N. 894/2009 REG. SENT.
N. 802 REG. RIC.
ANNO /1991
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) ha
pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero
di registro generale 802 del 1991, proposto da:
M. M., rappresentata
e difesa dall'avv. Vito Barbuzzi, con domicilio eletto presso lo
studio dell'Avv. Mario D'Ecclesiis, in Potenza, via Crispi, 35;
contro
Comunità
Montana del "V.", in persona del presidente pro- tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Giulio D'Angelo, con domicilio
eletto presso la Segreteria del T.A.R. in Potenza, via Rosica, 89;
per l'annullamento,
- delibera di Giunta
della Comunità montana di Rionero in V. n. 311 del 17 maggio
1991 di revoca delle delibere di Giunta n. 49 e n. 49 bis del 24
gennaio 1990, con conseguente recupero delle somme erogate.
Visto il ricorso con
i relativi allegati;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio della Comunità Montana del "V.";
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2009 la dott.ssa Paola
Anna Gemma Di Cesare;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. La
ricorrente espone, in fatto, di essere responsabile dell'ufficio
ragioneria della Comunità montana del V. e di aver partecipato
allo svolgimento degli adempimenti previsti dalla legge 14 maggio
1981, n. 219, recante disposizioni in materia di interventi in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e
del febbraio 1981 e provvedimenti organici per la ricostruzione e lo
sviluppo dei territori colpiti.
In
virtù dello svolgimento di tali compiti, che a dire della
ricorrente, esulavano dallo svolgimento delle ordinarie mansioni di
sua competenza, la signora M. richiedeva l'erogazione in suo favore
dell'indennità prevista dall'art. 5, comma 14, del
decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito nella legge
29-4-1982 n. 187.
La
Comunità montana del V. accoglieva l'istanza e con delibera n.
49 bis del 24 gennaio 1990 e liquidava l'indennità in favore
della ricorrente per il periodo dal 2 giugno 1985 al 31 agosto 1986
per un totale di complessive lire 9.720.000.
Successivamente,
però, la Comunità montana, alla luce del parere 8
maggio 1991, n. 310, reso dalla Regione Basilicata, la quale riteneva
erogabile l'indennità speciale per i comuni disastrati colpiti
dal terremoto soltanto in favore i segretari delle Comunità
montane, revocava la precedente delibera n. 49 bis del 24 gennaio
1990 a mezzo del provvedimento n. 311 del 17 maggio 1991.
2.
Avverso tale ultimo provvedimento è proposto ricorso
notificato in data 20 novembre 1991 successivamente depositato in
data 30 novembre 1991, deducendo i seguenti motivi di ricorso:
-
violazione art. 1, comma 3, del D.L. 28 febbraio 1986, n. 48, che
estenderebbe l'indennità prevista dall'art. 5 del D.L. n. 57
del 1982 ai funzionari degli enti locali in genere e quindi anche ai
funzionari delle Comunità montane, impegnati negli adempimenti
di ricostruzione post terremoto ai sensi dell'art. 1 della legge
regionale 7 agosto 1981, n. 37, che ha delegato alle Comunità
montane le funzioni amministrative concernenti le concessioni e
liquidazioni delle agevolazioni agli imprenditori agricoli
danneggiati dal terremoto;
-
difetto di motivazione ed eccesso di potere sotto vari profili.
3. Con
atto depositato in data 28 settembre 1998 si è costituita in
giudizio la Comunità montana del V., eccependo la infondatezza
di tutti i vizi dedotti dalla ricorrente: la ricorrente non avrebbe
svolto alcuna attività al di fuori dalle attribuzioni di
propria competenza in virtù del rapporto di pubblico impiego e
l'amministrazione avrebbe adottato il provvedimento di revoca al fine
di ricondurre nell'ambito della legalità il proprio operato.
All'udienza
pubblica dell'8 ottobre 2009 il ricorso è stato trattenuto per
la decisione.
DIRITTO
1. La
ricorrente, responsabile dell'ufficio ragioneria della Comunità
montana del V., lamenta l'illegittimità del provvedimento, con
il quale l'amministrazione resistente dispone il recupero di somme
erogate e contestualmente ritira il suo precedente provvedimento n.
