Area professionisti Partners Collabora Community 03/09/2010 03:51:20


ARGOMENTI
Esame avvocato
Amianto
Ammortizzatori Sociali
Assistenza
Contributi
Diritto Canonico
Diritto Sanitario
Diritto sindacale
Gestione separata Inps
Infortunistica
Lavoro
Leggi e Normative
Legislazione comunitaria
Pensioni
Premi Inail
Previdenza Complementare
Risarcimento del danno
Famiglia e minori
Pubblico Impiego

SERVIZI E UTILITA'
Notiziario Giuridico
FAQ


Sito del giorno
Parlamento Italiano

Contiene raccolte di leggi e documentazione. E\' possibile reperire decreti in corso di conversione, progetti legge, ecc... In costante aggiornamento

Home Esame avvocato Amianto Ammortizzatori Sociali Assistenza Contributi Previdenza Complementare








Tribunale di Modena,

Sentenza 13.5.2009, n. 620

...omissis...

Motivi della decisione

L'appello proposto in via principale è infondato, mentre quello incidentale proposto dall'ANAS è fondato e la sentenza di primo grado deve essere confermata tranne che in relazione alla pronuncia nei confronti di Anas in ordine alle spese.

La prima questione già affrontata dalla sentenza del giudice di pace ed oggetto di gravame è quella relativa alla legittimazione passiva della Provincia di Modena in relazione alla domanda risarcitoria avanzata dall'attore per la collisione del proprio veicolo con due caprioli in località Baggiovara nel tratto di tangenziale tra Modena e Sassuolo. Tale questione è stata oggetto di varie e conformi pronunce della Suprema Corte che ha costantemente affermato la competenza in materia, e conseguentemente la legittimazione passiva in merito alla richiesta di risarcimento danni causati da fauna selvatica a persone o cose (specie nell'ambito della circolazione stradale), delle Regioni e non delle Province. Ciò sulla base della seguente ricostruzione della normativa in materia:

“La L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 1, contenente norme per la protezione della fauna selvatica, dispone che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale (comma 1); che le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (comma 3). Si deve aggiungere: che le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui alla L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 10, e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla stessa legge e dagli statuti regionali. Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla L. 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della legge (art. 9); che, per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all'art. 23 (art. 26). Alle Regioni, quindi, compete l'obbligo di predisporre tutte le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone o a cose e, pertanto, nell'ipotesi (corrispondente al caso in esame) di danno provocato dalla fauna selvatica ed il cui risarcimento non sia previsto da apposite norme, la Regione può essere chiamata a rispondere in forza della disposizione generale contenuta nell'art. 2043 cod. civ. (Cass. 1 agosto 1991, n. 8470; 13 dicembre 1999, n. 13956; 14 febbraio 2000, n. 1638; 24/09/2002 n. 13907).

Il fatto che norme successive emanate a livello regionale (n.d.r. quali la Legge della Regione Emilia Romagna n. 8 del 1994) abbiano delegato alcuni compiti in materia alle province non immuta il sistema di imputazione della responsabilità per danni cagionati da animali selvatici e non è rilevante, posto che con tale normativa sono state delegati alle province soltanto compiti amministrativi. (v. in tal senso Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7080 del 2006, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13907 del 24/09/2002, Sez. 3, Sentenza n. 21282 del 10/10/2007).

Tale principio è stato peraltro ribadito recentemente dalla Suprema Corte anche in un'ipotesi del tutto analoga a quella che ci occupa, ove parte in causa era proprio la regione Emilia Romagna, chiamata a rispondere dei danni conseguenti ad un sinistro stradale dovuto alla fauna selvatica (nella specie un volatile che si era introdotto nell'abitacolo di un'autovettura in movimento causando la perdita di controllo da parte dell'autista). Anche tale sentenza della Cassazione ha riconosciuto incidenter tantum la legittimazione passiva della Regione Emilia Romagna nella materia de quo affermando che: “non sono sostanzialmente in contestazione l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario dell'emanazione di norme relative alla gestione e alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica e l'affidamento alle medesime dei poteri di gestione, tutela e controllo... ancorché - nel caso concreto - la danneggiata non abbia affatto dimostrato la riconducibilità del sinistro a comportamenti imputabili alla Regione.” (così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27673 del 21/11/2008).

