. Tuttavia, neppure la qualificazione operata dalla legge
risulta sempre decisiva. Diversi sono i casi di enti espressamente
qualificati dalla legge pubblici o privati e diversamente dichiarati
dalla giurisprudenza giusto insegnamento della Corte Costituzionale.
Il diritto comunitario indirizza gli strumenti
d’indagine sulla natura giuridica degli enti verso gli aspetti
sostanziali, con particolare riferimento alla tipologia delle risorse
impiegate. Infatti, “A livello comunitario, con il Regolamento
CE 2223/96 del Consiglio, in data 25 giugno 1996, relativo al sistema
europeo dei conti nazionali e regionali nella comunità 8SEC
95), il Consiglio della Comunità economica europea ha
modificato il Sistema Statistico europeo, varando nuove definizioni e
regole di calcolo delle grandezze relative alla finanza pubblica
denominate SEC 95, ed applicabili in ogni Stato. All’interno
del SEC 95, che ha valore normativo primario poiché è
stato approvato, come si è detto con un regolamento del
Consiglio delle comunità europee, si ritrova una precisa
nozione di Amministrazione Pubblica (seppur al limitato fine della
disciplina settoriale esaminata), laddove è precisato che sono
da considerare Amministrazioni Pubbliche <<tutte le unità
istituzionali che agiscono da produttori di beni e servizi non
destinati alla vendita, la cui produzione è destinata a
consumi collettivi e individuali ed è finanziata in prevalenza
da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad
altri settori e/o tutte le unità istituzionali la cui funzione
principale consiste nella ridistribuzione del reddito e delle
ricchezze del paese>>. Deve considerarsi ente pubblico,
pertanto, qualsiasi soggetto che indipendentemente dalla forma
giuridica assunta utilizzi in prevalenza per lo svolgimento
dell’attività per cui è costituito risorse
pubbliche, anziché private. Ne consegue che, anche a livello
europeo, al fine di individuare la natura di un ente non è
rilevante la forma giuridica che viene data al medesimo, ma le
risorse che utilizza per lo svolgimento della sua attività”.
Con una pronuncia del 26 marzo 2009 , la Corte di
Giustizia Europea ha ritenuto che l’organismo europeo di
controllo Eurocontrol, incaricato di sviluppare un sistema uniforme
di gestione del traffico aereo in Europa sia un soggetto pubblico e
non un’impresa in quanto le attività, per loro natura,
le finalità e le regole a cui è sottoposto, connesse
con l’esercizio di poteri di controllo e di polizia dello
spazio aereo, sono tipicamente poteri pubblici e non attività
economiche.
L’evoluzione concettuale di Ente Pubblico
Per cercare di rispondere al quesito della natura
giuridica delle Libere Università, e della Kore in
particolare, occorre fare alcuni passi indietro lungo il percorso
delle privatizzazioni e su quello connesso del concetto evolutivo di
pubblica amministrazione e di ente pubblico.
La tradizionale impostazione di pubblica
amministrazione è stata travolta attraverso le così
dette privatizzazioni. Con la privatizzazione è infatti
accaduto che alcuni servizi pubblici – pur ritenuti essenziali
– siano stati affidati a società per azioni le cui quote
risultano di pertinenza prevalente, se non esclusiva, di enti
pubblici. La giurisprudenza ha così dovuto prendere atto della
esistenza di società per azioni che costituiscono
<<istituzione pubblica>> affermandone la giurisdizione
della Corte dei Conti. “Ed invero, come rilevato dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 466/1993, si assiste ad uno
stemperamento della dicotomia tra ente pubblico e società di
diritto privato. Tale stemperamento si desume: dal crescente impiego
della società per azioni per perseguire finalità di
interesse pubblico; dall’adesione comunitaria ad una nozione
sostanziale d’impresa pubblica; dall’accertata
impossibilità di individuare nelle nuove società per
azioni derivate dai precedenti enti pubblici connotazioni proprie
della loro originaria natura pubblica. Con particolare riferimento
alla nozione di impresa pubblica di matrice comunitaria, occorre
precisare che la nozione europea di pubblica amministrazione, cui
consegue l’obbligo di applicare la disciplina della evidenza
pubblica e i relativi principi comunitari, si fonda su di una nozione
sostanziale di organismo di diritto pubblico individuato sulla base
di tre parametri tutti necessari: possesso della personalità
giuridica; il fine perseguito costituito dal perseguimento di bisogni
di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale;
la sottoposizione ad un’influenza pubblica dominante”.
