SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
14 gennaio 2010
«Regolamento (CEE) n. 2913/92 che
istituisce un codice doganale comunitario – Artt. 78 e 203
– Regolamento (CEE) n. 2454/93 – Art. 865 –
Regime di perfezionamento attivo – Codice di regime doganale
erroneo – Nascita di un’obbligazione doganale –
Revisione della dichiarazione doganale»
Nei procedimenti riuniti C 430/08 e C 431/08,
aventi ad oggetto due domande di pronuncia
pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE,
dal VAT and Duties Tribunal, Edinburgh (Regno Unito), e dal VAT and
Duties Tribunal, Northern Ireland (Regno Unito), con decisioni in
data 23 settembre 2008, pervenute in cancelleria il 29 settembre
2008, nelle cause
Terex Equipment Ltd (C 430/08),
FG Wilson (Engineering) Ltd (C 431/08),
Caterpillar EPG Ltd (C 431/08)
contro
Commissioners for Her Majesty’s Revenue &
Customs,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente
della Terza Sezione, facente funzione di presidente della Quarta
Sezione, dai sigg. E. Juhász, G. Arestis,
J. Malenovský e T. von Danwitz (relatore),
giudici,
avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro
cancelliere: sig.ra C. Strömholm,
amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all’udienza del 24 settembre 2009,
considerate le osservazioni presentate:
– per
la Terex Equipment Ltd, dal sig. J. White, barrister;
– per
la FG Wilson (Engineering) Ltd e la Carterpillar EPG Ltd, dai
sigg. G. Salmond, solicitor, e R. Cordara, QC;
– per
il governo del Regno Unito, dalla sig.ra H. Walker, in
qualità di agente, assistita dalla sig.ra S. Moore,
barrister;
– per
il governo ceco, dal sig. M. Smolek, in qualità di
agente;
– per
la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra L. Bouyon
e dal sig. R. Lyal, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito
l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Le
domande di pronuncia pregiudiziale riguardano l’interpretazione
degli artt. 78, 203, 204 e 239 del regolamento (CEE) del
Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice
doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo:
il «codice doganale»), e dell’art. 865 del
regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che
fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento
n. 2913/92 (GU L 253, pag. 1), come modificato
dal regolamento (CE) della Commissione 29 luglio 1998, n. 1677
(GU L 212, pag. 18; in prosieguo: il «regolamento
d’applicazione»).
2 Tali
domande sono state sottoposte nell’ambito di controversie fra
la Terex Equipment Ltd (in prosieguo: la «Terex») e la FG
Wilson (Engineering) Ltd (in prosieguo: la «Wilson») e la
Caterpillar EPG Ltd (in prosieguo: la «Caterpillar»), da
una parte, e i Commissioners for Her Majesty’s Revenue &
Customs, dall’altra, relativamente alle conseguenze della
menzione, nelle dichiarazioni di riesportazione delle merci di cui
alle cause principali, che erano assoggettate al regime di
perfezionamento attivo, di un codice di regime doganale erroneo, che
designa l’esportazione di merci comunitarie.
Contesto normativo
3 L’art. 4,
nn. 7, 8 e 13, del codice doganale dispone quanto segue:
«Ai fini del presente codice, s’intende
per:
(…)
7) merci
comunitarie: le merci:
– (…)
– importate
da paesi o territori che non fanno parte del territorio doganale
della Comunità e immesse in libera pratica,
– (…)
8) merci non
comunitarie: le merci diverse da quelle di cui al punto 7.
Fatti salvi gli articoli 163 e 164, le merci
comunitarie perdono tale posizione una volta realmente uscite dal
territorio doganale della Comunità;
(...)
13) vigilanza
dell’autorità doganale: ogni provvedimento adottato da
questa autorità per garantire l’osservanza della
normativa doganale e, ove occorra, delle altre disposizioni
applicabili alle merci sotto vigilanza doganale».
4 L’art. 37
del codice in parola è così formulato:
«1. Le
merci introdotte nel territorio doganale della Comunità sono
sottoposte, fin dalla loro introduzione, a vigilanza doganale. Esse
possono essere soggette a controlli da parte delle autorità
doganali conformemente alle disposizioni vigenti.
2. Esse restano
soggette a tale vigilanza per tutto il tempo eventualmente necessario
per determinare la loro posizione doganale e, nel caso di merci non
comunitarie e fatto salvo l’articolo 82, paragrafo 1, finché
esse non cambino posizione doganale o non siano introdotte in una
zona franca o in un deposito franco oppure non vengano riesportate o
distrutte ai sensi dell’articolo 182».
5 L’art. 59,
n. 2, del codice doganale stabilisce che:
«Le merci comunitarie dichiarate per il regime
dell’esportazione, del perfezionamento passivo, del transito o
del deposito doganale sono poste sotto vigilanza doganale all’atto
dell’accettazione della dichiarazione in dogana fino a quando
escano del territorio doganale della Comunità o siano
distrutte o fino a quando la dichiarazione in dogana sia invalidata».
