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N. 21741/2010 REG.SEN.

N. 10273/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 10273 del 2007, proposto da:

L. Salvatore, rappresentato e difeso dall'avv. Vania Romano, con domicilio eletto presso Vania Romano in Roma, v.le G. Mazzini, 6;

contro

Ministero della Difesa, Procura Generale c/o la Corte dei Conti, Procura Regionale Corte dei Conti Lazio, non costituiti;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della nota in data 11.10.2007, emessa dal Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, prot. n. M D GMIL 09VI 20 CNT 03 / GM 8437/12187, con cui è stata rigettata l’istanza presentata dal ricorrente per ottenere il rimborso delle spese legali relative al primo ed al secondo grado del processo subito innanzi alla Corte dei Conti; nonché della nota emessa dal Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare in data 13 settembre 2007, prot. n. M D GMIL 09VI 20 CNT 03/ GM 8437/11064, con cui si informava il ricorrente di aver richiesto il giudizio di interpretazione alla Procura della Corte dei Conti; e di ogni altro atto presupposto, conseguente ovvero connesso, ivi in particolare inclusi la nota della Procura Generale presso la Corte dei Conti, prot n. PG 14914/2007 P del 18 settembre 2007, la nota della Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei Conti, prot. n. G/2001/00006/SPE 54762 del 12 settembre 2007; nonché per quanto occorrere possa, le note del medesimo Ministero resistente - DGPM prot. n. MD GMIL 09VI 20 CNT 03/GM 8437/8669 del 4 luglio 2007 e DGPM, prot. n.. M D GMIL 09VI 20 CNT 03/GM8437/4695 del 5 aprile 2007;.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2010 il dott. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori avv.to Vania Romano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame, parte ricorrente – previa impugnazione in via strumentale degli atti con i quali l’intimata amministrazione ha rigettato l’istanza per ottenere il rimborso delle spese legali relative al primo e secondo grado del processo subito innanzi alla Corte dei conti – chiede il riconoscimento del proprio diritto al rimborso di tali spese.

In punto di diritto, essa deduce:

1)violazione e falsa applicazione dell’art. 3, c. 2 bis, del D.L. 23/10/1996. n. 543 e dell’art. 18, c. 1, D.L. n. 67/1997 - falsa applicazione dell’art. 10 bis, c. 10, del D.L. n. 203/2005 e degli artt. 78, R.D. n. 1214/1934, 25, R.D. 1038/1933 e 6, DPR n. 260/1998 – violazione degli artt. 3 e 10 bis della L. n. 24171990 – eccesso di potere sotto vari profili;

2) )violazione e falsa applicazione dell’art. 3, c. 2 bis, del D.L. 23/10/1996. n. 543 e dell’art. 18, c. 1, D.L. n. 67/1997 (sotto altri profili) – falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonché dell’art. 8, DPR n. 115/2002 – mancata considerazione dei fatti – difetto di istruttoria e di motivazione – violazione dell’art. 2 della tariffa professionale forense – falsa applicazione degli artt. 78 del R.D. n. 1214/1934, 25, R.D. 1038/1933 e 6, DPR n. 260/1998 (sotto altri profili) – eccesso di potere sotto molteplici profili.

Il ricorso è infondato nei sensi che seguono.

Recita l’art. 3, comma 2 bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (aggiunto dal D.L. 23/10/1996, convertito con modificazioni in legge 20 dicembre 1996, n. 639 recante ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti. convertito in legge”): “In caso di definitivo proscioglimento ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza”.

L’art. 10 bis, c. 10, D.L. 30 settembre 2005 n. 203 - convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, recante ad oggetto “Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” ha statuito – nel testo ratione temporis vigente - che “Le disposizioni dell'art. 3, c. 2 bis del D.L. 23/10/1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 639/1996 … si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 91 del c.p.c. liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all'amministrazione di appartenenza”.

Con l’art. 17, D.L. 1/7/2009, n. 78, convertito in legge 3/8/2009, n. 102 (non applicabile, ratione temporis, alla fattispecie in esame) si è inserita, nella precedente disposizione interpretativa, la frase “non puo' disporre la compensazione delle spese del giudizio …”.

Dispone, infine, l’art. 1, c. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20: “La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. In ogni caso e' esclusa la gravita' della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimita', limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi”.

