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N

N. 22/2010 Reg. Sent.

N. 397 Reg. Ric.

ANNO 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 397 del 2009, proposto da:

Casa di Cura Privata P. Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Marchese, con domicilio eletto presso Francesco Avv. Camerini in L'Aquila, via Garibaldi N. 62 (N. I.);

contro

Commissario Ad Acta per la Realizzazione del Piano di Rientro Dai Disavanzi del Settore Sanità della Regione Abruzzo; Regione Abruzzo, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in L'Aquila, Portici S. Bernardino;

per l'annullamento

- della deliberazione adottata dal Commissario ad acta per la realizzazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanità della Regione Abruzzo, adottata in data 26 marzo 2009, recante il n. 19/2009 del registro delle deliberazioni, avente ad oggetto "linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate dalla rete privata accreditata per l'anno 2008. Definizione del budget complessivo 2008 e ripartizione dello stesso per singolo erogatore privato";

- della deliberazione adottata dal Commissario ad acta per la realizzazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanità della Regione Abruzzo adottata in data 19 maggio 2009 recante il n. 32/09 del registro delle deliberazioni, avente ad oggetto: "Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale erogate dalla rete riabilitativa extra ospedaliera privata accreditata per l'anno 2008. Definizione del budget complessivo 2008 e ripartizione dello stesso per singolo erogatore privato - integrazioni deliberazione commissariale n. 19/09 del 26.3.2009";

- della deliberazione adottata dal Commissario ad acta per la realizzazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanità della Regione Abruzzo adottata in data 30 luglio 2009 recante il n. 60/09 del registro deliberazioni avente ad oggetto: "Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale erogate dalla rete riabilitativa extra ospedaliera privata accreditata per l'anno 2008.; chiarimenti parere ABRUZZO - DGPROG - 9/07/2009 - 000196- P".

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2010 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente è una Istituzione sanitaria privata, provvisoriamente accreditata dalla regione Abruzzo.

Con deliberazione n. 48 del 28 gennaio 2008 la Giunta regionale definiva un tetto massimo di spesa per l'anno 2008, con attribuzione provvisoria di singoli budget per ciascun erogatore accreditato di prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale.

A seguito dei ricorsi proposti dai vari centri (ivi compresa l'odierna ricorrente), la predetta deliberazione di giunta 48/09 veniva annullata da questo Tar con plurime pronunce depositate in data 15 ottobre 2008.

Medio tempore, in data 11 settembre 2008, il Consiglio dei Ministri nominava il Commissario ad acta per la realizzazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo.

Conseguentemente, con deliberazione commissariale n. 19 del 26 marzo 2009 veniva nuovamente fissato un budget complessivo relativo alla spesa 2008 per i servizi di specialistica ambulatoriale (euro 25.000.000,00 per le prestazioni ai cittadini residenti nella regione e di euro 1.008.184 per i cittadini extraregionali), ripartendo lo stesso per singolo erogatore privato; nel contempo veniva, approvato un modello di contratto negoziale per i benefici da erogare alle strutture private.

Con successiva deliberazione n. 32 del 19 maggio 2009, il modello negoziale si integrava mediante l'inserimento di apposita clausola prescritta dal Ministero della Salute e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e Finanze, contenente la seguente dicitura: "Le parti prendono atto ed accettano ognuno per quanto di loro competenza convengono -e per quanto occorra la Struttura rinuncia sin d'ora a far valere qualsivoglia pretesa e azione - che non potranno e non dovranno essere remunerate in nessun caso e/o a qualsiasi titolo e/o ragione -ancorché non contemplate nel presente atto- le prestazioni eventualmente rese in eccedenza rispetto a quelle che rientrano nel volume massimo assegnato alla Struttura".