6 Ai
sensi dell’art. 78 di detto codice:
«1. Dopo
aver concesso lo svincolo delle merci, l’autorità
doganale può procedere alla revisione della dichiarazione,
d’ufficio o su richiesta del dichiarante.
2. Dopo aver
concesso lo svincolo delle merci, l’autorità doganale,
per accertare l’esattezza delle indicazioni figuranti nella
dichiarazione, può controllare i documenti ed i dati
commerciali relativi alle operazioni d’importazione o di
esportazione nonché alle successive operazioni commerciali
concernenti le merci stesse. (…)
3. Quando dalla
revisione della dichiarazione o dai controlli a posteriori risulti
che le disposizioni che disciplinano il regime doganale considerato
sono state applicate in base ad elementi inesatti o incompleti,
l’autorità doganale, nel rispetto delle norme in vigore
e tenendo conto dei nuovi elementi di cui essa dispone, adotta i
provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione».
7 In
base all’art. 79, primo comma, del codice doganale,
«[l’]immissione in libera pratica attribuisce la
posizione doganale di merce comunitaria ad una merce non
comunitaria».
8 Ai
sensi dell’art. 161, n. 5, del codice doganale:
«La dichiarazione d’esportazione deve
essere depositata presso l’ufficio doganale preposto alla
vigilanza nel luogo in cui l’esportatore è stabilito,
ovvero dove le merci sono imballate o caricate per essere esportate.
Le deroghe sono stabilite secondo la procedura del comitato».
9 L’art. 182,
n. 3, del codice in questione così prevede:
«(…) Quando sono destinate a essere
riesportate merci che durante il loro soggiorno nel territorio
doganale della Comunità erano vincolate ad un regime doganale
economico, deve essere presentata una dichiarazione in dogana ai
sensi degli articoli da 59 a 78. In tal caso si applica l’articolo
161, paragrafi 4 e 5.
(…)».
10 L’art. 203,
n. 1, del codice doganale stabilisce quanto segue:
«L’obbligazione doganale
all’importazione sorge in seguito:
– alla
sottrazione al controllo doganale di una merce soggetta a dazi
all’importazione».
11 Ai
sensi dell’art. 204 del codice doganale:
«1. L’obbligazione
doganale all’importazione sorge in seguito:
a) all’inadempienza
di uno degli obblighi che derivano, per una merce soggetta a dazi
all’importazione, dalla sua permanenza in custodia temporanea
oppure dall’utilizzazione del regime doganale cui è
stata vincolata, oppure
(…)
in casi diversi da quelli di cui all’articolo
203 sempre che non si constati che tali inosservanze non hanno avuto
in pratica alcuna conseguenza sul corretto funzionamento della
custodia temporanea o del regime doganale considerato.
2. L’obbligazione
doganale sorge quando cessa di essere soddisfatto l’obbligo la
cui inadempienza fa sorgere l’obbligazione doganale oppure nel
momento in cui la merce è stata vincolata al regime doganale
considerato quando si constati, a posteriori, che non era soddisfatta
una delle condizioni stabilite per il vincolo della merce al regime o
per la concessione di un dazio all’importazione ridotto o nullo
a motivo dell’utilizzazione della merce a fini particolari.
(…)».
12 L’art. 236
del codice doganale così dispone:
«1. (…)
Si procede allo sgravio dei dazi all’importazione
o dei dazi all’esportazione quando si constati che al momento
della contabilizzazione il loro importo non era legalmente dovuto o
che l’importo è stato contabilizzato contrariamente
all’articolo 220, paragrafo 2.
Non vengono accordati né rimborso né
sgravio qualora i fatti che hanno dato luogo al pagamento o alla
contabilizzazione di un importo che non era legalmente dovuto
risultano da una frode dell’interessato.
2. Il rimborso o
lo sgravio dei dazi all’importazione o dei dazi
all’esportazione viene concesso, su richiesta presentata
all’ufficio doganale interessato, entro tre anni dalla data
della notifica al debitore dei dazi stessi.
Questo termine viene prorogato quando l’interessato
fornisce la prova che gli è stato impossibile presentare la
domanda nel termine stabilito per caso fortuito o di forza maggiore.
L’autorità doganale procede d’ufficio
al rimborso o allo sgravio dei dazi di cui sopra quando constati,
durante detto termine, l’esistenza di una delle situazioni
descritte nel paragrafo 1, primo e secondo comma».
13 Ai
sensi dell’art. 865 del regolamento d’applicazione:
«Sono considerate sottrazioni di merci al
controllo doganale, ai sensi dell’articolo 203, paragrafo 1 del
codice, la dichiarazione in dogana di tali merci, qualsiasi altro
atto avente eguale effetto giuridico, nonché la presentazione
di un qualunque documento per il visto dell’autorità
competente, quando tali comportamenti abbiano come conseguenza di
erroneamente attribuire alle merci in causa la posizione doganale di
merci comunitarie.
