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N. 03312/2010 REG.SEN.

N. 07499/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Numero 3312/2010

- sul ricorso numero di registro generale 7499 del 2008 proposto da: xxx, xxx, rappresentati e difesi dagli avv.ti Vincenzo Alibrandi e Romolo G. Cipriani, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, viale Medaglie D'Oro, 157; - sui motivi aggiunti, proposti da xxx e xxx, rappresentati e difesi dall'avv. Ezio Bonanni, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Crescenzio, 2 Sc. A Int. 1;

contro

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti di

Soc. Ansaldobreda Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitasi in giudizio;

per l'annullamento

del D.M. 12/03/08, per la parte afferente la Provincia di Pistoia, avente ad oggetto: “Modalità attuative dei commi 20 e 21 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 247 concernente la certificazione di esposizione all’amianto di lavoratori occupati in aziende interessate dagli atti di indirizzo ministeriale”, registrato alla Corte dei Conti il 23.4.2008 e pubblicato sulla Gazzetta >Ufficiale-Serie Generale n. 110 del 12.5.2008.

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio e la successiva memoria del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2010 il consigliere Renzo Conti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in trattazione, notificato l’11 luglio 2008 e depositato il successivo 25 luglio, i ricorrenti indicati in epigrafe, tutti dipendenti della Breda Costruzioni ora Ansaldobreda s.p.a., richiamato il contenzioso intrapreso davanti al Giudice del Lavoro, premettono che:

- il Ministero del Lavoro ha emanato due direttive all’INPS e all’INAIL: con la prima del 1999 sono state confermate le valutazioni espresse dal Giudice del Lavoro relativamente al rischio amianto per il periodo 1985-1990 e con la seconda del 2001 veniva riconosciuto tale rischio anche per gli anni 1986, 1987, 1988 e 1989 e ciò non soltanto per la esposizione conseguente alle lavorazioni svolte, ma anche per l’inquinamento derivante dalla scoibentazione del tetto dello stabilimento;

- le categorie interessate hanno chiesto reiteratamente il prolungamento di tali termini.

Tutto ciò premesso impugnano il decreto del Ministero del Lavoro di concerto con quello delle Finanze adottato il 12.3.2007 attuativo dell’art. 1 della legge n. 247/2007, deducendo i seguenti motivi:

1)-violazione del termine previsto dal comma 22 dell’art. 1 della legge 24.12.2007, n. 247;

2)-mancanza della titolarità di poteri;

3) omessa valutazione preventiva della situazione di fatto e di diritto dei lavoratori interessati ed in special modo mancata valutazione dei rischi connessi all’esecuzione di lavori di scoibentazione del tetto dello stabilimento.

Si è costituito per resistere il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, il quale, con successiva memoria del 9.11.2009, ha contrastato le tesi dei ricorrenti.

Con autonomi motivi aggiunti, notificati il 6.11.2009 e depositati il 16.11.2009 i ricorrenti xxx e xxx (con un diverso difensore), dopo avere evidenziato che con sentenza di questa sezione 18.6.2009 n. 5750 l’impugnato D.M. è già stato annullato nella parte in questa sede censurata e che sarebbe cessata la materia del contendere, tuttavia, hanno proposto ulteriori censure, concludendo con la richiesta di dichiarazione di illegittimità dell’impugnato decreto in parte qua, e così dagli stessi paragrafati:

A)- violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 20, 21 e 22 della L. n. 247 del 2007 anche in relazione agli articoli 24, 70, 76, 77 97, 102 e 111 Cost.. Violazione e falsa applicazione degli articoli 32, 35, 36, 37, 38 e 41 II comma Cost.;

B)- Violazione del principio di legalità e certezza del diritto. Violazione e falsa applicazione degli articoli , 1, 2, 3, 4, 29, 31, 31, 32, 35, 36, 37, 38 e 41 , comma 2 Cost.; Violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 8 della Legge n. 257 del 1992 e dell’art. 1, commi 20, 21 e 22 della L. n. 247 del 2007; Violazione e falsa applicazione degli articoli 24 e 97 Cost.; Violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli articoli 24 e 97 Cost.; Violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli articoli 102 e 111 Cost.; Violazione e falsa applicazione degli articoli 1, protocollo 1 anche in relazione agli articoli 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, e 14 CEDU e/protocollo n. 12 CEDU. Violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli articoli 136 e ss. e 141 trattato CE. Violazione della Convenzione n. 162 OIL;

C)- Nullità degli atti amministrativi e/o dell’art. 1 lett. b) del D.M. 12 marzo 2008 e/o nullità dell’atto INAIL del 18 maggio. Per eccesso di potere per sviamento, violazione e falsa applicazione di tutte le norme di cui ai punti A) e B);

D)- Violazione e falsa applicazione di tutte le norme di cui alla legge n. 241 del 1990 e s.m.i. Eccesso di potere per sviamento. Violazione e falsa applicazione di tutte le norme indicate ai punti A), B) e C); in riferimento all’atto INAIL del 18 maggio 2008 e alla “rilevazione dei siti produttivi interessati dall’applicazione della legge 247/2007”.;

E)- Nullità e/o illegittimità degli atti impugnati, per eccesso di potere, per sviamento, contraddittorietà illogicità, travisamento dei fatti e disparità del trattamento e/o difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione di tutte le norme di cui ai punti A), B) e C e D);

F)- Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea ex art. 234 Trattato CE;

G)- Violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 97 della Cost. e di tutte le norme della Carta Costituzionale. Eccesso di potere. Violazione e falsa applicazione di tutte le norme CEDU. Violazione e falsa applicazione degli articoli 136 e ss. E 141 CEDU. Eccezione di illegittimità costituzionale, anche per violazione di norme CEDU.