49 bis del 1990, con il quale aveva inizialmente riconosciuto e
liquidato in favore della ricorrente stessa l'indennità
prevista dall'art. 5, comma 14, del decreto-legge 27 febbraio 1982,
n. 57, convertito nella legge 29-4-1982 n. 187.
2. Con
il primo motivo di ricorso l'istante lamenta la violazione dell'art.
1, comma 3, del D.L. 28 febbraio 1986, n. 48, convertito nella legge
29 aprile 1982 n. 187, che estenderebbe l'indennità prevista
dall'art. 5 del D.L. n. 57 del 1982 ai funzionari degli enti locali
in genere e quindi anche ai funzionari delle Comunità montane
impegnati negli adempimenti di ricostruzione post terremoto ai sensi
dell'art. 1 della legge regionale 7 agosto 1981, n. 37, che ha
delegato alle Comunità montane le funzioni amministrative
concernenti le concessioni e liquidazioni delle agevolazioni agli
imprenditori agricoli danneggiati dal terremoto.
2.1.
Il motivo è infondato.
2.1.1
La fonte normativa di riferimento per il riconoscimento
dell'indennità speciale è l'art. 5, comma 14, del
decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito nella legge 29
aprile 1982 n. 187, che attribuisce ai segretari comunali ed ai
funzionari dei comuni una indennità speciale per prestazioni
di carattere eccezionale connesse agli adempimenti previsti dalla
legge 14 maggio 1981, n. 219, recante interventi in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del
febbraio 1981. Il successivo comma 15 del citato art. 5, del D.L. n.
57 del 1982, riconosce la medesima indennità di cui al comma
14 anche in favore dei segretari delle comunità montane
comprendenti i comuni disastrati.
2.2
Alla luce del quadro normativo delineato, consegue che hanno diritto
all'indennità in questione le seguenti categorie: a) segretari
comunali; b) funzionari dei comuni con responsabilità di
direzione delle ripartizioni; c) segretari delle comunità
montane. Non sono quindi contemplati tra i beneficiari i funzionari
delle Comunità montane. Ne' può affermarsi, come
sostenuto dalla ricorrente, che l'art. 1, comma 3, del D.L. 28
febbraio 1986, n. 48, convertito nella legge 29 aprile 1982 n. 187,
estenda l'indennità, prevista dall'art. 5 del D.L. n. 57 del
1982, anche ai funzionari degli enti locali in genere e quindi anche
ai funzionari delle Comunità montane impegnati negli
adempimenti di ricostruzione post terremoto.
2.3
L'art. 1, comma 3, del D.L. n. 48 del 1986, invero, si limita a
prevedere una proroga sino al 30 giugno 1986 delle disposizioni già
contenute nell'art. 5 del D.L. n. 57 del 1982, (convertito, con
modificazioni, nella L. n. 187 del 1982), tra le quali, si legge
testualmente, quelle in materia di "indennità in favore
di amministratori e segretari comunali e funzionari degli enti
locali, nonché di utilizzazione di segretari comunali".
2. Con
il primo motivo di ricorso l'istante lamenta la violazione dell'art.
1, comma 3, del D.L. 28 febbraio 1986, n. 48, convertito nella legge
29 aprile 1982 n. 187, che estenderebbe l'indennità prevista
dall'art. 5 del D.L. n. 57 del 1982 ai funzionari degli enti locali
in genere e quindi anche ai funzionari delle Comunità montane
impegnati negli adempimenti di ricostruzione post terremoto ai sensi
dell'art. 1 della legge regionale 7 agosto 1981, n. 37, che ha
delegato alle Comunità montane le funzioni amministrative
concernenti le concessioni e liquidazioni delle agevolazioni agli
imprenditori agricoli danneggiati dal terremoto.
2.1.
Il motivo è infondato.
2.1.1
La fonte normativa di riferimento per il riconoscimento
dell'indennità speciale è l'art. 5, comma 14, del
decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito nella legge 29
aprile 1982 n. 187, che attribuisce ai segretari comunali ed ai
funzionari dei comuni una indennità speciale per prestazioni
di carattere eccezionale connesse agli adempimenti previsti dalla
legge 14 maggio 1981, n. 219, recante interventi in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del
febbraio 1981. Il successivo comma 15 del citato art. 5, del D.L. n.
