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L’AUTOLIQUIDAZIONE INAIL : SUGGERIMENTI IN MERITO ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO 1031 DI DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI.

PREMESSA

Martedì 16 febbraio 2010 scade il termine per l’autoliquidazione dei premi assicurativi e degli eventuali contributi associativi (regolazione 2009 e rata 2010) e per denunciare all’Inail le retribuzioni afferenti i soggetti assicurati nel corso del 2009. Per le retribuzioni trasmesse per via telematica fermo rimanendo il pagamento del premio al 16 febbraio, ne è possibile la presentazione fino al 16 marzo.

GLI ADEMPIMENTI INAIL PRESUPPOSTI

A – LA COMUNICAZIONE DEL TASSO APPLICATO

Ai fini dell’autoliquidazione l’Inail comunica entro il termine perentorio del 31 dicembre i tassi applicabili a tutte le PAT in essere ai sensi dell’articolo 23 del DM 12.12.2000. La notifica avviene a mezzo del mod. 20 SM, che fornisce l’andamento infortunistico di ciascuna P.A.T. aziendale dato dagli oneri: diretti (casi di infortunio, rendite, malattie professionali), e indiretti (caricamenti, riserva sinistri, infortuni in itinere, spese mediche, ecc.), relativi al triennio 2006/2008 sulla base dei quali, per il tasso 2010, è stata effettuata l’oscillazione e dalle relative retribuzioni.

Il calcolo dell’oscillazione è effettuato con operazioni statistico-attuariali ovviamente difficilmente controllabili a tappeto. Tuttavia una verifica si può ugualmente eseguire, controllando sul mod. 20 SM l’esatta rispondenza dell’importo delle retribuzioni indicate con quelle denunciate (o accertate), e l’esattezza dei casi di infortunio addebitati con le risultanze aziendali, accertando, in particolare,che si tratti di dipendenti della ditta, che non siano infortuni in itinere (sono oneri indiretti), che il soggetto indicato sia assicurato con quella P.A.T., ecc.

Se questi dati di base sono corretti, anche il calcolo materiale del tasso applicabile sarà esatto, perché il calcolo è interamente procedurale.

Se invece vengono rilevati degli errori, delle discordanze nei dati, è possibile proporre motivato ricorso avverso l’oscillazione, ai sensi del DPR 314/2001, spedendo o consegnando l’istanza, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica, alla sede Inail che gestisce la P.A.T. interessata e che ha emesso il provvedimento. In pendenza del ricorso tempestivamente proposto, ai sensi dell’art. 45 del DPR 1124/65, i premi sono pagati sulla base del tasso in vigore prima del provvedimento impugnato.

E’ possibile proporre validamente ricorso anche se sono trascorsi i 30 giorni previsti (il termine non

è perentorio), ma in questi casi non sarà possibile pagare i premi ai sensi del citato art. 45. La sede Inail ha tempo 120 giorni per comunicare la propria decisione, se non lo fa entro questo termine si configura il “silenzio rigetto” e il ricorso si intende respinto. La decisione, espressa o tacita, è comunque definitiva in sede amministrativa e il provvedimento può essere ulteriormente impugnato solo avanti l’Autorità giudiziaria ordinaria.

B – LA COMUNICAZIONE DELLE BASI DI CALCOLO

L’Inail, a norma dell’art. 28 del DPR 1124/65, invia ogni anno a tutte le aziende assicuranti un plico

contenente le basi di calcolo dell’autoliquidazione, organizzate per codice ditta, che riportano quella

che per l’Istituto è la situazione assicurativa aziendale al momento dell’estrazione dei dati (quest’anno novembre 2009), e la modulistica per la dichiarazione delle retribuzioni erogate. (mod. 10 3 1).

Predispone,peraltro, e rende disponibile sia sul proprio sito internet «www.inail.it» (percorso: assicurazione datori di lavoro autoliquidazione) sia presso tutte le proprie sedi territoriali, l’opuscolo «Guida all’autoliquidazione 2009/2010» che illustra in dettaglio le modalità di calcolo dei premi e dei contributi associativi nonché la relativa modulistica.

