Tribunale di Milano
Sezione V Civile
Sentenza 9 giugno 2009, n.
7515
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE V CIVILE
In persona del Giudice
Istruttore, in funzione di Giudice Unico, dott. Damiano Spera,
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
Nella causa civile
iscritta al R.G. n. 26093/04 , promossa da
L. R., con gli avv.ti
Giuseppe Centola ed Ezio Centola
- attore -
contro
UFFICIO CENTRALE ITALIANO
Soc. Cons. a r.l., con l’avv. Filippo Martini
- convenuto -
e
SOC. xxx
X.
• convenuti
contumaci –
nonché
ISTITUTO NAZIONALE PER
L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.),
con l’avv. Pierpaolo Piluso
- terzo chiamato -
e
M. M., in proprio
L. R. e M. M., quali
genitori esercenti la potestà sulla minore L. K., con gli
avv.ti Fausto Felice e Ferruccio Felice
- terzi intervenuti -
CONCLUSIONI
Per l’attore: vedi
foglio n. 3
Per il convenuto: vedi
foglio n. 4
Per il terzo chiamato:
vedi fogli n. 5-6
Per i terzi intervenuti:
vedi fogli n. 7-8
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione
ritualmente notificato, R. L. esponeva:
• che il giorno
28.08.2002, alle ore 22,20 circa, sull’Autostrada A/4
Venezia-Milano in località Capriate San Gervaso (BG),
l’attore, mentre si trovava ad espletare attività
lavorativa di manutenzione autostradale alle dipendenze di Nuova
Omege S.p.A. Edilizia, veniva investito da un camion, il cui
conducente si allontanava dopo il sinistro senza prestare soccorso;
• che quest’ultimo
veniva poi individuato e tratto in arresto, identificandosi nella
persona di X., residente in Francia, così come in Francia
aveva sede la società Ph Services, proprietaria dell’autocarro
condotto dal signor X.;
• che, nel sinistro,
l’attore riportava gravissime lesioni, da cui derivava
lunghissima malattia con postumi permanenti e che, pertanto, anche
avuto riguardo alla sua giovane età, l’attore aveva
subito ingenti danni patrimoniali, biologici, morali, esistenziali.
Tra l’altro, non potendo espletare attività lavorativa e
dunque non riuscendo a provvedere al pagamento del mutuo fondiario
contratto, era stato costretto a vendere il proprio appartamento sito
in Como;
• che alcun
indennizzo era ancora stato offerto dall’Ufficio Centrale
Italiano, garante per la responsabilità civile relativa a
veicolo estero.
Conveniva pertanto in
giudizio la Società Ph Services, X. e l’ Ufficio
Centrale Italiano soc. cons. a r.l. (di seguito, UCI) e concludeva
affinché il Tribunale - preliminarmente disponendo a loro
carico, ex art. 24 L. 990/69, provvisionale di Euro 500.000,00 od in
diversa misura - condannasse i convenuti, in via tra loro solidale,
al risarcimento di tutti i danni derivanti dalle lesioni riportate
nell’anzidetto sinistro, nella misura da accertarsi e previa
deduzione della rivalsa INAIL; il tutto oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria.
Instaurato il
contradditorio sull’istanza ai sensi dell’art. 24 L.
990/69, il Tribunale assegnava a R. L., ponendola a carico solidale
dei convenuti, la somma di Euro 500.000,00, da imputarsi alla
liquidazione definitiva del danno.
Instauratosi il
contraddittorio, si costituiva il convenuto UCI, che, condividendo
l’attribuzione di responsabilità del sinistro in capo al
X., si limitava a contestare il quantum delle pretese avversarie;
previo differimento dell’udienza, l’U.C.I. provvedeva a
chiamare in causa l’INAIL, al fine di ripartire, secondo le
legittime spettanze, le voci di danno tra il soggetto danneggiante e
l’assicuratore sociale.
Intervenivano
volontariamente M. M. in proprio, nonché la stessa e R. L. in
qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore
L. K., onde ottenere – previa declaratoria di esclusiva
responsabilità del sinistro in capo al convenuto X. Jacky –
la condanna dei convenuti al ristoro dei danni morali, biologici,
patrimoniali patiti dalle medesime M. M. e K. L., rispettivamente
moglie e figlia dell’attore, in conseguenza del sinistro
occorso a quest’ultimo.
Si costituiva, infine, il
terzo chiamato INAIL, deducendo di aver già erogato al signor
L., in conseguenza del sinistro in oggetto, prestazioni per
l’ammontare totale di Euro 419.868,38; chiedeva pertanto, in
via riconvenzionale, che il signor X. e Ph Services venissero
condannati in solido al rimborso in suo favore della predetta somma,
nonché di eventuali ulteriori somme che l’INAIL potesse
essere tenuto a corrispondere in dipendenza dello stesso evento.
Dichiarata la contumacia
dei convenuti X. e Ph Services, il terzo chiamato INAIL precisava, ai
sensi dell’art. 183 comma 5 c.p.c., che le prestazioni erogate
in favore di R. L. ammontavano a complessivi Euro 445.582,22.
Il G.I. disponeva
consulenza tecnica d’ufficio medico-legale diretta ad accertare
e a quantificare i danni patiti dall’attore, nonché da
M. M. e dalla figlia minore K. L..
Conclusa l’istruttoria,
ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice invitava le
parti a precisare le proprie conclusioni come in epigrafe trascritte;
disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali, all’udienza
di discussione dell’11.3.2009, la causa veniva assegnata in
decisione, ai sensi dell'art. 281 quinquies cpv. c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Tribunale che
debba essere dichiarata la responsabilità – peraltro non
contestata – nella produzione del sinistro per cui è
causa, in capo al convenuto X..
