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Tribunale Lecce – Sezione lavoro –
sentenza 18 aprile 2006
Giudice Buffa
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato il 9 dicembre 2002, la
ricorrente, premesso di essere operaia calzolaia della ditta …
omissis… (formalmente assunta dal 9 aprile 2002 ma di
fatto molto tempo prima), chiedeva in via cautelare ordinarsi al
proprio datore di lavoro il pagamento dell’indennità
di maternità per astensione dal lavoro; a seguito delle
contestazioni del datore che aveva eccepito il proprio difetto di
legittimazione passiva, il giudice del lavoro del tribunale di
Lecce dr. Sodo, accogliendo l’eccezione del convenuto e
ritenendo legittimato in via esclusiva l’INPS, rigettava il
ricorso cautelare.
Con successivo ricorso del 25 marzo 2003, la
ricorrente adiva nuovamente il giudice reiterando la domanda
cautelare e convenendo questa volta sia il datore che l’Inps,
ed invocando tutela cautelare essendovi periculum in mora
connesso con l’essere separata legalmente dal marito,
convivente con compagno disoccupato e madre di figlia nata da
quest’ultimo il 2 settembre 2002, non avendo reddito alcuno
per provvedere al mantenimento di sé e della propria
famiglia ed al pagamento delle spese ordinarie, tanto più
che aveva accumulato debiti nel periodo di astensione dal lavoro
non essendole stata pagata l’indennità di maternità
né ovviamente la retribuzione (il cui diritto era sospeso
per legge). Anche tale ricorso veniva rigettato con provvedimento
del 9 maggio 2003 del giudice del lavoro di Lecce dr.ssa Ferreri
per carenza del periculum in mora, ritenuto non ravvisabile nella
mera mancata corresponsione dell’indennità di
maternità per un periodo di astensione peraltro appena
decorso.
Con nuovo ricorso del 11 maggio 2004, la
ricorrente reiterava la medesima istanza cautelare deducendo
l’aggravamento del periculum, dovuto alla mancata
corresponsione, oltre che dell’indennità per
astensione obbligatoria, anche dell’indennità per
astensione facoltativa dal lavoro fruita (fino al marzo 2003), ed
al fatto che si era dimessa dal lavoro nel settembre 2003 in
quanto non retribuita, nonché alla circostanza che il
proprio compagno, già agli arresti domiciliari, stava
scontando una pena detentiva, e rilevando di non essere più
in grado di far fronte ai propri bisogni quotidiani avendo
accumulato una ingente somma di debito arretrato per l’affitto
dell’abitazione e per le altre spese (cui si erano aggiunte
anche quelle legali per il proprio compagno). Deduceva che la
domanda di pagamento diretto della indennità di maternità
rivolta in sede amministrativa all’Inps non era stata
accolta per “carenza dei relativi presupposti”.
Il datore si costituiva in giudizio deducendo,
oltre a quanto già indicato nelle precedenti comparse, di
aver chiesto il pagamento diretto all’Inps con reiterate
missive (ben nove), ricevendo risposta negativa (non riconoscendo
l’Inps rilevanza al periodo di crisi denunciato dalla
ditta), e provvedendo al pagamento della quota a proprio carico
del 10% dell’indennità in questione; deduceva
l’assenza di periculum in mora desumibile dal fatto che la
ricorrente era andata in astensione facoltativa, rinunciando di
fatto indirettamente a percepire la retribuzione piena.
L’Inps si costituiva in giudizio deducendo
che la parte non aveva interposto ricorso amministrativo avverso
il rigetto della domanda e che il ricorso d’urgenza era
inammissibile considerato il tempo trascorso dalla richiesta
della prestazione, ed eccependo decadenza e prescrizione del
diritto.
La domanda veniva accolta in via cautelare dallo
scrivente con provvedimento del 21 aprile 2004, rilevando che
dalla documentazione prodotta (canone per asilo della bambina,
canone dell’affitto, bollette di luce, acqua e gas,
bollettini di pagamento dei mobili, verbali di pignoramento
subiti, note relative alle spese di giustizia del compagno
detenuto) sussisteva il periculum in mora, aggravato dal decorso
nelle more del giudizio del termine decadenziale (già
eccepito dall’Inps, in via preventiva rispetto al suo
spirare), e che vi era la sopravvenienza di nuove ragioni di
urgenza che giustificavano la riproposizione del ricorso
cautelare (altrimenti preclusa dal codice di rito).
Tanto premesso, ritenuta l’irrilevanza in
sede cautelare della mancata proposizione del ricorso
amministrativo cui la legge subordina la sola procedibilità
del giudizio previdenziale ordinario, veniva ordinato ai
convenuti, ciascuno per la propria parte, di corrispondere
immediatamente alla ricorrente le somme indicate in ricorso a
titolo di indennità di maternità.
