N.
13132/2009 REG.SEN.
N.
08159/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale
8159 del 2008, proposto da:
D. Mauro, rappresentato e difeso in
proprio ex art.4 della L. 20 luglio 2000, n. 205 e domiciliato presso
l’Ufficio di Segreteria del TAR in Roma, via Flaminia, 189;
contro
l’Azienda Policlinico Umberto 1°
di Roma in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e
difeso dagli Avvocati Antonio CAPPARELLI e Iosè GUZZO e
domiciliata presso l’Avvocatura dell’Azienda in Roma,
Viale del Policlinico, n. 155;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del diniego tacito opposto dall’Azienda
Policlinico Umberto 1° di Roma, alla richiesta di accesso
documentale presentata dal ricorrente mediante domanda protocollata
dalla stessa Azienda in data 16 giugno 2008 n. 20542;
Visto il ricorso con i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in
giudizio di Azienda Policlinico Umberto I^;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del
giorno 19 novembre 2009 il dott. Pierina Biancofiore e uditi per le
parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in
diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato al
soggetto in epigrafe il 20 luglio 2008 e depositato l’11 agosto
2008, il ricorrente, infermiere professionale presso il Dipartimento
di Scienze Psichiatriche e Medicina Psicologica dell’Azienda
Policlinico Umberto 1°, espone di avere richiesto l’accesso
ad una nota disciplinare redatta a carico di una ausiliaria
dipendente del Policlinico, che era stata sottoscritta da altri due
operatori sanitari presenti al momento della contestazione, compreso
egli stesso.
Poiché
l’ausiliaria minacciava azioni legali nei confronti dei detti
sottoscrittori, l’interessato inoltrava la richiesta di accesso
per ottenere la nota disciplinare onde tutelare le sue posizioni, ma
trascorsi i termini di legge senza ricevere alcun riscontro, egli
adiva il giudice per sentir dichiarare il suo diritto alla ostensione
del detto atto, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della L. 7
agosto 1990, n. 241. Premesse alcune note in ordine alla
legittimazione ad agire, conclude per l’accoglimento del
ricorso.
Si è costituita in
giudizio l’Azienda Policlinico Umberto 1° contrastando la
richiesta dell’interessato siccome inammissibile ed infondata e
rassegnando opposte conclusioni.
Il ricorso è stato
trattenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del 19 novembre
2009.
DIRITTO
1. Il ricorso è
inammissibile, per come di seguito esaminato.
2. In primo luogo va
premesso che, contrariamente a quanto sostenuto dall’
dell’Azienda Policlinico Umberto 1° nella memoria di
costituzione e nella successiva memoria integrativa, l’interesse
del ricorrente alla ostensione della nota redatta dalla caposala a
carico di una ausiliaria del reparto presso il Dipartimento di
Scienze Psichiatriche e Medicina Psicologica ove egli lavora,
sussiste in capo al medesimo, per la ragione che egli ricorda di
avere sottoscritto la detta nota disciplinare e che a tale
sottoscrizione hanno partecipato anche altri due infermieri presenti
all’accaduto. La circostanza che egli abbia sottoscritto tale
nota o tale promemoria, come nel prosieguo verrà chiarito si
tratta, e che il contenuto della stessa consistesse in un addebito
disciplinare nei confronti dell’ausiliaria al punto che la
stessa abbia ventilato interventi legali al riguardo, fa sì
che il ricorrente rivesta, al momento in cui ha presentato il
ricorso, un interesse diretto, concreto ed attuale ad ottenerne una
copia.
3. Ciò premesso,
tuttavia, lo svolgimento della vicenda rende il ricorso
inammissibile.
Dalla rappresentazione
dei fatti, per come risulta dalla memoria di costituzione
dell’Amministrazione e da quella successiva per la Camera di
Consiglio è, infatti emerso che la richiesta di accesso
presentata dal ricorrente in data 16 giugno 2008 è stata
riscontrata dal Direttore del Dipartimento di Scienze Psichiatriche e
Medicina Psicologica con risposta dell’11 luglio 2008 dalla
quale si evince che agli atti non vi è alcuna nota di addebito
redatta dalla caposala e sottoscritta dal ricorrente e da altri due
colleghi a carico dell’OTA in questione che, ancorchè
non citata nella richiesta di accesso, si scopre essere la signora
Maria D.B..