Gli elementi di prova
desumibili dal rapporto di incidente redatto dalla Polizia Stradale
di Seriate, nonché dalle dichiarazioni che i due colleghi
dell’attore (presenti sul posto al momento del fatto) hanno
reso sia ai verbalizzanti della Polizia Stradale sia all’Ispettorato
del lavoro (cfr. verbale di inchiesta DPL 28.11.2002), consentono
un’univoca ricostruzione dell’accadimento.
In data 28.08.2002, R.
L., mentre era intento ad apporre una segnaletica di deviazione sulla
corsia di emergenza dell’autostrada Venezia-Milano, in località
Capriate, veniva urtato e scagliato a terra
dall’autocarro
condotto da X.. Lo stesso mezzo proseguiva la sua corsa, sfiorando lo
specchietto retrovisore del furgone degli operai, fermo sulla corsia
di emergenza.
Risulta per tabulas,
inoltre, che l’attore – il cui corpo veniva interamente
rinvenuto all’interno della corsia di emergenza – al
momento dell’impatto indossava l’apposita tuta di colore
arancione catarifrangente. Deve pertanto ritenersi che la presenza
del signor L. a piedi sull’asfalto fosse ben visibile; e ciò
considerando, altresì, che il furgone degli operai, fermo
sulla corsia di emergenza con luci accese (cfr. verbale DPL), avrebbe
dovuto facilmente richiamare l’attenzione dei conducenti i
mezzi in transito sul tratto autostradale in questione ed imporre
particolare cautela nella percorrenza dello stesso.
Ritiene dunque il
Tribunale indubitabile, alla luce degli elementi obiettivi acquisiti,
la piena responsabilità del convenuto che, per imprudenza,
negligenza ed imperizia, ha cagionato l’incidente di cui
trattasi, invadendo, senza avvedersi degli operai al lavoro, la
corsia di emergenza.
Per quanto attiene al
quantum, va osservato:
• che, a seguito
dell’impatto, l’attore veniva ricoverato, in stato di
coma profondo, agli Ospedali Riuniti di Bergamo, riportando, tra
l’altro, trauma cranioencefalico con danno assonale diffuso e
focolai contusivi cerebrali multipli, fratture multiple, contusione
epatica, renale e polmonare;
• che l’attore
veniva, tra l’altro, sottoposto ad intervento chirurgico
sull’omero destro con utilizzo di fissatore esterno;
• che, dopo
lunghissima degenza anche presso l’istituto Clinico Villa
Aprica per la riabilitazione, l’attore veniva dimesso con
diagnosi di postumi di trauma cranioencefalico, fratture multiple del
cingolo scapolare destro ed arto superiore destro, lesione severa del
plesso brachiale destro con deficit subtotale dell’arto
superiore destro, fratture costali multiple;
• che il 22.12.2003
si concludeva la riabilitazione, prendendosi atto della persistente
paralisi dell’arto superiore destro, ed il 13.01.2004,
all’esito di controllo neurologico, si decideva per la
stabilizzazione del quadro clinico;
• che, nella
primavera 2004, l’attore ricorreva, altresì, ad ausilio
specialistico per lamentati deficit sessuali, con alterazione della
libido e della funzione eiaculatoria;
• che i C.T.U. hanno
quantificato in 59 giorni (corrispondenti alla degenza ospedaliera)
il periodo di inabilità temporanea assoluta ed in quindici
mesi quello di inabilità temporanea parziale (mediamente
all’80%), con una durata totale di malattia, pertanto, di
diciassette mesi;
• che tuttora
persiste situazione di sostanziale perdita funzionale dell’arto,
cui si è associata sindrome dolorosa cronica, il cui
trattamento richiede la somministrazione cronica di morfina;
• che, sul piano
psichico, l’attore presenta, tra l’altro, deficit di
memoria e di giudizio, concomitanti a sintomatologia
ansioso-depressiva, che i C.T.U. hanno ritenuto riconducibili ad una
reazione psicologica all’evento lesivo in oggetto, oltre che
alla presenza di sofferenza frontale secondaria al riportato trauma
cranioencefalico;
• che i C.T.U. hanno
pertanto ritenuto individuabile, complessivamente, una lesione
dell’integrità psico-fisica dell’attore pari al
75%;
• che, ad avviso dei
C.T.U., i sopra enunciati postumi hanno determinato la perdita
completa della capacità lavorativa specifica dell’attore,
dovendosi valutare, da un lato, la plegia dell’arto superiore
dominante (ostativa allo svolgimento di attività manuali) e,
d’altro lato, la compromissione del generale assetto
neuro-psichico (ostativa allo svolgimento di mansioni lavorative
esposte ad eventi imprevedibili);
• che le spese di
cura documentate, sostenute dal signor L., devono ritenersi, secondo
i C.T.U., pertinenti e congrue per l’importo di €
1.598,97;
• che sono state
altresì documentate spese per copia di cartelle cliniche e per
consulenza tecnica di parte per complessivi € 332,00;
• che, invece,
nessun danno biologico, né permanente né temporaneo,
veniva dai C.T.U. riconosciuto relativamente alla signora M. M. ed
alla minore K. L..
Questo giudice condivide
le argomentazioni e le conclusioni cui sono pervenuti i C.T.U., con
metodo corretto ed immune da vizi logici o di altra natura.
Pertanto, alla luce delle
risultanze sopra esposte, ritiene il Tribunale che l’attore
abbia certamente subito il danno biologico e, cioè, quello
derivante da illecito lesivo dell’integrità psico-fisica
della persona, che, quale evento interno al fatto lesivo della
salute, deve necessariamente esistere in presenza delle accertate
lesioni, e che prescinde dal danno correlato alla capacità di
produzione del reddito; dovendosi, tuttavia, sin d’ora
precisare che il predetto danno biologico viene qui in rilievo a meri
fini descrittivi quale componente medicalmente accertata del più
complesso danno non patrimoniale subito.
