N.
540/2010 Reg. Sent.
N.
1088 Reg. Ric.
ANNO 2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso
numero di registro generale 1088 del 2009, proposto da:
I. S.r.l.,
rappresentato e difeso dagli avv. Alberto Della Fontana, M.Paola Marani, con
domicilio eletto presso Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;
contro
Comune di
Modena, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Maini, Vincenzo Villani, con
domicilio eletto presso Raffaella Maritan in Bologna, via Castiglione 4;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
L. A. + 6,
rappresentati e difesi dagli avv. Sara Castellazzi, Simona Della Casa, con
domicilio eletto presso G. D. in Bologna, via ...omissis...; G. T.,
rappresentato e difeso dagli avv. Sara Castellazzi, Simona Dellacasa, con
domicilio eletto presso G. D. in Bologna, via ...omissis...;
per l'annullamento
dell'
ordinanza PG. 117223 del 21.9.2009 firmata dall'assessore Ambiente del comune
di Modena notificata alla società ricorrente il 22.09.2009, portante ordine di
interrompere con decorrenza immediata "tutte le attività aziendali svolte
presso la sede di ...omissis..., che implicano emissioni in atmosfera
non convogliate per le quali non siano presenti idonei impianti di abbattimento
e che producono emissioni rumorose per le quali non sia stato documentato il
rispetto dei limiti di legge".
Visto il
ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto
di costituzione in giudizio di Comune di Modena;
Viste le
memorie difensive;
Visti tutti
gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2010 il dott. Bruno Lelli;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1. Col ricorso
in epigrafe viene impugnata l'ordinanza contingibile ed urgente n. 117223 in data 21/9/2009 con cui il comune di Modena ha ordinato alla ricorrente di interrompere con
decorrenza immediata tutte le attività aziendali che implicano emissioni in
atmosfera non convogliate per le quali non siano presenti impianti di
abbattimento e che producono emissioni rumorose per le quale non sia stato
documentato il rispetto dei limiti di legge.
Dall'esame
dell'ordinanza risulta che il comune è intervenuto sulla base di una serie di
sopralluoghi effettuati a seguito di segnalazioni di disturbo da parte dei
residenti ed ha tenuto conto in particolare del contenuto del verbale di
sopralluogo dell'ARPA, sede provinciale di Modena, del 9/9/ 2009 da cui risulta
lo svolgimento di attività di macinazione di legno a cielo aperto in assenza di
qualsiasi tipo di dispositivo di abbattimento.
Il comune di
Modena si è costituito in giudizio deducendo, con varie argomentazioni,
l'infondatezza del ricorso.
Sono
intervenuti in giudizio alcuni residenti in zone limitrofe alla proprietà della
società ricorrente per aderire alle tesi del comune resistente.
Con memoria
del 28 dicembre 2009 il comune di Modena ha comunicato che la provincia di
Modena con determinazione n. 532 del 16/11/2009 ha disposto il divieto di
prosecuzione dell'attività di recupero di rifiuti ai sensi dell'articolo 216,
comma 4, del decreto legislativo 152/2006.
Per quanto
sopra il comune di Modena ritiene che la radicale inibizione dell'attività
svolta sul sito comporta il venerdì meno dell'interesse della ricorrente alla
decisione.
Con memoria
del 30 dicembre 2009 la ricorrente, dopo avere chiesto che l'intervento sia
dichiarato inammissibile in quanto proposto con semplice memoria non
notificata, osserva che la sopravvenuta adozione del provvedimento della
provincia di Modena del 16/11/2009 non fa venir meno l'interesse della
ricorrente alla decisione in vista di una successiva richiesta di risarcimento
danni.
2. Deve essere
accolta l'eccezione di inammissibilità formulata dalla ricorrente in quanto
l'intervento in giudizio deve essere notificato alle parti necessarie non
essendo sufficiente una semplice memoria (C. St. IV, n. 8284/2003).
Nel merito i
motivi di ricorso attengono essenzialmente al fatto che sull'attività della
ditta ricorrente, all'epoca di adozione dell'ordinanza del comune di Modena,
era in corso un'indagine da parte dell'amministrazione competente, la provincia
di Modena, che aveva già adottato due provvedimenti di diffida inerenti alla
gestione dei rifiuti (diffida n. 8389 del 7 /9/2009) ed alle emissioni in
atmosfera (diffida n. 85033 del 14/9/2009).
Tale attività,
come risulta anche dalla relazione ARPA depositata in giudizio dal comune di
Modena in data 14 ottobre 2009, ha un oggetto che, nella sostanza, coincide in
larga misura con quello dell'ordinanza contingibile ed urgente adottato dal
comune.
E' vero che,
in generale, il potere di ordinanza del sindaco a tutela della salute non è
inibito dal fatto che la competenza ad adottare provvedimenti definitivi
appartenga ad altre amministrazioni, ma tale funzione, per così dire, di
supplenza interinale, si può giustificare quando l'autorità competente non si
sia attivata.
Nel caso di
specie, al contrario, l'autorità competente, provincia di Modena, non solo si
era attivata adottando un provvedimento di diffida ai sensi dell'articolo 278
del decreto legislativo n. 152/2006 e della legge regionale n. 5/2006, ma aveva
anche intimato, nelle more del della conclusione del procedimento accertativo,
di sospendere l'utilizzo degli impianti preposti all'attività di macinazione
del legname che viene esercitata all'esterno dello stabilimento.
Il comune di
Modena, quindi, nell'esaminare gli esposti dei residenti e la documentazione
proveniente dall'arpa doveva necessariamente tenere conto dell'attività in
corso da parte della provincia che è l'autorità preposta per legge ad
autorizzare e controllare le attività che comportano immissioni nell'atmosfera.
Pertanto nel
caso di specie non sussistevano i presupposti per un intervento d'urgenza del
comune, in quanto la provincia di Modena, autorità competente, aveva avviato il
procedimento per esercitare le proprie funzioni di controllo e di vigilanza
che, come risulta dal provvedimento definitivo adottato in corso di causa
(determinazione 532 del 16/11/2009), si è concluso con la disposizione del
divieto di prosecuzione dell'attività di recupero dei rifiuti svolta dalla
ditta ricorrente.
Per quanto
sopra il ricorso in epigrafe deve essere accolto e, per l'effetto disposto
l'annullamento del provvedimento impugnato.
Tenuto conto
del carattere interpretativo della controversia sussistono giusti motivi per
compensare fra le parti le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna - Bologna, Sezione II accoglie il
ricorso in epigrafe.
Spese come da
motivazione.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in
Bologna nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2010 con l'intervento
dei Magistrati:
IL PRESIDENTE
Giancarlo Mozzarelli
L'ESTENSORE
Bruno Lelli
IL CONSIGLIERE
Umberto Giovannini
Depositata in Segreteria il 1
febbraio 2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)