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La giurisprudenza di merito sulla ricomprensione degli emolumenti occasionali nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto e sulla normativa applicabile

In tema di trattamento di fine rapporto, ed in particolare sulla formazione della relativa base di calcolo 19125.09 statuisce che la lettura dell'art. 2120 c.c. rende evidente che l’autonomia collettiva può comprimere la base retributiva del calcolo del TFR. Sul punto la giurisprudenza ha sostenuto che la nozione legale di retribuzione – da porre a base del calcolo del TFR (ai sensi dell’art. 2120 c.c., come novellato dalla l. n. 297/1982) - comprende tutti gli emolumenti corrisposti in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale, e con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese, fatta salva la diversa previsione contenuta nei contratti collettivi successivi alla legge istitutiva di detto trattamento, che possono derogare, anche in peius, alla nozione legale di retribuzione (cfr., in tal senso, da ultimo, Cass. sent. n. 130101 del 5.9.3003; id., n. 13043/1997; sul principio secondo cui la contrattazione collettiva può apportare eccezioni al principio di cui all’art. 2120 c.c, purché ciò avvenga in modo chiaro ed univoco, cfr. anche Cass. n. 96 dell’8.1.2003; id., n. 4251 del 23.3.2001; id., n. 6738 del 10.5.2002.) In merito all'assoggettabilità dell’una tantum a contribuzione, la pronuncia osserva che, trattandosi di questione relativa al periodo precedente l’entrata in vigore del D. Lgs. N. 562/96 – che ha stabilito che, a decorrere dall’1.1.97 la base imponibile da prendere a riferimento doveva essere quella di cui all’art. 12 della l. n. 153/1969 (il quale enuncia un principio astratto e generale di retribuzione imponibile, con elencazione tassativa di ciò che non rientra) –la norma applicabile è quella di cui all’art. 14 della l. n. 293/1956. Infine, precisa che la tesi della natura retributiva dell’una tantum, sostenuta dai ricorrenti anche alla luce dell’avvenuta sua corresponsione in favore dei lavoratori assenti per malattia, peraltro, non è sufficiente per ritenerla parte della retribuzione contributiva computabile ai fine del trattamento pensionistico, occorrendo invece che della detta erogazione sia altresì accertata la riconducibilità ad uno degli specifici elementi retributivi tassativamente indicati nell’elenco di cui all’art. 14 l. n. 293/1956, 1 l. n. 53/1963 e 2 l. n. 1079/1971 (cfr. Cass. n. 834 del 20.1.2001 e n. 9097 del 24.8.1991); che nella specie non sussiste.

Avv. Daniele Iarussi

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