REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la
presente
SENTENZA
sul ricorso numero di
registro generale 287 del 2007, proposto da:
De Stasio Raffaele,
rappresentato e difeso dagli Avv. ti Guerino De Santis e Maria Serena
Metta, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in
Bari, Corso Vittorio Emanuele, n.57;
contro
Ministero dell'Interno,
in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via
Melo, n. 97;
per l'annullamento
“1) del decreto n.
280265/E.I., del 8.11.2006, notificato il 6.12.2006, con il quale il
Ministro dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, respingeva la domanda
presentata dall’ex Vigile del Fuoco volontario ausiliario (di
seguito V.V.A.) De Stasio Raffaele, non riconoscendo all’infermità
da cui è affetto, “psicosi cronica in trattamento con
neurolettici”, la causa di servizio ed il beneficio dell’equo
indennizzo, nonché
2) della delibera prot.
50091/04 del 26.6.06, con la quale il Comitato di verifica per le
causa di servizio presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze giudicava la predetta infermità non dipendente da
causa di servizio “…in quanto trattasi di psicosi
endogena, probabilmente legata a fattori ereditari con trasmissione
poligenica, in concomitanza con fenomeni biochimici che intervengono
nel metabolismo delle catecolamine. L’affezione, che si
manifesta in giovane età, è probabilmente preesistente
al servizio anche se non evidente, e, quindi indipendente da fattori
esterni ad esso connessi, i quali possono tutt’al più
agire come fattori slatentizzanti, soltanto se tra essi e l’inizio
della sintomatologia è dimostrabile, oltre ad un rapporto
modale, qualitativo e quantitativo, una stretta ed immediata
connessione cronologica, assolutamente mancante nel caso in
questione…”.”
Visto il ricorso con i
relativi allegati;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore nell'udienza
pubblica del giorno 14 ottobre 2009 la Dott. ssa Rosalba Giansante e
udito per le parti il difensore del ricorrente, Avv. Maria Serena
Metta; nessuno è comparso per il Ministero resistente;
Ritenuto e considerato in
fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso ritualmente
notificato il 05.02.2007 e depositato nella Segreteria del Tribunale
il 06.03.2007, il Sig. De Stasio Raffaele, ex vigile del fuoco
volontario ausiliario, ha chiesto l’annullamento del decreto
ministeriale n. 280265/E.I., dell’8.11.2006, notificato il
6.12.2006, con il quale il Ministero dell’Interno, Dipartimento
dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ha
respinto la sua domanda di riconoscimento della dipendenza da causa
di servizio e la concessione dell’equo indennizzo per
l’infermità “psicosi cronica in trattamento con
neurolettici”, nonché della delibera prot. 50091/2004
del 26.6.06, con la quale il Comitato di verifica per le causa di
servizio presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha
giudicato la predetta infermità non dipendente da causa di
servizio.
Espone in fatto il
ricorrente di essere stato incorporato, in data 02.05.2000 nel Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco – 174° Corso, di essere
stato destinato a frequentare le scuole centrali antincendi di Roma
Capannelle e successivamente, riscontrata la sua perfetta idoneità
fisica, di essere stato destinato al Comando Provinciale dei Vigili
del Fuoco di Foggia, dove aveva assunto servizio in data 31.07.2000;
espone, altresì, che nel giro di pochi mesi aveva sviluppato
sentimenti di frustrazione, per i dispetti e le punizioni
ingiustificate cui sarebbe stato sottoposto, ai quali seguivano
manifestazioni morbose.
Riferisce che il 12 ed il
14.10.2000 era stato ricoverato per “sindrome influenzale con
vomito”, che il 17.10.2000 il suddetto Comando aveva disposto
nei suoi confronti la visita presso l’ospedale militare “L.
Bonomo” di Bari, al fine di accertare la sua idoneità al
servizio; che gli erano state diagnosticate “note
disforico-ansiose reattive” ed in data 24.10.2000 era stato
dimesso; che gli episodi di ricovero si erano ripetuti e che in data
11.01.2001 era stato trovato a cavalcioni sul davanzale di una
finestra della caserma; in data 19.03.2001 il Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco di Foggia, preso atto del suo stato psichico lo
aveva invitato a presentarsi nuovamente presso l’ospedale
militare di Bari che lo aveva riformato perché permanentemente
non idoneo al servizio militare per “disturbo psichiatrico,
trattamento farmacologico”.
