Tribunale di Modena,
Sentenza 13.5.2009, n.
620
...omissis...
Motivi della decisione
L'appello proposto in via
principale è infondato, mentre quello incidentale proposto
dall'ANAS è fondato e la sentenza di primo grado deve essere
confermata tranne che in relazione alla pronuncia nei confronti di
Anas in ordine alle spese.
La prima questione già
affrontata dalla sentenza del giudice di pace ed oggetto di gravame è
quella relativa alla legittimazione passiva della Provincia di Modena
in relazione alla domanda risarcitoria avanzata dall'attore per la
collisione del proprio veicolo con due caprioli in località
Baggiovara nel tratto di tangenziale tra Modena e Sassuolo. Tale
questione è stata oggetto di varie e conformi pronunce della
Suprema Corte che ha costantemente affermato la competenza in
materia, e conseguentemente la legittimazione passiva in merito alla
richiesta di risarcimento danni causati da fauna selvatica a persone
o cose (specie nell'ambito della circolazione stradale), delle
Regioni e non delle Province. Ciò sulla base della seguente
ricostruzione della normativa in materia:
“La L. 11 febbraio
1992, n. 157, art. 1, contenente norme per la protezione della fauna
selvatica, dispone che la fauna selvatica è patrimonio
indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della
comunità nazionale ed internazionale (comma 1); che le regioni
a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla
gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica
(comma 3). Si deve aggiungere: che le regioni esercitano le funzioni
amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della
pianificazione faunistico-venatoria di cui alla L. 11 febbraio 1992,
n. 157, art. 10, e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e
sostitutivi previsti dalla stessa legge e dagli statuti regionali.
Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di
caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla L. 8
giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della legge (art.
9); che, per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati
alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni
coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella
protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a
cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai
risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi
di cui all'art. 23 (art. 26). Alle Regioni, quindi, compete l'obbligo
di predisporre tutte le misure idonee ad evitare che gli animali
selvatici arrechino danni a persone o a cose e, pertanto,
nell'ipotesi (corrispondente al caso in esame) di danno provocato
dalla fauna selvatica ed il cui risarcimento non sia previsto da
apposite norme, la Regione può essere chiamata a rispondere in
forza della disposizione generale contenuta nell'art. 2043 cod. civ.
(Cass. 1 agosto 1991, n. 8470; 13 dicembre 1999, n. 13956; 14
febbraio 2000, n. 1638; 24/09/2002 n. 13907).
Il fatto che norme
successive emanate a livello regionale (n.d.r. quali la Legge della
Regione Emilia Romagna n. 8 del 1994) abbiano delegato alcuni compiti
in materia alle province non immuta il sistema di imputazione della
responsabilità per danni cagionati da animali selvatici e non
è rilevante, posto che con tale normativa sono state delegati
alle province soltanto compiti amministrativi. (v. in tal senso Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 7080 del 2006, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13907
del 24/09/2002, Sez. 3, Sentenza n. 21282 del 10/10/2007).
Tale principio è
stato peraltro ribadito recentemente dalla Suprema Corte anche in
un'ipotesi del tutto analoga a quella che ci occupa, ove parte in
causa era proprio la regione Emilia Romagna, chiamata a rispondere
dei danni conseguenti ad un sinistro stradale dovuto alla fauna
selvatica (nella specie un volatile che si era introdotto
nell'abitacolo di un'autovettura in movimento causando la perdita di
controllo da parte dell'autista). Anche tale sentenza della
Cassazione ha riconosciuto incidenter tantum la legittimazione
passiva della Regione Emilia Romagna nella materia de quo affermando
che: “non sono sostanzialmente in contestazione l'attribuzione
alle Regioni a statuto ordinario dell'emanazione di norme relative
alla gestione e alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica
e l'affidamento alle medesime dei poteri di gestione, tutela e
controllo... ancorché - nel caso concreto - la danneggiata non
abbia affatto dimostrato la riconducibilità del sinistro a
comportamenti imputabili alla Regione.” (così Cass. Sez.
3, Sentenza n. 27673 del 21/11/2008).