Con ulteriore deliberazione n. 60 in data 30 luglio 2009, il commissario ad acta disponeva infine:

- "di integrare il modello del contratto negoziale di cui alla precedente deliberazione n. 32/09 del 19.5.2009 con apposito atto aggiuntivo contenente la seguente clausola di salvaguardia così come richiesto con il parere ABRUZZO- DGPROG- 19/07/2009- 000196- P;

- "le parti prendono atto e accettano ognuno per quanto di loro competenza e convengono che la Struttura rinuncia sin d'ora a far valere qualsivoglia azione avverso gli atti negoziali regionali prodromici ai termini della contrattazione, pena la non validità della sottoscrizione ed i conseguenti effetti di cui all'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies D. lgs 500/92 e successive modificazioni ed integrazioni";

- di dare atto che il tetto di spesa per la specialistica ambulatoriale fissato con la delibera in questione in euro 25.000.000,00 per le prestazioni ai cittadini residenti nella regione e di euro 1.008.184 per i cittadini extraregionali, risulta compatibile con il tetto programmato dal piano di rientro alla voce BO 280 mentre, per quanto concerne lo scostamento dai CE IV trimestre 2008 lo stesso è dovuto alla fatturazione da parte di alcune strutture di prestazioni eccedenti il tetto di spesa assegnato che, comunque, non potrà essere oggetto di pagamento atteso che sia nello schema di contratto che le strutture hanno sottoscritto sia nella delibera n. 32 del 19 maggio 2009 è stato espressamente previsto che "non dovranno e non potranno essere remunerate in nessun caso e a qualsiasi titolo o ragione ancorché non contemplate nel presente atto, le prestazioni rese in eccedenza rispetto a quelle che rientrano nel volume massimo annuale assegnato alla struttura";

"- di dare atto che le procedure di sottoscrizione all'atto aggiuntivo allegato al presente atto che integra il contratto approvato con la deliberazione del Commissario ad acta n. 32/09 del 19.5.2009, saranno concluse entro 30 giorni dalla notifica del procedimento alle strutture interessate".

Avverso i citati atti commissariali insorge la struttura sanitaria ricorrente.

Quanto alla delibera 19/09 (con cui si è fissato il budget complessivo per la spesa 2008 con annesso riparto delle risorse tra i singoli erogatori) viene dedotto che l'individuazione di un budget complessivo per annualità ormai trascorsa -e pertanto con effetti retroattivi sull'attività già prestata (per di più con imposizione autoritativa di un modello contrattuale che intende vincolare le strutture accreditate in ordine a posizioni giuridiche ormai diversamente maturate)- evidenzierebbe profili di grave ingiustizia ed illogicità dell'azione amministrativa, a tutto danno degli operatori privati accreditati; inoltre le statuizioni commissariali non avrebbero tenuto in alcun conto il decisum del Tar con cui è stata annullata la prima determinazione regionale sui tetti di spesa 2008 per la specialistica ambulatoriale (delibera di giunta n. 48/08), fermo restando che a seguito della caducazione giurisdizionale di quel provvedimento, la determinazione dei budget 2008 operata dal commissario nel 2009 sarebbe stata la prima (in termini di giuridica realtà e rilevanza), così che per l'intero periodo di riferimento gli operatori sarebbero rimasti privi della necessaria guida programmatoria; tale ritardo avrebbe dovuto pertanto consigliare l'organo procedente -in luogo dell'intervento unilaterale e sbrigativo, oggetto delle doglianze - ad esperire una istruttoria scrupolosa, partecipata e "transattiva" con le parti interessate (la ricorrente sottolinea in proposito di non esser mai stata chiamata a spiegare le sue ragioni nella fase preparatoria della delibera in questione). La necessità di non poter prescindere dal tempo ormai trascorso e di tener conto del fatturato ormai prodotto dalle strutture nel 2008 sarebbe stata peraltro esplicitamente evidenziata anche dall'Agenzia Sanitaria Regionale con nota dell'11.2.2009, rimasta del tutto disattesa dall'autorità procedente senza alcuna motivazione.

Quanto alle delibere commissariali n. 32 del 19 maggio 2009 e n. 60 del 30 luglio 2009, la ricorrente deduce violazioni dell'art. 8 quinquies comma 2 quinquies del decreto legislativo 502/1992, nonché di ogni altra norma e principio in materia di efficacia e sospensione dell'accreditamento istituzionale delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio Sanitario.