Emerge quindi che un ente pubblico è quello
che, al di là della definizione normativa, possa comunque
essere ritenuto tale, nel senso che le definizioni non vincolano
l’interprete, il quale dovrà determinare la natura
dell’ente indipendentemente dalla sua denominazione, per cui la
stessa qualificazione esplicita è irrilevante se in contrasto
con l’effettiva natura.
La causa privatistica e la missione pubblica
Dunque, la qualificazione di un ente come società
di capitali non è di per sé sufficiente ad escludere la
natura di istituzione pubblica dell’ente stesso, ma si deve
procedere ad una valutazione concreta in fatto, caso per caso.
“Queste circostanze dimostrano che, a differenza di quanto
accadeva in passato, venuti meno i vincoli interpretativi ad una
concezione <<allargata>> di pubblica amministrazione,
quella che oggi risulta favorita non è la soggettività
in sé (ossia l’elemento formale), quanto piuttosto la
tipologia di attività svolte e la capacità a svolgerle
(dunque, l’elemento sostanziale)”. “La nozione di
<<ente pubblico>> come nozione unitaria (come quella che
designa una serie di fattispecie accomunate da una disciplina
generale) è frutto dell’elaborazione giurisprudenziale,
pur supportata da una produzione dottrinale assai nota”.
Quindi, l’identificazione in concreto dell’ente pubblico,
laddove incerta, deve essere fatta analizzando la disciplina
giuridica propria di esso (gli elementi di disciplina certi);
ricavando da questi elementi, in base a parametri normativamente
predeterminati, l’essere pubblico dell’ente. “In
buona sostanza, l’indagine sulla natura di tali società
deve essere svolta privilegiando gli aspetti sostanziali rispetto al
dato meramente formale costituito dalla configurazione giuridica
dell’ente, secondo un modus procedendi che è tipico del
diritto comunitario”. “In effetti, si è andato
consolidando in questi ultimi anni nella giurisprudenza nazionale –
in linea con il concetto di impresa pubblica elaborato a livello
comunitario, il cui elemento caratterizzante è l’influenza
dominante dei pubblici poteri, prescindendo dalla natura formale -,
l’orientamento della prevalenza degli aspetti pubblicistici
sostanziali sulla forma privatistica ai fini della qualificazione di
un soggetto. Si è quindi affermato che una s.p.a. A totale
capitale pubblico è privata esclusivamente per la forma
giuridica assunta, ma sul piano sostanziale essa, visto che continua
ad essere sotto l’influenza pubblica, è assimilabile ad
un ente pubblico. Anche la dottrina ha osservato che le società
a capitale pubblico, derivanti dalle privatizzazioni dei precedenti
enti pubblici, presentano caratteristiche di specialità
rispetto al modello tradizionale di società commerciali”.
La problematica connessa a tale modello di società
nell’epoca delle privatizzazioni pone una serie di
interrogativi, con particolare riferimento alla compatibilità
della missione pubblica con la causa privatistica,
dell’equiparabilità all’Ente Pubblico, anche con
riguardo ai profili di costituzionalità della disciplina e del
riparto giurisdizionale delle controversie relative agli atti di
gestione. “Al riguardo è d’obbligo richiamare due
pronunce che rivestono fondamentale importanza nel dibattito
nazionale sviluppatosi attorno al tema della configurabilità
di enti pubblici a struttura societaria. La prima è quella con
cui la Corte Costituzionale (sentenza n. 466 del 28/12/1993) –
successivamente alla trasformazione in società per azioni
degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli enti
pubblici economici per effetto dell’art. 15 del D.L.
