Il
trattamento di disoccupazione ed il periodo contributivo minimo per i
lavoratori nell'edilizia
In
tema di diritto previdenziale, ed, in particolare, di trattamento di
disoccupazione nel settore dell'edilizia, Sez. Lavoro, 21299.09,
afferma - ribadendo un proprio precedente (Cass. 7.10.2004 n. 20004)
– che ai fini dell'accertamento del requisito contributivo
previsto dall'art. 9, terzo comma, della legge 6 agosto 1975 n. 427
per l'attribuzione del trattamento speciale di disoccupazione a
favore dei lavoratori dell'edilizia, non possono essere computati
come “lavoro prestato” i periodi di assenza dal lavoro
per malattia, considerato che - come si desume dall'art. 29, comma
primo, del D.L. 23 giugno 1995 n. 244, convertito nella legge 8
agosto 1995 n. 341 - l'integrazione aggiuntiva all'indennità
di malattia non è erogata, per tale categoria di lavoratori,
dal datore di lavoro, bensì dalla Cassa edile, mentre i
contributi dovuti - nella misura del quindici per cento del loro
ammontare - ai sensi dell'art. 9 del D.L. 29 marzo 1991 n. 103,
convertito nella legge 1 giugno 1991 n. 166, sono da comprendere tra
i cosiddetti contributi di solidarietà, che operano in
funzione di finanziamento degli istituti previdenziali a vantaggio
della collettività dei lavoratori e sono privi di effetti in
relazione ai singoli assicurati, nel senso che non concorrono ad
incrementare la loro specifica posizione contributiva. La Corte
avalla, in tal modo, la tesi che non siano conteggiabili i contributi
relativi ai periodi malattia.
Avv.
Daniele Iarussi