E’ consigliabile un’attenta verifica della modulistica relativa alle basi di calcolo sia per gli aspetti relativi all’anagrafica sia soprattutto sull’importo individuato dall’Inail come Rata anticipata per il 2009 rispetto a quanto si è realmente (calcolato) e poi pagato, anche ratealmente. Ogni discordanza va subito segnalata all’Istituto assicuratore ed ogni variazione sopravvenuta e non presente nel modello immediatamente denunciata. Si consideri che dalle basi di calcolo è possibile evincere il quadro della Posizione Assicurativa Territoriale, quale è presente negli archivi Inail.

GLI ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro procede poi autonomamente al calcolo ed al versamento dei premi assicurativi Inail (artt. 28 e 44 del DPR n. 1124/1965 e successive modificazioni). Come chiaramente esplicitato nella Guida all’autoliquidazione 2010, il datore di lavoro comunica le retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno precedente,calcola il premio anticipato per l’anno in corso (2010 rata), calcola il conguaglio per l’anno precedente (2009 – regolazione), conteggia il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione,paga il premio di autoliquidazione utilizzando il modello di pagamento unificato F24.

La procedura dell’autoliquidazione interessa anche gli eventuali contributi associativi a carico del datore di lavoro riscossi dall’Inail. I contributi associativi devono sempre essere tenuti ben distinti dai premi assicurativi Inail: non è mai possibile quindi effettuare compensazioni tra premi INAIL a debito e contributi associativi a credito.Non è possibile, altresì, effettuare compensazioni tra contributi associativi.

Sul «punto cliente» del sito www.inail.it, sono disponibili, per agevolare l’espletamento delle operazioni di autoliquidazione, una serie di servizi informatici, in particolare:

• servizio di visualizzazione e stampa delle basi di calcolo;

• servizio di richiesta e ricezione delle basi di calcolo in formato elettronico, utilizzabile dai soggetti abilitati (consulenti del lavoro, commercialisti, associazioni di categoria, ecc.), in possesso del codice utente e della password, ovvero direttamente dall’azienda (selezionando «area azienda»).Il soggetto abilitato richiede le basi di calcolo, per il complesso delle posizioni assicurative facenti capo alla singola ditta e che riceverà dall’Inail attraverso la funzione «ricezione basi di calcolo autoliquidazione»;

• servizio di «invio telematico dichiarazione salari utilizzabile dai cd. soggetti collettori (associazioni, consulenti del lavoro, commercialisti, ecc.) ovvero direttamente dalle aziende. Il presente servizio, che si affianca alla tradizionale presentazione della dichiarazione salari cartacea, esclude ogni altro adempimento, fatto salvo l’impegno a presentare la documentazione cartacea di supporto a richiesta dell’Inail;

• servizio «Alpi on line» che consente, mediante collegamento diretto con il sito internet dell’Inail, di procedere in modo guidato al calcolo dei premi, alla compilazione delle denunce retributive ed al loro invio telematico.

IL PRINCIPALE ADEMPIMENTO :LA DENUNCIA DELLE RETRIBUZIONI

Con l’autoliquidazione del premio assicurativo il primo obbligo del datore di lavoro è la presentazione della denuncia delle retribuzioni relativa ai lavoratori assicurati nel corso del 2009 per ogni posizione assicurativa ( si ricorda che, di regola, ogni PAT è connessa ad una sede lavori). Nel far rinvio sul tema alla Guida per l’autoliquidazione 2010 pubblicata da Inail, a supporto di chi dovrà redigere questo documento entriamo nel dettaglio tecnico della compilazione.

Le retribuzioni da dichiarare in occasione dell’autoliquidazione di quest’anno riguardano l’intero anno solare 2009, oppure un minor periodo, sempre dell’anno 2009, nei casi di attività iniziate dopo il 1° di gennaio, o cessate prima del 31 di dicembre.

