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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO LAZIO SEZ.I°
N. 2878 Reg. Ric.Anno 2008
ha pronunciato la seguente Sentenza sul ricorso n. 2878 del
2008, proposto da…., rappresentati e difesi da, per il
presente giudizio elettivamente domiciliati in Roma, contro - la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente
del Consiglio dei Ministri p.t., in proprio e quale legale
rappresentante del Comitato di settore per le Amministrazioni, le
Agenzie e le Aziende autonome dello Stato; - il Ministero per le
riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione, in
persona del Ministro p.t.; - il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, in persona del Ministro p.t.; - l’Agenzia per
la rappresentanza delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), in
persona del legale rappresentante; rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono
elettivamente domiciliati, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12
per l'annullamento del silenzio rifiuto o silenzio inadempimento
formatosi per effetto dell’inutile decorso del termine
assegnato a provvedere giusta atto stragiudiziale di
significazione e di diffida in data 6 – 12 novembre 2007
nonché per l’accertamento e la declaratoria del
diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuta la qualifica di
vicedirigenti previa obbligatoria attuazione – a cura delle
convenute Amministrazioni – della separata Area della
Vicedirigenza così come normativamente prevista con
decorrenza economica e giuridica dall’entrata in vigore
della sua legge istitutiva, la n. 145 del 15 luglio 2002, ovvero –
in via meramente gradata – dalla formale sottoscrizione del
C.C.N.L. Comparto Ministeri valevole per il quadriennio 2006 –
2009. Visto il ricorso con la relativa documentazione; Visto
l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla Camera di
Consiglio del 7 maggio 2008 il dr. Roberto POLITI; uditi altresì
i procuratori delle parti come da verbale d’udienza.
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:
Fatto
I ricorrenti espongono di essere dipendenti di ruolo di vari
Ministeri, inquadrati nelle posizioni economiche C2 e C3 (ex
qualifiche VIII e IX), di avere maturato cinque anni di servizio
alla data di entrata in vigore della legge 15 luglio 2002 n. 145,
istitutiva della c.d. vice-dirigenza e di esercitare funzioni
direttive. Soggiungono di aver notificato atto di significazione e
di diffida con il quale le Amministrazioni intimate sono state
sollecitate, nei limiti delle attribuzioni alle medesime rimesse,
ad avviare la procedura per l’attuazione della separata Area
della Vicedirigenza. Tale formale richiesta non ha ricevuto alcun
riscontro. La condotta nella fattispecie posta in essere dalla
Amministrazioni intimate integrerebbe, pertanto, la presenza delle
seguenti tipologie inficianti:- violazione e falsa applicazione
dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241; - violazione e
falsa applicazione dell’art. 17-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001
n. 165, come introdotto dall’art. 7 della legge 15 luglio
2002 n. 145, la violazione e falsa applicazione della legge
145/2002 e dell’art. 14-octies della legge 7 agosto 2005 n.
168, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 17-bis
della legge 23 dicembre 2005 n. 266; - eccesso di potere per
manifesta ingiustizia ed irragionevolezza; sviamento.
La pretesa sostanziale fatta valere in giudizio -ancorché
veicolata dall’accertamento dell’illegittimità
del contegno omissivo osservato dall’Amministrazione –
si fonda sull’art. 3, comma 7 della legge 145/2002, il
quale, nell’introdurre l’art. 17-bis del D.Lgs.
165/2001, ha demandato alla contrattazione collettiva
l’istituzione di un’apposita area della Vicedirigenza,
nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente
alle posizioni C2 e C3 con cinque anni di anzianità in tali
posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del
precedente ordinamento. I tempi di attuazione della disciplina
come sopra introdotta decorrono, secondo quanto stabilito dal
citato comma 3 dell’art. 10, a decorrere dal periodo
contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in
vigore della legge 145/2002. Assumono per l’effetto i
ricorrenti la titolarità di un diritto soggettivo alla
definizione della propria posizione giuridica; ed evidenziano, in
ragione dell’intervenuto decorso dei tempo a tal fine
indicati dalla legge, il senso dell’iniziativa dai medesimi
assunta – mediante notificazione dell’anzidetto atto
di significazione e diffida – al fine di sollecitare l’avvio
delle procedure al fine della creazione di una separata ed
apposita area della Vicedirigenza. Sollecitano conclusivamente i
ricorrenti, a fronte del silenzio mantenuto dalle Amministrazioni
intimate a fronte della diffida di cui sopra, l’adozione di
una pronunzia giudiziale che non soltanto dia atto
dell’illegittimità di tale contegno, ma –
secondo quanto stabilito dalla vigente disciplina (art. 21-bis
della legge 1034/1971; art. 2, comma 5, della legge 241/1990) –
valuti la fondatezza sostanziale della pretesa fatta valere,
trattandosi di materia nella quale è riservato
all’Amministrazione l’esercizio di un potere
vincolato. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni
evocate. Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla Camera di
Consiglio del 7 maggio 2008.