In particolare, le citate delibere 33/09 e 52/09 integrano il modello di contratto con una clausola di rinuncia "a far valere qualsivoglia pretesa ed azione" prescritta dai Dicasteri della Salute e dell'Economia, al fine di scoraggiare richieste remunerative di prestazioni eccedenti il tetto di spesa rispettivamente assegnato alle singole strutture (con la comminatoria della sospensione dell'accreditamento, da intendere estesa anche al caso di mancata sottoscrizione entro il termine di 30 giorni); si deduce in proposito che con tale modus procedendi il commissario avrebbe attuato un grave strumento di coazione e di pressione sulle strutture sanitarie accreditate, peraltro interpretando in modo letterale ed anticostituzionale l'articolo 8 quinquies comma 2 quinquies del decreto legislativo 502/1992 (introdotto dal DL 112/08), sulla sospensione dell'accreditamento a seguito della mancata stipula degli accordi contrattuali. Sostiene poi il ricorrente patrocinio che tale disposizione -peraltro applicabile solo per gli accreditamenti definitivi - non potrebbe prescindere da un motivato vaglio dell'autorità amministrativa circa le ragioni che possono condurre il singolo operatore a non prestare adesione alle condizioni unilateralmente dettate dalla PA nell'assegnazione del tetto di spesa (come del resto già ben chiarito da questo Tar con plurime sentenze del 4 giugno 2009 su una analoga clausola inserita nella deliberazione commissariale n. 3/08 relativa ai tetti di spesa 2008 per prestazioni sanitarie ospedaliere).

Si è costituita in giudizio la Regione Abruzzo, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, che ha depositato il rapporto sui fatti di causa predisposto dalla Direzione Politiche della Salute della Giunta. In quella sede l'amministrazione intimata ha fra l'altro insistito sul carattere vincolante del Piano di rientro scaturito dall'accordo fra Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e la stessa Regione (che l'ha approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 13.3.2007).

Alla pubblica udienza del 13.1.10 la causa è stata riservata a sentenza.

DIRITTO

L'odierna ricorrente è istituzione sanitaria provvisoriamente accreditata, che eroga prestazioni di specialistica ambulatoriale. Essa impugna con il presente ricorso:

- la delibera commissariale 19/09 con cui la Regione Abruzzo ha fissato in data 26 marzo del 2009 il budget complessivo relativo alla spesa 2008 per le prestazioni di specialistica ambulatoriale (limite stabilito in euro 25.000.000,00 per le prestazioni ai cittadini residenti nella regione ed in euro 1.008.184 per i cittadini extraregionali così come previsto nel Piano di Rientro approvato con delibera di giunta n. 224/07), ripartendo poi tale budget complessivo tra i singoli operatori accreditati, con approvazione di un modello di contratto negoziale;

- le delibere commissariali 32 e 60 del 2009 con cui -nel disporre tempi brevi per la sottoscrizione - sono state previste delle integrazioni al modello negoziale mediante l'apposizione di clausole che impongono la rinuncia da parte degli operatori ad ulteriori pretese rispetto ai limiti stabiliti nell'accordo che sottoscrivono, pena la sospensione dell'accreditamento.

Il capo di impugnativa avverso la delibera 19/09 è fondato.

Come già considerato dal Tribunale con sentenza 266/09 (che ha annullato una similare determinazione commissariale in materia di tetti di spesa), la programmazione sanitaria -anche se non necessariamente preventiva- deve pur sempre ultimarsi nel più breve tempo consentito dalle esigenze di adeguata istruttoria, nel quadro di un sollecito e leale espletamento dei relativi adempimenti. Viceversa il notevole ritardo dell'intervento - specie se autoritativo - "...impone una puntuale valutazione delle situazioni giuridiche soggettive e delle aspettative maturate dai singoli operatori, non potendosi prescindere da un'approfondita considerazione del tempo trascorso, con una soluzione che non può risolversi in una compromissione di interessi a senso unico; da qui la necessità che, nell'ambito delle scelte politico- istituzionali spettanti alla regione, venga trovato un equo e giustificato contemperamento delle varie esigenze fondamentali che impingono sulla materia: la pretesa degli assistiti alle prestazioni sanitarie, il mantenimento degli equilibri finanziari, gli interessi degli operatori privati e l'efficienza delle strutture pubbliche" (sic, Cons. di Stato. Sez.IV, decisione 13 luglio 2000, n. 3920, richiamata dalla citata sentenza di questo Tar n. 266/09).

