TRIBUNALE DI ROMA
Sezione lavoro
Sentenza n. 4399/2008
In nome del popolo Italiano il giudice del lavoro del Tribunale di
Roma, dott. Eugenio Grisanti, all’udienza del 7.3.08, ha
pronunciato la seguente sentenza nella causa civile, iscritta al N.
207460/2007 vertente tra
xxxx ed altri 81 con gli Avv.ti R. Primavera e S. Di Simone
e Ministero per i beni e Attività Culturali con l'Avv.
Generale dello Stato che lo difende e rappresenta anche per l' ARAN
oggetto: conferimento ed attribuzione qualifica di vicedirigenti con
effetto, al fini giuridici ed economici, dalla data di entrata in
vigore dalia legge 15-7-2002 n. 145 o, in subordinerà altra
data ritenuta dì giustizia, declaratoria nullità
contrattuale e risarcimento danno inclusioni: i procuratori delle
parti hanno concluse dome dai rispettivi atti introduttivi del
giudizio.
Svolgimento del processo
con ricorso ritualmente notificato i nominati in atti hanno convenuto
in giudizio il Ministero in epigrafe intestato per concludere, nei
confronti del medesimo, come alle pagg. 29 e 30 del ricorso stesso e,
per sintesi, riportato in oggetto.
Espongono i ricorrenti, a sostegno delle domande proposte, di essere
tutti funzionari appartenenti all'area C ed alla pos. ec. C3,
inquadrati nell'ex IX q.f. dei ruoli del Ministero convenuto, in
servizio presso gli uffici centrali e periferici di Roma;
che l'art. 17 bis I. n. 145/2002 ha previsto l'istituzione di
apposita area della vicedirigenza di personale laureato appartenente
alle pos. C2 e C3, esteso in 1° applicazione al personale non
laureato vincitore di procedure concorsuali per accedere all'ex
carriera direttiva;
che la disciplina della vicedirigenza dell'art. 10 l. citata è
affidata alla contrattazione collettiva sulla base di atti di
indirizzo del Ministero per la funzione pubblica all'ARAN anche per
la parte relativa alle risorse finanziarie;
che è da lungo tempo mancato qualsivoglia atto di indirizzo,
che è stato emanato solo il 15-3-2006 e che, nelle more, a
tutto oggi, i contratti collettivi non hanno ancora regolamentato la
istituita categoria della vicedirigenza;
che, in realtà, non supplisce alla mancanza dell'atto di cui
sopra quello emanato il 15-3-2006 riguardante esclusivamente la
modifica dell’accordo quadro nei comparti di contrattazione per
il periodo 2006-2009 ed anche perché, al riguardo la
disciplina della vice dirigenza inoltre rinvia ingiustificatamente ad
una indefinita futura sede negoziale la regolamentazione di un
interesse concreto ed attuale.
Aggiungono che non essendo ancora stata disciplinata la categoria
della vicedirigenza né recepita dai ccnI., essi ricorrenti che
hanno visto svilire il loro diritto alla suddetta qualifica,
subiscono nocumento da tale situazione.
Affermano, poi, che la disposizione dell'art 17 bis I. cit. avrebbe
carattere precettivo, pertanto, sarebbe immediatamente applicabile
quale espressione, nel sistema del pubblico impiego, dell'area
intermedia dei quadri introdotta, nel settore privato, con la l.
190/86; ragion per cui, a loro detta, richiamando una giurisprudenza
di legittimità in materia di quadri nell'impiego privato, il
giudice ben potrebbe attribuire la qualifica rivendicata ai
ricorrenti, tenendo conto delle indicazioni specifiche di legge, al
di là dell’l'esistenza di una regolamentazione
contrattuale dell'area.