57 del 1982, riconosce la medesima indennità di cui al comma
14 anche in favore dei segretari delle comunità montane
comprendenti i comuni disastrati.
2.2
Alla luce del quadro normativo delineato, consegue che hanno diritto
all'indennità in questione le seguenti categorie: a) segretari
comunali; b) funzionari dei comuni con responsabilità di
direzione delle ripartizioni; c) segretari delle comunità
montane. Non sono quindi contemplati tra i beneficiari i funzionari
delle Comunità montane. Ne' può affermarsi, come
sostenuto dalla ricorrente, che l'art. 1, comma 3, del D.L. 28
febbraio 1986, n. 48, convertito nella legge 29 aprile 1982 n. 187,
estenda l'indennità, prevista dall'art. 5 del D.L. n. 57 del
1982, anche ai funzionari degli enti locali in genere e quindi anche
ai funzionari delle Comunità montane impegnati negli
adempimenti di ricostruzione post terremoto.
2.3
L'art. 1, comma 3, del D.L. n. 48 del 1986, invero, si limita a
prevedere una proroga sino al 30 giugno 1986 delle disposizioni già
contenute nell'art. 5 del D.L. n. 57 del 1982, (convertito, con
modificazioni, nella L. n. 187 del 1982), tra le quali, si legge
testualmente, quelle in materia di "indennità in favore
di amministratori e segretari comunali e funzionari degli enti
locali, nonché di utilizzazione di segretari comunali".
2.3.1
L'art. 5 del D.L. n. 57 del 1982 è solo una norma di proroga,
che, in quanto tale, innova le disposizioni contenute nell'art. 5 del
D.L. n. 57 del 1982, solo con riferimento all'elemento del termine
ovvero al periodo temporale di riconoscimento del beneficio, senza
ampliare, come erroneamente ritenuto dalla parte ricorrente, lo
spettro dei soggetti beneficiari della speciale indennità,
includendovi tutti i funzionari degli enti locali. In altre parole,
l'art. 5 del D.L. n. 57 del 1982 non ha alcun contenuto innovativo
rispetto ai soggetti beneficiari della speciale indennità, né
innova alcunché in relazione alle condizioni per l'erogazione
della stessa indennità.
2.3.2
Occorre osservare, inoltre, che nella disposizione di cui all'art. 1,
comma 3, del D.L. 28 febbraio 1986, n. 48, laddove è prevista
la proroga dell'indennità speciale in questione in favore dei
"funzionari degli enti locali", il legislatore indica la
categoria generale (funzionari degli enti locali), intendendo
riferirsi solo alla categoria specifica dei soggetti beneficiari
dell'emolumento ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 57 del 1982.
L'utilizzo di una sineddoche ("il genere per la specie"),
non avalla dunque un'interpretazione estensiva dell'art. 5 del D.L.
n. 57 del 1982 che, in quanto norma di carattere eccezionale,
prevista per fronteggiare l'emergenza post - terremoto, va
interpretata letteralmente e rigorosamente ed è insuscettibile
di un'interpretazione estensiva. Gli emolumenti da corrispondere agli
impiegati pubblici possono essere erogati solo se ed in quanto
specificamente predeterminati da una fonte normativa o dal contratto
collettivo di categoria.
2.3.3
Dalla natura eccezionale della norma statale, che riconosce
l'indennità in questione solo a determinate categorie di
impiegati, discende che il richiamo della parte ricorrente all'art. 1
della legge regionale 7 agosto 1981, n. 37, norma che delegava alle
Comunità montane le funzioni amministrative concernenti le
concessioni e liquidazioni delle agevolazioni agli imprenditori
agricoli danneggiati dal terremoto, non giustifica, per ciò
solo, l'attribuzione di una speciale indennità ai dipendenti
delle Comunità montane, in mancanza di una specifica ed
espressa autorizzazione normativa in tale senso.