Sono esonerate dall'obbligo della dichiarazione delle retribuzioni le aziende artigiane che non hanno occupato dipendenti nell'anno precedente, o hanno occupato solo lavoratori con qualifica di apprendisti così come non devono essere considerate le retribuzioni degli addetti alle “gestioni speciali” Inail (apparecchi radiologici, sostanze radioattive, facchini, scuole, ecc.) per le quali non sono addirittura applicabili le stesse norme sull’autoliquidazione in quanto assoggettate a premio speciale unitario.

Le retribuzioni da denunciare sono quelle imponibili ai fini Inail, valutate cioè con riferimento ai redditi da lavoro dipendente ai sensi del decreto legislativo 314/97, con il criterio di competenza (somme maturate nel periodo) e al lordo di qualsiasi ritenuta (erariale, previdenziale, …). Possono essere:

- retribuzioni effettive, costituita da tutte le somme ed i valori in genere a qualunque titolo maturati dal lavoratore nel periodo di riferimento anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, al lordo di qualsiasi contributo o trattenuta.( quadri, dirigenti, impiegati, etc.);

- retribuzioni convenzionali, vale a dire quelle stabilite da Decreti ministeriali aventi valenza nazionale o provinciale o dalla stessa legge per i casi in cui o non esiste la retribuzione effettiva, o questa non è facilmente determinabile (dirigenti, soci e familiari coadiuvanti di aziende non artigiane nelle Province in cui sono state fissate con appositi D.M. ex art. 118 del DPR 1124/65, partecipanti all’impresa familiare, associati in partecipazione a imprenditore non artigiano, etc …);

- retribuzioni di ragguaglio, nei casi residuali in cui non esiste la retribuzione effettiva e non sono previste retribuzioni convenzionali (soci e familiari coadiuvanti di aziende non artigiane nelle Province in cui non sono state fissate quelle convenzionali., …). Sono pari al minimale per la liquidazione delle rendite (art. 116 del DPR 1124/65).

La dichiarazione delle retribuzioni dell’anno 2009 deve essere effettuata a mezzo del modulo già preintestato e parzialmente precompilato trasmesso dall’Inail con le basi di calcolo (mod. 10 3 1). Le circolari Inail che disciplinano la materia delle retribuzioni ai fini del calcolo del premio sono la17/2009 e la 50/2009 reperibili sul sito Internet dell’Istituto www.Inail.it/Normativa ed atti ufficiali.

CAMPO 14 DEL MODULO 1031 DI DENUNCIA DELLE RETRIBUZIONI – LE RETRIBUZIONI COMPLESSIVE

La parte iniziale del modulo ( campi da 1 a 13 ) individua l’anno cui si riferisce la dichiarazione, (il 2009). Essa è precompilata e concerne l’identificazione dell’azienda (codice ditta più codice controllo, codice fiscale, ragione sociale e sede Inail), la posizione assicurativa territoriale più codice controllo, il rischio coperto (voce di tariffa nell’ambito della relativa Pat, l’inquadramento e la presenza di rischio silicosi e asbestosi), il periodo delle retribuzioni da denunciare (dal/al).

Il modulo si suddivide poi in quattro parti (che chiameremo sezioni), in particolare:

La prima parte comprende la sezione retribuzioni complessive (campo 14). Detto campo è il più importante l’unico da compilare obbligatoriamente in ogni caso e comprende : le retribuzioni erogate ai dipendenti con esenzione inferiore al 100%,i compensi erogati ai collaboratori coordinati e continuativi ed ai collaboratori a progetto,nonché le retribuzioni (convenzionali o di ragguaglio) dei soci, familiari, associati in partecipazione e coadiuvanti di aziende non artigiane, ecc..Non vanno incluse in questo campo le retribuzioni degli apprendisti, del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari di ditte artigiane,di dipendenti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro fruisce dell’esenzione totale dal premio.

I successivi due campi (15 e 16), la cui compilazione è eventuale e va effettuata soltanto se ricorre la relativa casistica, rappresentano dei dettagli, dei “di cui” del campo ‘A’, nei quali vanno indicate le quote di retribuzione con esenzione parziale (campo ‘B’), e le retribuzioni “specifiche”, che sono quelle corrisposte ai lavoratori esposti al rischio di contrarre la silicosi e/o l’asbestosi (campo ‘C’).