11/07/1992, n. 333, convertito nella legge 8/08/1992, n. 359-, ha
affermato che persiste l’assoggettamento al controllo della
Corte dei Conti delle società in questione finchè le
stesse continuano ad essere detenute, in modo esclusivo o
maggioritario, dallo Stato…………..sì
da indurre a riconoscere la loro natura di società di
<<diritto speciale>>, tale da legittimare la
compatibilità tra il controllo previsto dal citato art. 12 e
la disciplina relativa alle <<privatizzazioni>>. L’altro
dictum giurisprudenziale volto ad evidenziare come anche in ambito
nazionale la veste societaria non costituisca più elemento
aprioristicamente ostativo alla connotazione pubblicistica dell’ente,
è quello con il quale il Consiglio di Stato (sez. VI,
20/05/1995, n. 498), hanno statuito che, nonostante l’intervenuta
privatizzazione formale, i contratti stipulati dalla s.p.a Ferrovie
dello Stato sono assoggettati alle procedure dell’evidenza
pubblica e le relative controversie appartengono alla giurisdizione
del giudice amministrativo: più specificatamente, in tali
fattispecie <<l’adozione della forma societaria si
presenta come modulo per rendere l’attività economica
più efficace e più funzionale, fermo restando che
l’impresa mantiene sotto molteplici profili uno spiccato
rilievo pubblicistico>>. L’esclusione della
riconducibilità del modello societario alla categoria
soggettiva in questione sull’assunto della incompatibilità
di alcuni elementi tipici dell’organismo societario – tra
cui il fine di lucro e la natura economica dell’attività
esercitata – e la connotazione pubblicistica che caratterizza,
invece, la figura giuridica coniata dal diritto comunitario, non
tiene conto dell’evoluzione del dibattito sviluppatosi in
ambito nazionale ove vi è spazio per la qualificazione ad enti
pubblici, o a connotazione pubblicistica, di soggetti aventi veste
societaria. Tanto più che la nozione di organismo di diritto
pubblico, com’è noto, si fonda su parametri di gran
lunga più sostanziali ed elastici di quelli, sovente di
carattere formale, utilizzati dall’ordinamento interno al fine
di ricostruire la figura dell’ente pubblico”.
Peraltro, la
giurisprudenza amministrativa, ritiene che la veste imprenditoriale
ed anche l’eventuale caratterizzazione lucrativa di un soggetto
non ostano alla qualifica in termini di organismo di diritto
pubblico, e, quindi all’equiparazione agli enti pubblici del
diritto interno ai fini della natura pubblica dei relativi atti e
alla conseguente emersione della giurisdizione amministrativa. Ancor
prima, aderendo alla nozione sostanziale di pubblica amministrazione,
il Consiglio di Stato, affermava che in linea di massima “tali
società, affidatarie della cura di rilevanti interessi
pubblici, conservano inalterata la propria connotazione pubblicistica
con la conseguenza che malgrado la trasformazione sono destinate a
rimanere pubbliche”. Lo stesso Consiglio di Stato ha altresì
affermato che “…il fenomeno dell’azionariato
pubblico e, più in generale, della costituzione di società
lucrative da parte della p.a., non si radica esclusivamente nella
disciplina di diritto comune, ma presenta aspetti di diritto
speciale, connessi al fatto che l’amministrazione, nella sua
veste di azionista di una società formalmente di diritto
civile, non può che indennizzare le attività societarie
a fini di interesse pubblico generale, che fanno assumere alle stesse
attività i caratteri della funzione amministrativa e valenza
oggettivamente pubblicistica”. Ancora, “una società
è da considerarsi pubblica quando sussistono regole di
organizzazione e funzionamento che, oltre a costituire una
consistente alterazione del modello societario tipico (comprendendo
una compressione delle autonomie funzionale e statutaria degli
organismi societari), rivelino, al tempo stesso, la completa
attrazione nell’orbita pubblicistica dell’ente
societario”.