Tuttavia, per quanto riguarda le compagnie aeree
autorizzate a utilizzare una procedura di transito semplificata per
mezzo di un manifesto elettronico, le merci non sono considerate
sottratte al controllo doganale qualora, su iniziativa
dell’interessato o per suo conto, vengono trattate
conformemente alla loro posizione non comunitaria prima che le
autorità doganali abbiano constatato l’esistenza di una
situazione irregolare e se il comportamento dell’interessato
non implica alcuna manovra fraudolenta».
Cause principali e questioni pregiudiziali
La causa C 430/08
14 La
Terex è un’impresa che produce macchinari per movimento
terra. Essa importa svariati componenti che sono integrati in tali
macchinari. I componenti importati sono oggetto di una sospensione
dei dazi doganali a titolo del regime di perfezionamento attivo
definito agli artt. 114 129 del codice doganale. Detti
macchinari sono venduti a compratori ubicati sia all’interno
che all’esterno della Comunità.
15 Quando tali
merci sono riesportate osservando le condizioni relative al regime di
perfezionamento attivo, esse sono esenti da dazi.
16 Nel periodo
gennaio 2000 - luglio 2002 agenti doganali che agivano per
conto della Terex o per terzi acquirenti hanno inserito, nelle
dichiarazioni d’esportazione, il codice di regime doganale
10 00, che designa l’esportazione di merci comunitarie,
invece del codice 31 51, applicabile alla riesportazione di
merci oggetto di una sospensione dei dazi.
17 Le autorità
doganali hanno quindi considerato che tali dichiarazioni di
riesportazione con un codice erroneo avessero avuto l’effetto
di conferire indebitamente alle merci di cui alla causa principale la
posizione doganale di merci comunitarie, il che avrebbe fatto sorgere
un’obbligazione doganale, conformemente all’art. 203,
n. 1, del codice doganale e all’art. 865 del
regolamento d’applicazione. In ogni caso, un’obbligazione
doganale sarebbe sorta ex art. 204, n. 1, lett. a),
del codice doganale, poiché non era stata effettuata notifica
preliminarmente alla riesportazione dei macchinari, obbligo previsto
relativamente al regime di perfezionamento attivo.
18 La Terex ha
tentato di ottenere la revisione, ai sensi dell’art. 78,
n. 3, del codice doganale, delle proprie dichiarazioni
d’esportazione al fine di regolarizzare la situazione. Le
autorità doganali hanno rifiutato di modificare le
dichiarazioni in quanto, da un lato, la domanda della Terex sarebbe
stata diretta a cambiare il regime doganale applicabile e,
dall’altra, la situazione non avrebbe potuto essere
regolarizzata dal momento che era impossibile presentare
retroattivamente una notifica preliminare alla riesportazione delle
merci di cui alla causa principale.
19 La Terex ha
inoltre chiesto lo sgravio dell’obbligazione doganale ai sensi
dell’art. 239 del codice doganale. Le autorità
doganali hanno rifiutato di accogliere la richiesta poiché la
Terex aveva dimostrato «manifesta negligenza», ciò
che porta ad escludere l’applicazione di tale disposizione.
20 Il giudice del
rinvio ritiene che l’art. 203 del codice doganale non
possa fare sorgere un’obbligazione doganale nella causa
principale. Le merci esportate dalla Terex non avrebbero acquisito la
posizione di merci comunitarie ai sensi dell’art. 4, n. 7,
del codice doganale unicamente in base all’indicazione, nelle
dichiarazioni d’esportazione, di un codice di regime doganale
errato, ossia il codice 10 00. Per contro, il giudice del rinvio
considera che l’art. 204 del codice doganale possa fare
sorgere, nella causa principale, un’obbligazione doganale e che
quest’ultima non sarebbe né eliminata dall’applicazione
dell’art. 859 del regolamento d’applicazione, né
prescritta. Quanto all’applicazione dell’art. 78,
n. 3, del codice doganale a detta causa, il giudice del rinvio
reputa che tale disposizione consenta di regolarizzare la situazione,
nonostante che l’art. 182, n. 3, del codice doganale
esiga una notifica preliminare alla riesportazione delle merci.
21 Infine, il
giudice del rinvio è del parere che non si possa rimproverare
alla Terex una manifesta negligenza ai sensi dell’art. 239
del codice doganale. In proposito giudica che il comportamento delle
autorità doganali abbia contribuito, nel lasso di tempo
considerato, all’utilizzo di un codice di regime doganale
erroneo.
22 In tale
contesto il VAT and Duties Tribunal, Edinburgh (giudice tributario di
Edimburgo), ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte le
seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il
codice doganale, in particolare l’art. 78, consenta la
revisione della dichiarazione al fine di correggere il codice di
regime doganale e, in caso di risposta affermativa, se i
Commissioners siano tenuti a modificare la dichiarazione e a
regolarizzare la situazione.