Pertanto, il ritardo con il quale l'amministrazione stabilisce i limiti di spesa rinforza e non attenua l'esigenza di una istruttoria partecipata, in cui possano essere funditus acquisite ed esaminate le ragioni delle singole strutture accreditate; tra queste va senz'altro annoverata la loro situazione di fatturato determinatasi durante il periodo ormai trascorso, senza che il ritardo medesimo possa in alcun modo giustificare un'istruttoria più sbrigativa per evitare ulteriori dilazioni; più in particolare la PA procedente - nel caso in cui si trovi a pianificare solo a posteriori i livelli di assistenza del servizio sanitario nazionale su prestazioni ormai rese dalle strutture private, non può invocare l'urgenza di provvedere, evidentemente ignorata allorquando sarebbe stato fondamentale ultimare il procedimento per tempo. Diversamente opinando, del resto, si formalizzerebbe una sorta di beffa per le strutture accreditate, rimaste prive di una procedura partecipata di tipo preventivo, e poi paradossalmente penalizzate dall'azione amministrativa tardiva che -per non aggravare i ritardi - omette di attivare il contraddittorio mirato almeno a comporre (non a senso unico) le disfunzioni di una regolazione ex post. Senza oltre considerare che in tal modo la PA sanitaria vedrebbe addirittura premiata l'azione programmatoria posticipata, potendo prima profittare -senza limiti prefissati - di una imponente supplenza privatistica nell'erogazione indiretta del servizio sanitario nazionale (sollevando le strutture pubbliche in difficoltà, od addirittura non in grado di assicurare la quantità e/o qualità delle prestazioni richieste dai cittadini), salvo poi invocare successivamente le insormontabili esigenze di bilancio, per escludere dal rimborso quanto eccedente dai limiti di spesa successivamente determinati.

Tra l'altro, la stessa Corte Costituzionale ha nel 2005 ribadito l'importanza del momento negoziale di confronto, all'interno della programmazione delle prestazioni erogabili, tra le Regioni- ASL competenti e le strutture interessate (art. 8- quinquies del d.lgs.229/1999), tanto da ritenere tali accordi contrattuali degli imprescindibili presupposti di legittimità costituzionale, mirati a bilanciare il parziale superamento del principio della parificazione e della concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private (principio già introdotto con la prima riforma sanitaria del 1992 e poi progressivamente sostituito nella successiva legislazione da quello della programmazione e del contenimento della spesa pubblica). In particolare la Consulta ha affermato che (solo) "la natura negoziale di questi accordi previsti dalla norma censurata esclude (...) il preteso carattere di arbitrarietà delle scelte poste in essere in questo settore dalle amministrazioni competenti, cosicché appare insussistente anche la censura formulata in riferimento ai canoni di buon andamento e imparzialità prescritti dall'art. 97 della Costituzione" (Corte Costituzionale sentenza n. 200/2005).

Resta inteso che i citati presupposti di costituzionalità (e di legittimità dell'azione amministrativa) verrebbero del tutto frustrati, ove tale fase pattizia si limitasse alla predisposizione autoritativa di modelli contrattuali imposti, a loro volta attuativi di riparti di spesa effettuati senza alcuna (effettiva) partecipazione procedimentale, e per di più per la regolazione ex post di periodi ormai trascorsi, nei quali la supplenza sanitaria è stata comunque aliunde assicurata.

