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N. 13132/2009 REG.SEN.

N. 08159/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 8159 del 2008, proposto da:

D. Mauro, rappresentato e difeso in proprio ex art.4 della L. 20 luglio 2000, n. 205 e domiciliato presso l’Ufficio di Segreteria del TAR in Roma, via Flaminia, 189;

contro

l’Azienda Policlinico Umberto 1° di Roma in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avvocati Antonio CAPPARELLI e Iosè GUZZO e domiciliata presso l’Avvocatura dell’Azienda in Roma, Viale del Policlinico, n. 155;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del diniego tacito opposto dall’Azienda Policlinico Umberto 1° di Roma, alla richiesta di accesso documentale presentata dal ricorrente mediante domanda protocollata dalla stessa Azienda in data 16 giugno 2008 n. 20542;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Policlinico Umberto I^;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2009 il dott. Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato al soggetto in epigrafe il 20 luglio 2008 e depositato l’11 agosto 2008, il ricorrente, infermiere professionale presso il Dipartimento di Scienze Psichiatriche e Medicina Psicologica dell’Azienda Policlinico Umberto 1°, espone di avere richiesto l’accesso ad una nota disciplinare redatta a carico di una ausiliaria dipendente del Policlinico, che era stata sottoscritta da altri due operatori sanitari presenti al momento della contestazione, compreso egli stesso.

Poiché l’ausiliaria minacciava azioni legali nei confronti dei detti sottoscrittori, l’interessato inoltrava la richiesta di accesso per ottenere la nota disciplinare onde tutelare le sue posizioni, ma trascorsi i termini di legge senza ricevere alcun riscontro, egli adiva il giudice per sentir dichiarare il suo diritto alla ostensione del detto atto, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241. Premesse alcune note in ordine alla legittimazione ad agire, conclude per l’accoglimento del ricorso.

Si è costituita in giudizio l’Azienda Policlinico Umberto 1° contrastando la richiesta dell’interessato siccome inammissibile ed infondata e rassegnando opposte conclusioni.

Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del 19 novembre 2009.

DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, per come di seguito esaminato.

2. In primo luogo va premesso che, contrariamente a quanto sostenuto dall’ dell’Azienda Policlinico Umberto 1° nella memoria di costituzione e nella successiva memoria integrativa, l’interesse del ricorrente alla ostensione della nota redatta dalla caposala a carico di una ausiliaria del reparto presso il Dipartimento di Scienze Psichiatriche e Medicina Psicologica ove egli lavora, sussiste in capo al medesimo, per la ragione che egli ricorda di avere sottoscritto la detta nota disciplinare e che a tale sottoscrizione hanno partecipato anche altri due infermieri presenti all’accaduto. La circostanza che egli abbia sottoscritto tale nota o tale promemoria, come nel prosieguo verrà chiarito si tratta, e che il contenuto della stessa consistesse in un addebito disciplinare nei confronti dell’ausiliaria al punto che la stessa abbia ventilato interventi legali al riguardo, fa sì che il ricorrente rivesta, al momento in cui ha presentato il ricorso, un interesse diretto, concreto ed attuale ad ottenerne una copia.

3. Ciò premesso, tuttavia, lo svolgimento della vicenda rende il ricorso inammissibile.

Dalla rappresentazione dei fatti, per come risulta dalla memoria di costituzione dell’Amministrazione e da quella successiva per la Camera di Consiglio è, infatti emerso che la richiesta di accesso presentata dal ricorrente in data 16 giugno 2008 è stata riscontrata dal Direttore del Dipartimento di Scienze Psichiatriche e Medicina Psicologica con risposta dell’11 luglio 2008 dalla quale si evince che agli atti non vi è alcuna nota di addebito redatta dalla caposala e sottoscritta dal ricorrente e da altri due colleghi a carico dell’OTA in questione che, ancorchè non citata nella richiesta di accesso, si scopre essere la signora Maria D.B..

Nel prosieguo emerge pure che a seguito della presentazione del ricorso da parte dell’interessato, che perciò è stato invitato a rinunciarvi, l’Azienda per completezza ha chiesto informazioni alla caposala signora Cinzia Russo sull’eventuale esistenza del documento e la medesima ha precisato che la cosiddetta nota in questione “costituiva un semplice promemoria personale, redatto a mano e del tutto informale, mai acquisito agli atti del Dipartimento né dell’Azienda, poiché a seguito di colloqui intercorsi con la stessa signora D.B. è emerso che non sussistevano i presupposti per l’eventuale segnalazione disciplinare. Pertanto…il promemoria…non ha mai rivestito la natura di documento amministrativo detenuto dall’Azienda né è mai stato trasmesso alla stessa. Ad ogni modo… la nota è andata smarrita,”.

Si ricava dunque che anche a volere considerare il ricorso ammissibile sotto il profilo dell’interesse sostanziale del ricorrente, che ha tutto il diritto in base all’art. 22, primo comma lett. b) della L. n. 241 del 1990 di tutelare la sua posizione, è tuttavia inammissibile perché manca l’oggetto dell’accesso, non essendovi alcun documento da ostendere, per come chiarito dall’Azienda con la risposta dell’11 luglio 2008 e da ultimo con la nota integrativa di difesa.

L’accesso infatti ha per oggetto un documento amministrativo, anche interno, per come esattamente descritto dall’art. 22 della L. n. 241 del 1990, come integrata dalla L. n. 15 del 2005 e cioè ha per oggetto “ogni rappresentazione grafica, foto cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”.

Ma per avere tutte queste caratteristiche il documento deve, ovviamente, esistere, mentre nel caso in esame pare che non sia mai venuto ad esistenza, non concretando la nota che il ricorrente ricorda di avere sottoscritto insieme ad altri due colleghi neppure un inizio di procedimento disciplinare, che avesse una qualche rilevanza né esterna né interna. (conforme la giurisprudenza sulla necessità della esistenza del documento ed anche prima della modificazione intervenuta nella L. n. 241 del 1990 ad opera della L. n. 15 del 2005: TAR Campania, Napoli, sezione V, 18 dicembre 2002, n. 8127, Consiglio di Stato, sezione V, 1° giugno 1998, n. 718).

Il presupposto dell’accesso è, in ultima analisi, un documento, anche non cartaceo e ad efficacia pure meramente interna, ma esistente ed avente le caratteristiche enucleate dalla legge.

A tal riguardo, l’Azienda insiste sulla temerarietà della lite e sull’addebito delle spese di lite all’interessato, ma tale opzione non è condivisibile, dal momento che l’amministrazione ben avrebbe potuto interpellare la caposala prima di redigere la nota di risposta all’istanza di accesso del ricorrente, onde acquisire una più completa informazione sull’argomento in questione, prima che l’interessato si decidesse a proporre il ricorso, che ha promosso soltanto quando l’Azienda stringatamente con la nota dell’11 luglio 2008 gli ha risposto che non vi era agli atti alcuna nota redatta dalla caposala Sig.a Cinzia Russo a carico dell’OTA Sig.a Maria D.B..

Per le considerazioni di cui sopra il ricorso va dichiarato inammissibile, con la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti, per le ragioni appena esposte.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza bis definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

Francesco Brandileone, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/12/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

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