Diritto 1. Come è noto, l’art. 2 della legge
7 agosto 1990 n. 241 (come sostituito dal comma 6-bis dell’art.
3 del decreto legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con
modificazioni, in legge 14 maggio 2005 n. 80) stabilisce che –
ferma restando la sollecitabilità del sindacato
giurisdizionale a fronte di un contegno inadempiente
dell’Amministrazione anche senza la previa diffida a
provvedere – l’adito organo di giustizia
amministrativa “può conoscere della fondatezza
dell’istanza”. Rileva pertanto, ai fini della
delibazione del proposto mezzo di tutela, l’esigenza di
procedere ad una previa ricognizione del quadro normativo di
riferimento, al fine di valutare – con riguardo al complesso
di disposizioni che parte ricorrente (come osservato in narrativa)
assume non abbiano avuto compiuta attuazione – la sostanza
della pretesa fatta valere: valutazione, questa, che senz’altro
assume valenza prodromica ai fini dell’adozione della
sollecitata pronunzia di illegittimità del contegno
omissivo che si assume nella fattispecie essere stato osservato
dalle Amministrazioni intimate. Viene, allora, innanzi tutto in
considerazione il disposto dell’art. 17-bis del D.Lgs. 30
marzo 2001 n. 165 (inserito dall'articolo 7, comma 3, della legge
15 luglio 2002 n. 145), il quale ha stabilito che: - “la
contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina
l'istituzione di un'apposita separata area della vicedirigenza
nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente
alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque
anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti
qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima
applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende
al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti
richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per
l'accesso alla ex carriera direttiva anche speciale” (comma
1, modificato dall'articolo 14-octies del decreto legge 30 giugno
2005 n. 115); - e che la disposizione di cui al precedente comma
si applica, ove compatibile, “al personale dipendente dalle
altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, appartenente
a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto
Ministeri; l'equivalenza delle posizioni è definita con
decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze” (comma 2).
Nell’osservare che, secondo quanto disposto dal comma 3
dell’art. 10 della legge 145/2002, “la disciplina
relativa alle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7, che
si applicano a decorrere dal periodo contrattuale successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, resta affidata alla contrattazione collettiva, sulla base
di atti di indirizzo del Ministro per la funzione pubblica
all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) anche per la parte relativa all'importo
massimo delle risorse finanziarie da destinarvi”, va
ulteriormente rilevato come, quanto alla disposizione dettata dal
riportato comma 1 dell’art. 17-bis, per il personale del
comparto Ministeri sia stata stanziata la somma di 15 milioni di
euro per l'anno 2006 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno
2007 (art. 1, comma 227, della legge 23 dicembre 2005, n. 266). Da
ultimo, si rammenta che – relativamente all’individuazione
delle Autorità competenti ai fini dell’emanazione
degli atti di indirizzo come sopra da fornire all’ARAN al
fine dell’avvio della negoziazione con la controparte
sindacale – l’art. 41 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165
stabilisce che - se le pubbliche amministrazioni esercitano il
potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN e le altre competenze
relative alle procedure di contrattazione collettiva nazionale
attraverso le loro istanze associative o rappresentative, le quali
danno vita a tal fine a comitati di settore (comma 1), - per le
amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome dello Stato,
opera come comitato di settore il Presidente del Consiglio dei
ministri tramite il Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica nonché, per il sistema scolastico, di concerto
con il Ministro della pubblica istruzione e, per il comparto delle
Agenzie fiscali, sentiti i direttori delle medesime (comma 2);
ulteriormente osservandosi come, a norma del successivo art. 47,
comma 1, “gli indirizzi per la contrattazione collettiva
nazionale sono deliberati dai comitati di settore prima di ogni
rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui è richiesta
una attività negoziale dell'ARAN”. 2. Quanto sopra
posto, lamentano gli odierni ricorrenti che sia mancato, ai fini
dell’attuazione delle disposizioni in precedenza riportate,
l’atto di impulso del relativo iter procedimentale al fine
di consentire all’ARAN l’avvio della fase negoziale
volta a definire i concreti contenuti dell’istituenda
separata area della vicedirigenza relativamente al comparto
Ministeri. Il ricorso è inammissibile per difetto di
legittimazione ad agire. 2.1 Rilevano, a tale riguardo, le
disposizioni dettate dall’art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001
n. 165, il cui comma 1 devolve al giudice ordinario, in funzione
di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti
di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui
all’art. 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai
rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie
concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la
revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità
dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità
di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché
vengano in questione atti amministrativi presupposti. Il riparto
di giurisdizione in detta materia, introdotto in origine dall’art.
