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L’INAIL, L’IPSEMA E LA SICUREZZA NEI PORTI

PREMESSA

Preliminarmente si precisa che il presente contributo è riferito al solo tema della sicurezza nei porti e non al tema della sicurezza a bordo nave che verrà successivamente trattato. L’articolo 3 del D. Lgs. 272/1999 all’articolo 1 definisce le operazioni ed i servizi portuali secondo quanto segue :per:

a) operazioni e servizi portuali: operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e movimentazione in genere delle merci e di ogni altro materiale, operazioni complementari ed accessorie svolte nell'ambito portuale;

b) operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione navale: qualsiasi operazione di manutenzione, riparazione e trasformazione effettuata su navi in armamento o in disarmo ormeggiate o ancorate in ambito portuale;

Con l’emanazione della L.84/94 sul riordino della Legislazione in materia portuale e dei Decreti legislativi 271 e 272 del 1999, emanati per rinvio del D.Lgs.626/94 ( com’è noto ad oggi il D. Lgs.81/2008 ancora non si applica alla sicurezza nei porti), per tenere conto delle particolari esigenze di salute e sicurezza nel lavoro a bordo delle navi e nei porti, l’area portuale-marittima è stata portata all’attenzione di tutti quei soggetti,pubblici e privati, che devono svolgere un ruolo attivo nella gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori. La rilevanza dei rischi lavorativi nel settore marittimo-portuale,testimoniata dai dati infortunistici e dalla analisi approfondita degli eventi mortali e gravi accaduti in tanti porti italiani, è certamente legata alle trasformazioni del commercio marittimo verificatesi con l’avvento del container e l’evoluzione dei vettori marittimi. L’aumento dei traffici e la necessità di riduzione dei costi di trasporto hanno comportato una parallela, anche se ritardata, evoluzione dei sistemi logistici portuali che ha portato allo sviluppo tecnologico dei mezzi di movimentazione, all’incremento delle ore lavorate e/o della mano d’opera impiegata, all’aumento della velocità media di esecuzione delle operazioni portuali. Il ciclo lavorativo è continuo sulle 24 ore e distribuito in quattro turni lavorativi, quindi anche notturni. Questo insieme di fattori determina un ciclo produttivo con numerose criticità ed una innegabile riduzione dei margini di sicurezza degli operatori coinvolti.

Rappresenta elemento di doverosa attenzione la gestione tecnico-organizzativa dei fattori di rischio tipici delle operazioni portuali legate alla interfaccia ed al coordinamento nave banchina.

IL PROFILO DELL’OBBLIGO ASSICURATIVO INAIL/IPSEMA

Per la sua specificità la gente di mare è sempre stata assoggettata ad una particolare previdenza.

L’IPSEMA nasce nel 1994 quando un decreto legislativo ricompone in un unico Ente le attività per i lavoratori del mare fino ad allora svolte dalle Casse Marittime.

L’IPSEMA assicura contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale della navigazione marittima, accerta e riscuote contributi dai datori di lavoro, ed eroga le prestazioni previdenziali per gli eventi di malattia e maternità nei confronti dello stesso personale e di quello della navigazione aerea. Attualmente l’IPSEMA assicura gli addetti al settore marittimo che esplicano la loro attività presso le imprese marittime, articolate nelle diverse categorie: passeggeri, carico, rimorchiatori e naviglio ausiliario, diporto e pescherecci. I lavoratori marittimi assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali con l’IPSEMA appartengono a varie categorie di naviglio. Nel settore della navigazione marittima e della pesca marittima, la normativa vigente (artt. 1, n.12), 4, ultimo comma, 7, commi 1 e 2 e 127, comma 1 del DPR n. 1124/65) e, precisamente, il Testo Unico approvato con D.P.R. n. 1124/65 prevede che sono obbligatoriamente assicurate contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso le Casse marittime (ora I.P.S.E.M.A.) le persone facenti parte dell’equipaggio, comunque retribuite, delle navi o galleggianti anche se eserciti a scopo di diporto, in quanto personale dipendente. Ai sensi dell’art. 7, comma 1, del DPR n. 1124/65, si considerano come persone componenti l’equipaggio tutte quelle regolarmente iscritte sul ruolo di equipaggio o comunque imbarcate per servizio della nave.