Con ricorso del 22 maggio 2004, la ricorrente
chiedeva nei confronti del datore e dell’ente previdenziale
la conferma del provvedimento cautelare, l’accertamento del
suo diritto all’indennità di maternità e la
condanna dei convenuti, ciascuno per la propria competenza, al
pagamento della prestazione; premesso il grave inadempimento dei
convenuti al pagamento dell’indennità nonché
il comportamento extraprocessuale e processuale degli stessi a
fronte dei gravissimi danni patiti, chiedeva inoltre la condanna
dei convenuti del risarcimento del danno esistenziale subito, che
quantificava in euro 50 mila, ovvero da liquidarsi nella somma
maggiore o minore di giustizia secondo l’equo apprezzamento
del giudice.
L’Inps si costituiva in giudizio
contestando le avverse pretese, deducendo che la ditta era ancora
operante ed erogava le retribuzioni ai dipendenti, sicché
era alla stessa che andava chiesto il pagamento (mentre il datore
poi ne poteva chiedere il conguaglio, nei limiti peraltro
dell’80% della retribuzione), onde il ricorso andava
rigettato.
Il datore di lavoro si costituiva in giudizio
reiterando le difese già esposte ed aggiungendo che la
indennità era stata erogata dall’Inps nelle more del
giudizio di merito; deduceva infine quanto alla richiesta
risarcitoria del danno esistenziale che nessun illecito era stato
posto in essere con conseguente assenza dei presupposti ex
articolo 2043 Cc della tutela invocata.
All’odierna udienza le parti facevano
presente che era cessata la materia del contendere quanto al
pagamento dell’indennità, pagamento avvenuto in
esecuzione del provvedimento cautelare di questo giudice, e che
la causa proseguiva per il risarcimento del danno.
All’esito della discussione orale delle
parti sul punto, la causa veniva decisa come da dispositivo.
Nel merito, il ricorso è fondato e deve
essere accolto.
Deve dichiararsi cessata la materia del
contendere quanto al pagamento dell’indennità di
maternità, essendo divenuto pacifica la sua spettanza ed
essendo stato effettuata la corresponsione della stessa da parte
dell’Inps senza riserva alcuna.
Quanto alla domanda risarcitoria, deve
preliminarmente rilevarsi che il comportamento dei convenuti è
stato gravemente inadempiente: il datore di lavoro non ha
adempiuto all’obbligo –previsto dalla legge- di
anticipare l’indennità in questione richiesta dalla
dipendente; l’Istituto non ha pagato –venendo meno
alla propria funzione istituzionale- la prestazione richiesta pur
in presenza dell’inadempimento datoriale –risultante
univocamente in tutti i vari giudizi intentati dalla lavoratrice
e comunque facilmente accertabile- al detto obbligo.
Ai sensi dell’inderogabile disciplina
sancita dall’articolo 1 della legge 33/1980, l’Inps è
l’unico soggetto obbligato ad erogare l’indennità
di maternità (come pure di malattia), mentre il datore di
lavoro è tenuto ad anticiparla, salvo conguaglio con i
contributi e le altre somme dovute all’istituto (Cassazione
6190/00, 6659/94, 7607/91, fra le tante).
È sempre stato pacifico del resto la
spettanza del diritto della ricorrente, essendo documentato ai
convenuti anche stragiudizialmente la gravidanza ed il parto
della ricorrente ed il periodo di interdizione dal lavoro, come
pure la sussistenza dei requisiti di copertura assicurativa;
nessun convenuto ha mai contestato, in sede giudiziale, il
diritto azionato, limitandosi l’Inps a far presente che il
datore di lavoro anticipa di norma la prestazione (senza però
dimostrare che nel caso ciò fosse avvenuto, restando
obbligato in proprio conseguentemente), e limitandosi il datore
ad invocare la natura previdenziale della prestazione e la
responsabilità dell’ente.
La violazione dei detti obblighi è stata
macroscopica e resa con la consapevolezza (maturata con i ricorsi
cautelare se non già stragiudizialmente) oltre che
dell’esistenza del diritto soggettivo perfetto alla
prestazione, della natura previdenziale della stessa (essendo
volta a sostenere la donna proprio nel periodo di maggior
delicatezza in relazione alla sua funzione familiare essenziale
costituzionalmente riconosciuta e tutelata e nel momento del
bisogno determinato dalla sospensione del rapporto di lavoro –e
di percezione della retribuzione- obbligatoriamente imposta dalla
legge), nonché delle difficoltà economiche –gravi,
eccezionali e sempre puntualmente documentate- in cui versavano
la ricorrente e la sua bambina.