Nel prosieguo emerge pure
che a seguito della presentazione del ricorso da parte
dell’interessato, che perciò è stato invitato a
rinunciarvi, l’Azienda per completezza ha chiesto informazioni
alla caposala signora Cinzia Russo sull’eventuale esistenza del
documento e la medesima ha precisato che la cosiddetta nota in
questione “costituiva un semplice promemoria personale, redatto
a mano e del tutto informale, mai acquisito agli atti del
Dipartimento né dell’Azienda, poiché a seguito di
colloqui intercorsi con la stessa signora D.B. è emerso che
non sussistevano i presupposti per l’eventuale segnalazione
disciplinare. Pertanto…il promemoria…non ha mai
rivestito la natura di documento amministrativo detenuto dall’Azienda
né è mai stato trasmesso alla stessa. Ad ogni modo…
la nota è andata smarrita,”.
Si ricava dunque che
anche a volere considerare il ricorso ammissibile sotto il profilo
dell’interesse sostanziale del ricorrente, che ha tutto il
diritto in base all’art. 22, primo comma lett. b) della L. n.
241 del 1990 di tutelare la sua posizione, è tuttavia
inammissibile perché manca l’oggetto dell’accesso,
non essendovi alcun documento da ostendere, per come chiarito
dall’Azienda con la risposta dell’11 luglio 2008 e da
ultimo con la nota integrativa di difesa.
L’accesso infatti
ha per oggetto un documento amministrativo, anche interno, per come
esattamente descritto dall’art. 22 della L. n. 241 del 1990,
come integrata dalla L. n. 15 del 2005 e cioè ha per oggetto
“ogni rappresentazione grafica, foto cinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti,
anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti
da una pubblica amministrazione e concernenti attività di
pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o
privatistica della loro disciplina sostanziale”.
Ma per avere tutte queste
caratteristiche il documento deve, ovviamente, esistere, mentre nel
caso in esame pare che non sia mai venuto ad esistenza, non
concretando la nota che il ricorrente ricorda di avere sottoscritto
insieme ad altri due colleghi neppure un inizio di procedimento
disciplinare, che avesse una qualche rilevanza né esterna né
interna. (conforme la giurisprudenza sulla necessità della
esistenza del documento ed anche prima della modificazione
intervenuta nella L. n. 241 del 1990 ad opera della L. n. 15 del
2005: TAR Campania, Napoli, sezione V, 18 dicembre 2002, n. 8127,
Consiglio di Stato, sezione V, 1° giugno 1998, n. 718).
Il presupposto
dell’accesso è, in ultima analisi, un documento, anche
non cartaceo e ad efficacia pure meramente interna, ma esistente ed
avente le caratteristiche enucleate dalla legge.
A tal riguardo, l’Azienda
insiste sulla temerarietà della lite e sull’addebito
delle spese di lite all’interessato, ma tale opzione non è
condivisibile, dal momento che l’amministrazione ben avrebbe
potuto interpellare la caposala prima di redigere la nota di risposta
all’istanza di accesso del ricorrente, onde acquisire una più
completa informazione sull’argomento in questione, prima che
l’interessato si decidesse a proporre il ricorso, che ha
promosso soltanto quando l’Azienda stringatamente con la nota
dell’11 luglio 2008 gli ha risposto che non vi era agli atti
alcuna nota redatta dalla caposala Sig.a Cinzia Russo a carico
dell’OTA Sig.a Maria D.B..
Per le considerazioni di
cui sopra il ricorso va dichiarato inammissibile, con la
compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti, per le
ragioni appena esposte.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza bis
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara
inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in
Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2009 con
l'intervento dei Magistrati:
Evasio Speranza,
Presidente
Pierina Biancofiore,
Consigliere, Estensore
Francesco Brandileone,
Consigliere
L'ESTENSORE IL
PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/12/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982,
n. 186)
IL SEGRETARIO