Il compito principale dell'IPSEMA, dunque,rispetto a quello degli altri enti previdenziali di settore, si pensi all'ENPALS per il settore dello spettacolo, non è solo quello di riscuotere i contributi dai datori di lavoro, ed erogare le prestazioni previdenziali, ma diversamente da altri istituti di settore anche quello di tutelare contro gli infortuni. Infatti, nonostante la generalità dei lavoratori pubblici e privati siano assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali presso l'INAIL, per i soli dipendenti del settore marittimo, anche se iscritte in compartimenti esteri, tale assicurazione avviene presso l'IPSEMA. Inoltre, le prestazioni di tipo previdenziale, ovvero pensioni, la malattia e la maternità, viene effettuata anche nei confronti del personale della navigazione aerea, quali piloti, hostess, steward, assistenti di volo (art. 1 decreto legge n. 663/1979). Tale particolarità è dovuta al tipo di attività svolta dai lavoratori di questo settore, e alle peculiarità dello stesso contratto di lavoro. Infatti, il contratto di lavoro è sottoposto al Codice della navigazione, è effettuato con atto pubblico di arruolamento, sottoposto ad una sezione speciale del Sistema delle Comunicazioni obbligatorie, gestito dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali a livello accentrato e, diversamente dal Sistema ordinario, non è regionalizzato. Ciò spiega perché, all’inverso, il personale di terra che opera nei porti è tutelato dall’Inail.

Nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali gestita dall’IPSEMA rientrano tutti i componenti degli equipaggi delle navi che svolgono un lavoro comunque retribuito alle dipendenze di un datore di lavoro. Si considerano tali i lavoratori regolarmente iscritti sul ruolo equipaggio o comunque imbarcati per servizio della nave. In assenza del ruolo equipaggio, sono da ritenere componenti dell’equipaggio le persone iscritte sulla licenza di navigazione e quelle indicate sui libri matricola e paga previsti dalla legge.

L’art. 127 del DPR n. 1124/65 conferma l’esclusione degli addetti alla navigazione marittima dall’assicurazione INAIL; l’IPSEMA, in particolare, provvede a tutelare contro gli infortuni e le malattie professionali il personale marittimo soggetto all’obbligo assicurativo anche in occasione dello svolgimento di prestazioni supplementari previste da regolamenti organici, contratti collettivi, convenzioni ed ingaggi. La disposizione richiamata, nel definire l’ambito di applicazione dell’assicurazione dell’IPSEMA, mediante il riferimento alla nozione di equipaggio risultante dal ruolo dell’imbarcazione, delimita le sfere di competenza dell’IPSEMA e dell’INAIL sotto il profilo assicurativo, proprio per evitare il rischio di eventuali interferenze nei comportamenti dei due istituti che perseguono obiettivi connessi alla tutela delle condizioni di lavoro.Per i motivi suesposti, ad esempio, si ritiene che non sussistano i presupposti oggettivi e soggettivi per estendere l’assicurazione obbligatoria INAIL al personale imbarcato che svolge anche attività di antinquinamento e guardia ai fuochi, in quanto la gestione assicurativa dei marittimi addetti alla navigazione è attribuita per legge a titolo esclusivo all’IPSEMA. Coerentemente con le disposizioni del citato Testo Unico, il Regolamento di assicurazione dell’I.P.S.E.M.A. (Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12/2/1999.), nello stabilire (art. 1, comma 1) che l’assicurazione di tale Istituto riguarda gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima, fa “salve le disposizioni di leggi speciali” ed esclude espressamente (art. 2, comma 6) dall’assicurazione i “pescatori imbarcati su natanti non superiori alle dieci tonnellate di stazza lorda riconosciuti autonomi o associati in cooperativa ai sensi della Legge 13 marzo 1958, n. 250” che esercitano professionalmente (=quale attività esclusiva o prevalente) la pesca.(vedi anche Sentenza della Corte di Cass. n. 11792 del 2 agosto 2003).Ne discende che la gestione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori della pesca marittima autonomi ed associati in cooperative e compagnie è affidata alla competenza dell’I.N.A.I.L. A tali categorie, come si è visto, sono da aggiungere i pescatori familiari coadiuvanti del pescatore autonomo in quanto datore di lavoro, ai sensi dell’art. 4, n.6) del DPR n. 1124/65.A maggior conferma, si precisa che le delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione dell’INAIL (Delibera del Consiglio di Amministrazione del 23/12/1986 concernente la determinazione del premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250) ed il Decreto ministeriale 15 luglio 1987 si riferiscono esclusivamente alle suddette tipologie di pescatori, assoggettati ad una contribuzione speciale. La contribuzione INAIL per i pescatori autonomi e quelli associati in cooperative o compagnie che esercitano la piccola pesca marittima o la pesca nelle acque interne come attività esclusiva o prevalente è stabilita nella forma di un premio speciale mensile a persona in relazione alla retribuzione giornaliera prescelta non inferiore al limite minimo ex lege 537/1981.