2) Se nelle
circostanze riassunte ai punti 3-21 della decisione di rinvio le
merci di cui trattasi nel caso di specie siano state illecitamente
sottratte al controllo doganale ai sensi dell’art. 203,
n. 1, del codice doganale, in forza dell’art. 865 del
regolamento d’applicazione.
3) In caso di
risposta affermativa alla seconda questione, se sia sorta
un’obbligazione doganale all’importazione ai sensi
dell’art. 203 del codice doganale.
4) Anche qualora
non sussistesse alcuna obbligazione doganale ex art. 203 del
codice doganale, se sia sorta un’obbligazione doganale ai sensi
dell’art. 204 alla luce:
a) di quanto
stabilito relativamente alla “manifesta negligenza” ai
punti 34-43 della decisione di rinvio e
b) della
questione se i Commissioners non abbiano osservato l’art. 221,
n. 3, del codice doganale non avendo comunicato l’obbligazione
doganale ex art. 204 entro il limite temporale previsto.
5) Posto che:
a) non vi può
essere regolarizzazione ex art. 78 del codice doganale,
b) era sorta
un’obbligazione doganale e
c) sussisteva una
situazione particolare contemplata dall’art. 899 del
regolamento d’applicazione,
se, nelle circostanze descritte nella decisione di
rinvio, il giudice del rinvio possa concludere che non vi era
manifesta negligenza, cosicché l’obbligazione doganale
doveva essere oggetto di sgravio ex art. 239 del codice
doganale».
La causa C 431/08
23 La Wilson e la
Caterpillar producono gruppi elettrogeni. Esse importano componenti
che sono assemblate in detti gruppi, al pari di altre componenti di
origine comunitaria. Le componenti importate sono detenute con
sospensione dei dazi doganali a titolo di regime di perfezionamento
attivo. I gruppi elettrogeni sono venduti principalmente ad
acquirenti ubicati al di fuori della Comunità.
24 Dall’ottobre
2002 al febbraio 2005 gli agenti doganali che agivano per conto della
Wilson e della Caterpillar o per conto di acquirenti hanno
utilizzato, nelle dichiarazioni d’esportazione delle merci di
cui alla causa principale, il codice di regime doganale 10 00,
il quale si applica all’esportazione di merci comunitarie,
anziché il codice 31 51, il quale indica la
riesportazione di merci oggetti di una sospensione dei dazi.
25 Il 21 febbraio
2005 la Wilson e la Caterpillar hanno informato le autorità
doganali del Regno Unito di aver utilizzato un codice di regime
doganale errato, ciò che ha dato origine alle decisioni delle
autorità in parola di emanare avvisi di accertamento a
posteriori.
26 Come nel caso
della Terex, le autorità doganali hanno considerato che
l’utilizzo di un codice errato facesse sorgere l’obbligo
di versare dazi doganali sulle merci oggetto della sospensione, che
la situazione non potesse essere regolarizzata ex art. 78 del
codice doganale e che non sussistesse nemmeno un motivo atto a far
concedere uno sgravio dei dazi in applicazione dell’art. 239
del codice doganale.
27 Il giudice del
rinvio ritiene che le merci in discussione nella causa principale
siano sempre state «merci non comunitarie», ai sensi
dell’art. 4, punto 8, del codice doganale e che
l’indicazione di un codice di regime doganale errato non
potesse collocarle nel regime d’esportazione, regime riservato
esclusivamente alle merci comunitarie. Il mero utilizzo di un codice
di regime doganale errato non potrebbe quindi conferire la posizione
di merci comunitarie a quelle di cui alla causa principale, come
presupposto dall’art. 865 del regolamento d’applicazione.
28 Secondo il
giudice del rinvio, le merci in discussione nella causa principale
sono state continuamente sotto la sorveglianza delle autorità
doganali ai sensi dell’art. 4, punto 13, del codice
doganale, e ciò pur se l’utilizzo di un codice di regime
doganale errato abbia potuto ostacolare le procedure di controllo
delle menzionate autorità. L’interpretazione sostenuta
dalle autorità doganali attribuirebbe agli artt. 203 del
codice doganale e 865 del regolamento d’applicazione il
carattere di una sanzione per l’utilizzo di un codice errato,
il che, a parere del giudice del rinvio, sarebbe contrario alle
intenzioni del legislatore comunitario.
29 Quanto
all’applicazione dell’art. 78 del codice doganale
alla situazione di cui alla causa principale, il giudice del rinvio è
del parere che la situazione possa essere regolarizzata conformemente
al n. 3 di detto articolo.
30 Infine, il
giudice del rinvio, avendo esaminato le circostanze della
controversia di cui è investito, conclude che non si possa
addebitare alla Wilson e alla Caterpillar una «manifesta
negligenza» ai sensi dell’art. 239 del codice
doganale. A tale riguardo detto giudice si basa in particolare sulla
complessità delle norme applicabili e sulla circostanza che le
autorità doganali del Regno Unito non hanno osservato
l’obbligo loro incombente di avvisare gli operatori economici
delle implicazioni derivanti dall’utilizzo di un codice di
regime doganale errato.