Mentre i convenuti eccepivano reciprocamente –
e reiteratamente in relazione a tute le varie istanze giudiziali
della ricorrente- il proprio difetto di legittimazione passiva
per sottrarsi agli obblighi patrimoniali inderogabili previsti
dalla legge, la ricorrente accumulava debiti per cercare di far
fronte tra innumerevoli difficoltà (documentate tutte in
atti) alle esigenze quotidiane, e, a tacere delle esigenze
economiche della stessa ricorrente, la figlia intanto nasceva,
cresceva, doveva mangiare, vestirsi, forse avere i primi
giocattoli, andare all’asilo, avere le proprie esigenze,
economicamente rilevantissime.
Non vi è chi non veda che dall’immotivato
inadempimento di entrambi i convenuti sia derivato alla
ricorrente un danno gravissimo, essendo stata violata la sua
dignità di persona umana, oltre che i suoi diritti di
donna e di madre in particolare.
Il tipo di danno che la ricorrente ha subito è
senza dubbio non patrimoniale, e di tipo esistenziale.
Il pagamento della indennità di maternità
al lavoratore dipendente è oggetto sì di un obbligo
che ha contenuto patrimoniale, ma il cui adempimento esatto ha
una funzione anche non patrimoniale, in quanto il lavoratore trae
normalmente dalla detta indennità il mezzo di
sostentamento per sé e per la propria famiglia.
Il danno esistenziale da mancato pagamento di
emolumenti economici può avere il suo referente
costituzionale oltre che negli articoli 36, che tutela la
retribuzione in sé, 37, che tutela la dona lavoratrice e
prevede una protezione speciale nel periodo in cui è
madre, nonché 38 che tutela forme assistenziali di chi non
può lavorare, anche nell’articolo 2, che tutela la
qualità dignitosa della vita nelle formazioni sociali.
Certo, si tratta di provare le privazioni
“esistenziali” patite per la mancata percezione di
emolumenti garantiti dalla legge, ma queste spesso sono
facilmente immaginabili: è la qualità scemata della
vita con il telefono o gas o luce staccata perché non si è
pagata la bolletta o con le minacce di sfratto del locatore per
morosità o ancora per la rinuncia all’acquisto di
beni voluttuari o infine la lesione della dignità della
persona che deve chiedere prestiti a parenti amici e conoscenti,
o deve subire pignoramenti che avrebbe altrimenti evitato,
situazioni queste spesso, come nel caso, casualmente
riconducibili al mancato o ritardato pagamento di somme spettanti
al lavoratore.
Diviene dunque risarcibile nei detti casi il
danno esistenziale, connesso con la lesione della dignità
della persona del lavoratore e altresì con la diversa
qualità della vita del lavoratore in seguito a tutte le
conseguenze che derivano dalla mancata percezione dei mezzi di
sostentamento.
Si tratta non solo dei danni diretti derivanti
dall’inadempimento, ma anche dei danni indiretti e mediati,
ma collegati da un nesso di regolarità causale con
l’inadempimento. Al riguardo, occorre tenere in
considerazione l’interpretazione che la giurisprudenza ha
dato dell’articolo 1223 Cc, norma che letteralmente sembra
contenere il risarcimento ai danni che siano conseguenza
immediata e diretta dell’inadempimento. Infatti, secondo la
giurisprudenza, il criterio in base al quale sono risarcibili i
danni conseguiti in via diretta ed immediata dall’inadempimento
deve intendersi, ai fini della sussistenza del nesso di
causalità, in modo da ricomprendere nel risarcimento i
danni indiretti e mediati, che si presentino come effetto normale
dell’inadempimento, secondo il principio di regolarità
causale; in conseguenza, mentre sono da escludere i danni
verificatisi per l’intervento di cause e circostanze
estranee al comportamento dell’obbligato, vi rientrano
invece gli altri quanto, pur non producendo il fatto di per sé
quel determinato evento, abbia tuttavia prodotto uno stato di
cose tali che senza di esso non si sarebbe verificato (Cassazione
6325/87; 3353/86; 1474/74; 4135/74). Peraltro, il principio della
causalità regolare va inteso va inteso non già nel
senso che il danno sia risarcibile solo quando sia proporzionato
alla gravità del fatto che vi ha dato origine, bensì
nel senso che, se si tratta di danno mediato e indiretto, è
risarcibile solo quando costituisce una normale e naturale
conseguenza del fatto stesso, e non è risarcibile quando
la sua gravità sia stata determinata, piuttosto che dal
fatto, da altre ed eccezionali concause. Diventa in relazione a
ciò fondamentale individuare il nesso causale, ed in
particolare il nesso di regolarità causale, che va
riguardato in relazione all’ id quod plerunque accidit in
casi omogenei: così, diverse saranno le conseguenze
normali dell’inadempimento ove la famiglia del lavoratore
sia monoreddito e numerosa, da quella in cui vi sia altri redditi
in famiglia; il lavoratore, dovrà quindi, volta per volta,
dimostrare la riconducibilità causale del danno subito
all’inadempimento e dunque, ove si tratta di danni
indiretti, la impossibilità di prevenire gli stessi in
altro modo.