Come è noto,
infatti, la Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 26972/2008) ha
recentemente ritenuto che, nell’ambito del danno non
patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in
vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da
perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma
non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. E’
compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del
pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli,
individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano
verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione.
E’ mutata, invece,
la nozione di danno morale soggettivo.
La nozione di “danno
morale soggettivo transeunte va definitivamente superata”; non
ne parla la legge ed è inadeguata se si pensa che la
sofferenza morale cagionata da reato non è necessariamente
transeunte, ben potendo l’effetto penoso protrarsi anche per
lungo tempo.
Nell’ambito del
danno non patrimoniale il danno morale non individua una autonoma
sottocategoria, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi, quello
“costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in
sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata
nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno,
ma solo della quantificazione del risarcimento”.
Viene riaffermata,
invece, la nozione di danno biologico, come danno conseguente alla
lesione del diritto inviolabile della salute, nell’accezione
normativa di cui agli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni.
Si noti, poi, che le Sez.
Unite, pur negando la sussistenza del “danno esistenziale”
come voce autonoma di danno non patrimoniale, non disdegnano affatto
di menzionare “i pregiudizi esistenziali” concernenti
aspetti relazionali della vita, che possono accertarsi come compresi
nel danno biologico c.d. dinamico.
Rilevano poi che
certamente incluso nel danno biologico, se derivante da lesione
dell'integrità psicofisica, è il pregiudizio da perdita
o compromissione della sessualità, del quale pure non può,
a pena di incorrere in duplicazione risarcitoria, darsi separato
indennizzo.
Analogamente, deve dirsi
per il c.d. danno da perdita o compromissione del rapporto parentale
nel caso di morte o di procurata grave invalidità del
congiunto, laddove “la sofferenza patita nel momento in cui la
perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del
soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso
pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato”.
Circa i criteri di
liquidazione, il giudice, coerentemente con quanto statuito dalla
Cassazione a Sez. Unite citate, è chiamato a valutare
congiuntamente, entro il danno biologico, tutte le sofferenze
soggettivamente patite dall’attore, in relazione alle
condizioni personali dello stesso ed ai risvolti che concretamente la
lesione all’integrità psico-fisica ha comportato.
Così stigmatizzano
le Sezioni Unite: “Determina quindi duplicazione di
risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del
danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in
percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa la
praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice,
qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata
personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando
nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche
patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella
sua interezza. Egualmente determina duplicazione di risarcimento la
congiunta attribuzione del danno morale, nella sua nuova
configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché
la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita
e quella che accompagna l’esistenza del soggetto che l’ha
subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che
va integralmente ed unitariamente ristorato”.
Le Sez. Unite ribadiscono
tuttavia che il danno non patrimoniale, quale danno conseguenza, deve
essere allegato e provato. La sentenza della Corte Costituzionale n.
184/1986 è stata superata dalla sentenza della stessa Corte n.
372/1994, poi seguita dalle sentenze gemelle del 2003.
Il danno non è mai
in re ipsa ed il giudice dovrà porre a fondamento della
propria decisione non solo la consulenza tecnica d’ufficio, ma
anche “tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo
(documenti, testimonianze) avvalersi delle nozioni di comune
esperienza e delle presunzioni” (ex artt. 115 cpv. c.p.c e 2727
e ss. c.c.).
Alla luce di questa
innovativa sentenza, devono essere necessariamente rivisti i criteri
di liquidazione tabellare adottati dagli Uffici Giudiziari.
In particolare, la
tabella milanese (ad eccezione del danno morale) già
comprendeva, nella nozione unitaria del danno biologico, la
molteplicità delle singole possibili “voci” di
pregiudizi, non
lasciando spazio ad
autonome liquidazioni del danno alla vita di relazione, del danno
estetico, del danno alla sfera sessuale, ecc.; la tabella prevedeva,
separatamente, solamente la liquidazione del danno morale, nella
misura da un quarto alla metà dell’importo liquidato per
il danno biologico.
Incorreva dunque anche
questa tabella nelle censure delle Sez. Unite, perché
produceva una duplicazione di risarcimento del danno.
Come risolvere questo
problema, salvaguardando in pari tempo i valori monetari finora
riconosciuti?
E’ stato necessario
approvare una nuova tabella.
La nuova tabella milanese
muove dal presupposto che i criteri di liquidazione del danno non
patrimoniale da lesione del bene salute debbano prevedere valori
monetari che siano riconducibili a quelli già riconosciuti
precedentemente, sia a titolo di danno biologico che di danno morale,
da liquidarsi dal giudice complessivamente, all’esito di una
unitaria personalizzazione del danno accertato.
In sostanza, per ciascun
punto percentuale di menomazione dell’integrità
psicofisica, si liquiderà un importo che dia ristoro alle
conseguenze della lesione in termini “medi”: in relazione
agli aspetti anatomo-funzionali, agli aspetti relazionali, agli
aspetti di sofferenza soggettiva, ritenuti provati anche
presuntivamente.
Il giudice - in
considerazione delle peculiarità allegate e provate nella
fattispecie concreta, con specifico riguardo sia alla “sofferenza
soggettiva” che alle “particolari condizioni soggettive
del danneggiato” (nozione accolta anche dagli artt. 138 e 139
Cod. delle Assicurazioni) - procederà ad un’adeguata e
complessiva “personalizzazione” della liquidazione del
danno entro valori monetari stabiliti in un predeterminato range di
aumento dei citati importi “medi”.