68 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, costituisce la logica ed
inevitabile conseguenza della c.d. privatizzazione del pubblico
impiego. La sottoposizione del rapporto di lavoro alle dipendenze
della Pubblica Amministrazione ad una normativa di carattere
privatistico (ad eccezione di alcune categorie di personale
tassativamente indicate per le quali persiste un regime di diritto
pubblico), alla quale accede la qualificazione degli atti di
gestione del rapporto come atti di diritto privato e non più
come atti organizzativi di carattere pubblicistico, ha comportato
come naturale conseguenza lo spostamento della giurisdizione sul
rapporto dal giudice amministrativo al giudice ordinario. In altri
termini, all’integrazione del lavoro pubblico a quello
privato sotto il profilo sostanziale, ha fatto seguito
l’integrazione dei rapporti di lavoro sotto il profilo
processuale, mentre, con la conservazione del precedente riparto
di giurisdizione, si sarebbe pervenuti alla non accettabile
situazione per cui fattispecie oggettivamente identiche tra loro,
vale a dire le posizioni del dipendente pubblico e del dipendente
privato, avrebbero conosciuto giurisdizioni differenti in ragione
della diversa natura, pubblica o privata, del datore di lavoro. Il
comma 3 dell’art. 63 D.Lgs. 165/2001 attribuisce altresì
al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le
controversie relative a comportamenti antisindacali delle
pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 28 della legge
20 maggio 1970 n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni,
e le controversie, promosse da organizzazione sindacali, dall’ARAN
o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di
contrattazione collettiva di cui agli artt. 40 e seguenti del
decreto. Ne consegue che le controversie in materia di atti di
indirizzo (i poteri di indirizzo nei confronti dell’ARAN
sono previsti dall’art. 41 del D.Lgs. 165/2001) e comunque
concernenti i procedimenti di contrattazione collettiva sono
attribuite in via esclusiva alla giurisdizione ordinaria. La
circostanza che la giurisdizione ordinaria sia specificamente
prevista solo allorquando la controversia sia stata promossa da
organizzazioni sindacali, dall’ARAN o dalle Pubbliche
Amministrazioni, peraltro, non sposta i termini della questione.
