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T.A.R.

Emilia Romagna - Bologna

Sezione I

Sentenza 15 gennaio 2010, n. 121

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1050 del 2006, proposto da:

K. A., rappresentato e difeso dagli avv. Marco Bigi, Sara Sacchi, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;

contro

Prefettura di Modena, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto reso dal Prefetto di Modena in data 28.2.2006;.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Prefettura di Modena;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2009 il dott. Sergio Fina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

E' impugnato il decreto di reiezione del ricorso gerarchico avverso il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno emesso, nei confronti del ricorrente, dal Prefetto della Provincia di Modena.

Le argomentazioni sviluppate dal ricorrente appaiono sostanzialmente riportabili all'inesistenza dei presupposti fissati dagli art. 4 e 5 del D.lgs. n. 286/1998.

Sostiene in sintesi, il ricorrente, che il suddetto diniego è unicamente riconducibile alla ritenuta insufficienza di mezzi economici idonei al suo sostentamento e all'insussistenza di un'attività lavorativa, mentre da documentazione in suo possesso si ricava l'esistenza di un rapporto di lavoro e di redditi adeguati.

Il motivo è infondato.

A norma dell'art. 4/3^c del D.lgs. n. 286/1998 l'ingresso nel territorio nazionale è consentito allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno, mezzi che sono definiti con apposita direttiva del Ministro dell'Interno.

Inoltre per l'art. 5 del D.lgs. n. 286/1998 il permesso di soggiorno e il suo rinnovo sono rifiutati quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato

Ora nel caso che ne occupa il ricorrente, secondo quanto riferisce la Questura di Modena pur essendo stato in possesso di un titolo autorizzatorio rilasciato per motivi di lavoro subordinato, non ha sostanzialmente svolto attività lavorativa a partire dal 7.8.2003 e dunque non è stato in grado di dimostrare il possesso di sufficienti mezzi di sostentamento proprio e dei familiari conviventi.

Inoltre a carico del ricorrente risultano diverse condanne per porto abusivo di armi, resistenza a pubblico ufficiale, minacce ecc, reati che definiscono ulteriormente la sua condotta complessiva.

Trattasi di elementi che denotano una situazione di scarso inserimento sociale e di assoluta instabilità lavorativa da parte del ricorrente e che non possono essere inficiati da quanto dal medesimo rappresentato, stante, sia l'insussistenza di una continuità nel rapporto di lavoro e di redditi idonei che, è bene sottolineare, costituiscono il primo presupposto per il rilascio e il mantenimento del titolo a soggiornare nel territorio dello Stato, sia l'inadeguatezza, anche per i pregressi periodi, di sufficienti mezzi economici.

Per le ragioni che precedono, il ricorso è infondato e quindi deve essere respinto.

Le spese possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINSTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA - SEZIONE I^- definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo respinge.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

IL PRESIDENTE

Calogero Piscitello

L'ESTENSORE

Sergio Fina

IL REFERENDARIO

Ugo De Carlo

Depositata in Segreteria il 15 gennaio 2010.

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