Tutela giuridica degli animali d'affezione
La valenza
psicologica-giuridica, l'influenza positiva che la presenza degli
animali d’affezione provoca, è oggetto di studio nei
bisogni secondari della persona durante l'evoluzione psicologica
nell’età evolutiva. Il focus è la capacità
di socializzare, quale forma primaria dei bambini, nel contesto della
famiglia ed il giovamento che se ne trae dalla presenza di animali
domestici nello stabilire un rapporto di tipo psicologico-parentale
ed una elicitazione numerica ed analogica, alla pari dei componenti
del nucleo.
Questo riferimento è
significativo per evidenziare l’affetto umano nei confronti del
regno animale e vegetale ed è stato, recentemente, oggetto di
un enorme attenzione anche da parte del mondo giuridico che deve
gestire situazioni “affettive” vitali delle persone nei
confronti degli animali "adottati" e le relative
controversie generate da comportamenti fisici e psicologici umani,
tendenti ad impedire, limitare o frustrare.
Per comprendere la
protezione psicologico-giuridica, della detenzione degli animali
d’affezione bisogna considerare alcuni principi alla base del
benessere psicologico e della convivenza civile:
1. anche se facenti
parte del mondo degli esseri viventi, gli animali devono avere una
giusta ed equa dignità in natura, per il principio
dell’equilibrio biologico, in particolare quella specie che
contribuisce al benessere psicofisico delle persone;
2. gli animali
“domestici”, intesi come compagni di vita in casa (cani,
gatti, criceti, canarini, cocorite, pappagalli, merli, colombi,
tortore, eccetera), svolgono una funzione di compagnia abituale,
gradevole e di sostegno psicologico;
3. la tutela si
estrinseca soprattutto nei confronti di alcuni animali d’affezione,
non per discriminare le specie, ma per influenza ed il ruolo che, ai
giorni nostri e in un determinato contesto, rivestono nello sviluppo
psico-fisico della persona che li possiede;
4. per“animale
d’affezione” s’intende un animale qualsiasi, la cui
presenza entri continuativamente nella sfera emozionale psichica di
una persona tanto da determinare in essa, con la propria presenza, un
senso di benessere esistenziale e, di contro, di malessere psichico
in caso di sottrazione o di mortificazione.
5. la presenza ed il
contatto con un animale è addirittura clinicamente
fondamentale per l’imput responsabilizzante nonché al
benessere psicosomatico della persona, ( si pensi alla pet-terapy,
l’adozione di un cane per ostacolare la depressione derivante
dalla solitudine);
6. il rapporto tra
animale e persona diventa un legame positivo ed insostituibile, ben
noto nella ricerca psicologica, per cui anche il mondo giuridico
attribuisce valore aggiunto all’animale di cui trattasi e
prevede gravissime sanzioni per chi lo molesta, lo ruba o lo
sopprime;
7. l’affezione
nei confronti degli animali non significa perversione con adozione di
atteggiamenti deleteri di antropomorfizzazione e di zooerastia,
perseguibili per legge.
Disposizioni giuridiche a
tutela degli animali.
“Art. 1 della L. 20
luglio 2004 n. 189, TITOLO IX–Bis –
Art. 544-bis. -
(uccisione di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza
necessità, cagiona la morte di un animale è punito con
la reclusione da tre mesi a diciotto mesi. Ai sensi dell’art.
544 ter del Codice Penale commette un reato penale che partecipa
all’esecuzione del taglio della coda, delle orecchie, e
mutilazioni non giustificate da necessità terapeutiche
certificate.
Art. 544-ter. -
(Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza
necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo
sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori
insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito
con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a
15.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli
animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a
trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.La pena è
aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva
la morte dell’animale.
Art. 638 :Chiunque senza
necessita’ uccide o rende inservibili o comunque deteriora
animali che appartengono ad altri e’ punito, salvo che il fatto
costituisca piu’ grave reato, a querela della persona offesa,
con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire
seicentomila. La pena e’ della reclusione da sei mesi a quattro
anni, e si procede d’ufficio,…… --. Art. 727. -
(abbandono di animali). - Chiunque abbandona animali domestici o che
abbiano acquisito abitudini della cattività è punito
con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a
10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in
condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi
sofferenze.”
Mariagabriella CORBI
Dottoressa in Scienze
dell'educazione - Consulente dell'educazione familiare - Mediatrice
Familiare