La causa è stata, quindi, chiamata e posta in decisione all’udienza pubblica del 21 gennaio 2010.

DIRITTO

Il ricorso è volto ad ottenere l’annullamento del decreto 12/03/08, del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro delle Finanze, avente ad oggetto: “Modalità attuative dei commi 20 e 21 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 247 concernente la certificazione di esposizione all’amianto di lavoratori occupati in aziende interessate dagli atti di indirizzo ministeriale”, nella parte afferente la Provincia di Pistoia.

Va preliminarmente esaminata la richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, avanzata dai ricorrenti xxx e xxx in relazione alla sopravvenuta sentenza di questa sezione 18.6.2009 n. 5750, resa su ricorso di altri ricorrenti, con la quale il menzionato decreto è stato annullato “nell’art. 1, lett. b) l’espressione “ nei reparti indicati nei predetti atti di indirizzo, limitatamente ai reparti od aree produttive per i quali i medesimi atti riconoscano l’esposizione protratta fino al 1992;” e nell’atto di cui alla nota INAIL – Direzione Centrale prestazioni – Ufficio III n. 60002 del 19 maggio 2008 ed in particolare al quarto capoverso l’espressione “nei reparti per i quali i predetti atti di indirizzo riconoscano l’esposizione protratta fino a tutto il 1992”, il quinto capoverso e l’elenco di cui all’allegato 3 nella parte in cui non prevede l’applicazione dei benefici di cui all’art. 13, comma 8 della L. n. 257 del 1992 nei confronti di lavoratori i cui stabilimenti siano ricompresi in altrettanti atti di indirizzo che recano date di esposizione entro il 1992

Premessa la inconciliabilità della richiesta di cessazione della materia del contendere con la contestuale proposizione di motivi aggiunti - il che la renderebbe inammissibile per incertezza - la stessa non è, comunque, meritevole di accoglimento, in quanto la menzionata sentenza non risulta ancora passata in giudicato.

I predetti motivi aggiunti, con i quali sono state dedotte ulteriori censure rispetto a quelle espresse nel ricorso introduttivo, risultano inammissibili, in quanto tardivamente proposti (e la tempestività dei motivi aggiunti è rilevabile d’ufficio: cfr. Cons. Stato Sez. IV 19/10/06 n. 6229).

Costituisce principio consolidato in giurisprudenza, infatti, che il thema decidendum è delineato dalle censure dedotte con il ricorso introduttivo (cfr. Cons.St., V, 29.4.2009, n. 2728), che può essere ampliato con la proposizione di motivi aggiunti dopo la scadenza dei termini di impugnazione, unicamente nell’ipotesi in cui il ricorrente venga a conoscenza, successivamente alla proposizione del ricorso, di elementi oggettivi in precedenza non conosciuti senza colpa (cfr. Cons.St., IV, 24.8.2009, n. 5020).

Ciò nella considerazione che, ove si consentisse la proposizione di motivi nuovi e distinti rispetto a quelli avanzati con il ricorso introduttivo, si avrebbe una sostanziale elusione del termine perentorio per l’impugnativa giurisdizionale.

Nella specie, le illegittimità oggetto dei citati motivi aggiunti non trovano giustificazione in fatti o documenti nuovi e, conseguentemente, potevano e dovevano essere dedotte tempestivamente in quella sede.

Né può considerarsi fatto nuovo, idoneo a legittimare la proposizione dei motivi aggiunti di cui trattasi, la richiamata e sopravvenuta sentenza di questa sezione 18.6.2009 n. 5750, sul cui unico presupposto gli stessi sono stati proposti, trattandosi di elemento estraneo al procedimento relativo all’adozione dell’impugnato decreto.

Può passarsi alla trattazione del ricorso introduttivo.

Con il primo motivo i ricorrenti deducono l’illegittimità dell’impugnato decreto, sull’assunto che lo stesso sarebbe stato adottato oltre il termine di 60 giorni fissato dall’art. 1, comma 22, della legge 24.12.2007, n. 247.

Il motivo è destituito di fondamento.

E’ ben vero che il predetto articolo prevede che “Le modalità di attuazione dei commi 20 e 21 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”. E’ altrettanto vero però che il citato termine, come correttamente eccepito dalla difesa erariale, non può in alcun modo ritenersi perentorio.