Nel caso, tale prova risulta essere data con la
documentazione in atti, dalla quale risultano pienamente le
difficoltà incontrate dalla ricorrente a seguito del
mancato pagamento dell’indennità di maternità
e della sua mancata anticipazione da parte del datore.
Con riferimento al tipo di danno (non
patrimoniale) ed alla sua risarcibilità, come noto, due
sentenze della Corte di cassazione (Cassazione, 8827 e 8828/03),
ed una della Corte costituzionale (Corte costituzionale, 233/03)
hanno rivoluzionato il sistema della responsabilità civile
in relazione al danno alla persona, affermando la risarcibilità
del danno esistenziale, inteso come danno alla persona, di
carattere non patrimoniale e che attinge a beni ed interessi
costituzionalmente tutelati, inerenti l’esistenza dei
singoli e la qualità della vita o comportanti la lesione
di vari beni immateriali.
Più in particolare, la giurisprudenza
delle supreme magistrature si è oggi orientata verso una
nozione ampia, costituzionalmente orientata, del danno non
patrimoniale, esorbitante non solo da una visione penalistica
(del resto i casi di legge ormai riguardano in via maggioritaria
fattispecie extrapenali), ma anche da una impostazione limitativa
del risarcimento ai casi previsti dalla legge: nel perdurante
vigore dell’articolo 2059 Cc, si è ritenuto che,
allorquando vengano in considerazione valori personali di rilievo
costituzionale, deve escludersi che il risarcimento del danno non
patrimoniale, ai sensi dell’articolo 2059 Cc, sia soggetto
al limite derivante dalla riserva di legge (tanto più se
correlata all’articolo 185 Cp), e si è affermato che
ciò che rileva, ai fini dell’ammissione a
risarcimento, in riferimento all’articolo 2059 Cc, è
l’ingiusta lesione di un interesse alla persona, dal quale
conseguano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica,
in quanto una lettura della norma costituzionalmente orientata
impone di ritenere inoperante il detto limite, se la lesione ha
riguardato valori della persona costituzionalmente garantiti,
come nel caso di specie il diritto al lavoro e al dignità
professionale ed umana della lavoratrice.
Quanto alla liquidazione del danno, essa può
avvenire soltanto in termini equitativi che debbono avere
riguardo alla natura, all’intensità e alla durata
delle compromissioni esistenziali derivate ed all’importanza
del bene giuridicamente rilevante che è stato leso;
peraltro, se è vero che il danno ha carattere non
patrimoniale sicché la sua liquidazione potrebbe assai
meglio basarsi su parametri diversi dalla retribuzione, in
difetto della allegazione di tali diversi parametri, non può
che farsi riferimento al valore economico del lavoro della
ricorrente e dunque alla retribuzione della stessa (dagli atti si
evince una retribuzione mensile della ricorrente pari ad €
840 mensili nette) commisurando ad essa il risarcimento dovuto
dal lavoratore, in difetto della prova di danni di tipo o entità
diversa, secondo una percentuale che tenga conto dei criteri
sopra richiamati: quanto a tale percentuale della retribuzione,
la gravità della situazione della ricorrente consente di
far riferimento alla misura del 100% della retribuzione.
Conseguentemente, con riferimento alla
retribuzione spettante alla ricorrente ed alla durata della
lesione, che nel caso è di cinque mensilità (che è
la durata dell’indennità di maternità per
astensione obbligatoria), si perviene in applicazione della
percentuale del 100% della retribuzione mensile alla somma
complessiva di euro 4.200.
Tale somma deve essere aumentata di
rivalutazione ed interessi dalla data in cui la prestazione
avrebbe dovuto essere corrisposta e si è verificata la
lesione dell’illecito al soddisfo. Il danno non può
invece superare la misura sopra indicata, non potendosi
addebitare ai convenuti le difficoltà economiche e di vita
della ricorrente che neppure la corresponsione tempestiva della
indennità di maternità avrebbe potuto colmare. I
convenuti rispondono in solido del danno, e delle spese di lite
che seguono la soccombenza e che si liquidano, per la cautela ed
il merito, come da dispositivo.
PQM
Dichiara cessata la materia del contendere
quanto al pagamento dell’indennità di maternità;
condanna i convenuti in solido al pagamento della somma di euro
4.200 a titolo di risarcimento del danno esistenziale, oltre
rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme via via
rivalutate con decorrenza dall’1 gennaio 2003 al soddisfo,
ed oltre alle spese di lite –queste ultime con distrazione-
che si liquidano, per la cautela ed il merito, in euro 2000, di
cui 200 per spese, 1000 per onorario unico e 800 per diritti.
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