Sulla stessa direzione, illuminante appare anche la
sentenza della Cassazione penale secondo cui, “Il momento
d’individuazione della natura pubblica di un ente non va
ricercato negli scopi da esso perseguiti (dal momento che mentre
alcuni enti privati perseguono finalità cui tende lo Stato
stesso, come quelle relative all’istruzione e al credito,
quest’ultimo, a sua volta, interviene frequentemente in
concorrenza con i privati in attività di natura privatistica,
come nel campo dell’economia e della produzione), ma nel regime
giuridico dello stesso nonché nella sua collocazione
istituzionale in seno all’organizzazione statale, come organo
ausiliario necessario al raggiungimento di finalità di
interesse generale e, in quanto tale, dotato di poteri e prerogative
analoghi a quelli dello Stato e assoggettato ad un intenso sistema di
controlli pubblici. I caratteri sopra indicati si riscontrano negli
automobil clubs provinciali, ai quali pertanto deve riconoscersi la
natura di enti pubblici, con la conseguenza che i funzionari di tali
enti sono pubblici ufficiali e pubblici sono gli atti da essi posti
in essere nell’esercizio delle loro funzioni”.
Per una parte della
dottrina “Quelle che comunemente vengono chiamate società
a partecipazione pubblica non sono una terza specie di enti pubblici:
sono invece società per azioni nelle quali azionista, unico,
di maggioranza o di minoranza, è l’ente pubblico. Si
tratta, cioè, di una species del genus società per
azioni (di diritto privato)”. Secondo un’altra corrente
di pensiero (Cerulli Irelli, Bardusco, Virga, Sandulli), l’unico
decisivo indice di pubblicità di un ente è dato dal
regime giuridico, inteso come complesso di norme e di principio che
ne regolano l’esistenza e l’attività nonché
l’inserimento nella struttura della pubblica amministrazione
cui lo stesso ente è sottoposto. “la citata dottrina ha
così individuato i seguenti indici di riconoscimento della
natura pubblica di un ente: a) un sistema di controlli pubblici; b)
ingerenza di un pubblico potere nella nomina e revoca dei dirigenti
nell’amministrazione dell’ente; c) partecipazione dello
Stato o di altra P.A., alle spese di gestione; d) potere di direttiva
dello Stato; finanziamento pubblico istituzionale; costituzione ad
iniziativa pubblica”.
Anche la Corte dei Conti si è adeguata da
tempo al suddetto indirizzo, affermando, a proposito della
privatizzazione delle Poste, che al di là della formale
connotazione come soggetto di diritto privato le Poste Italiane
s.p.a., sono parte integrante della pubblica amministrazione e
valgono per essa le argomentazioni valide per gli enti pubblici
economici. Più recentemente è stato affermato che “A
seguito della diffusione nel settore pubblico del modulo societario,
deve ritenersi che il criterio da utilizzare per individuare la
natura pubblica o privata di un organismo non è dato dalla
forma rivestita (ente o società), bensì dalla caratura
pubblica dello scopo perseguito e dalle risorse utilizzate nello
svolgimento della sua attività, con la conseguenza che anche
in presenza della forma societaria se l’ente utilizza risorse
pubbliche è da considerare senz’altro ente pubblico, con
effetti sulla finalizzazione dell’attività e sul regime
delle responsabilità”.
Più recentemente anche la Corte
Costituzionale è stata investita della questione, in occasione
della eccezione di costituzionalità sollevata dalla Stato
sulla legge della Regione Abruzzo 5 agosto 2004 n. 23. Lo Stato,
deduceva l’illegittimità costituzionale dell’art.
