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Il trattamento di disoccupazione ed il periodo contributivo minimo per i lavoratori nell'edilizia

In tema di diritto previdenziale, ed, in particolare, di trattamento di disoccupazione nel settore dell'edilizia, Sez. Lavoro, 21299.09, afferma - ribadendo un proprio precedente (Cass. 7.10.2004 n. 20004) – che ai fini dell'accertamento del requisito contributivo previsto dall'art. 9, terzo comma, della legge 6 agosto 1975 n. 427 per l'attribuzione del trattamento speciale di disoccupazione a favore dei lavoratori dell'edilizia, non possono essere computati come “lavoro prestato” i periodi di assenza dal lavoro per malattia, considerato che - come si desume dall'art. 29, comma primo, del D.L. 23 giugno 1995 n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995 n. 341 - l'integrazione aggiuntiva all'indennità di malattia non è erogata, per tale categoria di lavoratori, dal datore di lavoro, bensì dalla Cassa edile, mentre i contributi dovuti - nella misura del quindici per cento del loro ammontare - ai sensi dell'art. 9 del D.L. 29 marzo 1991 n. 103, convertito nella legge 1 giugno 1991 n. 166, sono da comprendere tra i cosiddetti contributi di solidarietà, che operano in funzione di finanziamento degli istituti previdenziali a vantaggio della collettività dei lavoratori e sono privi di effetti in relazione ai singoli assicurati, nel senso che non concorrono ad incrementare la loro specifica posizione contributiva. La Corte avalla, in tal modo, la tesi che non siano conteggiabili i contributi relativi ai periodi malattia.

Avv. Daniele Iarussi

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