La
petulanza delle telefonate mute è reato
Si
configura, infatti, il reato previsto e punito dall’articolo
660 del Codice penale. Così ha sentenziato la Cassazione
(sent.n. 8068/10) confermando la condanna (già inflitta dalla
Corte d'appello di Ancona nel giugno 2009) a tre mesi di arresto nei
confronti di un uomo che aveva effettuato più di cento
telefonate “mute”, in meno di due mesi, al cellulare di
una donna. Senza successo il ricorrente ha cercato di sostenere
davanti ai giudici del Palazzaccio che era illegittima l’affermazione
della responsabilità motivata esclusivamente sulla base del
dato oggettivo dell’intestazione dell’utenza telefonica.
La Prima sezione penale respingendo il ricorso presentato da
Raffaello ha sottolineato che “i giudici del merito sono giunti
a stabilire la responsabilità operando sull’elemento di
prova (che le chiamate fossero state effettuate dal telefono
cellulare a lui intestato), una ‘mediazione intellettuale’
secondo cui è massima di esperienza che il telefono intestato
ad una persona sia nella sua disponibilità esclusiva, a meno
che non vi sia prova del contrario o non siano state allegate
specifiche circostanze dalle quali possa inferirsi la ragionevole
possibilità di una diversa ricostruzione”.
Alla
luce di queste considerazioni, gli Ermellini sottolineano come la
prova della colpevolezza di Raffaello B. "al di là di
ogni ragionevole dubbio" non può ritenersi "labile e
appare anzi sufficiente ad escludere ricostruzioni alternative".
Il giovane, oltre a rifondere le spese processuali, dovrà
anche elargire mille euro alla cassa delle ammende per avere fatto
perdere tempo alla giustizia.
Nella
casistica ricordiamo:
1)
"Integra il reato di molestie, la condotta di continuo ed
insistente corteggiamento, che risulti non gradito alla persona
destinataria, in quanto tale comportamento è oggettivamente
caratterizzato da petulanza." Cassazione penale, sezione I,
sentenza18 maggio 2007, n. 19438;
2) "La
pluralità di azioni di disturbo costituisce elemento
costitutivo del reato di cui all’art. 660 c.p. e non può,
quindi, essere riconducibile all’ipotesi di reato continuato".
Cassazione penale, sezione I, sentenza 24 marzo 2004, n. 14512
I
reati più comuni che, uniti con l’art. 612 bis c.p.,
comportano la procedibilità d’ufficio sono:
Molestia
o disturbo alle persone (art. 660 c.p.).
Ricevere
in maniera petulante telefonate e messaggi telefonici.
Violenza
privata (art. 610 c.p.).
Essere
costretti a fare, tollerare od omettere qualche cosa.
E’
ravvisabile nell'azione dello stalker che per es.: impedisce alla
vittima di uscire od entrare in garage ostacolando la manovra con la
sua autovettura, oppure il caso in cui importuna la vittima
costringendola a fermarsi mentre sta camminando per strada.
Minaccia
(art. 612/2° c.p.).
E’
il caso delle minacce perpetrate in forma grave previste dall’art.
612/2° c.p., quindi minacce di morte oppure mediante l'utilizzo
di armi, da persona travisata, tramite lettera anonima, tramite
simboli, da più persone riunite o avvalendosi
dell'intimidazione derivante da associazioni segrete, esistenti o
virtuali.
Danneggiamento
(art. 635/2° n°1 e n° 3).
Nell'ipotesi
del danneggiamento realizzato con violenza alla persona o con
minaccia (n° 1), oppure su cose lasciate alla "pubblica
fede" (n° 3), come il danneggiamento dell’autovettura
o ciclomotore parcheggiato lungo la strada pubblica.
In
ausilio è possibile reperire il modulo di richiesta di
ammonimento da presentare in Questura sul sito della Pubblica
Sicurezza.
Mariagabriella
CORBI
Dottoressa
in Scienze dell'educazione - Consulente dell'educazione familiare -
Mediatrice Familiare