Riferisce, infine, che
con istanza del 06.07.2001, rimasta inevasa e reiterata il
10.12.2003, aveva chiesto al Ministero, per il tramite del citato
Comando, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ed i
relativi benefici pensionistici della propria infermità,
qualificata “psicosi cronica di tipo schizofrenico”, in
quanto sarebbe stata contratta durante il servizio di leva svolto
alle dipendenze dl Corpo dei Vigili del Fuoco; che , in data
03.09.2003 era stato sottoposto a visita medica presso la Commissione
Medica Ospedaliera dell’Ospedale Militare di Bari che lo aveva
dichiarato affetto da “psicosi cronica in trattamento con
neurolettici”, infermità ascrivibile alla 1°
categoria di pensione, tabella A, misura massima; che il Comitato di
verifica per le causa di servizio presso il Ministero dell’Economia
e delle Finanze, con delibera prot. 50091/2004 del 26.6.06, aveva
negato l’esistenza di un nesso di causalità tra la
suddetta infermità ed i fatti patologicamente rilevanti; che
il Ministero dell'Interno, facendo proprio il parere del suddetto
Comitato, aveva respinto la sua istanza.
Il ricorrente ha, quindi,
presentato il presente ricorso avverso i due atti da ultimo
menzionati e specificati in epigrafe, con allegata documentazione.
A sostegno del gravame
avverso il decreto ministeriale n. 280265/E.I. dell’ 8.11.2006
ha dedotto i seguenti motivi di censura per vizi propri: eccesso di
potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà,
travisamento dei fatti, erroneità, arbitrarietà,
ingiustizia manifesta, difetto di motivazione, in quanto il suddetto
decreto si sarebbe immotivatamente ed illogicamente appiattito sul
parere negativo del Comitato di verifica per le causa di servizio
presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, non tenendo
conto dei fatti documentanti dettagliatamente e cronologicamente,
l’evoluzione della malattia che sarebbe insorta solo dopo
l’inizio del servizio di leva, né rilevando la
macroscopica illogicità derivante dalla mancata considerazione
degli stessi fatti da parte del Comitato, diversamente da quanto
rilevato dalla Commissione Medica Ospedaliera dell’Ospedale
Militare di Bari.
Avverso la delibera del
Comitato di verifica prot. 50091/2004 del 26.6.06 ha dedotto i
seguenti motivi di censura: violazione e falsa applicazione del
D.P.R. n. 1092 del 1973, eccesso di potere per difetto di
istruttoria, contraddittorietà, travisamento dei fatti,
erroneità, arbitrarietà, ingiustizia manifesta, difetto
di motivazione, in quanto da recentissimi studi sulla genetica della
schizofrenia emergerebbe che il patrimonio genetico ereditario non è
sufficiente da solo a scatenare la malattia ma perché la
malattia si manifesti la predisposizione metabolica si dovrebbe
articolare con la componente ambientale; come rappresentato nella
relazione di parte predisposta dalla Prof.ssa Castrica l’eventuale
predisposizione costituzionale del soggetto a contrarre l’infermità
non dovrebbe essere di ostacolo al riconoscimento della sussistenza
del rapporto di concausalità tra servizio prestato ed
infermità diagnosticata; dai referti medici emergerebbe che
fino al maggio 2000 (data di immissione in servizio nel Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco per arruolamento volontario) avrebbe
goduto di ottima salute, avrebbe avuto una vita di relazione
equilibrata e non avrebbe manifestato alcuna sintomatologia
ricollegabile alla schizofrenia.
Avverso il decreto
ministeriale n. 280265/E.I. dell’ 8.11.2006 ha dedotto,
altresì, l’illegittimità derivata per gli stessi
motivi di censura dedotti avverso la delibera del Comitato di
verifica prot. 50091/2004 del 26.6.06, che sarebbe stata
acriticamente fatta propria dal decreto stesso.
Parte ricorrente ha,
altresì, chiesto che venisse accertata la concausalità
del servizio di leva anche a mezzo della consulenza tecnica
d’ufficio.