Nel campo 15, in particolare, le quote di retribuzione parzialmente esenti sono costituite dall’ammontare complessivo delle quote di retribuzione parzialmente esenti da contributi (esempi: Cfl, nella P.A.; contratti di inserimento; assunti a norma della legge n. 407/1990). Le stesse andranno poi indicate analiticamente e codificate nella successiva sezione «dettaglio quote di retrib. parzialmente esenti» (campo B). La Guida all’autoliquidazione 2010 precisa che tale campo non deve essere compilato dalle imprese che hanno l’esenzione al 100%.

Nel campo 16 dedicato alle retribuzioni specifiche silicosi e asbestosi va individuato l’ammontare complessivo delle retribuzioni dei dipendenti esposti al rischio di silicosi e/o asbestosi, nella misura del 100% anche per i soggetti con esenzione parziale del premio, già comprese nel Campo 14.

CAMPI 15 e 16 :RETRIBUZIONI SOGGETTE A SCONTO

La seconda parte dedicata alle retribuzioni soggette a sconto è suddivisa in due parti, una riferita alla regolazione per l’anno 2009 e l’altra per la rata premio anticipato anno 2010, in particolare, per la regolazione premio vanno indicate in ambo le sezioni le retribuzioni soggette a sconto (e i corrispondenti codici) con riferimento alle seguenti situazioni:la pesca (sconto 80%), ma anche le imprese edili (sconto 11,50%, D.M.16/7/2009 ) per gli operai con orario di lavoro a 40 ore settimanali, codice tipo 1, nonché i soci delle cooperative di produzione e lavoro, sempre che svolgano lavorazioni edili) , nonché le aziende che reimpiegano dirigenti disoccupati (sconto 50%), assumono dipendenti disabili (sconto 50% o il 100%, per le sole aziende con autorizzazione concessa entro il 31 dicembre 2007), o assumono in sostituzione di lavoratrici/ori in astensione per maternità (sconto 50%).

DETTAGLIO QUOTE RETRIBUZIONI PARZIALMENTE ESENTI

La terza parte concerne il dettaglio delle quote di retribuzione parzialmente esenti (Campo B)

In tale sezione vanno riportate, in dettaglio, le quote di retribuzione parzialmente esenti dal premio assicurativo (già comprese nella prima sezione) e il relativo codice identificativo:A,B, D, F per i Cfl (contratto utilizzabile solo nella P.A.) e i contratti di inserimento, rispettivamente, con sconto del 25%, applicazione regola del de minimis, 40% e 50% (compresi dipendenti assunti da imprese non operanti nel mezzogiorno, da imprese operanti in circoscrizioni ad alto tasso di disoccupazione, da imprese turistiche o commerciali con meno di 15 dipendenti, con contratto a tempo indeterminato e disoccupati da almeno 24 mesi purché non assunti in sostituzione di licenziati o sospesi).

Qualora i campi non fossero sufficienti si deve proseguire utilizzando il modulo supplementare

11.3.1.

DETTAGLIO RETRIBUZIONI ESENTI AL 100%

La quarta parte del modello è destinata alla individuazione del dettaglio retribuzioni esenti al 100%

In questa sezione vanno indicate le retribuzioni esenti al 100% dal premio assicurativo e il relativo

codice identificativo, in particolare: «C» che attualmente riguardano soltanto i contratti di inserimento a esenzione totale (es. contratti stipulati ai sensi della legge 408/1990).

RATEAZIONE

Il campo 89 del modello 1031 contiene il riferimento alla scelta della rateazione in quattro rate in base alle leggi 449/1997 e 144/1999. La casella SI si barra solo se si vuole accedere per la prima volta alla rateazione e, comunque, se non si è espressa tale volontà nella precedente autoliquidazione. Verrà barrata la casella NO se non si intende più pagare in quattro rate nel 2010 ed in precedenza era stata esercitata la scelta di pagare ratealmente. Non va barrata alcuna casella se per il 2010 vale quanto già dichiarato nella precedente autoliquidazione.