7, comma 4 lettera f), della legge regionale in esame, in quanto la
stessa, nel prevedere che le società a capitale interamente
pubblico, affidatarie del servizio pubblico, sono obbligate al
rispetto delle procedure di evidenza pubblica imposte agli enti
locali per l’assunzione di personale dipendente, pone a carico
di società private obblighi e oneri non previsti per
l’instaurazione dei rapporti di lavoro nel settore privato ed
invade quindi la competenza esclusiva statale nella materia
“ordinamento civile” (art. 117, secondo comma, lettera I,
della Costituzione). Per la Corte la questione non risultava fondata
in quanto “La disposizione in esame non è volta a porre
limitazioni alla capacità di agire delle persone giuridiche
private, bensì a dare applicazione al principio di cui
all’art. 97 della Costituzione rispetto ad una società
che, per essere a capitale interamente pubblico, ancorchè
formalmente privata, può essere assimilata, in relazione al
regime giuridico, ad enti pubblici. D’altronde, questa Corte,
sulla base della distinzione tra privatizzazione formale e
privatizzazione sostanziale, e dunque con riferimento al suindicato
principio, ha riconosciuto la legittimità della sottoposizione
al controllo della Corte dei Conti degli enti pubblici trasformati in
società per azioni a capitale totalmente pubblico (sentenza n.
466 del 1993)”.
Gli indicatori sintomatici della natura giuridica
Tornando al caso in specie, è necessario
indagare sulla genesi della Libera Università al fine di
attribuirle la giusta qualifica. Certo, nessun indicatore sintomatico
è, per definizione, determinante; “ciò che rileva
è il loro complesso, ma un elemento decisivo ai fini della
valutazione complessiva è costituito dal mutamento di
prospettiva introdotto dalla sentenza n. 394/88 con la quale la Corte
Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale della’rt. 1 della legge 17 luglio 1890 n. 6972
(Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza)
nella parte in cui non prevede che le Ipab regionali e infraregionali
possano continuare a sussistere assumendo la personalità
giuridica di diritto privato, qualora abbiano tuttora i requisiti di
una istituzione privata. Nella motivazione della sentenza è
stato infatti considerato primario proprio il criterio della genesi
privatistica…..Sembra perciò al collegio che in una
lettura del T.U. n. 1592 del 1933 conforme al principio di libertà
della scuola di cui all’art. 33, comma 3; Cost. Gli indici
sintomatici richiamati a sostegno del principio di generale
pubblicizzazione delle università libere perdano, a fronte
dell’origine privatistica, il rilievo ad essi attribuito. Deve,
in altri termini, escludersi che l’appartenenza alla categoria
di cui al n. 2 dell’art. 1 del T.U. Implichi per l’università
libera la qualificazione di persona giuridica pubblica. Ciò
non significa escludere la possibilità per l’università
libera di assumere tale natura anche in difetto di una genesi
privatistica, da indici più incisivi di quelli sopra
richiamati e comunque diversi da quelli riconducibili al
riconoscimento del potere di rilasciare titoli aventi valore legale”.
Il caso Luiss
La Corte Costituzionale nell’indagare la
natura giuridica dell’Ipab ha fatto riferimento, quale
espressione di principi generali insiti nell’ordinamento,
all’art. 17 del DPR 19 giugno 1979 n. 348, il quale indica come
criteri discriminanti la composizione dell’organo collegiale
deliberante, la provenienza dei beni patrimoniali e le percentuali di
finanziamento pubblico. La Corte di Cassazione, facendo ricorso a
tali criteri, ha escluso la possibilità di ravvisare nella
Libera Università Luiss una persona giuridica pubblica: il
Consiglio di Amministrazione comprende (art. 5 dello Statuto), oltre
al rettore, ai presidi di facoltà ed ai numerosi
rappresentanti della Luiss e dell’Associazione amici della
Luiss e del personale docente e non docente, un unico rappresentante
del Governo designato dal Ministro della pubblica istruzione. Per la
Cassazione non è sembrata dubbia, inoltre, la provenienza dei
beni patrimoniali dagli enti promotori e finanziatori, così
come la prevalenza del finanziamento privato. “Tale
pronunciamento, rappresentando un revirement rispetto alla
quarantennale giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione che ha
ritenuto di potere fare rientrare nella categoria degli enti pubblici
le Università libere, si fonda sull’affermazione che
<<…il principio di generale pubblicità delle
università libere ripetutamente affermato da questa Corte non
appare applicabile alle università libere di recente
costituzione ma, ad avviso del collegio, esso risultava comunque in
contrasto con il dettato costituzionale>>”.