Si è costituito a
resistere in giudizio il Ministero dell’Interno, a mezzo
dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, concludendo
per l’infondatezza del ricorso e chiedendo il rigetto del
gravame.
All’udienza
pubblica del 14.10.2009 la causa è stata chiamata e assunta in
decisione.
DIRITTO
Il Collegio deve
innanzitutto dichiarare inammissibile il presente ricorso avverso il
parere del Comitato di Verifica per le Causa di Servizio, specificato
in epigrafe, trattandosi di una eccezione rilevabile d’ufficio
dal Giudice adito, atteso che i pareri resi dal suddetto Comitato
sono meri atti endoprocedimentali, privi in quanto tali di autonoma
capacità lesiva la quale discende direttamente dall’atto
dell’organo di amministrazione attiva che li ha recepiti,
facendoli propri (ex multis Consiglio di Stato, Sezione IV, n.
2028/2008).
Passando al merito del
ricorso limitato, alla luce della dichiarata inammissibilità
del ricorso stesso avverso il parere del Comitato di Verifica per le
Causa di Servizio, al capo relativo al decreto del Ministero
dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile prot. n. 280265/E.I., del 8.11.2006,
esso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
Il Collegio, anche al
fine di una completa analisi della vicenda dedotta nel presente
giudizio, ritiene opportuno esaminare insieme le censure di
illegittimità propria e derivata del decreto ministeriale n.
280265/E.I. dell’ 8.11.2006, specificate in fatto, con le quali
sinteticamente il ricorrente lamenta che il suddetto provvedimento
“si sarebbe immotivatamente ed illogicamente appiattito sul
parere negativo del Comitato di verifica per le causa di servizio
presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze”, che
sarebbe stata acriticamente fatta propria dal decreto stesso non
tenendo conto che la malattia sarebbe insorta solo dopo l’inizio
del servizio di leva, né è stato ritenuto sussistente
quantomeno un rapporto di concausalità tra servizio prestato
ed infermità diagnosticata, sulla base di quanto sostenuto
nella relazione di parte predisposta dalla Prof.ssa Castrica.
I motivi addotti a
sostegno del gravame si palesano tutti privi di pregio e non possono
trovare accoglimento.
In punto di diritto il
Collegio ritiene di dover innanzitutto chiarire che con l’entrata
in vigore del D.P.R. n. 461 del 2001 è stato affidato a un
solo organo, il Comitato di verifica per le cause di servizio, il
compito di accertare l'esistenza del nesso causale o concausale della
dipendenza da causa di servizio dell'infermità contratta dal
dipendente (ex multis Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 2507/2008).
Il suddetto D.P.R. n. 461 del 2001 non solo attribuisce a detto
organo competenza esclusiva nella materia in questione, ma impone
all'organo di Amministrazione attiva di conformarsi al parere da esso
reso e di assumerlo come motivazione dell'adottando provvedimento,
sia esso di accoglimento che di rigetto (Consiglio di Stato, Sezione
IV, n. 3911/2007).
Il Collegio, aderendo ad
un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Consiglio di
Stato, Sezione IV n. 2243/2008), seguito anche da questo T.A.R. e dal
quale non ha motivo di discostarsi, ritiene che non sussiste un
obbligo dell’amministrazione che ritenga di conformarsi al
parere del Comitato - che per la sua struttura e le sue funzioni è
competente ad esprimere un parere completo ed esauriente - di
chiarire le ragioni per le quali aderisce al parere medesimo; di
conseguenza, un obbligo di motivazione in capo all’amministrazione
è ipotizzabile solo per il caso che essa disponga di elementi
tali, sul piano tecnico-amministrativo e/o medico legale, da
giustificare il sovvertimento delle conclusioni cui è
pervenuto il comitato (T.A.R. Puglia, sede di Bari, Sezione II, n.
2377/2008, Sezione III, n. 1652/2009).
La giurisprudenza
amministrativa è altresì dell’avviso che il
Comitato di verifica per le cause di servizio disconosce
legittimamente il nesso di dipendenza da causa di servizio
dell'infermità del pubblico dipendente accertato dalla
Commissione medico-ospedaliera, in deroga al generale principio di
non contraddittorietà tra provvedimenti della medesima
Amministrazione (Consiglio di Stato, Sezione II, n. 10389/2007).