Nell’apposito spazio dovrà essere apposta la firma del responsabile della ditta (non sono ammesse timbrature).

Si sottolinea che se non vi sono retribuzioni da denunciare occorre in ogni caso scrivere zero. Inoltre in caso di PAT ponderate le retribuzioni dovranno essere denunciate per singola voce. Se nel corso dell’anno 2009 sono intervenute delle situazioni particolari, tipo la riclassificazione, l’esclusione o l’inclusione del rischio di silicosi e asbestosi o di modificazione dell’oscillazione del tasso, occorrerà effettuare la denuncia delle retribuzioni per singolo periodo. In caso di attività iniziata nel corso del 2009 il premio anticipato dovuto per l’anno in corso 2010 deve essere determinato sulla base delle retribuzioni presunte riportate nella sezione “Rata” della comunicazione relativa alle basi di calcolo dei premi.

La pagina 20 della Guida all’autoliquidazione richiama i criteri di arrotondamento da effettuarsi al centesimo superiore se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di cinque, al centesimo inferiore se la terza cifra decimale è inferiore a cinque.. Possono essere arrotondati anche all’unità di euro secondo le consuete regole: vale a dire per eccesso, nel caso di decimali pari o superiori a 50 centesimi; oppure per difetto, nel caso di decimali inferiori a 50 centesimi. In entrambi i casi nei due campi predisposti per i decimali, dovranno essere indicati due zeri.

LA VALUTAZIONE DELL’IMPONIBILE PRESUNTO DA UTILIZZARE PER IL 2010

L’autoliquidazione 2010 riguarda il calcolo e il pagamento dei premi dovuti a titolo di regolazione,

a conguaglio per l’anno 2009, e a titolo di rata anticipata per l’anno 2010.

L’imponibile “effettivo” da utilizzare per il conteggio dei premi di regolazione 2009 è quello individuato nel paragrafo precedente che, ai sensi dell’art. 28 del DPR 1124/65, diventa di norma anche l’imponibile “presunto” su cui calcolare la rata 2010.

Tuttavia, se il datore stima che per l’anno 2010 erogherà retribuzioni inferiori a quelle denunciate per il 2009 può, entro il 16 febbraio 2010, inoltrare alla sede Inail competente la prevista comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, fissando l’imponibile ridotto sul quale intende calcolare e pagare la rata di premio per l’anno 2010.

In queste ipotesi l’azienda è autorizzata ad autoridursi in autoliquidazione il premio da pagare.

Se viceversa la stima evidenzia che per l’anno 2010 saranno erogate retribuzioni superiori a quelle denunciate per il 2009, il datore di lavoro deve comunicare questa circostanza all’Inail (art. 12 del DPR 1124/65), ma deve comunque effettuare il calcolo della rata 2010, sulla base dell’imponibile denunciato per il 2009. In queste ipotesi l’azienda non è autorizzata ad autoaumentarsi in autoliquidazione il premio da pagare, ma deve aspettare l’eventuale richiesta di integrazione da parte dell’Istituto, che fisserà anche una data di scadenza per il pagamento diversa e successiva a quella dell’autoliquidazione.

LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI 2009

La dichiarazione delle retribuzioni dell’anno 2009, redatta sul mod. 10 3 1 cartaceo, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante aziendale, deve essere spedita per posta, o consegnata a mano a qualsiasi sede Inail sul territorio nazionale, entro il 16 febbraio 2010.

La dichiarazione delle retribuzione può anche essere trasmessa per via telematica direttamente dagli utenti, utilizzando le apposite funzioni presenti nel Punto Cliente del sito Internet dell’Istituto utilizzando l’apposita funzione “Autoliquidazione, invio telematico dichiarazione salari” ovvero utilizzando la procedura Alpi on line sempre in Punto Cliente come, peraltro più innanzi dettagliato.

Con contributo a parte entreremo nel merito del calcolo del premio.

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