Infatti – escluso che l’eventuale controversia
proposta da un singolo lavoratore in relazione alle procedure di
contrattazione collettiva possa ritenersi attribuita al giudice
amministrativo, atteso che in tal caso si perverrebbe alla
irragionevole e paradossale conclusione che la giurisdizione
appartiene ad un plesso giurisdizionale anziché ad un altro
in ragione del carattere individuale, o collettivo, del soggetto
che agisce in giudizio – la precisazione di cui al comma 3
dell’art. 63 D.Lgs. 165/2001 deve essere intesa nel senso
che i soggetti legittimati ad instaurare una controversia in
subiecta materia sono le organizzazioni sindacali, l’ARAN o
le pubbliche amministrazioni e non anche i singoli lavoratori. Di
talché, i singoli lavoratori devono ritenersi carenti di
legittimazione ad agire in ordine alle procedure di contrattazione
collettiva. La possibilità di proporre un’azione
impugnatoria di provvedimenti amministrativi, al di là di
specifiche ipotesi contemplate dalla legge, non è concessa
a chiunque in qualità di cittadino intenda censurare
l’esercizio del potere pubblico, vale a dire uti cives, ma
soltanto al titolare di una posizione di interesse legittimo e
cioè di una posizione qualificata e differenziata rispetto
alla posizione di tutti gli altri membri della collettività,
vale a dire uti singulus. La posizione legittimante alla
proposizione del ricorso, quindi, è necessariamente
connotata dai caratteri dalla differenziazione e dalla
qualificazione. La prima qualità può discendere
dall’atto amministrativo quando esso incide immediatamente
nella sfera giuridica del soggetto ovvero può rinvenirsi
nel collegamento tra la sfera giuridica individuale ed il bene
della vita oggetto della potestà pubblica quando l’atto
esplica effetti diretti nella sfera giuridica altrui e, in ragione
di tali effetti, è destinato ad interferire sulla posizione
sostanziale del ricorrente. Peraltro, ai fini della configurazione
della posizione sostanziale legittimante l’azione, non è
sufficiente che sussista un qualsiasi interesse differenziato,
rispetto a quello di altri soggetti, al corretto esercizio del
potere amministrativo, ma è necessario anche che
l’interesse individuale sia qualificato, sia cioè
considerato dalla norma attributiva del potere, nel senso che tale
norma o l’ordinamento nel suo complesso deve prendere in
considerazione oltre l’interesse pubblico che è
precipuamente preordinata a soddisfare anche l’interesse
individuale privato su cui va ad incidere l’azione
amministrativa. Nel caso di specie – dovendosi escludere che
abbia inteso stabilire per controversie dall’identico
oggetto una differente giurisdizione in ragione del soggetto
proponente l’azione – l’art. 63, comma 3, del
D.Lgs. 165/2001 ha circoscritto alle organizzazioni sindacali,
all’ARAN ed alle Pubbliche Amministrazioni il novero dei
soggetti legittimati a promuovere controversie in relazione alle
procedure di contrattazione collettiva di cui all’art. 40 e
seguenti del decreto stesso. In sostanza, lo stesso legislatore ha
definito i soggetti che, nella materia de qua, hanno una
posizione, oltre che differenziata, anche qualificata e, quindi,
tale da legittimarli alla proposizione dell’azione
giudiziaria. D’altra parte, le procedure di contrattazione
collettiva sono destinate ad incidere nella sfera giuridica della
generalità dei lavoratori, sicché si rivela coerente
attribuire la legittimazione ad agire in giudizio agli enti
esponenziali dei lavoratori, vale a dire alle organizzazioni
sindacali. 2.2 E, d’altro canto, fermo il carattere di
inammissibilità del ricorso all’esame (sotto il
profilo della carenza di legittimazione attiva) per quanto
concerne la dedotta pretesa di accertamento dell’illegittimità
del contegno omissivo assunto dall’Amministrazione
competente quanto alla (asseritamente) obbligatoria adozione
dell’atto di indirizzo, va parimenti dato atto
dell’inammissibilità del proposto mezzo di tutela
anche per quanto concerne la formulata domanda di accertamento
della fondatezza della pretesa all’inquadramento di ciascun
ricorrente nell’area della vicedirigenza. Ciò in
quanto tale pretesa, riguardante lo specifico rapporto di lavoro
alle dipendenze della Pubblica Amministrazione (e, quindi, la
lesione della sfera giuridica individuale del singolo lavoratore),
appartiene alla cognizione giurisdizionale del giudice ordinario,
ai sensi dell’art. 63, comma 1, del D.Lgs. 165/2001. 3.
Ribadita, alla luce delle considerazioni precedentemente svolte,
l’inammissibilità del gravame in quanto
l’esaminabilità della sollecitata declaratoria di
illegittimità del lamentato contegno omissivo
dell’Amministrazione si dimostra preclusa a fronte della non
sottoponibilità a sindacato della sottesa pretesa
sostanziale fatta valere dalla parte ricorrente, rileva
conclusivamente il Collegio la presenza di giusti motivi per
compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio –
Sezione I – dichiara inammissibile, nei sensi di cui in
motivazione, il ricorso indicato in epigrafe. Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così
deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 7 maggio 2008,
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