Il caso Lumsa
La Corte di Giustizia Europea ha statuito che
“L’art. 1, lett. B), comma 2, della direttiva 92/50 deve
essere interpretato nel senso che l’esistenza o la mancanza di
bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o
commerciale deve essere valutata oggettivamente, restando al riguardo
irrilevante la forma giuridica delle disposizioni che istituiscono
l’organismo ed individuano i bisogni per il cui soddisfacimento
l’organismo stesso è istituito”. Con questa
sentenza la Corte ha sostanzialmente giudicato che rientra nella
nozione di organismo di diritto pubblico una società di
capitali, istituita da due comuni olandesi per la gestione del
servizio della raccolta dei rifiuti dei rispettivi territori. La
Corte di Giustizia Europea ha ribadito che la natura non industriale
o commerciale dei bisogni istituzionalmente soddisfatti può
dirsi sussistente allorchè si tratti di bisogni che da un lato
sono soddisfatti in modo diverso dall’offerta di servizi e beni
sul mercato e, dall’altro, al cui soddisfacimento lo Stato
preferisce provvedere direttamente ovvero con modalità
organizzative tali da consentirgli di mantenere un’influenza
dominante. E’ stato sottolineato, proprio con riguardo alla
nozione di organismo di diritto pubblico, che un’attività
industriale o commerciale svolta in stretta collaborazione con un
interesse pubblico perde la sua tradizionale connotazione giuridica
ed economica per acquistare quella specifica dell’ordinamento
comunitario, così che il carattere non industriale va
individuato quando sussiste un collegamento ad un interesse che il
legislatore ha inteso sottrarre dai mercati improntati esclusivamente
da un’ordinaria attività imprenditoriale, industriale o
commerciale.
A mente dell’art. 1 par. 9, della direttiva
2004/18 del 31/03/2004 si considerano amministrazioni aggiudicatrici,
oltre lo Stato e gli enti pubblici territoriali, gli <<organismi
di diritto pubblico>>, ossia quei soggetti giuridici “istituiti
per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi
carattere non industriale e commerciale, dotati di personalità
giuridica e la cui attività sia finanziata in modo
maggioritario dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di
diritto pubblico, oppure la cui gestione è sottoposta a
controllo di questi ultimi, oppure i cui organismi di
amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti da
membri più della metà dei quali è designata
dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto
pubblico”.
Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a
seguire le regole comunitarie o quelle dei procedimenti ad evidenza
pubblica pure per quegli affidamenti che non siano strumentali alla
gestione di un pubblico interesse; invero, l’esigenza di
certezza del diritto esclude che la qualifica di un ente possa
variare in funzione dell’oggetto degli appalti che pertanto, se
aggiudicati da un organismo classificabile tra quelli di diritto
pubblico, ricadono tutti sotto la disciplina comunitaria,
indipendentemente dall’obiettivo particolare che si prefiggono.