Con gli stessi criteri il
giudice liquiderà anche il danno biologico temporaneo,
comprensivo altresì del danno morale, entro un range che
consenta un’idonea personalizzazione.
In ogni caso, il giudice
sarà sempre libero di liquidare importi diversi da quelli
indicati in tabella, con congrua motivazione, soprattutto laddove la
fattispecie concreta presenti aspetti affatto peculiari.
Nella fattispecie in
esame, il Tribunale dovrà necessariamente tenere conto di
tutto quanto sinora esposto ai fini di una corretta liquidazione del
danno subito dall’attore. Tale operazione dev’essere
compiuta, peraltro, non soltanto in ragione delle domande
risarcitorie svolte dall’attore medesimo, ma anche ai fini
dell’azione di surroga svolta dall’INAIL nei confronti
dei convenuti riconosciuti responsabili, per le somme corrisposte
dall’ente all’attore.
Ai fini della
liquidazione del danno non patrimoniale patito da R. L., occorrerà
pertanto tenere conto delle accertate invalidità, della
giovane età dell’attore (al momento dell’accadimento
ventiseienne), delle condizioni di vita (tra queste la circostanza,
di cui ancora infra, che l’attore vantava bell’aspetto e
velleità di sfruttarlo a fini economici o, comunque, di
metterlo in risalto),
delle risultanze
probatorie, dell’espletata CTU, della rilevantissima entità
del danno biologico, delle particolari sofferenze fisiche e psichiche
sofferte e degli innumerevoli gravi pregiudizi che una menomazione
psico-fisica, quale quella subita dall’attore, comporta su un
giovane, inevitabilmente compromettendone la sfera relazionale e
sessuale. Tenuto infine conto dei nuovi criteri tabellari sopra
delineati, stimasi equo liquidare, per il complessivo risarcimento
del danno non patrimoniale da lesione al diritto alla salute nella
sua nuova accezione onnicomprensiva e “dinamica”, la
somma già rivalutata di Euro 750.000,00; per il danno
biologico temporaneo – reputandosi equo calcolare (avuto
riguardo, sempre, a tale valutazione complessiva del danno biologico)
un parametro medio giornaliero di circa Euro 100,00 per l’inabilità
totale – si liquida la somma già rivalutata di Euro
43.100,00.
Conformemente ai dicta
delle Sezioni Unite richiamati, non residua spazio per il
risarcimento di ulteriori pregiudizi non patrimoniali (quali, in
particolare, i dedotti danni morale ed esistenziale), poiché
tutti già ricompresi in quelli già liquidati,
risultando altrimenti certa la duplicazione risarcitoria del medesimo
danno.
Il danno non patrimoniale
subìto dall’attore viene, pertanto, quantificato
nell’importo rivalutato di Euro 793.100,00.
Quanto al danno
patrimoniale, deve aversi riguardo, anzitutto, alle spese sostenute,
ritenute congrue dai C.T.U. per l’importo di Euro 1.598,97, al
quale va aggiunto l’importo delle ulteriori spese documentate
di Euro 332,00, per un totale di Euro 1.930,97. Questa somma,
rivalutata ad oggi secondo gli indici I.S.T.A.T., è pari ad
(arrotondati) Euro 2.201,00.
In punto di lucro
cessante per perdita della capacità lavorativa specifica, il
danno dev’essere quantificato considerando un reddito annuo
oggi pari a circa Euro 16.000,00 (come documentato) ed utilizzando le
tabelle di capitalizzazione di cui al R.D. 9.10.1922 n. 1403, con
coefficiente di sopravvivenza pari a 18,557 per il totale di Euro
296.912,00, da decurtarsi nella misura del 15% avuto riguardo allo
scarto tra vita fisica e vita lavorativa e pertanto si liquida la
somma di (arrotondati) Euro 252.375,00.
Dal momento che il danno
patrimoniale da capacità lavorativa specifica è stato
determinato nella misura del 100%, non può essere
distintamente liquidato, pena incorrere in duplicazione risarcitoria,
il danno patrimoniale da inabilità temporanea.
Non può, inoltre,
essere accolta la domanda relativa al danno da perdita di chance, con
riferimento alla compromissione definitiva della possibilità
per l’attore (asseritamente già offertagli in passato)
di posare o sfilare come modello e, così, di integrare le
proprie entrare reddituali. L’accoglimento della domanda di
risarcimento del danno da lucro cessante esige, infatti, la prova
dell’esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali
desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e
non di mera potenzialità, l’esistenza di un pregiudizio
economicamente valutabile (da ultimo, Cass. 4052/2009). In tal senso,
non risulta sufficientemente ed univocamente probante l’unico
elemento oggettivo risultante per tabulas, ossia la circostanza che
l’attore si sia fatto scattare delle fotografie professionali
(un c.d. book) per mettere in risalto il proprio aspetto fisico. Le
deduzioni svolte in punto e, segnatamente, il principio di prova
desumibile dal book fotografico versato in atti, sono
stati tuttavia
considerati (come innanzi accennato) ai fini della complessiva
valutazione del danno non patrimoniale subito dall’attore, in
quanto compromissione delle sue condizioni di vita.
Il danno patrimoniale
complessivamente subito dall’attore deve, pertanto, essere
liquidato nell’importo rivalutato di Euro 254.576,00.