Diverso regime vige per i pescatori familiari coadiuvanti del titolare pescatore autonomo di cui all’art. 4, n. 6 del T.U. n. 1124/65, per i quali si applica il premio ordinario calcolato in base al tasso di tariffa corrispondente alla lavorazione svolta ed alla retribuzione effettiva, se esiste, ovvero, convenzionale oppure, se quest’ultima manca, di ragguaglio.

LA RECENTE AUDIZIONE DELL’IPSEMA

L’Ipsema nella sua recente audizione presso la Commissione parlamentare d’inchiesta sulle Morti Bianche del Senato, presieduta dal Senatore Oreste Tofani, ha rappresentato che occorre maggior coordinazione nel sistema di tutela per evitare gli infortuni nei porti italiani, lavorare ad apposite iniziative in materia di prevenzione e promuovere sinergie tra istituzioni preposte alla tutela dei lavoratori marittimi e di terra.

I rappresentanti dell’IPSEMA hanno sottolineato che “ il porto è un ambiente lavorativo ad alto rischio infortunistico: la presenza contemporanea di lavoratori assicurati dall'INAIL ed altri assicurati dall'IPSEMA, pur a fronte di medesime attività svolte e quindi di uguali tipologie di infortuni, crea effettivamente sovrapposizioni e differenze di approccio non solo dal punto di vista assicurativo, ma anche della formazione/informazione dei lavoratori stessi. Si è soffermato quindi sui particolari rischi dei lavoratori marittimi assicurati dall'IPSEMA, sottolineando come il 40 per cento degli stessi avvenga nei porti tra gli addetti che operano come interfaccia della nave (i cosiddetti terminalisti).L’IPSEMA ha, negli anni, dedicato molte risorse verso l’accrescimento delle competenze in materia di prevenzione e verso la formazione-informazione dei marittimi contro i rischi connessi all’attività lavorativa. I Quaderni di formazione, hanno studiato e approfondito gli ambienti più pericolosi all’interno della nave”. “Sono in programma altre pubblicazioni - e ulteriori approfondimenti, in particolare verso i rischi relativi alle attività di interfaccia nave-porto. Considerata la duplice competenza sulla tutela dei lavoratori a bordo delle navi e di quelli a terra, sarebbe auspicabile la nascita di progetti di formazione congiunta con gli altri soggetti responsabili della tutela stessa dei lavoratori”.