Deducono, inoltre, che dall'Inerzia rappresentata e dall’oggettivo
affidamento loro nell'applicazione del disposto di legge è
loro derivato un danno sotto l'aspetto della perdita di chance
professionale mentre la corretta collocazione contrattuale della
vicedirigenza sarebbe dovuta essere quella del ccnl dirigenza A1
sottoscritto il 21-4-2006 con la previsione di due separate sezioni
del ccnl medesimo, come del resto previsto già per i
professionisti dagli enti pubblici economici. Infine, lamentano, il
ccnl Area 1 dirigenza richiamalo non ha previsto, come disposto dalla
legge, una sequenza contrattuale dell'accordo collettivo che
regolamentasse la nuova area a decorrere dal 1-1-2006 per cui tale
persistente inattività, in contrasto con precisa disposizione
legislativa, determinerebbe nullità dei ccnl, comparto
dirigenza A1 nella parte in cui non dà adempimento all'art. 10
3° comma I. 145/02.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti, tardivamente all'udienza
dal 28-6-2007, con la medesima memoria, contestando la fondatezza
delle domande attrici; in particolare hanno sostenuto che la materia,
oggetto del contendere, sarebbe, ex art. 17 bis dlv. n. 165/01. di
competenza esclusiva dalla contrattazione collettiva, e stante la
specialità della disciplina pubblica in tema di inquadramenti
e classificazioni del personale ex art. 2 l. n. 145/02, la materia
stessa per diversi aspetti è derogatoria delle disposizioni
civilistiche del c.c. Sotto altro aspetto, l'Amministrazione sarebbe
vincolata al rispetto delle dotazioni organiche, nonché alle
assunzioni tramite procedure selettive.
Inoltre l'attività afferente una mansione e qualifica
superiori sarebbe irrilevante, rispettivamente ex artt. 6 comma 1, 35
comma 1 lett. a) e 52 co. 2 T.U. Diversamente opinando ed ove si
accedesse alla tesi di p. attrice, si giungerebbe all'estrema
conseguenza di un passaggio in blocco di un cospicuo numero di
personale in ps. C3 in catg. superiore ad area distinta, senza il
rispetto dei criteri selettivi dianzi richiamati: in proposito, hanno
citato pronunce della Corte della leggi. Inoltre, sarebbe comunque
intervenuta, in data 15-3-2006, atto d'indirizzo ministeriale al
sensi dell'art 7 co. 3 l. n. 145/02 per cui non vi sarebbe alcun
ritardo nell'attuazione pratica della c.d. vicedirigenza: tale figura
sarà concretamente istituita nelle tornata contrattuale
successiva a quella vigente all'epoca dell’introduzione
dell’art. 7 bis I. cit. ai sensi dell’art. 10 co. 3 l.
.n. 145/02.
Ad ulteriore conferma dell’inapplicabilità delle
disposizioni privatistiche, in particolare della legge n. 190785, in
comb. disp. con l'art. 2095 c.c. istitutiva della categoria dei
quadri nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato (di
diritto privato), hanno richiamato un accordo d'interpretazione
autentica dell'art. 13 ccnl di comparto, in data 15-6-2001 tra OOSS e
ARAN. Hanno infine precisato, contrariamente all’assunto
avversario, che, in ogni caso, la figura della vicedirigenza andrebbe
disciplinata nell’ambito di un’apposita area del comparto
ministeri, anziché nell'area della dirigenza, a norma del più
volte citato art. 17 bis. In subordine, hanno chiesto di rimettere
all’ARAN, ex art. 64 d.lvo 165/2001 la questione della validità
dalle disposizioni censurate dai ricorrenti (ossia ccnl dirigenza A1
del 21-4-06) nella parte in cui non è prevista sequenza
contrattuale dell'accordo collettivo con decorrenza dell'1 -1-2006,
riguardante l’area della vicedirigenza. Hanno concluso, in
principalità per il rigetto del ricorso.
Radicandosi il contraddittorio anche con l'ARAN ed espletato
l’incombente previsto e richiesto ex art. 64 T.U. n. 165/2001,
all'udienza dei 15-11-2007 i procuratori hanno chiesta rinvio della
causa, per le discussione, con termine per note. La stessa è
stata decisa, come da dispositivo in atto, all'udienza del 7-3-2008.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e, nei limiti e per le ragioni qui di
seguito esposti, merita di essere accolto.
Preliminarmente questo giudicante reputa opportuno, se non
necessario, porre in rilievo la genesi storica della disposizione
dell'art. 17 bis d.lvo n. 165/2000 della P.A. che ha istituito la
categoria dei vicedirigenti, con la legge 15-7-2002 n. 145, sul
riordino della dirigenza statale inserendo appunto con l'art. 7 co. 3
l’area contrattuale della vicedirigenza, includendovi il
personale laureato appartenente alla posizioni C2 e C3 del comparto
Ministeri che abbia maturato complessivamente cinque anni di
anzianità In dette posizioni (o nelle corrispondenti
qualifiche 8° e 9° del precedente ordinamento).
