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Tutela giuridica degli animali d'affezione

La valenza psicologica-giuridica, l'influenza positiva che la presenza degli animali d’affezione provoca, è oggetto di studio nei bisogni secondari della persona durante l'evoluzione psicologica nell’età evolutiva. Il focus è la capacità di socializzare, quale forma primaria dei bambini, nel contesto della famiglia ed il giovamento che se ne trae dalla presenza di animali domestici nello stabilire un rapporto di tipo psicologico-parentale ed una elicitazione numerica ed analogica, alla pari dei componenti del nucleo.

Questo riferimento è significativo per evidenziare l’affetto umano nei confronti del regno animale e vegetale ed è stato, recentemente, oggetto di un enorme attenzione anche da parte del mondo giuridico che deve gestire situazioni “affettive” vitali delle persone nei confronti degli animali "adottati" e le relative controversie generate da comportamenti fisici e psicologici umani, tendenti ad impedire, limitare o frustrare.

Per comprendere la protezione psicologico-giuridica, della detenzione degli animali d’affezione bisogna considerare alcuni principi alla base del benessere psicologico e della convivenza civile:

1. anche se facenti parte del mondo degli esseri viventi, gli animali devono avere una giusta ed equa dignità in natura, per il principio dell’equilibrio biologico, in particolare quella specie che contribuisce al benessere psicofisico delle persone;

2. gli animali “domestici”, intesi come compagni di vita in casa (cani, gatti, criceti, canarini, cocorite, pappagalli, merli, colombi, tortore, eccetera), svolgono una funzione di compagnia abituale, gradevole e di sostegno psicologico;

3. la tutela si estrinseca soprattutto nei confronti di alcuni animali d’affezione, non per discriminare le specie, ma per influenza ed il ruolo che, ai giorni nostri e in un determinato contesto, rivestono nello sviluppo psico-fisico della persona che li possiede;

4. per“animale d’affezione” s’intende un animale qualsiasi, la cui presenza entri continuativamente nella sfera emozionale psichica di una persona tanto da determinare in essa, con la propria presenza, un senso di benessere esistenziale e, di contro, di malessere psichico in caso di sottrazione o di mortificazione.

5. la presenza ed il contatto con un animale è addirittura clinicamente fondamentale per l’imput responsabilizzante nonché al benessere psicosomatico della persona, ( si pensi alla pet-terapy, l’adozione di un cane per ostacolare la depressione derivante dalla solitudine);

6. il rapporto tra animale e persona diventa un legame positivo ed insostituibile, ben noto nella ricerca psicologica, per cui anche il mondo giuridico attribuisce valore aggiunto all’animale di cui trattasi e prevede gravissime sanzioni per chi lo molesta, lo ruba o lo sopprime;

7. l’affezione nei confronti degli animali non significa perversione con adozione di atteggiamenti deleteri di antropomorfizzazione e di zooerastia, perseguibili per legge.

Disposizioni giuridiche a tutela degli animali.

“Art. 1 della L. 20 luglio 2004 n. 189, TITOLO IX–Bis –

Art. 544-bis. - (uccisione di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi. Ai sensi dell’art. 544 ter del Codice Penale commette un reato penale che partecipa all’esecuzione del taglio della coda, delle orecchie, e mutilazioni non giustificate da necessità terapeutiche certificate.

Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale.

Art. 638 :Chiunque senza necessita’ uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri e’ punito, salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila. La pena e’ della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d’ufficio,…… --. Art. 727. - (abbandono di animali). - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.”

Mariagabriella CORBI

Dottoressa in Scienze dell'educazione - Consulente dell'educazione familiare - Mediatrice Familiare

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