Per un caso concreto, la Giustizia Amministrativa si
è così espressa: “Il fatto che l’ATO ME 4
sia formalmente una società di diritto privato non può,
anzitutto, avere rilevanza, trattandosi di soggetto a capitale
pubblico – costituito tra i comuni territorialmente competenti
e la provincia regionale di Messina per la gestione integrata dei
rifiuti in ambito territoriale ottimale – che in quanto
<<amministrazione aggiudicatrice>> è tenuta
comunque ad applicare la normativa, di derivazione comunitaria, in
tema di appalti pubblici di servizi”. Ancora, a proposito
delle Fondazioni nelle quali possono essere trasformati gli Istituti
di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, “ma anche se siano
strutturate in fondazioni formalmente di diritto privato, ma in
realtà assimilabili ad <<organismi di diritto pubblico>>
(essendo costituiti da enti pubblici; con amministratori nominati da
enti pubblici, il cui patrimonio è di origine pubblica; con un
organo di controllo designato da enti pubblici, ecc..)”.
La giurisprudenza amministrativa si è
occupata anche della natura giuridica della Libera Università
Lumsa, osservando che “pur esistendo il profilo soggettivo
(personalità giuridica) ed il profilo oggettivo (finalità
pubblica) necessari ai fini del riconoscimento della qualità
di organismo di diritto pubblico, la partecipazione finanziaria,
anche se minoritaria, di soggetti privati, presenti altresì
negli organi di governo dell’ente, esclude, per difetto di
giurisdizione, la sottoposizione degli atti emessi dalla stessa al
Giudice Amministrativo e pertanto dall’ambito di soggezione
alla disciplina del decreto legislativo n. 157/95”.
Il caso Kore
Se l’esistenza
della componente privatistica negli organismi interni alla governance
ha escluso la natura giuridica pubblica delle Libere Università
Luiss e Lumsa (anche se l’approfondimento ratione temporis
risulta antecedente alla direttiva 2004/18 del 31/03/2004), stessa
cosa non può dirsi per l’UKE di Enna. Dall’analisi
genetica della stessa e da un indagine delle norme statutarie emerge
infatti in modo non controverso quanto segue: 1) l’esistenza
del profilo soggettivo (personalità giuridica – Decreto
Ministeriale di riconoscimento del 5 maggio 2005); 2) l’esistenza
del profilo oggettivo (finalità pubblica volta a soddisfare
esigenze generali della collettività non aventi carattere
industriale o commerciale – Statuto della UKE, art. 3); 3)
tutti gli organi decisionali (Statuto della UKE, artt. 6, 7, 9, 10,
11, 12, 14 e 15) non comprendono al loro interno componenti
espressioni di soggetti privati; 4) la provenienza dei beni
patrimoniali ad oggi è totalmente pubblica, nonostante la
previsione dell’ultimo periodo del 2° comma dell’art.
4 dello Statuto della UKE che così recita: “Allo
sviluppo dell’UKE potranno altresì concorrere soggetti
pubblici e privati interessati a sostenere l’impegno dei
promotori”.
L’UKE, interamente nella mani pubbliche, non
evidenzia quindi una causa privatistica, né tanto meno,
lucrativa ex art. 2217 cod. civ., ma agisce per il perseguimento di
finalità pubblicistiche. L’ampio utilizzo da parte dei
soggetti pubblici promotori dell’iniziativa universitaria
attraverso lo strumento associativo avente natura formalmente
privata, al fine di raggiungere finalità di rilievo
pubblicistico (gestione di servizi formativi e universitari) è
stato preso in considerazione anche dal diritto comunitario per
delineare una nozione di amministrazione pubblica valida ed
utilizzabile all’interno dell’ordinamento dell’unione
Europea, sia nella materia dei rapporti finanziari che in quella
contrattuale ai fini della tutela della concorrenza e della libera
circolazione delle merci e delle persone.
Alla luce delle superiori argomentazioni si può
ragionevolmente affermare che la Libera Università Kore di
Enna, in quanto ente interamente posseduto da soggetti pubblici,
governato da amministratori espressione della sfera pubblica e che
utilizza, per lo svolgimento della propria attività, risorse
totalmente pubbliche, naviga in un orbita oggettivamente
pubblicistica.