Tuttavia, sul diritto al
risarcimento dei predetti valori incide la rivalsa esercitata
dall’assicuratore pubblico, che ha allegato e dimostrato di
aver liquidato all’attore, in ragione dell’infortunio de
quo, i seguenti importi: Euro 20.254,72 a titolo di indennità
per 500 giorni di inabilità temporanea assoluta dall’1.9.2002
al 13.1.2004; Euro 77,47 per spese mediche e accertamenti
medico-legali; Euro 43.627,73 per ratei di rendita corrisposti dal
14.1.2004, data di decorrenza della rendita, al 22.2.2006, data di
effettuazione dei calcoli; Euro 1.105,70 a titolo di interessi
maturati sui ratei fino a quest’ultima data; dette somme,
rivalutate ad oggi sono pari a complessivi Euro 71.380,00.
L’I.N.A.I.L. ha
inoltre liquidato all’attore la somma di Euro 185.582,70, a
titolo di valore capitale della quota di rendita erogata quale
indennizzo del danno biologico, calcolato alla data del 22.2.2006,
nonché la somma di Euro 194.933,90, a titolo di valore
capitale della quota di rendita erogata quale indennizzo del danno
patrimoniale, calcolato sempre alla stessa data.
In definitiva,
l’I.N.A.I.L. ha liquidato la somma di (arrotondati) Euro
266.314,00 per le conseguenze patrimoniali del sinistro e la somma di
Euro 185.582,70 per il danno biologico.
In relazione alla domanda
di surroga ex art. 1916 c.c. svolta dall’INAIL con riferimento
alle dette somme, si rendono necessarie alcune premesse.
L’art. 13 del D.
lgs. 38/2000, anche accogliendo le sollecitazioni al riguardo
avanzate dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 87/1991), ha
inserito il danno biologico nella copertura indennitaria
dell’assicuratore sociale.
Il problema del c.d.
danno differenziale, ossia del risarcimento di quel danno che il
lavoratore può ottenere, ai sensi dell’art. 10 commi 6 e
7 del D.P.R. 1124/1965, dal datore di lavoro penalmente responsabile
o dai terzi civilmente responsabili, se e nella misura in cui tale
danno superi l’ammontare delle indennità corrisposte
dall’INAIL, era problema che trovava una sua (non pacifica)
sistemazione in termini sia qualitativi – il danno
differenziale relativo alle poste di credito non ristorabili
dall’INAIL: danno biologico temporaneo, danno biologico
permanente sino al 5%, danno morale ed esistenziale, esborsi ecc. –
sia in termini quantitativi, avuto riguardo, cioè, al
differenziale relativo alle poste indennizzate.
A tale proposito, il nodo
della questione era costituito soprattutto dalla scindibilità
o meno delle poste ai fini della rivalsa. Poiché di regola il
danno biologico veniva liquidato in sede civilistica in misura
maggiore di quella indennizzata dall’INAIL e il danno
patrimoniale, invece, era liquidato in misura inferiore a
quest’ultima, parte della giurisprudenza riteneva – al
fine di evitare l’indebita locupletazione del lavoratore
infortunato – di dover raffrontare unitariamente i rispettivi
ristori (civilistico e previdenziale) e consentire la surroga INAIL
per l’intero ammontare versato a titolo di danno biologico e
patrimoniale (vedi in proposito Cass. n. 10035/2004). Un’altra
parte della dottrina e della giurisprudenza operando la scomposizione
delle singole voci indennizzate
dall’INAIL in
definitiva aumentava l’importo del danno differenziale
riconosciuto al danneggiato e, conseguentemente, diminuiva l’importo
riconosciuto all’INAIL in accoglimento della domanda di
surroga.
Il recente intervento
delle Sezioni Unite, che ha ridisegnato la nozione di danno alla
persona come onnicomprensiva ed ha riportato il sistema risarcitorio
alla sua originale bipolarità tra danno patrimoniale e danno
non patrimoniale, impone una diversa soluzione.
Si pone anzitutto
all’interprete la questione dell’omogeneità - ai
fini della surroga INAIL e della liquidazione al danneggiato del c.d.
danno differenziale - tra il danno biologico ristorato dal sistema
previdenziale con criteri standardizzati ed il danno biologico
liquidato civilisticamente in maniera “personalizzata”
(comprensiva, tra l’altro, dell’intero ammontare che, in
precedenza, veniva liquidato a titolo di danno morale e pacificamente
riconosciuto per l’intero, in quanto non indennizzato
dall’INAIL, al lavoratore).
Ritiene questo Tribunale
che la soluzione positiva alla questione sia imposta dallo stesso
intervento del Giudice nomofilattico, che preclude ogni possibilità
di scomposizione del danno alla persona in poste distintamente
risarcibili, onde non incorrere in duplicazioni risarcitorie, e che,
chiaramente, delinea una nozione anche ontologicamente unitaria del
danno biologico, “del quale ogni sofferenza, fisica o psichica,
per sua natura intrinseca costituisce componente”. Non può
dunque il giudice scorporare all’interno del danno non
patrimoniale riconosciuto, pena la violazione di questi principi (e
neppure ai soli fini della surroga INAIL), la quota relativa al danno
biologico “standard” da quella relativa ad ulteriori
componenti non valutate dall’INAIL ai fini indennitari.
Parte della
giurisprudenza - onde pervenire all’affermazione di
sopravvivenza del danno morale come categoria autonoma e
ontologicamente diversa dal danno biologico e della scindibilità
di queste due voci di danno ai fini del riconoscimento del danno
differenziale - si è adoperata in una interpretazione della
sentenza n. 26972/2008 che, invero, contrasta apertamente con i
principi di diritto accolti nella stessa pronuncia. Si è, in
particolare, affermato che le Sez. Unite avrebbero inteso evitare
solo la duplicazione risarcitoria in presenza di un danno biologico
c.d. “dinamico” o personalizzato; la surroga INAIL, a sua
volta, sarebbe esercitabile solo entro il danno biologico c.d.