Se si volge lo sguardo alla realtà portuale ci si rende conto che le problematiche di sicurezza su cui è più difficile incidere sono costituite oltre che da quanto rappresentato in premessa, dalla forte concorrenza fra porti e fra le imprese di uno stesso porto, dalle scelte tecnologiche nella costruzione delle navi, finalizzate più alla sicurezza durante la navigazione e alla capacità di trasporto che alla sicurezza durante le operazioni di carico e scarico, e dalla provenienza delle navi da porti situati in nazioni dove l'attenzione nei confronti della sicurezza è insufficiente. I principali rischi per la sicurezza dei lavoratori portuali (in termini di gravità) sono dovuti a caduta dall'alto, investimento da mezzi operanti nei piazzali e investi mento da merce caduta durante la movimentazione. Si pensi ad esempio al lavoro sopra i container.Nei porti dopo "l'avvento " dei container ( intorno alla fine degli anni 50), questa modalità di trasporto delle merci ha fatto registrare in tutti i paesi un continuo sviluppo. I problemi di sicurezza del lavoro nella movimentazione dei container meritano quindi una speciale considerazione. Un punto critico è quello della sicurezza delle operazioni da compiere al di sopra dei container e dell'uso di dispositivi anticaduta o sistemi di sicurezza equivalenti in tutte le fasi di lavoro , anche se di breve durata in cui esiste il rischio di caduta dall'alto:

• Aggancio - sgancio dei blocchi di fissaggio dei container

• Avvitamento- svitamento dei morsetti e degli agganci al ponte nave

• Messa in posa e rimozione delle aste di sostegno delle funi

Il problema della prevenzione delle cadute dell’alto è stato richiamato all'attenzione internazionale da una specifica circolare dell'Organizzazione Marittima Internazionale , Reccomendation on safety of personal during container securing operation ( Raccomandazioni sulla sicurezza del personale durante le operazioni di blocco su container ,) .

L'attività di lavoro portuale può comportare, inoltre, una significativa esposizione a polveri; si tratta generalmente di esposizioni di breve durata e discontinue, ma tuttavia importanti in termini di rilevanza sanitaria. Vengono movimentati grandi quantitativi di minerali alla rinfusa che contengono silice cristallina in notevole percentuale FIG 2 dispersione di polveri nel caricamento di clinker su camion come le sabbie per composizione vetraria , ghiaie, marne o in percentuali minori come cemento , calcare, gesso, clinker, carbone a loppa d'altoforno. E' noto che l'esposizione non adeguatamente protetta a queste polveri comporta un rischio di pneumoconiosi una malattia polmonare caratterizzata dalla formazione di tessuto fibroso , alterazioni dell'architettura polmonare e della funzione polmonare). Un' ulteriore condizione di rischio è costituito dalle polveri che possono contenere allergeni. Tra le merci frequentemente movimentate a livello portuale ci sono farina di soia, farina di pesce, farine di grano, noti sensibilizzanti respiratori. Molte volte le scale di accesso alle stive non sono affatto sicure ed incrementano il rischio di caduta.

Come si vede la ratio che può determinare l’infortunio è molteplice ed esige adozione di misure a largo raggio in cooperazione con altre Autorità. Non da ultimo va rimarcata la presenza di molti lavoratori temporanei nei porti il che dovrebbe suggerire anche l’adozione di misure mirate stante il carattere atipico di questo rapporto di lavoro.

I PORTI : REALTA’ COMPLESSA

I porti sono ambiti di realtà complesse dove vengono svolte operazioni sia a bordo nave che a terra compresi i cantieri, la pesca ed il trasporto ferroviario. La loro particolarità rende necessaria la revisione del decreto 272/1999 entro il 15 maggio 2010 al fine di evitarne l’abrogazione che cancellerebbe la specificità del lavoro portuale.La molteplicità dei soggetti presenti nei Porti rende indispensabile l’azione di coordinamento tra Autorità Marittima, Autorità portuale , SAL , Ispettorato del lavoro, Inail ed altri organismi preposti ai diversi tipi di controllo ed anche alla individuazione delle responsabilità delle imprese , dei terminalisti, degli armatori e di tutti i soggetti privati, soprattutto alla luce dei modelli di gestione OHSAS 18001 e dell’applicazione del D. Lgs. 231/2001 che prevede sanzioni penali per i responsabili.

