N. 30485/2010 REG.SEN.
N. 04380/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
(Numero 30485/2010)
sul ricorso n. 4380 del
2010, proposto da M. Nicola, rappresentato e difeso dall'avv. Sandro
Picciolini, presso il cui studio è elettivamente domiciliato,
in Roma, viale Parioli n. 72
contro
il Ministero della
Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è
elettivamente domiciliato, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12
PER L’ESECUZIONE
della sentenza della
Sezione I del T.A.R. del Lazio n. 11657 del 25 novembre 2009.
Visto il ricorso con i
relativi allegati;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore nella camera di
consiglio del giorno 14 luglio 2010 il dott. Roberto Politi e uditi
per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in
fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con sentenza n. 11657 del
25 novembre 2009 questa Sezione, in accoglimento del ricorso n.
1511/2008, disponeva l’annullamento del decreto in data 16
novembre 2007, recante rigetto dell’istanza dall’interessato
presentata ai fini della conferma nelle funzioni di Giudice di Pace
in Airola.
Con ordinanza n. 1050,
pronunziata alla Camera di Consiglio del 6 marzo 2010, la Sezione IV
del Consiglio di Stato respingeva l’istanza cautelare proposta,
avverso l’anzidetta decisione, dall’Amministrazione della
Giustizia, confermando, quindi, la provvisoria esecutività
della sentenza di che trattasi.
A fronte della
comunicazione dell’ordinanza cautelare di cui sopra, il
Ministero della Giustizia investiva il Consiglio Superiore della
Magistratura del seguito di competenza.
L’Organo di
autogoverno, con nota del 4 maggio 2010, comunicava all’odierno
ricorrente, ai sensi dell’art. 10-bis della legge 241/1990,
“che nell’ambito del procedimento per la conferma
dell’incarico di Giudice di Pace per la sede di Airola, per il
secondo mandato quadriennale, sono emersi elementi idonei a fondare
un giudizio di inidoneità (…) di assolvere degnamente,
per indipendenza, equilibrio e prestigio acquisito e per esperienza
giuridica e culturale, le funzioni di magistrato onorario”.
Assume parte ricorrente
che la sopra riportata comunicazione si ponga in violazione
dell’obbligo di eseguire la sentenza di questa Sezione n.
11657/2009 e, conseguentemente, di confermare l’avv. M. nelle
svolte funzioni di Giudice di Pace per un ulteriore quadriennio.
Chiede, per l’effetto,
che l’adito giudice amministrativo, in accoglimento del
presente mezzo di tutela, nomini un Commissario ad acta al fine di
dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza da ultimo citata,
adottando decreto di conferma dell’avv. M. nelle funzioni
anzidette.
L'Amministrazione
intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle
esposte doglianze, invocando la reiezione dell'impugnativa.
Il ricorso viene ritenuto
per la decisione alla Camera di Consiglio del 14 luglio 2010.
DIRITTO
Va preliminarmente
osservato che la citata sentenza 25 novembre 2009 n. 11657 –
alla cui esecuzione è preordinata la proposizione dell’odierno
mezzo di tutela – ha disposto l’accoglimento del ricorso
n. 1511 del 2008 (dal ricorrente presentato avverso il diniego di
conferma nelle funzioni di Giudice di Pace) sotto il profilo della
violazione dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241,
come introdotto dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15.
Nel dare atto che la
violazione delle disposizioni relative al c.d. “preavviso di
rigetto” “non produce l’illegittimità del
provvedimento terminale nel solo caso in cui, ai sensi dell’art.
21-octies della citata legge 241/1990, risulti che la violazione di
tale adempimento formale non abbia inciso sulla legittimità
sostanziale del provvedimento”, la Sezione ha ulteriormente
osservato che “né dal corredo motivazionale del
provvedimento impugnato, né dagli atti acquisiti nel corso
dell’istruttoria, né, infine, dagli elementi addotti
dalla difesa erariale, è possibile inferire in maniera
incontroversa che, anche ove il C.S.M. avesse regolarmente provveduto
ad avvisare il ricorrente della determinazione negativa che intendeva
adottare, il procedimento si sarebbe sicuramente concluso con un
diniego di conferma”.
Nell’escludere,
conseguentemente, che “i fatti a fondamento del diniego di
conferma dell’interessato nelle funzioni dal medesimo rivestite
assumano, alla luce dei pertinenti riferimenti documentali, carattere
di incontroversa concludenza ai fini dell’adozione del
provvedimento gravato”, con accessiva rilevanza dell’“obbligo
di attivazione del contraddittorio endoprocedimentale (veicolato dal
preavviso di rigetto dell’istanza di conferma), nella vicenda
all’esame mancato anche in presenza dell’esclusa esigenza
di personale audizione del dott. M.”, la pronunzia sopra
indicata:
- ha conclusivamente dato
atto della “sicura obbligatorietà nella fattispecie
assunta dall’avviso di cui all’art. 10-bis della legge
241/1990, la cui omessa adozione rende il provvedimento gravato
illegittimo”;
- ed ha, riservate le
ulteriore determinazioni alla competente Autorità, disposto
“l’annullamento del provvedimento ministeriale in data 16
novembre 2007, nei limiti sopra specificati … in accoglimento
dell’esaminato profilo di doglianza (e con inevitabile
assorbimento delle rimanenti censure)”.
Quanto sopra esposto
consente al Collegio di escludere la fondatezza del presente gravame.
Se, infatti, la mancata
comunicazione del cd. “preavviso di rigetto” ex art.
10-bis della legge 241/1990 ha fondato – con carattere di
assorbente rilevanza – la decisione di accoglimento della cui
esecuzione si tratta, non può omettere di rilevarsi come tale
adempimento sia stato, con la pure indicata comunicazione in data 4
maggio 2010, regolarmente posto in essere a cura dell’Organo di
autogoverno: il quale ha informato il dott. Matteoli del complesso di
elementi e circostanze aventi rilevanza nel senso di escludere la
sussistenza dei presupposti idonei per la conferma nell’incarico
di Giudice di Pace per un ulteriore quadriennio.
A fronte di tale
comunicazione – che rivela congrua specificità
argomentativa – ben è consentito all’interessato
attivare le modalità di interlocuzione endoprocedimentale che
la legge prevede e disciplina anteriormente all’adozione, da
parte dell’Amministrazione, della conclusiva effusione
provvedimentale: salvo poi consentire, laddove il contenuto del
preavviso di rigetto incontrasse definitiva conferma, la
sollecitazione del sindacato giurisdizionale laddove la parte
interessata ravvisi la presenza di profili di illegittimità
inficianti la determinazione finale.
Le svolte considerazione,
che consentono di escludere alcuna condotta elusiva, da parte del
C.S.M., in relazione al contenuto dispositivo della sentenza della
Sezione n. 11657 del 2009, impongono di disporre la reiezione del
presente gravame.
Sussistono giusti motivi
per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I –respinge
il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in
Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Giorgio Giovannini,
Presidente
Roberto Politi,
Consigliere, Estensore
Elena Stanizzi,
Consigliere
L'ESTENSORE IL
PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/08/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982,
n. 186)
IL SEGRETARIO