“statico” o “puro”, mentre l’ente nulla
avrebbe diritto ad ottenere sul quantum riconosciuto a titolo di
danno biologico “dinamico” e personalizzato e sull’intero
(e ancora una volta distinto) danno morale.
Come accennato, questa
tesi non può essere condivisa.
Le Sezioni Unite sono
tassative nell’espungere dal sistema ogni possibilità di
frammentazione, a fini risarcitori, del danno non patrimoniale.
Infatti, non vi sono
ragioni per ritenere che la Suprema Corte abbia inteso negare
l’esistenza e la risarcibilità delle sofferenze fisiche
e morali in presenza di danno biologico. Le Sezioni Unite hanno
semplicemente “bacchettato” i giudici (togati ed
onorari), perché procedono a queste liquidazioni con errati
automatismi tabellari. I giudici non si avvedono che, quando c’è
lesione biologica, i pregiudizi conseguenti alla menomazione
psicofisica - “il pregiudizio non patrimoniale consistente nel
non poter fare” e quello ravvisato nella pena e nel dolore
conseguenti e cioè “nella sofferenza
morale determinata dal
non poter fare” - sono, in definitiva, due facce della stessa
medaglia, essendo la sofferenza morale “componente di più
complesso pregiudizio non patrimoniale”. Il giudice deve
quindi, con congrua motivazione, “procedere ad adeguata
personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando
nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche
patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella
sua interezza”.
Per altro verso, il danno
biologico cui ha riguardo la normativa previdenziale non può
sostanziarsi in concetto ontologicamente distinto da quello cui ha
riguardo la normativa civilistica. Mentre ex art. 13 D.lgs n. 38/2000
devono essere cogentemente applicati i criteri di liquidazione
standard disciplinati dalla tabella degli indennizzi, in relazione ai
baréme previsti dalla tabella delle menomazioni, nel processo
civile muta il tipo e l’entità della tutela che richiede
una valutazione maggiormente complessa e personalizzata ai fini
risarcitori. Tuttavia, non può conseguire a queste diverse
modalità di accertamento e liquidazione, il venir meno del
diritto dell’ente al recupero di quanto versato per il ristoro
dello stesso danno.
Del resto, alla luce
della nozione di danno biologico prevista dall’art. 13 citato e
dagli artt. 138 e 139 Codice delle Assicurazioni accolta
espressamente dalle Sezioni Unite, di danno biologico “statico”
e cioè del tutto avulso dagli aspetti interelazionali, ritiene
questo Tribunale, “non è più dato discorrere”,
perché “per danno biologico si intende la lesione
temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della
persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica
un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli
aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato,
indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità
di produrre reddito”.
Ed ancora, proprio
l’aspetto dinamico relazionale connaturato al danno biologico
comporta, anche per questo verso, l’impossibilità di
scindere le sofferenze fisiche e psichiche dai pregiudizi
anatomo-funzionali conseguenti alla menomazione psico-fisica.
Ed, infatti, ha senso
accertare un pregiudizio anatomo-funzionale del tutto avulso dalla
sofferenza psico-fisica?
Anche una gravissima
menomazione fisica, scissa da qualsivoglia sofferenza morale e/o
percezione del dolore, darebbe luogo ad un irrisorio risarcimento
perché, in definitiva, il vero danno consiste nella percezione
“emotiva” della menomazione e delle conseguenti
alterazioni delle condizioni di vita della vittima in un contesto
sociale.
Una differente
conclusione comporterebbe proprio quella duplicazione risarcitoria
del danno non patrimoniale che lo sforzo ricostruttivo delle Sezioni
Unite ha inteso scongiurare, programmaticamente premettendo, nella
sentenza n. 26972/2008 che già le sentenze gemelle del 2003
“avevano avuto cura di precisare che non era proficuo
ritagliare all’interno della generale categoria del danno non
patrimoniale specifiche figure di danno, etichettandole in vario modo
(n. 8828/2003) e di rilevare che la lettura costituzionalmente
orientata dell’art. 2059 c.c. doveva essere riguardata non già
come occasione di incremento delle poste di danno (e mai come
strumento di duplicazione del risarcimento degli stessi pregiudizi),
ma per colmare le lacune della tutela risarcitoria della persona (n.
8827/2003). Considerazioni che le Sezioni Unite condividono” e
pervenendo infine ad affermare che“Il risarcimento del danno
alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare
interamente il pregiudizio, ma non oltre”.
In definitiva, il giudice
– una volta liquidato il danno non patrimoniale
civilisticamente risarcibile e conseguente alla lesione del bene
salute – non può fare altro che raffrontare tale
importo, senza ulteriori e non più consentiti distinguo, con
il quantum erogato dall’ente a titolo di danno biologico,
accogliendo la domanda di surroga per l’intero relativo
ammontare (nei limiti dell’importo risarcitorio liquidato) e
riconoscendo in capo al danneggiato il diritto al risarcimento
dell’importo differenziale.
Altra questione, posta e
non pacificamente risolta in passato, e della quale ora si rende
quanto mai opportuno un ripensamento, è quella relativa alla
scindibilità delle poste di danno biologico e patrimoniale ai
fini della rivalsa.
Si potrebbe sostenere che
l’INAIL possa agire in surroga per tutti gli importi
unitariamente liquidati al danneggiato. In tal modo si consentirebbe
all’INAIL di rivalersi per l’intero (sempre, ovviamente,
nei limiti del quantum civilisticamente liquidato a titolo
complessivamente patrimoniale e non patrimoniale), senza distinguere
tra somma e/o quota di rendita erogata per danno biologico e somma
e/o quota di rendita erogata per le conseguenze patrimoniali
dell’infortunio, consentendo all’ente (in caso di maggior
indennizzo erogato a titolo patrimoniale), di rivalersi integralmente
erodendo così una quota dell’importo risarcitorio
spettante al danneggiato a titolo di danno non patrimoniale.