In particolare, l’UKE è certamente un
Organismo di diritto pubblico, e come tale un’<<amministrazione
aggiudicatrice>> ai sensi dell’art. 3, comma 15, del
D.lgs n. 163/2006 in attuazione della sopravvenuta direttiva
18/2004/CE assoggettata alle regole dettate dal D.lgs n. 157/1995,
poiché presenta i tre requisiti individuati dal diritto
comunitario: a) la personalità giuridica; b) il
soddisfacimento di bisogni di interesse generale non aventi carattere
industriale o commerciale; c) la sottoposizione ad influenza
pubblica. Detta circostanza non significa però che tale
soggetto associativo sia ontologicamente omologabile, ad ogni
effetto, ad una “Pubblica Amministrazione”, ossia ad una
persona giuridica pubblica non ordinata in forma societaria o
associativa e che svolge le proprie funzioni con modalità di
tipo prevalentemente autoritativo. Lo stesso art. 3 del D.lgs n.
163/2006, infatti, ben distingue al suo comma 25, all’interno
della categoria delle “amministrazioni aggiudicatrici” (a
sua volta anch’essa confluente nella più generale
nozione di “enti aggiudicatrici”) le “amministrazioni
dello Stato e gli Enti pubblici territoriali”.
Si può inoltre affermare che l’UKE è
pienamente collocabile tra le autonomie funzionali di cui alla legge
n. 59/97 in quanto categoria di soggetti titolari dell’allocazione
del potere politico e dell’esercizio della funzione pubblica.
Nella legge n. 59/97, cosiddetta “Bassanini”, infatti,
l’area dei compiti riservati agli enti dotati di autonomia
funzionale costituisce uno spazio che il legislatore ha inteso
distinguere sia dall’area di applicazione della sussidiarietà
verticale che dall’area di applicazione della sussidiarietà
orizzontale. L’esercizio di attività connesse a questa
tipologia di enti riguarda un’area di compiti che può
non essere trattenuta dallo Stato (viceversa si avrebbe una
Università statale), che non va trasferita alle Regioni e che
volutamente non viene lasciata alla libera iniziativa privata
(viceversa si avrebbe una Università privata a tutti gli
effetti). “Le autonomie funzionali trovano infatti la loro
genesi nella collettività o categoria di interessi a cui
appartengono. Rappresentano, in tal senso, un modo di fare
amministrazione differente, dove l’appartenenza alla comunità
ne delimita gli interessi da tutelare e allo stesso tempo permette di
attribuire una connotazione soggettiva all’ente che tali
interessi rappresenta” .
La configurazione formale di diritto privato, non
incidendo sulla sostanza pubblicistica dell’UKE e delle sue
funzioni, comporta altresì l’assoggettamento, sul piano
della lettera normativa come sul versante della ratio, allo strumento
dell’accesso di cui alla legge n. 241/90, il quale è
finalizzato alla verifica della rispondenza dell’attività
di enti pubblici e gestori di pubblici servizi ai parametri
dell’imparzialità e dell’efficienza. Per le stesse
argomentazioni si può altresì affermare che l’UKE
è un ente assoggettato al controllo della Corte dei Conti per
fatti di gestione ai sensi dell’art. 1 e 3 della L. n. 20/1994,
in considerazione che sulla scorta della già citata
giurisprudenza costituzionale, per la devoluzione di fattispecie alla
giurisdizione della Corte dei Conti, il “discrimen” della
giurisdizione contabile risiede nella natura pubblica delle risorse
finanziarie di cui esso si avvale, avendo il legislatore del 1994
inteso tutelare il patrimonio pubblico.
Note
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G.U. – serie gen. N. 178 del 31/07/2008.
D.A., Assessorato
Bilancio Regione Siciliana 8/05/2008.
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sent. n. 182 del 20/04/2006.
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legislativo e Legale della Regione Siciliana, parere n. 133/2003.
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“L’incidenza del diritto comunitario sulle nozioni di a)
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