T.A.R.
Emilia Romagna - Bologna
Sezione I
Sentenza 15 gennaio 2010,
n. 121
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Emilia Romagna (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale
1050 del 2006, proposto da:
K. A., rappresentato e difeso dagli
avv. Marco Bigi, Sara Sacchi, con domicilio eletto presso Segreteria
Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;
contro
Prefettura di Modena, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Bologna,
via Guido Reni 4;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto reso dal Prefetto di Modena
in data 28.2.2006;.
Visto il ricorso con i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in
giudizio di Prefettura di Modena;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del
giorno 17 dicembre 2009 il dott. Sergio Fina e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
E' impugnato il decreto di reiezione
del ricorso gerarchico avverso il provvedimento di diniego del
permesso di soggiorno emesso, nei confronti del ricorrente, dal
Prefetto della Provincia di Modena.
Le argomentazioni sviluppate dal
ricorrente appaiono sostanzialmente riportabili all'inesistenza dei
presupposti fissati dagli art. 4 e 5 del D.lgs. n. 286/1998.
Sostiene in sintesi, il ricorrente, che
il suddetto diniego è unicamente riconducibile alla ritenuta
insufficienza di mezzi economici idonei al suo sostentamento e
all'insussistenza di un'attività lavorativa, mentre da
documentazione in suo possesso si ricava l'esistenza di un rapporto
di lavoro e di redditi adeguati.
Il motivo è infondato.
A norma dell'art. 4/3^c del D.lgs. n.
286/1998 l'ingresso nel territorio nazionale è consentito allo
straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione
atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché
la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la
durata del soggiorno, mezzi che sono definiti con apposita direttiva
del Ministro dell'Interno.
Inoltre per l'art. 5 del D.lgs. n.
286/1998 il permesso di soggiorno e il suo rinnovo sono rifiutati
quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per
l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato
Ora nel caso che ne occupa il
ricorrente, secondo quanto riferisce la Questura di Modena pur
essendo stato in possesso di un titolo autorizzatorio rilasciato per
motivi di lavoro subordinato, non ha sostanzialmente svolto attività
lavorativa a partire dal 7.8.2003 e dunque non è stato in
grado di dimostrare il possesso di sufficienti mezzi di sostentamento
proprio e dei familiari conviventi.
Inoltre a carico del ricorrente
risultano diverse condanne per porto abusivo di armi, resistenza a
pubblico ufficiale, minacce ecc, reati che definiscono ulteriormente
la sua condotta complessiva.
Trattasi di elementi che denotano una
situazione di scarso inserimento sociale e di assoluta instabilità
lavorativa da parte del ricorrente e che non possono essere inficiati
da quanto dal medesimo rappresentato, stante, sia l'insussistenza di
una continuità nel rapporto di lavoro e di redditi idonei che,
è bene sottolineare, costituiscono il primo presupposto per il
rilascio e il mantenimento del titolo a soggiornare nel territorio
dello Stato, sia l'inadeguatezza, anche per i pregressi periodi, di
sufficienti mezzi economici.
Per le ragioni che precedono, il
ricorso è infondato e quindi deve essere respinto.
Le spese possono essere compensate tra
le parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINSTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA ROMAGNA - SEZIONE I^- definitivamente pronunciando sul
ricorso in epigrafe lo respinge.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella
camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2009 con l'intervento dei
Magistrati:
IL PRESIDENTE
Calogero Piscitello
L'ESTENSORE
Sergio Fina
IL REFERENDARIO
Ugo De Carlo
Depositata in Segreteria il 15 gennaio
2010.