Corretta e condivisibile
appare quindi in proposito la pronuncia del giudice di prime cure in
ordine al difetto di legittimazione della Provincia. Conseguentemente
non deve procedersi ad esaminare ulteriormente la posizione
dell'Assicurazione Assitalia, chiamata unicamente a manleva dalla
Provincia di Modena in caso di riconoscimento di una sua
responsabilità, poiché tale posizione dell'assicuratore
è imprescindibilmente dipendente da quella della Provincia.
Resta quindi da esaminare
la posizione dell'Anas, convenuta in via principale dall'attore e per
la quale il Giudice di pace ha dichiarato il difetto di
legittimazione passiva sul rilievo che nessuna comunicazione risulta
inviata dalla Regione o dalla Provincia all'Anas, ente gestore del
tratto di strada ove si è verificato il sinistro, in ordine
alla possibilità di passaggio o invasione della sede stradale
da parte di animali selvatici.
Ora sul punto la
giurisprudenza consolidata della Cassazione ha affermato che “in
tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato
dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione non è
risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'art. 2052 cod.
civ., inapplicabile alla selvaggina, il cui stato di libertà è
incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della
P.A., ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti
dall'art. 2043 cod. civ., e tanto anche in tema di onere della prova
con la conseguente necessaria individuazione di un concreto
comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico.” (così
da ultimo Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27673 del 21/11/2008).
È stato provato
dall'appellante che il tratto di strada in oggetto è di
competenza dell'Anas, che è tenuta ad adottare tutte le misure
idonee a prevenire agli utenti pericoli nel corso della circolazione
e ad apporre la segnaletica stradale volta a garantire la sicurezza
della circolazione, con specifico riferimento anche all'apposizione
dei cartelli di “animali selvatici vaganti” (come
previsto dall'art. 95 D.P.R. 495/92 e 14 D.L.vo 285/92).
Senonché nel caso
di specie l'attore ed appellante non ha provato che l'Anas sia
incorsa un una condotta colposamente omissiva e che tale omissione
sia da porsi in rapporto di causalità con l'evento dannoso.
In primo luogo
effettivamente non vi è alcuna prova che l'Anas abbia ricevuto
alcuna comunicazione dagli organi amministrativi degli enti locali
(Regione o Provincia) di allerta in ordine alla probabilità di
invasione di quel tratto di strada da parte di fauna selvatica, così
come ha argomentato il Giudice di Pace.
Ma anche ritenendo che vi
sia un dovere autonomo di informazione ed attivazione da parte
dell'Ente gestore (ANAS) della strada, al fine di prevenire i
pericoli per la circolazione, non è stato provato che quello
specifico tratto di strada avesse le caratteristiche tali da imporre
la segnalazione del pericolo di animali vaganti. Non è in
altre parole rimasto provato che fosse concreto e probabile il
rischio di animali selvatici in attraversamento in quella zona, sì
da imporre l'adozione dello specifico cartello, al fine di allertare
i conducenti di veicoli. Invero la tangenziale Modena-Sassuolo è
un tratto di una strada a scorrimento veloce e ad alta intensità
di traffico, delimitato dal guard-rail, che non si trova in adiacenza
a tratti boschivi, bensì in una zona di pianura ad alta
densità di elementi antropici (abitati ed insediamenti
industriali).
Inoltre le comunicazioni
prodotte dall'appellante ed apparse sul sito della Provincia di
Modena relative alla presenza di animali selvatici di tipo ungulati
in varie strade della provincia modenese, riguardano località
e strade diverse da quella oggetto del sinistro ed eventi del tutto
distanziati nel tempo da quello che ci occupa. Si tratta, in un caso,
di una comunicazione di tre sinistri stradali avvenuti nella
provincia di Modena a seguito di attraversamenti di caprioli
nell'anno 1997 in tre località ben distinte tra loro: Marano,
Vingola e Via Cavezzo a Baggiovara; invero solo l'ultima tra le
citate località si trova in una zona non distante in linea
d'aria da quella per cui è causa, ancorché si tratti
nello specifico di una strada diversa e ben meno trafficata. In ogni
caso si tratta di un evento occorso quattro anni prima del fatto per
cui è causa.