3. Con
il secondo articolato motivo di ricorso si lamenta difetto di
motivazione ed eccesso di potere sotto vari profili. La ricorrente
lamenta che il provvedimento di revoca non conterrebbe alcun
riferimento alla normativa violata, non consentendo di comprendere le
ragioni dell'intervenuta autotutela in relazione all'interesse
pubblico da tutelare; inoltre, l'amministrazione non avrebbe valutato
l'interesse dell'impiegata a vedersi riconosciuta l'attività
straordinaria asseritamente svolta per gli adempimenti post
terremoto, né avrebbe valutato l'interesse
dell'amministrazione a non vedersi convenuta in un'eventuale futuro
giudizio civile per ingiustificato arricchimento; infine,
l'amministrazione non avrebbe tenuto in alcuna considerazione il
pregiudizio arrecato al privato dal recupero di somme riscosse in
buona fede ed utilizzate per i bisogni essenziali propri e della
famiglia.
3.1 Le
doglianze sono infondate.
3.1.1
Occorre innanzitutto chiarire che il provvedimento impugnato, con il
quale l'Amministrazione dispone il recupero di somme indebitamente
corrisposte al proprio dipendente, come chiarito da ormai consolidato
orientamento giurisprudenziale, ha natura vincolata, il che esclude
che il relativo atto possa essere afflitto da vizi sintomatici di
eccesso di potere, quali l'illogicità manifesta, (sul vizio di
eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà tra
atti infra punto 3.2.1.) incombendo semmai al ricorrente di
specificare con esattezza i fatti in base ai quali il credito non
risultasse insorto ovvero fosse diversamente quantificabile rispetto
alla misura indicata dall'Amministrazione (ex multis: Cons. Stato,
Sez. VI, 24 giugno 2006, n. 4053; Consiglio di stato, sez. VI, 17
giugno 2009, n. 3950). L'atto di recupero di somme indebitamente
erogate appartiene alla categoria degli atti dovuti, aventi natura
vincolata, che non lasciano residuare in capo all'autorità
emanante alcun potere di apprezzamento discrezionale, in ordine alla
necessità di procedere o meno al recupero delle somme
erroneamente erogate. Il recupero di somme indebitamente erogate,
costituisce, infatti, un atto dovuto, esercizio di un vero e proprio
diritto soggettivo ex art. 2033 Cod. civ.. E' stato al riguardo
affermato che "il recupero di somme indebitamente corrisposte
dalla Pubblica amministrazione a propri dipendenti ha carattere di
doverosità e costituisce esercizio di un vero e proprio
diritto soggettivo a carattere patrimoniale, non rinunciabile in
quanto correlato al conseguimento delle finalità di pubblico
interesse alle quali sono istituzionalmente destinate le somme
indebitamente erogate" (Consiglio Stato, sez. IV, 15 luglio
2008, n. 3542; Consiglio Stato, sez. V, 16 giugno 2009, n. 3881).
3.1.2
Dalla doverosità dell'atto di recupero di somme, consegue la
non qualificabilità dello stesso quale provvedimento
discrezionale di autotutela. Nell'ipotesi di recupero di somme, non
si applicano, infatti, i principi in materia di autotutela elaborati
dalla giurisprudenza amministrativa (e ora cristallizzati nell'art.
21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 14
della L. 11 febbraio 2005, n. 15) che, in caso di ritiro dell'atto
con efficacia retroattiva, impongono all'amministrazione una nuova
valutazione dell'interesse pubblico, che deve essere necessariamente
ponderato e motivato, in relazione all'interesse del privato
sacrificato e al legittimo affidamento ingenerato nei suoi confronti,
avuto pure riguardo al tempo trascorso rispetto all'adozione
dell'atto originario. Tale discrezionalità che permea l'atto
di autotutela è infatti estranea all'atto, non rinunziabile,
con cui l'amministrazione provvede al recupero di somme erroneamente
erogate al proprio dipendente, una volta riscontrato il presupposto
normativo dell'indebita erogazione.3.2 Dalla doverosità
dell'atto di recupero di somme indebitamente erogate, consegue
l'irrilevanza di tutti gli altri profili di censura mossi con il
secondo motivo di ricorso.