Questo giudice ritiene
inaccettabile una simile soluzione.
Se già in
precedenza i dicta tanto della Corte Costituzionale (sentenze nn.
319/1989, 87/1991, 356/1991, 485/1991), quanto della Corte di
Cassazione (sentenze nn. 3944/1995, 9761/1995, 4218/1998, 15859/2000,
8182/2001, 10289/2001) avevano affermato il principio della non
comprimibilità del diritto del lavoratore al risarcimento del
danno non patrimoniale, tale principio, oggi, deve essere affermato
con ancor più vigore.
In altri termini, tanto
la lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c.
(che consente il completo ristoro del danno, necessariamente
personalizzato conseguente alla lesione del bene salute) quanto la
ricostruita netta bipolarità del sistema del danno alla
persona (che impone la reductio ad unum del danno non patrimoniale,
ma impedisce ogni fungibilità tra danno patrimoniale e danno
non patrimoniale) escludono che il diritto del lavoratore
all’integrale risarcimento del danno non patrimoniale
(differenziale) possa essere in qualche modo compresso dalle ragioni
creditorie dell’ente assicuratore relative al costo sopportato
per le conseguenze patrimoniali del sinistro. Qualora tale costo sia
superiore all’importo civilisticamente liquidato a titolo di
danno patrimoniale, solo questa eccedenza non potrà che
restare a carico dell’INAIL, che l’ha sostenuta, per le
finalità previdenziali proprie dell’ente.
Se, infatti, il sistema
della responsabilità civile mira a garantire il risarcimento
integrale, scopo di quello previdenziale è la liberazione del
lavoratore e della sua famiglia dallo stato di bisogno, in attuazione
dell’art. 38 Cost., mediante prestazioni strutturate come
indennizzo, ove l’eventualità di un ristoro non
esaustivo del danno è compensata dall’automaticità
e rapidità dell’erogazione.
Alla luce di tutte le
esposte considerazioni, si possono ora esaminare la domanda di
surroga INAIL svolta nel presente giudizio e la posizione dell’attore
circa eventuali danni differenziali.
Il danno patrimoniale già
riconosciuto dall’INAIL è pari ad Euro 266.314,00 e, per
l’effetto, non spetta all’attore (che ha subito un danno
patrimoniale pari ad Euro 254.576,00) alcun danno patrimoniale
differenziale.
I convenuti devono essere
condannati al pagamento, in favore dell’INAIL, della somma
riconosciuta di Euro 254.576,00 oltre interessi legali dal 18.03.2005
(data della domanda) al saldo.
Il danno non patrimoniale
già liquidato a tale titolo dall’ente è pari ad
Euro 185.582,70 e, pertanto, il danno differenziale è pari ad
Euro 607.517,30 (Euro 793.100,00 - 185.582,70).
L’attore, a titolo
di acconto, ha ricevuto altresì la somma di Euro 500.000,00,
somma che, rivalutata dalla data del versamento (29.07.2004) ad oggi
secondo gli indici I.S.T.A.T., è pari ad Euro 546.191,00.
Pertanto il danno
differenziale, al cui pagamento in favore dell’attore i
convenuti in solido devono essere condannati, è pari ad Euro
61.326,30.
Sugli importi predetti
devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno
derivante dal mancato tempestivo godimento dell’equivalente
pecuniario del bene perduto.
Gli interessi
compensativi - secondo il più recente indirizzo delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) -
decorrono dal momento della produzione dell'evento dannoso sino a
quello del versamento dell'acconto e, poi, da tale data fino alla
presente decisione; per ciascuno di questi periodi, gli interessi
compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio
ponderato sul danno rivalutato.
Tale tasso di interesse è
ottenuto "ponderando" l'interesse legale sulla somma sopra
liquidata, che - "devalutata" alla data del fatto illecito,
in base agli indici I.S.T.A.T. costo vita - si incrementa mese per
mese, mediante gli stessi indici di rivalutazione, sino alla data
dell'acconto e poi, detratto quest'ultimo, fino alla data della
presente sentenza.
Da oggi, giorno della
liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali
sulla somma di Euro 61.326,30 dovuta all’attore.
Pertanto, alla luce degli
esposti criteri, i convenuti devono essere condannati al pagamento in
solido, in favore dell’attore, della complessiva somma di Euro
61.326,30 , oltre:
- interessi compensativi,
al tasso annuo medio ponderato del 3%, sulla somma di Euro 793.100,00
dal 28.08.2002 (data del sinistro) al 29.07.2004 (data dell’acconto);
- interessi compensativi,
al tasso annuo medio ponderato del 3%, sulla somma di Euro 61.326,30
dal 29.07.2004 (data dell’acconto) ad oggi;
- interessi, al tasso
legale, su quest'ultimo importo, da oggi al saldo effettivo.
I convenuti devono,
inoltre, essere condannati in solido al pagamento in surroga
all’INAIL della complessiva somma di Euro 185.582,70, liquidata
in moneta attuale, oltre agli interessi al tasso legale dal
18.03.2005 (data della domanda) al saldo effettivo.
