La giurisprudenza di merito sulla ricomprensione degli
emolumenti occasionali nella base di calcolo del trattamento di fine
rapporto e sulla normativa applicabile
In
tema di trattamento di fine rapporto, ed in particolare sulla
formazione della relativa base di calcolo 19125.09 statuisce che la
lettura dell'art. 2120 c.c. rende evidente che l’autonomia
collettiva può comprimere la base retributiva del calcolo del
TFR. Sul punto la giurisprudenza ha sostenuto che la nozione legale
di retribuzione – da porre a base del calcolo del TFR (ai sensi
dell’art. 2120 c.c., come novellato dalla l. n. 297/1982) -
comprende tutti gli emolumenti corrisposti in dipendenza del rapporto
di lavoro, a titolo non occasionale, e con esclusione di quanto
corrisposto a titolo di rimborso spese, fatta salva la diversa
previsione contenuta nei contratti collettivi successivi alla legge
istitutiva di detto trattamento, che possono derogare, anche in
peius, alla nozione legale di retribuzione (cfr., in tal senso, da
ultimo, Cass. sent. n. 130101 del 5.9.3003; id., n. 13043/1997; sul
principio secondo cui la contrattazione collettiva può
apportare eccezioni al principio di cui all’art. 2120 c.c,
purché ciò avvenga in modo chiaro ed univoco, cfr.
anche Cass. n. 96 dell’8.1.2003; id., n. 4251 del 23.3.2001;
id., n. 6738 del 10.5.2002.) In merito all'assoggettabilità
dell’una tantum a contribuzione, la pronuncia osserva che,
trattandosi di questione relativa al periodo precedente l’entrata
in vigore del D. Lgs. N. 562/96 – che ha stabilito che, a
decorrere dall’1.1.97 la base imponibile da prendere a
riferimento doveva essere quella di cui all’art. 12 della l. n.
153/1969 (il quale enuncia un principio astratto e generale di
retribuzione imponibile, con elencazione tassativa di ciò che
non rientra) –la norma applicabile è quella di cui
all’art. 14 della l. n. 293/1956. Infine, precisa che la tesi
della natura retributiva dell’una tantum, sostenuta dai
ricorrenti anche alla luce dell’avvenuta sua corresponsione in
favore dei lavoratori assenti per malattia, peraltro, non è
sufficiente per ritenerla parte della retribuzione contributiva
computabile ai fine del trattamento pensionistico, occorrendo invece
che della detta erogazione sia altresì accertata la
riconducibilità ad uno degli specifici elementi retributivi
tassativamente indicati nell’elenco di cui all’art. 14 l.
n. 293/1956, 1 l. n. 53/1963 e 2 l. n. 1079/1971 (cfr. Cass. n. 834
del 20.1.2001 e n. 9097 del 24.8.1991); che nella specie non
sussiste.
Avv.
Daniele Iarussi