3.2.1
Per quanto riguarda il denunciato vizio di eccesso di potere per
contraddittorietà tra atti, in relazione al riconoscimento, da
parte dell'amministrazione resistente con la delibera 49 bis del 24
gennaio 1990, della legittimità e della spettanza
dell'indennità in questione, occorre osservare che tale
contraddittorietà non sussiste, poiché con il
provvedimento impugnato, la Comunità montana richiama
espressamente il parere reso dalla Regione e recependolo prende atto
dell'errore in cui era precedentemente incorsa con l'atto n. 49 bis
del 1990, nell'interpretazione dell'art. 5, comma 14, (del D.L. n. 57
del 1982, convertito, con modificazioni, nella L. n. 187 del 1982),
puntualizzando la spettanza dell'indennità speciale in
questione al solo segretario della Comunità.
3.2.2
Con riferimento agli altri profili di censura, poiché l'atto
di recupero è un atto vincolato, l'onere motivazionale
incombente sull'amministrazione, non consiste quindi nel chiarire le
ragioni di prevalenza dell'interesse pubblico al recupero di somme,
rispetto all'interesse del privato, ma è limitato alla mera
indicazione dell'esistenza di un indebito, con specificazione delle
ragioni per le quali il percipiente non aveva diritto alle somme a
lui corrisposte (ex multis: Consiglio Stato, sez. IV, 15 luglio 2008,
n. 3542; Consiglio Stato, sez. IV, 04 febbraio 2008, n. 290).
3.2.3
Nella fattispecie, il provvedimento risulta adeguatamente motivato
con il richiamo dell'art. 5, comma 14, innanzi citato, in virtù
del quale, l'amministrazione resistente, facendo proprio il parere
reso dalla Regione Basilicata, chiarisce che l'indennità
speciale in questione è contemplata per il solo segretario
della Comunità montana.
3.3.
Inoltre, dalla natura doverosa dell'atto impugnato, che comporta solo
l'obbligo di procedere al recupero delle somme erroneamente erogate,
consegue pure l'irrilevanza delle censure relative alla mancata
valutazione da parte dell'amministrazione della possibilità di
essere coinvolta in un eventuale giudizio civile per ingiustificato
arricchimento e di quelle relative all'asserita buona fede della
parte ricorrente nel percepire le somme non dovute e l'eventuale
avvenuto utilizzo delle stesse.
Come
già chiarito, la valutazione cui è tenuta
l'amministrazione è limitata al solo confronto tra fatto
avvenuto e prescrizione normativa, per cui è sufficiente che
l'atto impugnato, come è avvenuto nel caso di specie,
specifichi il titolo del recupero e cioè indichi la mancanza
di causa dell'avvenuto trasferimento delle somme, che configura una
ragione necessaria e sufficiente per chiedere la restituzione di
somme indebitamente corrisposte.
Si
ribadisce dunque l'irrilevanza, ai fini della legittimità
dell'atto impugnato, delle circostanze soggettive invocate dalla
parte ricorrente in suo favore, quali la sua buona fede e l'avvenuta
spesa delle somme erroneamente corrisposte per i bisogni suoi e della
propria famiglia. L'eventuale buona fede dell'accipiens potrà
semmai comportare in capo all'amministrazione il dovere di procedere
al recupero stesso con modalità tali da non incidere
significativamente sulle esigenze di vita del debitore (Ex multis:
Consiglio Stato, sez. VI, 17 giugno 2009, n. 3950; Consiglio Stato,
sez. IV, 15 luglio 2008, n. 3542; Consiglio Stato, sez. IV, 04
febbraio 2008, n. 290; Consiglio Stato, sez. IV, 31 maggio 2007, n.
2789).
4.
Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso è respinto.
5. In
considerazione dell'errore di interpretazione normativa, nel quale è
incorsa l'amministrazione resistente con la delibera n. 49 bis del
1990, che l'ha indotta in un primo momento a riconoscere e a
liquidare l'indennità in questione, sussistono giusti motivi
ovvero serie ed eccezionali ragioni per compensare integralmente tra
le parti le spese del presente giudizio.
P. Q.
M.
Il
Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, pronunciando
sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese
compensate.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così
deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2009
con l'intervento dei Signori:
Antonio
Camozzi, Presidente
Giancarlo
Pennetti, Consigliere
Paola
Anna Gemma Di Cesare, Referendario, Estensore
IL
PRESIDENTE
Antonio
Camozzi
L'ESTENSORE
Paola
Anna Gemma Di Cesare
Depositata
in Segreteria il 21 dicembre 2009
(Art.
55, L. 27/4/1982, n. 186)