Ovviamente la evidenziata esigenza di compiuta istruttoria in caso di limiti di spesa tardivi comporta anche l'esperibilità di puntuali ed efficaci verifiche sulla ritualità e sulla effettività dell'azione erogativa che le singole Strutture accreditate riferiscono di aver effettuato nel periodo di riferimento, e ciò al fine di evitare che il regime posticipato della pianificazione finisca per favorire -a vantaggio degli organismi sanitari più scaltri- abusi parimenti intollerabili. In questo contesto (ma senza delimitare il ben più vasto spettro dei controlli, ivi compresi quelli meramente documentali) potrà variamente valutarsi un eventuale "eccesso" di prestazioni rese dal singolo organismo sanitario privato, mediante idonea verifica della complessiva richiesta di similari prestazioni sanitarie nella zona e nel periodo considerati, accertando se e quanta parte della quota fatturata dall'istituto accreditato avrebbe potuto essere sostenuta dalla struttura pubblica in loco, senza attese significative. Resta peraltro evidente che nel caso di saturazione erogativa del SSN e di conseguente impossibilità della organizzazione istituzionale a far fronte alle esigenze sanitarie della collettività -beninteso, con la tempestività che i casi clinici richiedono- resta difficilmente riducibile il relativo rimborso alla struttura accreditata, al contrario di quanto potrebbe invece verificarsi nella situazione inversa.

Alla luce di tali considerazioni, il collegio non può che rilevare come l'istruttoria che ha preceduto la delibera commissariale 19/09 sui limiti di spesa 2008 (globali e ripartiti) nel settore della specialistica ambulatoriale non presenti affatto quei sostegni istruttori e partecipativi in precedenza puntualizzati, soprattutto per fattispecie -come quella in vertenza- caratterizzate dall'ormai decorso temporale del periodo oggetto di regolazione.

In particolare, dagli unici passaggi della delibera in cui viene dato sommario conto di un qualche contraddittorio procedimentale, si evince solo l'avvenuto espletamento di una previa audizione delle "Associazioni di categoria e singoli erogatori non associati al fine di definire i budget per singolo erogatore per l'annualità 2008", con un tentativo del commissario in quella sede "...di raggiungere un'intesa con gli erogatori privati" mediante un accordo transattivo, "riservandosi in caso contrario di provvedere alla determinazione dei tetti di spesa e della tipologia e numero delle prestazioni in relazione ai documenti ufficiali della Regione Abruzzo quale il Piano Sanitario Regionale 2008/2010 (L.R. n. 5/08), il Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, nonché in base alle conoscenze derivanti da studi ufficiali e documenti a livello nazionale e regionale, considerando altresì le indicazioni emerse in sede di trattative". Sull'esito di tali tentativi si conclude poi in modo laconico, con il prendere "atto che non si è arrivati ad un'intesa sottoscrivibile da tutti i soggetti interessati".

Torna pertanto a ribadirsi come le riferite risultanze istruttorie si manifestino del tutto insufficienti ad assicurare quel contraddittorio (addirittura "pattizio" e non solo procedimentale, secondo quanto considerato dalla corte costituzionale nella citata pronuncia 200/2005), necessario a supportare la determinazione retroattiva dei limiti di spesa, senza che sia stato dato alcun conto - a titolo di mero esempio- delle ragioni poste a base della mancata adesione alla proposta transattiva, della quantità e della qualità erogativa effettivamente assicurata dalle strutture accreditate agli utenti del SSN durante l'anno 2008 et similia.

Né in contrario può risultare sufficiente l'allegazione dei vincoli di spesa più volte invocati a sostegno motivazionale della delibera, trattandosi di impegni ed indirizzi politici senz'altro rilevanti ma non ex se inderogabili, visto che in caso di disattenzione impegnerebbero la Regione a reperire aliunde i maggiori esborsi mediante misure fiscali compensative, così da non poter costituire la ragione unica della quantificazione. Tra l'altro - anche senza discutere l'entità del budget complessivo nella misura stabilita dai piani di rientro- resta il fatto che la delicata operazione di riparto fra singoli operatori della quota disponibile avrebbe comunque dovuto comportare - rispetto alle scarna motivazione sopra enunciata - un ben diverso apprezzamento delle variegate e differenziate posizioni soggettive di ciascun erogatore, secondo i criteri in precedenza esposti.