Costituisce principio consolidato in giurisprudenza (cfr. da ultimo Cons. St.VI, 14.1.2009, n. 140) che i termini imposti all’amministrazione sono in generale ordinatori, salvo che non siano qualificati come perentori dal legislatore, ovvero se ne possa desumere la perentorietà dalla”ratio legis”, ovvero dalla previsione di una sanzione a carico dell’amministrazione medesima, circostanze queste non rinvenibili nella fattispecie in esame.

A tale stregua, il termine in questione deve ritenersi meramente sollecitatorio, con la conseguenza che la sua inosservanza non determina l’illegittimità dell’impugnato decreto.

Parimenti infondato è il secondo motivo, con il quale i ricorrenti deducono l’illegittimità dell’impugnato decreto, sull’assunto che sarebbe stato adottato in carenza di potere stante le dimissioni del Governo alla data della sua adozione.

Ciò nella considerazione che l'adozione di un decreto attuativo di una disposizione legislativa, prevista dalla stessa disposizione, non eccede i limiti dell'ordinaria amministrazione e non è quindi in contrasto con le disposizioni usualmente impartite con circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in occasione delle dimissioni (nella specie, circolare n. 1.4.2/59222 del 25.1.2008) per assicurare la continuità dell'azione amministrativa (cfr. Cons. St., Cons. St., sez. IV, 5 novembre 1991 n. 890; Cons. St., sez. VI, 29 marzo 1983, n. 244).

Con il terzo motivo i ricorrenti deducono, infine, i vizi di carenza di istruttoria e di contraddittorietà, sull’assunto, che non sarebbe stato preceduto da alcuna valutazione tecnica con particolare riferimento alla Provincia di Pistoia e sussisterebbe un contrasto tra l’art. 1, lett. b) del decreto e l’art. 2, punto 2) del decreto medesimo.

Le doglianze non sono meritevoli di accoglimento.

Quanto alla lamentata carenza di istruttoria volta ad accertare la presenza di residui di amianto entro un determinato periodo, vanno condivise le considerazioni della difesa erariale, secondo le quali con la legge n. 247/2007 il Legislatore ha previsto una procedura di valutazione di esposizione all’amianto che, rispetto a quella dettata dall’at. 47 della legge n. 326/2003, valorizzasse, ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali, i periodi già certificati dall’INAIL per effetto degli atti di indirizzo.

Dispone, infatti, l’art. 1, comma 20, della citata legge n. 247/2007 che “Ai fini del conseguimento dei benefìci previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono valide le certificazioni rilasciate dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai lavoratori che abbiano presentato domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all’amianto fino all’avvio dell’azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale” .

A tale stregua nessuna specifica attività istruttoria con specifico riferimento allo stabilimento Ansaldo Breda s.p.a. era richiesta per l’adozione delle disposizioni applicative. Parimenti destituita di fondamento è la dedotta contraddittorietà tra l’art. 1, lett. b) e l’art. 2, punto 2) del decreto impugnato.

Al riguardo appare opportuno richiamare il contenuto delle predette disposizioni.

L’art. 1 nell’individuare i lavoratori destinatari dei benefici previsti dall'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, al punto b) fa riferimento a quelli che “hanno prestato nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo adottati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale la propria attività lavorativa, con esposizione all'amianto per i periodi successivi all'anno 1992 fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, con le mansioni e nei reparti indicati nei predetti atti di indirizzo, limitatamente ai reparti od aree produttive per i quali i medesimi atti riconoscano l'esposizione protratta fino al 1992”.

Il successivo art. 2, nel disciplinare il procedimento per il riconoscimento dei benefici in questione, dispone al punto 1) che I lavoratori di cui all'art. 1 devono presentare domanda all'INAIL, entro il termine di 365 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'indicazione della sussistenza delle condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo art. 1 ed al punto 2) che “La durata di esposizione all'amianto per i periodi di attività lavorativa svolta nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo ministeriale successivamente all'anno 1992 fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, è certificato dall'INAIL”.

Come evidenziato dalla difesa erariale, gli atti di indirizzo richiamati al punto b) dell’art. 1) del decreto, nell’individuare le mansioni, i reparti ed i periodi da considerare utili ai fini del riconoscimento dei benefici di cui all’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, stabilivano, in relazione a ciascuno di essi, la data di cessazione di esposizione all’amianto, avvenuta per la maggior parte dei casi in periodi antecedenti al 1992.

Non sussiste, pertanto la dedotta contraddittorietà, peraltro non adeguatamente esplicitata, essendosi i ricorrenti limitati ad affermare apoditticamente “un contrasto rilevante che non fa comprendere quale sia l’effettiva portata della medesima”.

In conclusione e per quanto sopra argomentato, previa declaratoria di inammissibilità dei proposti motivi aggiunti, il ricorso introduttivo va respinto in ordine a tutte le censure dedotte.

Sussistono giusti motivi, stante la particolare natura della controversia, per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti e onorari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. III bis, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge e dichiara inammissibili i proposti motivi aggiunti.

Spese, diritti e onorari, compensati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Renzo Conti, Consigliere, Estensore

Francesco Brandileone, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/03/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

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