Nelle controversie aventi
ad oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
delle infermità sofferte da pubblici dipendenti per il
consolidato orientamento giurisprudenziale al quale anche questo
T.A.R. si è uniformato, il sindacato che il giudice della
legittimità è autorizzato a compiere sulle
determinazioni assunte dagli organi tecnici, ai quali la normativa
vigente attribuisce una competenza esclusiva nella materia de qua,
deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento
dei fatti e di macroscopica illogicità ictu oculi rilevabili.
Si tratta di limiti che
perimetrano in termini chiari, puntuali e ineludibili l’ ambito
entro il quale il giudice amministrativo può svolgere il
proprio compito che, avendo ad oggetto la verifica della regolarità
del procedimento, non gli consentono in alcun caso di sovrapporre il
proprio convincimento a quello espresso dall’organo tecnico in
quanto fondato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza
tecnico discrezionale (Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 3911/2007,
T.A.R. Puglia, Bari, Sezione II, n. 2377/2008, Sezione III, n.
1652/2009).
Ciò premesso in
diritto e passando all’esame della fattispecie concreta oggetto
di giudizio, il Collegio ritiene che il parere reso nell’adunanza
n. 92/2006 del 26.06.2006 risulta emesso dal Comitato di verifica
dopo aver riesaminato tutta la documentazione amministrative e
sanitaria trasmessa, compreso il processo verbale n. 2818 del
03.09.2003 della Commissione Medica Ospedaliera dell’Ospedale
Militare di Bari e non può, quindi, che riconoscersi
congruamente motivato.
Il Comitato ha descritto
puntualmente l’infermità, la sua eziologia ed ha
giudicato che l’infermità “psicosi cronica in
trattamento con neurolettici” non può riconoscersi
dipendente da fatti di servizio “in quanto trattasi di psicosi
endogena, probabilmente legata a fattori ereditari con trasmissione
poligenica in concomitanza con fenomeni biochimici che intervengono
nel metabolismo delle catecolamine. L’affezione, che si
manifesta in giovane età, è presumibilmente
preesistente al servizio anche se non evidente, e quindi indipendente
da fattori esterni ad esso connessi, i quali possono tutt’al
più agire come fattori slatentizzanti, soltanto se tra essi e
l’inizio della sintomatologia è domostrabile, oltre ad
un rapporto modale, qualitativo e quantitativo, una stetta ed
immediata connessione cronologica, assolutamente mancante nel caso in
questione.”
Il Comitato, come
espressamente rappresentato nel parere, è giunto alle suddette
conclusioni “dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne
alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio
da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti
dagli atti” escludendo, quindi, che nella fattispecie qui
scrutinata potesse ravvisarsi quantomeno la sussistenza di un
rapporto di concausalità tra servizio prestato ed infermità
diagnosticata, come prospettato dal ricorrente.
Il Collegio ritiene,
quindi, non sussistenti quegli aspetti di manifesta irrazionalità
o illogicità che permetterebbero il sindacato in sede
giurisdizionale sulla determinazione assunta dal Comitato di verifica
per le cause di servizio.
Né dalla
documentazione versata in atti emergono elementi significativi che
possano far dubitare della validità del parere del Comitato
ritenendo di conseguenza inutile ammettere la consulenza tecnica
d’ufficio richiesta.
Per completezza il
Collegio specifica altresì che il parere medico legale sulla
causa di servizio, in quanto espresso da organi tecnici imparziali e
dotati di specifica competenza tecnica, non può essere
contraddetto da pareri sanitari di parte, come quello presentato dal
ricorrente, se non in caso di palese irragionevolezza e di evidente
travisamento dei fatti, esclusa nel caso di specie da quanto sopra
esposto.
Conclusivamente, per i
suesposti motivi, il ricorso deve essere respinto.
Le spese, secondo la
regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte
ricorrente, nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sezione III,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna il Sig. Raffaele
De Stasio al pagamento delle spese processuali e degli onorari di
giudizio, che liquida in €. 2.000,00 (duemila/00) a favore del
Ministero dell’Interno.
Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in
Bari nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente
Vito Mangialardi,
Consigliere
Rosalba Giansante,
Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL
PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982,
n. 186)
IL SEGRETARIO