La realtà dei porti dimostra che il progresso tecnologico non ha portato con sè quel miglioramento delle condizioni di lavoro che ci si poteva attendere. Anzi, i porti sono ovunque divenuti via via sempre più pericolosi. Le mansioni degli operatori sono cambiate in modo radicale, con un diffuso utilizzo di attrezzature e mezzi di trasporto. E ad aumentare i rischi congiurano le stesse caratteristiche del lavoro portuale, che muta di giorno in giorno a seconda dei carichi, richiede ritmi elevati e mette a confronto i lavoratori del posto con quelli delle navi di altri paesi con lingue e formazione diverse. Il risultato è drammatico. Il porto è ormai al terzo posto nei primati statistici degli infortuni sul lavoro nel nostro Paese, dopo le costruzioni e la metallurgia. Un primato che richiede soluzioni e interventi ben mirati per garantire al lavoratore il pieno diritto all’incolumità, alla sicurezza e a una dignitosa qualità di vita. E’ auspicabile che, definendo con criteri nuovi la situazione di una categoria che tante volte nel passato ha dovuto dare i conti con numerose deroghe alle norme di tutela più generale, anche di origine comunitaria. Non basteranno però la norma di legge e i controlli degli organi di vigilanza a risolvere da soli il problema degli infortuni e delle attività economiche le persone che producono il lavoro e riveda, in questo senso, le attuali prassi lavorative.

Il lavoro nei porti presenta rischi specifici che hanno motivato l’adozione di una normativa peculiare, cioè il D.Lgs. n. 272/99, il quale integra norme generali sulla tematica della sicurezza ed igiene del lavoro, prima contenute nel D.Lgs. n. 626/94 ed ora nel D.Lgs. n. 81/2008. È necessaria pertanto, anche con scopi di prevenzione, una costante attività di informativa e formativa degli addetti ai vari livelli da parte dei rispettivi datori di lavoro delle imprese portuali. Soprattutto con l’introduzione del lavoro temporaneo, la necessità che il lavoratore portuale sia sempre informato sui rischi della propria attività e tragga il massimo profitto dalla formazione che riceve.

Ogni lavoratore portuale è parte attiva di un processo lavorativo complesso e deve essere cosciente che un comportamento improprio, rispetto alle procedure standardizzate, può essere una concreta fonte di pericoli per altri lavoratori portuali o membri dell’equipaggio di una nave.

Da sempre la particolarità dell’ambiente portuale ha portato il legislatore a disciplinare l’attività dei

porti con norme e leggi speciali. Infatti, se per altre attività produttive la sicurezza è stata regolata, dapprima con Decreto Legislativo n. 626/94, oggi con un testo unico che è il Decreto Legislativo n.

81/2008, “Attuazione dell’art. 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e Della sicurezza nei luoghi di lavoro”, per i porti il Legislatore ha ritenuto necessaria la formulazione

di una normativa specifica che è il Decreto Legislativo n. 272/99, “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della L. 31 dicembre 1998, n. 485”.

Anche dal punto di vista della vigilanza sulla sicurezza degli ambienti di lavoro connessi alle attività portuali, il Legislatore, in occasione della formulazione della Legge n. 84/94, “Riordino della legislazione in materia portuale”, ha individuato nell’Autorità Portale un ulteriore soggetto con competenze di vigilanza e controllo.

L’articolo 24, comma 2/bis della Legge recita: “ferme restando le attribuzioni delle unità sanitarie locali competenti per territorio, nonché le competenze degli uffici periferici di sanità marittima del Ministero della Sanità, spettano alle Autorità Portuali i poteri di vigilanza e controllo in ordine all’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed i connessi poteri di polizia amministrativa”.

Oltre alle norme di carattere nazionale, spesso, nell’ambito dei singoli porti, vengono dettate norme di carattere locale tramite Ordinanze volte a disciplinare e regolamentare situazioni dello specifico porto, nonché specifiche disposizioni e prescrizioni che generalmente vengono imposte alle imprese portuali negli atti autorizzativi per lo svolgimento dell’attività di impresa.