Parimenti il secondo
comunicato stampa è posteriore di tre anni ai fatti di causa e
riguarda quattro ritrovamenti di caprioli in prossimità di
centri abitati della provincia di Modena, in località
assolutamente differenti tra loro; anche in tale ipotesi una sola di
queste segnalazioni riguarda un fatto che è avvenuto non
lontano da quello del sinistro, cioè sulla tangenziale di
Modena verso la diramazione per Sassuolo. Tali sporadici episodi non
possono tuttavia ritenersi tali da evidenziare una concreta
pericolosità del tratto di strada in oggetto per
l'attraversamento di animali, a meno di non voler ritenere la
necessità di approntare tale segnaletica in ogni strada urbana
ed extraurbana, perché in linea astratta ogni elemento viario
può essere suscettibile di un tale rischio. Gli stessi
comunicati della Provincia prodotti dall'appellante, nel riferirsi in
via generale a tali fenomeni, pongono in rilievo come in certi
periodi dell'anno i rischi siano percentualmente maggiori poiché
“i caprioli più giovani, al raggiungimento
dell'indipendenza, cercano un loro territorio autonomo ed a volte
seguendo i corsi dei fiumi principali arrivano fino in città”
(v. doc. 1 memoria istruttoria 10.4.2006). Si tratta quindi in queste
ipotesi di rischi di incontro con animali selvatici del tutto
imprevedibili e non circoscrivibili in determinate zone (quali quelle
montane o prossime a terreni boschivi), rischi presenti perfino
all'interno del territorio del centro abitato, ove pacificamente mai
nessun cartello di quel tipo è stato apposto.
A fronte di tali
considerazioni la circostanza che nella Via Giardini, che corre
parallela alla tangenziale ove è avvenuto il sinistro, siano
in alcuni punti presenti cartelli di quel tipo non pare indicativo
per affermare l'esistenza di un'omissione colposa in capo ad ANAS. In
quel caso peraltro si tratta di una strada dislocata di varie
centinaia di metri ed in posizione diversa sul territorio da quella
oggetto del sinistro; inoltre la Via Giardini non è di
scorrimento veloce, né è delimitata dal guardrail, che,
se pure con costituisce una barriera insormontabile per certi animali
selvatici, può fornire una certa delimitazione del territorio
in cui si trovino a vagare accidentalmente.
Per tale ragione l'evento
può ascriversi ad un caso fortuito e nessuna colpa è
stata provata a carico dell'Anas e quindi la domanda risarcitoria
avanzata ex art. 2043 c.c. dall'appellante nei suoi confronti deve
essere respinta. Non si tratta quindi di un difetto di legittimazione
dell'ANAS ma di una domanda infondata nel merito.
Alla stregua di tali
considerazioni, quanto all'appello incidentale di Anas sulle spese,
si osserva che effettivamente se la complessità delle
questioni avanzate e la non uniformità della giurisprudenza
(in specie di quella di merito) in ordine alla questione involgente
la legittimazione della Provincia giustificava la compensazione
integrale delle spese, il rigetto della domanda attorea nei confronti
dell'Anas comporta per la stessa in diritto al rimborso delle spese
processuali anche del primo grado.
Il rigetto dell'appello
proposto da parte del (...) comporta che egli dovrà essere
dichiarato tenuto alla rifusione alle altre parti costituite nel
presente giudizio delle spese del gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena,
in persona del Giudice Unico dr. Susanna Cividali, definitivamente
sull'appello proposto da (...) nei confronti di ANAS Provincia di
Modena e Assitalia e sull'appello incidentale proposto da Anas nei
confronti di (...) così provvede:
1) rigetta la domanda
proposta da (...) nei confronti di ANAS in quanto infondata;
2) condanna l'appellante
(...) alla rifusione di Anas delle spese di primo grado che si
liquidano in euro 1800, di cui euro 330 per spese, euro 970 per
competenze euro 500 per onorari;
3) conferma nel resto la
sentenza del Giudice di pace di Modena del 11.10.2004;
4) condanna l'appellante
Verzani alla rifusione delle spese processuali del gravame nei
confronti delle altre parti Anas, Provincia di Modena ed Assitalia,
che si liquidano in euro 250 per spese euro 1500 per competenze ed
euro 800 per onorari in favore di ciascuna delle citate parti
appellate.