31 In siffatto
contesto il VAT and Duties Tribunal, Northern Ireland (giudice
tributario dell’Irlanda del Nord), ha sospeso il procedimento
ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se,
alla luce delle circostanze esposte nella decisione di rinvio, le
merci di cui trattasi nel caso di specie siano state illecitamente
sottratte al controllo doganale ai sensi dell’art. 203,
n. 1, del codice doganale, in forza dell’art. 865 del
regolamento d’applicazione.
2) In caso di
risposta affermativa, se sia sorta un’obbligazione doganale
all’importazione ai sensi dell’art. 203 del codice
doganale.
3) In caso di
soluzione affermativa alle questioni prima e seconda, se il codice
doganale, segnatamente l’art. 78, n. 3, consenta la
revisione della dichiarazione per correggere il codice di regime
doganale e, in tal caso, se le autorità doganali del Regno
Unito siano tenute a modificare detta dichiarazione e a regolarizzare
la situazione.
4) Se non può
avere luogo regolarizzazione ex art. 78 del codice doganale e
posto che vi sia un’obbligazione doganale ex art. 203 del
codice doganale e posto che sia pacifico che sussisteva una
situazione particolare ai sensi di quanto previsto dall’art. 899
del regolamento d’applicazione, se il giudice del rinvio sia in
una posizione tale da concludere che, tenuto conto delle circostanze
e alla luce degli accertamenti illustrati nella decisione di rinvio,
non vi sia stata manifesta negligenza, cosicché si dovrebbe
concedere uno sgravio ex art. 239 del codice doganale per
l’obbligazione doganale e ritirare la richiesta di pagamento
dei dazi doganali. In particolare, nel valutare se vi sia stata
manifesta negligenza da parte dell’operatore commerciale
interessato, se le autorità competenti possano prendere in
considerazione il fatto che l’amministrazione tributaria stessa
abbia contribuito agli errori da cui è sorta l’obbligazione
doganale, essendo venuta meno al suo dovere di diligenza e di buona
amministrazione».
32 Con ordinanza
del presidente della Corte 13 novembre 2008 le cause C 430/08 e
C 431 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale e
della sentenza.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla seconda e terza questione nella causa
C 430/08 nonché sulla prima e seconda questione nella
causa C 431/08
33 Con tali
questioni, che occorre esaminare congiuntamente, i giudici del rinvio
chiedono, in sostanza, se l’utilizzo, nelle dichiarazioni
d’esportazione, del codice di regime doganale 10 00, che
designa l’esportazione di merci comunitarie, anziché del
codice 31 51, applicabile alla riesportazione di merci oggetto
di regime di perfezionamento attivo, sia da considerare una
sottrazione al controllo doganale e faccia sorgere, ai sensi
dell’art. 203, n. 1, del codice doganale,
un’obbligazione doganale.
34 Conformemente
all’art. 203, n. 1, del codice doganale, la
sottrazione di una merce soggetta a dazi doganali all’importazione
alla sorveglianza doganale fa sorgere un’obbligazione doganale
all’importazione.
35 La nozione di
sottrazione al controllo doganale, ai sensi della giurisprudenza
della Corte, deve essere intesa nel senso che comprende qualsiasi
azione od omissione che abbia come risultato d’impedire, anche
solo momentaneamente, all’autorità doganale competente
di accedere ad una merce sotto sorveglianza doganale e di effettuare
i controlli previsti dalla disciplina doganale comunitaria (v.
sentenze 1º febbraio 2001, causa C 66/99, D. Wandel,
Racc. pag. I 873, punto 47; 11 luglio 2002, causa
C 371/99, Liberexim, Racc. pag. I 6227, punto 55;
12 febbraio 2004, causa C 337/01, Hamann International,
Racc. pag. I 1791, punto 31, nonché 29
aprile 2004, causa C 222/01, British American Tobacco,
Racc. pag. I 4683, punto 47).
36 Poiché
la nozione di sottrazione non è definita dalla normativa
comunitaria, l’art. 865 del regolamento d’applicazione
contiene esempi di fatti che devono essere considerati costitutivi di
una sottrazione ai sensi dell’art. 203, n. 1, del
codice doganale (v., in tal senso, sentenza D. Wandel, cit.,
punto 46).
37 In base al
primo comma dell’art. 865 del regolamento d’applicazione,
sono considerate sottrazioni di merci al controllo doganale, ai sensi
dell’art. 203, n. 1, del codice doganale, la
dichiarazione in dogana di tali merci, qualsiasi altro atto avente
eguale effetto giuridico, quando tali atti abbiano come conseguenza
di erroneamente attribuire alle merci considerate la posizione
doganale di merci comunitarie.