Trattasi chiaramente, nella specie, di posizioni lavorative
differenziate rispetto al restante personale impiegatizio tanto più
che la stessa norma di legge prevede la possibilità che i
dirigenti possano delegare ai vicedirigenti parte delle competenze di
cui al precedente art. 17 (ovverosia competenze attuative di progetti
di direzione e coordinamento degli uffici e dalla gestione del
personale) : disposizione, quest'ultima - si noti - di immediata
attuazione perché non condizionata a disciplina contrattuale
di sorta.
Pertanto, in conformità della "ratio" della norma di
legge inserita nel contesto del riordino della dirigenza, e di fronte
ad una riserva
dell’autonomia collettiva che disciplina l'apposita separata
area della vicedirigenza (usando l'espressione legislativa)
l’interprete,lungi dal ritenere non di immediata, cogente
applicazione l'istituto in parola, è, al contrario,
autorizzato ad individuare nella precitata disposizione di legge non
semplicemente la mera introduzione di una categoria (quella della
vicedirigenza) operativa solo e subordinatamente alla stipulazione
dei ccnl concernente la stessa categoria, ma piuttosto quegli
elementi e requisiti dell'area che la stessa fonte primaria si è
preoccupata di fissare sia riguardo all'inquadramento del personale
che di appartenenza alla categoria, fissando una sorta di confine
soggettivo del personale appartenerne alla nuova area, in tal modo
comprimendo l'ambito di operatività della contrattazione
collettiva.
Ciò premesso, deve lo stesso decidente dar conto, in ciò
disattendendo la tesi del Ministero resistente, secondo cui la
mancata attuazione dell'art. 17 bis, da parte del ccnl comparto
Ministeri per gli anni 2005-2009, renderebbe vana la postulazione di
giustizia degli odierni ricorrenti, che nella fattispecie, sono stati
emessi gli atti amministrativi preliminari alla disciplina della
nuova area, istituita per legge, ovverosia; 1) la direttiva
indirizzata all'ARAN per l'individuazione delle OOSS rappresentative
della vicedirigenza legittimate al tavolo contrattuale (v. all.2 al
ricorso, doc. 15-3-2006); 2) e per i comparti non ministeriali, il
D.l. Ei concerto con il MEF circa le posizioni equivalenti a le C2 e
C3 comparti Ministeri, nei restanti settori del pubblico impiego; in
buona sostanza, con tali atti amministrativi, si è inteso
"implementare” le disposizione di legge riconoscendo che
la categoria dei vicedirigenti svolge funzioni di diretta
collaborazione, oltre che vicaria, degli stessi con l'assunzione dei
compiti che il legislatore stesso non poteva più negare tanto
da prevedere contestualmente alla sua istituzione, anche l’esigenza
di un’apposita separata area contrattuale, alla medesima cui la
vicenda si è sviluppata per i c.d. "quadri",
finalmente riconosciuti, nell'impiego privato con la legge n. 190/85;
che ha tenuto presente l'obiettivo dell'organizzazione del lavoro per
processi e secondo un modello, in definitiva non dissimile
dall'esperienza dei quadri nata nell’impiego privato, che vede
nel vicedirigente la figura ed il soggetto di referenza cui, per
competenza e professionalità, possono, appunto, essere
delegate funzioni dirigenziali.
Ciò posto e preso atto che il ccnl del comparto Ministeri,
segnatamente quello del 2006-2009, non hanno ancora disciplinato
l'Istituto in esame, non di meno, contrariamente a quanto ritenuto
dalla difesa della resistente amministrazione, secondo cui a ciò
sarebbe esclusivamente autorizzata la fonte pattizia, con esclusione
di qualsivoglia altra sorta di fonte eteronoma, tanto meno
giudiziaria, ravvisa questo decidente, disattendendo in ciò il
rilievo circa l'asserita derogabilità da parte dai ccnl alla
disciplina legale, in ciò seguendo un'autorevole orientamento
della giurisprudenza della legittimità in materia di pubblico
impiego, in base al quale "l'efficacia derogatoria riconosciuta
ai contratto collettivo rispetto alla legge, ai sensi dell’
art.2 d.lvo n. 165/2001, presuppone che la legge della cui deroga si
tratti non investa la parte collettiva del compito della propria
attuazione (così Cass. 27-9-2005, n. 18829).