IL QUADRO NORMATIVO ATTUALE

L‘articolo 3 comma 2 del D. Lgs. 81 prevede che “con decreti, da emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale,.. (omissis)”.Il termine entro cui la nuova normativa dovrà sopravvenire, secondo quanto previsto dall’articolo 32 comma 2-ter della legge 14 /2009 ( cosiddetto Milleproroghe) è ad oggi il 15 maggio 2010.L’articolo 3 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 prevede poi che fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n.272 con la precisazione che decorso inutilmente tale termine troveranno applicazione nei porti le disposizioni del decreto medesimo.

Anche nel caso del TU per la sicurezza colpisce la specificità del trattamento che l’ordinamento riserva alle imprese che operano in ambito portuale probabilmente proprio tenendo conto della particolare complessità di questo mondo che merita una particolare attenzione.

La situazione appena descritta va vista però in correlazione con l’articolo 304 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 che prevede Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2, laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto legislativo.

Questa norma induce ad interrogarsi sugli effetti che l’immediata applicazione delle norme di cui al D. Lgs. 81 può avere in ambito portuale. Il riferimento è in particolare all’ambito degli appalti di cui l’impresa terminalista per molte delle proprie attività fa spesso uso e quindi nello specifico all’attuale articolo 26 del Decreto 81 che ha il suo corrispondente nell’articolo 7 del D. LGS. 626/1994.

Altro profilo di certa criticità nei porti italiani per quanto concerne la sicurezza del lavoro,è la compresenza di numerose autorità di controllo come ad esempio INAIL,IPSEMA,Vigili del fuoco, DPL, Aziende sanitarie cui si aggiungono Autorità Marittime ed Autorità portuali laddove siano presenti. La legge prevede poi l’istituzione della Commissione Consultiva centrale , nonché del Comitato per l’Igiene e la sicurezza.Un tale coacervo di soggetti certo non giova alla causa. Anche per superare le criticità indotte da tale pluralismo in sede locale ci si è attivati per la stipula di numerosi protocolli di intesa che in qualche modo anticipano i contenuti dei futuri provvedimenti normativi e promuovono il ruolo e la presenza dell’RLS aziendale e soprattutto la creazione di un sistema operativo integrato tra le autorità che hanno un ruolo di vigilanza, di indirizzo e di prevenzione.

Al fine di uniformare gli indirizzi dei protocolli stipulati a livello locale le parti stipulanti il CCNL dei lavoratori dei porti hanno convenuto sulla necessità che analogamente a quanto compiuto sulle materie che regolano i trattamenti normativi ed economici dei dipendenti delle aziende autorizzate ex artt. 16, 17, 18 e 21 lett.b ) della L. n. 84/94, anche le norme atte a sviluppare la sicurezza negli ambiti portuali siano ispirate ai criteri di massima coerenza, sul territorio nazionale, in relazione alle evidenti ricadute da esse provocate sia sugli aspetti operativi che su quelli economici e sociali ed anno a tal fine stipulato il 28 ottobre 2008 il “PROTOCOLLO PER LA REALIZZAZIONE DI ALCUNE PREVISIONI DELLA SEZ. VII, CAPO III, TITOLO I, D. LG.VO N. 81/2008”.