Corretta e condivisibile appare quindi in proposito la pronuncia del giudice di prime cure in ordine al difetto di legittimazione della Provincia. Conseguentemente non deve procedersi ad esaminare ulteriormente la posizione dell'Assicurazione Assitalia, chiamata unicamente a manleva dalla Provincia di Modena in caso di riconoscimento di una sua responsabilità, poiché tale posizione dell'assicuratore è imprescindibilmente dipendente da quella della Provincia.

Resta quindi da esaminare la posizione dell'Anas, convenuta in via principale dall'attore e per la quale il Giudice di pace ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva sul rilievo che nessuna comunicazione risulta inviata dalla Regione o dalla Provincia all'Anas, ente gestore del tratto di strada ove si è verificato il sinistro, in ordine alla possibilità di passaggio o invasione della sede stradale da parte di animali selvatici.

Ora sul punto la giurisprudenza consolidata della Cassazione ha affermato che “in tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'art. 2052 cod. civ., inapplicabile alla selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della P.A., ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall'art. 2043 cod. civ., e tanto anche in tema di onere della prova con la conseguente necessaria individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico.” (così da ultimo Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27673 del 21/11/2008).

È stato provato dall'appellante che il tratto di strada in oggetto è di competenza dell'Anas, che è tenuta ad adottare tutte le misure idonee a prevenire agli utenti pericoli nel corso della circolazione e ad apporre la segnaletica stradale volta a garantire la sicurezza della circolazione, con specifico riferimento anche all'apposizione dei cartelli di “animali selvatici vaganti” (come previsto dall'art. 95 D.P.R. 495/92 e 14 D.L.vo 285/92).

Senonché nel caso di specie l'attore ed appellante non ha provato che l'Anas sia incorsa un una condotta colposamente omissiva e che tale omissione sia da porsi in rapporto di causalità con l'evento dannoso.

In primo luogo effettivamente non vi è alcuna prova che l'Anas abbia ricevuto alcuna comunicazione dagli organi amministrativi degli enti locali (Regione o Provincia) di allerta in ordine alla probabilità di invasione di quel tratto di strada da parte di fauna selvatica, così come ha argomentato il Giudice di Pace.

Ma anche ritenendo che vi sia un dovere autonomo di informazione ed attivazione da parte dell'Ente gestore (ANAS) della strada, al fine di prevenire i pericoli per la circolazione, non è stato provato che quello specifico tratto di strada avesse le caratteristiche tali da imporre la segnalazione del pericolo di animali vaganti. Non è in altre parole rimasto provato che fosse concreto e probabile il rischio di animali selvatici in attraversamento in quella zona, sì da imporre l'adozione dello specifico cartello, al fine di allertare i conducenti di veicoli. Invero la tangenziale Modena-Sassuolo è un tratto di una strada a scorrimento veloce e ad alta intensità di traffico, delimitato dal guard-rail, che non si trova in adiacenza a tratti boschivi, bensì in una zona di pianura ad alta densità di elementi antropici (abitati ed insediamenti industriali).

Inoltre le comunicazioni prodotte dall'appellante ed apparse sul sito della Provincia di Modena relative alla presenza di animali selvatici di tipo ungulati in varie strade della provincia modenese, riguardano località e strade diverse da quella oggetto del sinistro ed eventi del tutto distanziati nel tempo da quello che ci occupa. Si tratta, in un caso, di una comunicazione di tre sinistri stradali avvenuti nella provincia di Modena a seguito di attraversamenti di caprioli nell'anno 1997 in tre località ben distinte tra loro: Marano, Vingola e Via Cavezzo a Baggiovara; invero solo l'ultima tra le citate località si trova in una zona non distante in linea d'aria da quella per cui è causa, ancorché si tratti nello specifico di una strada diversa e ben meno trafficata. In ogni caso si tratta di un evento occorso quattro anni prima del fatto per cui è causa.

