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La petulanza delle telefonate mute è reato

Si configura, infatti, il reato previsto e punito dall’articolo 660 del Codice penale. Così ha sentenziato la Cassazione (sent.n. 8068/10) confermando la condanna (già inflitta dalla Corte d'appello di Ancona nel giugno 2009) a tre mesi di arresto nei confronti di un uomo che aveva effettuato più di cento telefonate “mute”, in meno di due mesi, al cellulare di una donna. Senza successo il ricorrente ha cercato di sostenere davanti ai giudici del Palazzaccio che era illegittima l’affermazione della responsabilità motivata esclusivamente sulla base del dato oggettivo dell’intestazione dell’utenza telefonica. La Prima sezione penale respingendo il ricorso presentato da Raffaello ha sottolineato che “i giudici del merito sono giunti a stabilire la responsabilità operando sull’elemento di prova (che le chiamate fossero state effettuate dal telefono cellulare a lui intestato), una ‘mediazione intellettuale’ secondo cui è massima di esperienza che il telefono intestato ad una persona sia nella sua disponibilità esclusiva, a meno che non vi sia prova del contrario o non siano state allegate specifiche circostanze dalle quali possa inferirsi la ragionevole possibilità di una diversa ricostruzione”.

Alla luce di queste considerazioni, gli Ermellini sottolineano come la prova della colpevolezza di Raffaello B. "al di là di ogni ragionevole dubbio" non può ritenersi "labile e appare anzi sufficiente ad escludere ricostruzioni alternative". Il giovane, oltre a rifondere le spese processuali, dovrà anche elargire mille euro alla cassa delle ammende per avere fatto perdere tempo alla giustizia.

Nella casistica ricordiamo:

1) "Integra il reato di molestie, la condotta di continuo ed insistente corteggiamento, che risulti non gradito alla persona destinataria, in quanto tale comportamento è oggettivamente caratterizzato da petulanza." Cassazione penale, sezione I, sentenza18 maggio 2007, n. 19438;

2) "La pluralità di azioni di disturbo costituisce elemento costitutivo del reato di cui all’art. 660 c.p. e non può, quindi, essere riconducibile all’ipotesi di reato continuato". Cassazione penale, sezione I, sentenza 24 marzo 2004, n. 14512

I reati più comuni che, uniti con l’art. 612 bis c.p., comportano la procedibilità d’ufficio sono:

Molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.).

Ricevere in maniera petulante telefonate e messaggi telefonici.

Violenza privata (art. 610 c.p.).

Essere costretti a fare, tollerare od omettere qualche cosa.

E’ ravvisabile nell'azione dello stalker che per es.: impedisce alla vittima di uscire od entrare in garage ostacolando la manovra con la sua autovettura, oppure il caso in cui importuna la vittima costringendola a fermarsi mentre sta camminando per strada.

Minaccia (art. 612/2° c.p.).

E’ il caso delle minacce perpetrate in forma grave previste dall’art. 612/2° c.p., quindi minacce di morte oppure mediante l'utilizzo di armi, da persona travisata, tramite lettera anonima, tramite simboli, da più persone riunite o avvalendosi dell'intimidazione derivante da associazioni segrete, esistenti o virtuali.

Danneggiamento (art. 635/2° n°1 e n° 3).

Nell'ipotesi del danneggiamento realizzato con violenza alla persona o con minaccia (n° 1), oppure su cose lasciate alla "pubblica fede" (n° 3), come il danneggiamento dell’autovettura o ciclomotore parcheggiato lungo la strada pubblica.

In ausilio è possibile reperire il modulo di richiesta di ammonimento da presentare in Questura sul sito della Pubblica Sicurezza.

Mariagabriella CORBI

Dottoressa in Scienze dell'educazione - Consulente dell'educazione familiare - Mediatrice Familiare

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