LE INIZIATIVE INAIL

L’Inail si è attivato sul territorio favorendo il processo di formazione, informazione dei lavoratori e partecipando alle iniziative di stipula dei numerosi protocolli come sopra citati e volti a realizzare apposite azioni di coordinamento, nel Friuli per il porto di Trieste, in Liguria per i porti di Savona, La Spezia,Genova in Campania per il porto di Napoli, in Toscana ove unitamente agli assessori regionali al diritto alla salute e ai trasporti ed ai rappresentanti di autorità portuali, Comuni e province di Livorno, Carrara e Piombino, Direzione regionale del lavoro, Vigili del fuoco, Inps, Ispesl, Confindustria, Assologistica, Fise-Uniport, organizzazioni sindacali e Aziende sanitarie di Livorno e Massa Carrara ha stipulato un protocollo regionale per la sicurezza sul lavoro nei tre porti della Toscana di rilevanza economica nazionale: Livorno, Carrara e Piombino che riconosce, coerentemente cone linee guida del protocollo del 2008, centralità al ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza con particolare riferimento alla nuova figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo.È previsto infatti che i Rsl aziendali individuino i Rlss, che saranno 3 per il porto di Livorno, 1 per quello di Carrara e 1 per quello di Piombino. Questi rappresentanti costituiranno un organo collegiale, il Sistema integrato di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza del sito.Infine i soggetti pubblici si riuniscono in un Centro unico di riferimento, un organismo interistituzionale coordinato dalle Asl, con funzioni di indirizzo, prevenzione e controllo.

Nel porto di Livorno operano 23 imprese del comparto imbarchi/sbarchi, con 1.548 dipendenti totali, di cui 1.244 operativi. Nel corso del 2008 sono accaduti 353 infortuni a lavoratori addetti alle operazioni portuali. Il porto di Livorno ha chiuso il 2008 con una movimentazione complessiva di 34.029.370 tonnellate di merci con un incremento, rispetto all'anno 2007, di 1.094.776 tonnellate pari ad un tasso di crescita del 3,32 per cento. Alla crescita hanno contribuito soprattutto l'incremento della merce in container (+8,6%, con oltre 8 milioni di tonnellate ) e il traffico di rotabili (+9,9%).La Porto di Carrara spa, che esegue le operazioni di carico scarico merci, conta circa 180 addetti (gruisti, carrellisti, scaricatori di banchina e stiva). Complessivamente nel porto operano circa 90 imprese, considerato quelle che effettuano le operazioni portuali e quelle di servizi, per le quali si può stimare un numero di variabile tra i 150 e i 200 addetti.Nel 2008 si sono registrati 19 infortuni, con un indice di frequenza di 4.8 infortuni per 100.000 ore lavorate. Nel 2001 l'indice di frequenza era di 8,7. Al porto di Marina di Carrara nel 2008 i servizi di prevenzione della Asl 1 hanno effettuato 63 accessi con 11 unità locali controllate. Il 70 % dell'attività nel porto di Carrara, e quindi le problematiche di sicurezza, riguarda il carico scarico e movimentazione di blocchi di marmo e granito, sia nelle fasi di carico scarico dalle stive alle banchine sia nella movimentazione dai piazzali di stoccaggio agli autoarticolati che li portano a destinazione. In queste fasi ci sono forti interferenze uomo-macchina con il rischio di investimento da parte d+el mezzo meccanico o di schiacciamento da parte dei blocchi. Situazioni non molto dissimili da quanto avviene in cava o nei piazzali di lavorazione dei lapidei. Particolare rischi si rilevano nelle operazioni di carico scarico nelle stive, dove gli addetti operano in spazi stretti e con merce spesso stivata non sempre in modo ordinato nei porti di partenza. A Piombino le ditte che svolgono le operazioni portuali sono 4, per un totale di 130 dipendenti. Il totale delle merci (imbarco e sbarco) risulta pari a circa 7.800.000 tonnellate. Nel 2008 si sono registrati 20 infortuni. Nello stesso anno l'attività portuale è diminuita quasi dell'8%, soprattutto a carico dell'imbarco-sbarco merci (12,6 % nel 2008 contro il 2007). La crisi economico-finanziaria ha comportato una diminuzione di oltre la metà della produzione del locale stabilimento siderurgico. Il porto di Piombino, attualmente sede di importanti interventi strutturali (nuovi banchinamenti, escavi per fondali inferiori a 16 metri), presenta alcune criticità relative a possibili interferenze tra attività imbarco-sbarco, passeggeri e pesca. ( dati ricavati dal portale dell’INAIL).

(Dott.ssa Silvana Toriello)

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