38 A tale
riguardo i giudici del rinvio, la Terex così come la Wilson e
la Caterpillar ritengono che l’indicazione del codice di regime
doganale 10 00, che designa l’esportazione di merci
comunitarie, anziché del codice 31 51, applicabile alla
riesportazione delle merci oggetto di regime di perfezionamento
attivo, non abbia modificato la posizione doganale delle merci di cui
trattasi, le quali dovevano pertanto continuare ad essere considerate
merci non comunitarie. Dette merci, infatti, non erano state immesse
in libera pratica, il che avrebbe loro conferito, in forza
dell’art. 79 del codice doganale, la posizione di merci
comunitarie. Orbene, ai fini dell’applicazione dell’art. 865
del regolamento d’applicazione, non sarebbe sufficiente che
l’indicazione del codice di regime doganale 10 00 non
abbia fatto altro che creare l’erronea impressione che si
trattasse di merci comunitarie.
39 Siffatta
interpretazione non può essere accolta.
40 Infatti,
l’art. 865 del regolamento d’applicazione contempla
la situazione in cui le dichiarazioni attribuiscano alle merci la
posizione di merci comunitarie cui esse non avrebbero diritto,
cosicché merci non comunitarie sono sottratte alla
sorveglianza doganale cui il codice doganale, segnatamente l’art. 37,
le assoggetta.
41 Relativamente
a ciò vanno sottolineate le peculiarità che
caratterizzano il regime di perfezionamento attivo e il ruolo più
specificamente svolto, nel contesto di cui trattasi, dall’indicazione
del codice di regime doganale corretto, al fine di valutare se
l’indicazione di un codice che designa l’esportazione di
merci comunitarie incida o meno sulle capacità di controllo
delle autorità doganali.
42 In proposito
occorre osservare innanzitutto che, come rilevato dalla Commissione
delle Comunità europee, il regime di perfezionamento attivo,
regime che comporta la sospensione dei dazi doganali, è una
misura eccezionale destinata ad agevolare lo svolgimento di talune
attività economiche. Poiché il citato regime comporta
rischi evidenti per la corretta applicazione della normativa doganale
e la riscossione dei dazi, coloro che ne beneficiano sono tenuti allo
stretto rispetto degli obblighi che ne derivano. Analogamente si deve
procedere ad un’interpretazione rigorosa delle conseguenze che
essi sopporteranno in caso di inosservanza dei loro obblighi.
43 L’obbligo
derivante dall’art. 182, n. 3, del codice doganale di
presentare alla dogana una dichiarazione in cui sia menzionato il
codice di regime doganale corretto, indicante che si tratta della
riesportazione di una merce vincolata al regime di perfezionamento
attivo, riveste un’importanza particolare per la sorveglianza
doganale nell’ambito del regime doganale in parola.
44 Infatti,
l’indicazione del codice di regime doganale che designa la
riesportazione di merci oggetto del regime di perfezionamento attivo
mira a garantire una sorveglianza effettiva da parte delle autorità
doganali, mettendole in grado di identificare, sulla sola base della
dichiarazione in dogana, la posizione delle merci interessate senza
dover ricorrere a verifiche o a accertamenti ulteriori. Tale
obiettivo è ancor più importante considerando che le
merci introdotte nel territorio doganale della Comunità
restano soggette a vigilanza doganale, conformemente all’art. 37,
n. 2, del codice doganale, solo fino al momento in cui sono
riesportate.
45 Quindi
l’indicazione del codice di regime doganale che designa la
riesportazione delle merci oggetto del regime di perfezionamento
attivo è diretta a consentire alle autorità doganali di
decidere, all’ultimo minuto, di procedere ad un controllo
doganale ai sensi dell’art. 37, n. 1, del codice
doganale, vale a dire di verificare se le merci riesportate
corrispondano effettivamente alle merci sottoposte al regime di
perfezionamento attivo.
46 Pertanto,
l’indicazione del codice di regime doganale 10 00 nelle
dichiarazioni d’esportazione controverse nelle cause principali
ha a torto conferito alle merci di cui trattasi la posizione di merci
comunitarie, incidendo, di conseguenza, direttamente sulla facoltà
delle autorità doganali di effettuare controlli ex art. 37,
n. 1, del codice doganale.
47 In tale
contesto, l’utilizzo, nelle dichiarazioni d’esportazione,
del codice di regime doganale 10 00, che designa l’esportazione
di merci comunitarie, anziché del codice 31 51,
applicabile alla riesportazione di merci oggetto del regime di
perfezionamento attivo, deve essere qualificata come «sottrazione»
di tali merci alla sorveglianza doganale (v., per analogia, sentenza
British American Tobacco, cit., punto 53).