La delibera 19/09 ha peraltro espressamente considerato (ad evidente giustificazione di un provvedimento poco partecipato e condiviso) "che si è giunti al mese di marzo del corrente anno per cui occorre procedere con la massima urgenza alla definizione dei tetti di spesa per singolo operatore relativamente all'anno 2008". In contrario, torna tuttavia a ribadirsi che le esposte lacune procedimentali e motivazionali non trovano alcuna esimente nella finalità di non aggravare ulteriormente il ritardo regolatorio della Regione, poiché la determinazione dei tetti di spesa per periodi ormai trascorsi determina, in capo alla PA procedente, l'esigenza opposta di un rinforzo, e non già di un affievolimento, delle garanzie partecipative a favore delle strutture interessate. Resta poi ovvio come non possa diversamente rilevare la circostanza che il commissario procedente abbia agito prontamente rispetto al suo insediamento, poiché ciò che rileva è la situazione di ritardo in cui è incorsa l'amministrazione, a prescindere dalla tempistica di avvicendamento degli organi di vertice.

In definitiva - come anche riassuntivamente considerato da questo Tar nella citata pronuncia 266/09 - la tardività della determinazione, in una all'omessa considerazione della situazione oggettivamente verificata in capo ai singoli operatori alla data di adozione della delibera, rendono illegittima la determinazione assunta, comportando la positiva delibazione del primo motivo di ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato.

Parimenti fondato è il secondo capo di impugnativa, con cui vengono censurate le delibere commissariali n. 32/2009 e n. 60/09, entrambe integrative del modello negoziale allegato con la delibera di base 19/09 (trattasi, come sopra visto, di prescrizioni che formalizzano la rinuncia del sottoscrittore verso qualsiasi pretesa od azione per remunerazioni ulteriori rispetto al limite individuale stabilito, con richiami espressi agli effetti di cui all'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies del D.lgs. 502/92, secondo cui "In caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8 - quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati e' sospeso».

In primo luogo va chiarito che tali delibere rappresentano una sorta di appendice esecutiva del provvedimento commissariale 19/09, con cui sono stati stabiliti i budget della riabilitazione ed è stato predisposto il modello contrattuale riservato alla sottoscrizione degli istituti accreditati; trattasi dunque di disposizioni consequenziali rispetto all'atto presupposto, ormai annullato a seguito dell'accoglimento del precedente profilo censorio; da ciò consegue la compresenza di vizi derivati, che conducono le delibere accessorie n. 32/09 e 60/09 alla medesima sorte caducatoria.

Queste ultime presentano comunque autonomi profili vizianti che il collegio intende evidenziare.

La ricorrente ha specificamente censurato il richiamo operato dal commissario all'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies del D.lgs. 502/92, interpretato come un monito ingiusto ed aggressivo dell'amministrazione a sottoscrivere l'"accordo" senza indugi, pena la sospensione automatica dell'istituzione discorde dal regime di accreditamento (da intendere peraltro quale accreditamento definitivo e quindi -sempre secondo la tesi esposta- estraneo alla fattispecie transitoria e provvisoria nella quale ancora si versa).

Ora, vero è che la delibera commissariale 60/09 si limita a riportare la norma senza specificarne la chiave di lettura (e senza riferirsi direttamente alle conseguenze della mancata stipula), tuttavia non può sottacersi che la disposizione viene inserita nel modello di contratto dopo aver ammonito la struttura contraente sul divieto di "far valere qualsivoglia azione avverso gli atti negoziali regionali prodromici ai termini della contrattazione, pena la non validità della sottoscrizione", e dopo aver tra l'altro avvertito che in tal caso si formalizzerebbe ex se l'invalidità della sottoscrizione; è a questo punto che nel predetto modello si paventano anche "i conseguenti effetti di cui all'art. 8 quinquies comma 2 quinquies d.lgs. 502/92", con una chiara finalità di evidenziare l'ulteriore conseguenza della sospensione dell'accreditamento, da riferire a fortiori anche al termine massimo di 30 giorni che gli istituti erogatori avrebbero avuto a disposizione per convincersi a stipulare il contratto.