Parimenti il secondo comunicato stampa è posteriore di tre anni ai fatti di causa e riguarda quattro ritrovamenti di caprioli in prossimità di centri abitati della provincia di Modena, in località assolutamente differenti tra loro; anche in tale ipotesi una sola di queste segnalazioni riguarda un fatto che è avvenuto non lontano da quello del sinistro, cioè sulla tangenziale di Modena verso la diramazione per Sassuolo. Tali sporadici episodi non possono tuttavia ritenersi tali da evidenziare una concreta pericolosità del tratto di strada in oggetto per l'attraversamento di animali, a meno di non voler ritenere la necessità di approntare tale segnaletica in ogni strada urbana ed extraurbana, perché in linea astratta ogni elemento viario può essere suscettibile di un tale rischio. Gli stessi comunicati della Provincia prodotti dall'appellante, nel riferirsi in via generale a tali fenomeni, pongono in rilievo come in certi periodi dell'anno i rischi siano percentualmente maggiori poiché “i caprioli più giovani, al raggiungimento dell'indipendenza, cercano un loro territorio autonomo ed a volte seguendo i corsi dei fiumi principali arrivano fino in città” (v. doc. 1 memoria istruttoria 10.4.2006). Si tratta quindi in queste ipotesi di rischi di incontro con animali selvatici del tutto imprevedibili e non circoscrivibili in determinate zone (quali quelle montane o prossime a terreni boschivi), rischi presenti perfino all'interno del territorio del centro abitato, ove pacificamente mai nessun cartello di quel tipo è stato apposto.

A fronte di tali considerazioni la circostanza che nella Via Giardini, che corre parallela alla tangenziale ove è avvenuto il sinistro, siano in alcuni punti presenti cartelli di quel tipo non pare indicativo per affermare l'esistenza di un'omissione colposa in capo ad ANAS. In quel caso peraltro si tratta di una strada dislocata di varie centinaia di metri ed in posizione diversa sul territorio da quella oggetto del sinistro; inoltre la Via Giardini non è di scorrimento veloce, né è delimitata dal guardrail, che, se pure con costituisce una barriera insormontabile per certi animali selvatici, può fornire una certa delimitazione del territorio in cui si trovino a vagare accidentalmente.

Per tale ragione l'evento può ascriversi ad un caso fortuito e nessuna colpa è stata provata a carico dell'Anas e quindi la domanda risarcitoria avanzata ex art. 2043 c.c. dall'appellante nei suoi confronti deve essere respinta. Non si tratta quindi di un difetto di legittimazione dell'ANAS ma di una domanda infondata nel merito.

Alla stregua di tali considerazioni, quanto all'appello incidentale di Anas sulle spese, si osserva che effettivamente se la complessità delle questioni avanzate e la non uniformità della giurisprudenza (in specie di quella di merito) in ordine alla questione involgente la legittimazione della Provincia giustificava la compensazione integrale delle spese, il rigetto della domanda attorea nei confronti dell'Anas comporta per la stessa in diritto al rimborso delle spese processuali anche del primo grado.

Il rigetto dell'appello proposto da parte del (...) comporta che egli dovrà essere dichiarato tenuto alla rifusione alle altre parti costituite nel presente giudizio delle spese del gravame.

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice Unico dr. Susanna Cividali, definitivamente sull'appello proposto da (...) nei confronti di ANAS Provincia di Modena e Assitalia e sull'appello incidentale proposto da Anas nei confronti di (...) così provvede:

1) rigetta la domanda proposta da (...) nei confronti di ANAS in quanto infondata;

2) condanna l'appellante (...) alla rifusione di Anas delle spese di primo grado che si liquidano in euro 1800, di cui euro 330 per spese, euro 970 per competenze euro 500 per onorari;

3) conferma nel resto la sentenza del Giudice di pace di Modena del 11.10.2004;

4) condanna l'appellante Verzani alla rifusione delle spese processuali del gravame nei confronti delle altre parti Anas, Provincia di Modena ed Assitalia, che si liquidano in euro 250 per spese euro 1500 per competenze ed euro 800 per onorari in favore di ciascuna delle citate parti appellate.

Stampa il documento Torna Indietro




CONSULENZA ONLINE

Ultimo Post del:
02/09/2010 alle 11:50
Titolo:
Lettera di dimissioni per pensionamento
di:
Rotolati

CANALI GIURIDICI
Diritto Comunitario
Leggi & Normative
News giuridiche in inglese
Diritto Ambientale
Diritto Commerciale
Diritto Penale
Economia
Fondi Pensione
News Giuridiche
Privacy

Nome Utente
Password

Password
Dimenticata?




Newsletter informativa!
Registrati subito e ricevi, ogni luned́, il sommario delle news pubblicate nella settimana, direttamente nella tua casella e-mail!