48 D’altro
canto, per quanto concerne l’eventuale assenza, nel periodo in
questione, di controlli da parte delle autorità doganali, una
circostanza del genere non può costituire un elemento atto ad
escludere l’applicazione di detta nozione di sottrazione alla
sorveglianza doganale. Conformemente alla giurisprudenza, infatti,
per configurare una sottrazione al controllo doganale è
sufficiente che la merce sia stata obiettivamente sottratta a
possibili controlli doganali, indipendentemente dal fatto che questi
siano stati effettivamente svolti dalle autorità competenti
(v. sentenza British American Tobacco, cit., punto 55).
49 Infine, non
può essere accolta la tesi secondo cui l’interpretazione
dell’art. 203, n. 1, del codice doganale a torto
attribuirebbe a detto articolo il carattere di una sanzione
sproporzionata.
50 Da un lato,
infatti, come ricordato al punto 42 della presente sentenza, i
beneficiari del regime di perfezionamento attivo sono tenuti allo
stretto rispetto degli obblighi loro incombenti in base a detto
regime. Dall’altro, poiché le merci di cui alle cause
principali sono state esportate quali merci comunitarie, esse
potrebbero eventualmente essere reimportate nella Comunità
quali merci in reintroduzione ai sensi dell’art. 185 del
codice doganale, senza che siano dovuti dazi all’importazione.
51 Alla luce
delle considerazioni che precedono, occorre risolvere le questioni
seconda e terza nella causa C 430/08 e le questioni prima e
seconda nella causa C 431/08 dichiarando che l’indicazione,
nelle dichiarazioni d’esportazione di cui alle cause
principali, del codice di regime doganale 10 00, che designa
l’esportazione di merci comunitarie, anziché del codice
31 51, pertinente per le merci oggetto di una sospensione dei
dazi in forza del regime di perfezionamento attivo, fa sorgere,
conformemente all’art. 203, n. 1, del codice doganale
e all’art. 865, primo comma, del regolamento
d’applicazione, un’obbligazione doganale.
52 Tenuto conto
di tale soluzione, non occorre rispondere alla quarta questione nella
causa C 430/08.
Sulla prima questione nella causa C 430/08
e sulla terza questione nella causa C 431/08
53 Con tali
questioni, che occorre esaminare congiuntamente, i giudici del rinvio
chiedono, in sostanza, se l’art. 78, n. 3, del codice
doganale consenta di procedere alla revisione delle dichiarazioni
d’esportazione al fine di rettificare il codice di regime
doganale indicato e se, eventualmente, le autorità doganali
siano tenute a modificare dette dichiarazioni e a regolarizzare
situazioni.
54 I giudici del
rinvio fanno presente, a tal proposito, che le autorità
doganali hanno rifiutato di applicare l’art. 78, n. 3,
del codice doganale adducendo, da un lato, che, nelle cause
principali, non si trattava di una correzione delle dichiarazioni
d’esportazione, ma di un cambiamento della procedura doganale e
che, dall’altro, in mancanza della notifica preliminare
richiesta dall’art. 182, n. 3, del codice doganale,
le situazioni non avrebbero potuto essere regolarizzate.
55 Innanzitutto
va constatato, come fatto valere dai giudici del rinvio nonché
dalla Wilson e dalla Caterpillar, che il «regime doganale
considerato» a termini dell’art. 78, n. 3, del
codice doganale era il regime di perfezionamento attivo, applicato
dalle ricorrenti delle controversie principali utilizzando, a torto,
il codice di regime doganale 10 00.
56 Analogamente
occorre respingere la tesi secondo la quale l’art. 78,
n. 3, del codice doganale non potrebbe supplire alla mancanza
della notifica previa richiesta dall’art. 182, n. 3,
del codice doganale. Un’interpretazione del genere, infatti,
sarebbe in contrasto con la logica dell’articolo in parola,
consistente nel far coincidere la procedura doganale con la
situazione reale. Detto art. 78, n. 3, non distingue quindi
tra errori od omissioni rettificabili o no. I termini «elementi
inesatti o incompleti» devono essere interpretati nel senso che
comprendono allo stesso tempo errori od omissioni materiali ed errori
di interpretazione del diritto applicabile (sentenza 20 ottobre 2005,
causa C 468/03, Overland Footwear, Racc. pag. I 8937,
punto 63).
57 Dunque,
contrariamente alla tesi sostenuta dalle autorità doganali e
dal governo del Regno Unito nelle sue osservazioni, le situazioni di
cui alle cause principali rientrano nell’ambito di applicazione
dell’art. 78 del codice doganale e, in via di principio,
possono essere regolarizzate in base alla disposizione in parola.
58 L’art. 78,
n. 1, del codice doganale dispone che le autorità
doganali, d’ufficio o su richiesta del dichiarante, «p[ossono]»
procedere alla revisione della dichiarazione, vale a dire al suo
riesame. Qualora il dichiarante richieda una revisione, la sua
domanda deve essere esaminata dalle autorità doganali, almeno
per stabilire se occorra o no procedere a tale revisione (sentenza
Overland Footwear, cit., punti 45 e 46). Tale disposizione
assoggetta l’effettuazione della revisione richiesta dal
dichiarante alla valutazione delle autorità doganali per
quanto riguarda tanto il principio quanto l’esito (v. sentenza
Overland Footwear, cit., punto 66).