Nel caso di specie, è proprio l'art 17 bis l. cit. che rinvia
alla contrattazione collettiva la disciplina dell'istituto della
vicedirigenza; ragion per cui, ove i ccnl, non applichino la
vicedirigenza nel termine dell'approvazione del ccnl medesimo, è
lo stesso organo giudicante ad attribuire la qualifica ai lavoratori
aventi i requisiti legislativi prescritti e ciò, in modo
analogo a quanto vien rilevato nel lavoro privato per la qualifica di
"quadro" , avendo la norma in parola carattere
inderogabile.
Non può, infatti, in conformità di un orientamento
della Suprema Corte di Cassazione (v. "ex multis" Cass.
2246/95 e «2214/96) che quando una disposizione attribuisce
diritti soggettivi immediati ed incondizionati ( non vi è
motivo per negare precettività, cioè immediatezza di
applicazione, alla norma che, nella fattispecie, istituisce una
categoria. E ciò a conferma dell'inderogabilità del
suddetto art. 17 bis.
Né, in contrario, si potrebbe obiettare che, cosi opinando, in
realtà si verrebbe a sostituire, per i ricorrenti, le aree C2
e C3, di loro rispettiva appartenenza, con la qui rivendicata
vicedirigenza, in tal modo impinguendo la sfera di autonomia
sindacale contrattuale, costituzionalmente sancita dall'art 39.
Infatti il contingente numerico dagli averti diritto alla suddetta
qualifica risulta essere stato comunicato, dallo stesso Ministero
convenuto, al Dipartimento della funzione pubblica nell'anno 2005 e
concerne tutto il personale, individuato e suddiviso per fasce: C2 e
C3 avente, alla data del 31-12-2005, i requisiti di legge.
Sulla base del contingente così rilevato, la legge finanziaria
per il 2006 ha istituito in bilancio uno stanziamento di 15 milioni
di euro (per il 2006) e di 20 milioni di euro, dal 2007, a copertura
della categoria e del personale dallo stesso Ministero resistente
individuati.
Nell'intera vicenda, ad ulteriore conferma dell'inderogabilità
del più volte citato art. 17 bis, a parere di questo giudice,
si inserisce la riorganizzazione del personale avente titolo alla
vive dirigenza che resta affidata ad un decreto ministeriale, con
esclusione, quindi, dell'autonomia privata dalle possibilità
di valutare in merito.
La scelta, discrezionale e ragionevole del legislatore, perciò,
d'istituire la vicedirigenza fissandone, anche per la sua attuazione
con procedimento amministrativo, i criteri ed i requisiti di
appartenenza nonché la dotazione organica ed i mezzi
finanziari con il limitato rinvio alla contrattazione collettiva di
comparto, non sembra al giudicante lesiva della libertà
sindacale così come la determinazione in concreto della
disciplina attuativa della stessa tramite fonte secondarla, ai sensi
del secondo comma art. 17 bis.
Sotto altro aspetto, non può omettersi di considerare che gli
odierni postulanti, tutti in possesso dei requisiti legislativi,
hanno riposto legittimo affidamento alla conclusione contrattuale
della vicenda con le disciplina della categoria qui rivendicata e che
l'inerzia fin qui tenuta dalla resistente Amministrazione in tal
senso appare chiaramente violativa del loro diritto e legittima la
condanna al risarcimento del danno in loro favore, dal liquidarsi, ex
art 432 c.p.c, secondo equità, nella misura di euro 15.000
ciascuno, considerate, in special modo, una normale dinamica
contrattuale nel tempo delle loro retribuzioni nonché la
legittima, loro aspirazione ad una progressione nella carriera
professionale.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico
dei convenuti in solido.
Dispositivo:
Il giudice definitivamente pronunciando
- dichiara il diritto dei ricorrenti alla qualifica di vicedirigenti
e, per l’effetto, condanna il Ministerro dei Beni Culturali ad
attribuire agli stessi, a decorrere dalla data in vigore della legge
15-7-2002, n. 145, con ogni effetto giuridico ed economico;
- dichiara altresì, la inefficacia del CCNL 2006-2009 del
comparto Ministeri, Dirig. Area 1, nella parte in cui si prevede una
soggezione al trattamento dell’accordo collettivo, con
decorrenza dall’1-1-2006, che disciplina l’area della
vicedirigenza;
- condanna il Ministero soccombente a risarcire del danno subito per
lesioni dell’affidamento legittimo degli stessi, liquidato, per
ciascuno, ex art. 432 c.p.c. in euro 15.000, nonché a pagare,
in solido con Aran, le spese di lite liquidate in euro 15.000 + 12%
SG + IVA e CPA
Roma, 7.3.2008