Per quanto attiene ai
danni lamentati da M. M. e dalla minore K. L., moglie e figlia
dell’attore, il Tribunale osserva che, nonostante vada
condivisa la conclusione dei nominati C.T.U. circa l’assenza,
in capo alle medesime, del lamentato danno biologico in quanto
lesione dell’integrità psico-fisica medicalmente
accertabile, non può disconoscersi, secondo dati di comune
esperienza e con accertamento presuntivo (sulla base, tra l’altro,
dei dati, in termini di disagio psicologico, emergenti dalla C.T.U.
effettuata), l’ingente danno non patrimoniale subito da
entrambe in conseguenza dei fatti di causa. Viene in rilievo in
particolare (anche se non – per tutto quanto già esposto
– come autonoma voce di danno, ma soltanto come categoria
descrittiva) il citato danno da grave lesione del rapporto parentale
subìto dalle due congiunte dell’attore. Il rapporto tra
i prossimi congiunti è compromesso dalle condizioni fisiche e
psichiche dell’attore accertate dai CTU, i quali hanno anche
evidenziato frequenti attacchi d’ira e reazioni incontrollate:
danno valutabile unitariamente nel suo aspetto di sofferenza
interiore già patita (soprattutto da M. M., per la
compromissione del rapporto di coniugio) e patienda (soprattutto
dalla minore K., per la precocissima compromissione del rapporto con
la figura paterna), nonché in quanto conseguenza della lesione
dei diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.) da
riconoscersi in capo alle due congiunte di R. L.. Avuto pertanto
riguardo a tali aspetti, al sesso, all’età (ventottenne
all’epoca del sinistro la signora M., di appena due anni la
piccola K.), alle condizioni di vita delle intervenute (ed
all’intervenuta separazione, a quanto consta, dei due coniugi),
si ritiene equo liquidare, a titolo di risarcimento del danno non
patrimoniale, alla minore K. L. l’importo già rivalutato
di Euro 300.000,00 ed alla signora M. M. l’importo già
rivalutato di Euro 150.000,00.
Anche su tali importi
andranno calcolati, secondo gli esplicitati criteri, gli interessi
compensativi dalla data del sinistro e gli interessi legali dalla
data della presente sentenza al saldo effettivo.
Pertanto i convenuti in
solido devono essere condannati al pagamento, in favore di L. R. e M.
M., quali genitori esercenti la potestà sulla figlia minore L.
K. e a M. M. in proprio, delle somme, rispettivamente, di Euro
300.000,00 e di Euro 150.000,00, oltre interessi compensativi su
ciascuna somma al tasso annuo medio ponderato del 3% dalla data del
sinistro ad oggi ed interessi legali su ciascuna delle predette somme
di Euro 300.000,00 ed Euro 150.000,00 da oggi al saldo effettivo.
Quanto esposto è
assorbente rispetto alle altre domande, eccezioni ed istanze proposte
dalle parti.
Le spese della consulenza
tecnica d’ufficio vanno poste a carico dei convenuti in solido.
Consegue alla soccombenza
la condanna dei convenuti in solido a rifondere le spese processuali
all'attore (da liquidarsi in favore degli avv.ti Giuseppe Centola ed
Ezio Centola, antistatari ex art. 93 c.p.c.), agli intervenuti (da
liquidarsi in favore dell’avv. Ferruccio Felice, antistatario
ex art. 93 c.p.c.) ed al terzo chiamato.
La presente sentenza è
dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano,
definitivamente pronunciando, così provvede:
• dichiara la
responsabilità esclusiva di X. nella causazione del sinistro
occorso a L. R. il 28.08.2002;
• condanna i
convenuti in solido X., Ph Services e U.C.I. al pagamento, in favore
dell'attore, della somma di Euro 61.326,30, oltre interessi come
specificati in motivazione;
• condanna i
convenuti in solido X., Ph Services e U.C.I. al pagamento, in favore
di L. R. e M. M. in qualità di genitori esercenti la potestà
sulla minore L. K., della somma di Euro 300.000,00, oltre interessi
come specificati in motivazione;
• condanna i
convenuti in solido X., Ph Services e U.C.I. al pagamento, in favore
di M. M. in proprio, della somma di Euro 150.000,00, oltre interessi
come specificati in motivazione;
• condanna i
convenuti in solido X., Ph Services e U.C.I. al pagamento, in favore
dell’INAIL, delle somme di Euro 254.576,00 e di Euro
185.582,70, oltre interessi legali dal 18.03.2005 al saldo;
• rigetta le altre
domande, eccezioni ed istanze proposte dalle parti;
• pone le spese
della consulenza tecnica d’ufficio a carico dei predetti
convenuti in solido;
• condanna i
predetti convenuti in solido a rifondere all'attore, le spese
processuali, che liquida in Euro 1.463,63 per anticipazioni, Euro
232,00 per esborsi, Euro 7.200,00 per diritti, Euro 18.000,00 per
onorario di avvocato, Euro 3.150,00 per spese generali, oltre C.P.A.
ed I.V.A., da liquidarsi in favore degli avv.ti Giuseppe Centola ed
Ezio Centola, antistatari;
• condanna i
predetti convenuti in solido a rifondere agli intervenuti, le spese
processuali, che liquida in Euro 2.070,62 per esborsi ed
anticipazioni, Euro 4.113,00 per diritti, Euro 12.000,00 per onorario
di avvocato, Euro 2.014,13 per spese generali, oltre C.P.A. ed
I.V.A., da liquidarsi in favore dell’avv. Ferruccio Felice,
antistatario;
• condanna i
predetti convenuti in solido a rifondere al terzo chiamato, le spese
processuali, che liquida in Euro 20,00 per esborsi, Euro 5.749,00 per
diritti, Euro 12.000,00 per onorario di avvocato, Euro 2.218,63 per
spese generali, oltre C.P.A. ed I.V.A.;
• dichiara la
presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 9 giugno 2009.
Il Giudice Istruttore
in funzione di giudice
unico
dr. Damiano SPERA