59 Nell’ambito
di tale prima valutazione, le autorità doganali prendono in
considerazione, in particolare, la possibilità di controllare
le indicazioni contenute nella dichiarazione da rivedere e nella
domanda di revisione (sentenza Overland Footwear, cit., punto 47).
60 Se una
revisione risulta in via di principio possibile, le autorità
doganali, al termine della loro valutazione e fatta salva la
possibilità di un ricorso giurisdizionale, devono respingere
la domanda del dichiarante con decisione motivata, oppure procedere
alla revisione richiesta (v. sentenza Overland Footwear, cit.,
punto 50).
61 In
quest’ultimo caso le autorità doganali riesaminano la
dichiarazione e valutano la fondatezza degli argomenti del
dichiarante alla luce degli elementi comunicati (sentenza Overland
Footwear, cit., punto 51).
62 Qualora la
revisione riveli che le disposizioni che disciplinano il regime
doganale di cui trattasi sono state applicate sulla base di elementi
inesatti o incompleti e che gli obiettivi del regime di
perfezionamento attivo non sono stati messi in pericolo, segnatamente
in quanto le merci oggetto di tale regime doganale sono state
effettivamente riesportate, le autorità doganali,
conformemente all’art. 78, n. 3, del codice doganale,
devono adottare le misure necessarie per regolarizzare la situazione,
tenendo conto dei nuovi elementi di cui dispongono (v., in tal senso,
sentenza Overland Footwear, cit., punto 52).
63 In definitiva,
qualora risulti che i dazi all’importazione non erano dovuti
per legge al momento del loro pagamento, la misura necessaria a
regolarizzare la situazione può consistere solo nello sgravio
di tali dazi (v., in tal senso, sentenza Overland Footwear, cit.,
punto 53).
64 Si procederà,
eventualmente, a tale sgravio in applicazione dell’art. 236
del codice doganale laddove siano soddisfatte le condizioni previste
da tale disposizione, cioè, in particolare, la mancanza di
frode del dichiarante ed il rispetto del termine, in linea di
principio di tre anni, previsto per la presentazione della domanda di
sgravio (v., in tal senso, sentenza Overland Footwear, cit.,
punto 54).
65 Alla luce di
quanto precede, occorre risolvere la prima questione nella causa
C 430/08 e la terza questione nella causa C 431/08
dichiarando che l’art. 78 del codice doganale consente di
procedere alla revisione della dichiarazione di esportazione delle
merci al fine di correggere il codice di regime doganale loro
attribuito dal dichiarante e che le autorità doganali sono
tenute, da un lato, a verificare se le disposizioni che disciplinano
il regime doganale considerato siano state applicate in base ad
elementi inesatti o incompleti e se gli obiettivi del regime di
perfezionamento attivo non siano stati messi in pericolo,
segnatamente in quanto le merci oggetto di tale regime doganale sono
effettivamente state riesportate, nonché, dall’altro, ad
adottare, eventualmente, le misure necessarie per regolarizzare la
situazione, tenendo conto dei nuovi elementi di cui dispongono.
66 Considerata la
soluzione data alle questioni in parola, non occorre risolvere la
quinta questione nella causa C 430/08 né la quarta
questione nella causa C 431/08.
Sulle spese
67 Nei confronti
delle parti nelle cause principali il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi ai giudici nazionali, cui
spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri
soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo
a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione)
dichiara:
1) L’indicazione,
nelle dichiarazioni d’esportazione di cui alle cause
principali, del codice di regime doganale 10 00, che designa
l’esportazione di merci comunitarie, anziché del codice
31 51, pertinente per le merci oggetto di una sospensione dei
dazi in forza del regime di perfezionamento attivo, fa sorgere
un’obbligazione doganale, conformemente all’art. 203,
n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992,
n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, e
all’art. 865, primo comma, del regolamento (CEE) della
Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune
disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92,
come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 29 luglio
1998, n. 1677.
2) L’art. 78
del regolamento n. 2913/92 consente di procedere alla revisione
della dichiarazione di esportazione delle merci al fine di correggere
il codice di regime doganale loro attribuito dal dichiarante e le
autorità doganali sono tenute, da un lato, a verificare se le
disposizioni che disciplinano il regime doganale considerato siano
state applicate in base ad elementi inesatti o incompleti e se gli
obiettivi del regime di perfezionamento attivo non siano stati messi
in pericolo, segnatamente in quanto le merci oggetto di tale regime
doganale sono effettivamente state riesportate, nonché,
dall’altro, ad adottare, eventualmente, le misure necessarie
per regolarizzare la situazione, tenendo conto dei nuovi elementi di
cui dispongono.
Firme
Lingua processuale: l’inglese.