In proposito va premesso che non può condividersi l'assunto di parte circa l'attuale inoperatività della norma, dovendosi in contrario ritenere quest'ultima agevolmente riferibile ad ogni tipo di accreditamento, senza che il semplice rinvio lessicale all'accreditamento "istituzionale" possa ex se escludere proprio il regime attuale ed effettivo, ancora caratterizzato dalla provvisorietà. Ciò non di meno, la disposizione in esame, introdotta dall'art. 79 del d.l. n. 112/2008, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, deve trovare una interpretazione costituzionalmente orientata, non potendosi sostenere che, al verificarsi del fatto oggettivo costituito dalla mancata sottoscrizione, possa conseguire, in via di automatismo, la sospensione dell'accreditamento.

Il collegio richiama dunque quanto già affermato dal tar con la pronuncia 266/09, secondo cui "la conseguenza sanzionatoria minacciata (...) non può che conseguire (...) ad un procedimento di verifica, che involga, evidentemente e soprattutto, anche le cause della mancata sottoscrizione e la loro imputabilità soggettiva, oltre che la considerazione complessiva del comportamento dell'operatore e la valutazione di proporzionalità della sanzione medesima, neppure risultando indifferente, come nel caso che ne occupa, la eventuale contestazione della correttezza delle determinazioni a monte".

Infine non supera lo scrutinio di legittimità anche il divieto a carico del soggetto contraente -pena l'invalidazione della sottoscrizione- di astenersi verso qualsiasi azione mirata a pretendere somme ulteriori, rispetto al budget individuale riconosciutogli dalla Regione.

Anche se la ricorrente non ha specificamente censurato tale clausola (limitandosi a contestare l'ulteriore sanzione applicativa dell'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies del D.lgs. 502/92), deve tuttavia considerarsi che la doglianza può parimenti estrapolarsi dalla causa petendi del gravame allorquando viene lamentata l'unilateralità dell'azione commissariale.

Riprendendo argomentazioni poste a base dell'accoglimento del capo di impugnativa sulla delibera 19/09 determinativa dei tetti di spesa, il difetto di partecipazione e di istruttoria nella quantificazione a posteriori dei budget risulta aggravato dal difetto di consensualità che ha caratterizzato anche la predisposizione del modello di contratto, nel quale si prevedono meccanismi di consenso "obbligato", ove qualsiasi peso negoziale della struttura contraente risulta severamente inibito. Ed in tal senso nessun richiamo all'istituto civilistico della transazione ex art. 1965 c.c. può essere condiviso, poiché nella specie il percorso che ha condotto alla predisposizione della clausola è il risultato, non già di reciproche concessioni fra le parti, bensì di una determinazione autoritativa della PA, che evidentemente interpreta il potere negoziale della parte privata nella sola facoltà di accettazione o non accettazione del modello unilateralmente predisposto.

Quanto sopra, in aperto contrasto con le esigenze ravvisate dalla Corte Costituzionale con la segnalata sentenza 200/05, in cui è stata valorizzata la fase negoziale di (effettivo) confronto tra l'autorità sanitaria e le strutture accreditate prevista dall'art. 8 quinquies del d.lgs. 229/1999.

Va pertanto ritenuto fondato anche il secondo capo di impugnativa del gravame in epigrafe, che trova pertanto integrale accoglimento. Ne consegue l'annullamento delle tre delibere impugnate.

Sussistono ragioni per compensare integralmente le spese di lite.

P. Q. M.

Accoglie il ricorso in epigrafe, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

 

IL PRESIDENTE

Cesare Mastrocola

L'ESTENSORE

Paolo Passoni

IL CONSIGLIERE

Maria Abbruzzese

 

Depositata in Segreteria il 3 febbraio 2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

 

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