Quello sopra il quadro normativo di riferimento, come seguono le considerazioni in diritto.

Il Collegio non ignora la circostanza che in materia di rimborso spese legali ed in sede di interpretazione del relativo disposto normativo debbano essere registrati pregressi, contrastanti orientamenti giurisprudenziali.

Parte della giurisprudenza (cfr (cfr. Cons. St., sez. III, 11 novembre 2008, n. 1914/2008; id., 14 ottobre 2008, n. 2391/2008; id., 29 gennaio 2008, n. 98/2008; Cass., sez. lav., 24 novembre 2008, n. 27871; sez. lav., 19 novembre 2007, n. 23904; Cons. stato), ritiene che il datore di lavoro pubblico sia tenuto a rimborsare le spese legali sostenute dal dipendente implicato in giudizio amministrativo di responsabilità erariale, per fatti connessi al servizio svolto o all'ufficio ricoperto, in ragione di un principio generalissimo e fondamentale dell’ordinamento amministrativo che discende, per un verso, dall'interesse dell'amministrazione allorquando l'inadempimento, l'imputazione o l'addebito riguardino un'attività svolta in diretta connessione con i fini dell'ente e siano, in definitiva, ascrivibili all'ente stesso; per altro verso, dal divieto di arricchimento senza causa e dalla regola generale di cui all'art. 1720, co. 2, c.c., dettata in tema di rapporti fra mandante e mandatario, secondo la quale il mandatario ha diritto ad esigere dal mandante il risarcimento dei danni subiti a causa dell'incarico.

Logico corollario di tali premesse sono:

a)l’applicazione del principio anche a fattispecie anteriori all’entrata in vigore delle specifiche norme;

b)l'affermazione che la pretesa al rimborso delle spese legali non ha consistenza di interesse legittimo ma di diritto soggettivo, la cui sussistenza è subordinata al ricorrere di alcune condizioni normativamente stabilite.

Deve annotarsi, tuttavia, che l’affermazione di cui sopra sub a) non è del tutto pacifica.

Altro indirizzo giurisprudenziale (cfr per tutte Cd.s. sez. IV, 26/11/2009, n. 7439), che il Collegio condivide in quanto più aderente alla peculiarità dell’ordinamento amministrativo, esclude, infatti, che la disposizione normativa sul rimborso delle spese legali presenti portata confermativa di un principio già esistente nell'ordinamento.

Si afferma, condivisibilmente, che non è presente nel nostro ordinamento giuridico un principio generale di rimborsabilità delle spese legali; esistono singole, frammentate e limitate ipotesi espresse di rimborso delle spese: trattasi, invero, di previsioni settoriali che, semmai, risultano indicative proprio della specificità del beneficio, e non già della "generalità" dello stesso; e per il precipuo e differente carattere di normazione diretta all'universo delle "amministrazioni statali" va esclusivamente ad essa attribuita una connotazione introduttiva (e non meramente confermativa o ricognitiva) del generale principio di rimborsabilità, come tale priva di efficacia retroattiva.

In altri termini, la disposizione normativa (art. 3, c. 2 bis del D.L. 23/10/1996, n. 543 convertito con modificazioni dalla L. n. 639/1996) non può avere effetti che per l'avvenire e non può retroagire a momenti anteriori all'evento generativo del beneficio.

Si tratta, allora, di stabilire il momento dal quale origina il titolo alla fruizione del beneficio contemplato dalla suddetta norma.

L'attenta lettura della stessa (“Le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate dall’amministrazione di appartenenza”) evidenzia la inscindibile correlazione tra la "conclusione" del giudizio con sentenza (o provvedimento) che escluda la responsabilità e la rimborsabilità delle somme, con ciò configurandosi "la fattispecie nella sua compiuta integralità"; la stessa determinazione del quantum ai fini del giudizio di congruità costituisce elemento attinente alla fase applicativa e non costitutiva del beneficio stesso (in termini, C.d.s., sez. IV, 26/11/2009, n. 7439).

Ne consegue, che illegittimamente l’amministrazione ha denegato il rimborso sul presupposto che “i fatti in questione risalgono a prima dell’entrata in vigore della legge cha ha previsto tale rimborso” dovendosi porre attenzione, quanto all’insorgenza del diritto, all’evento generativo del beneficio come appena sopra individuato. La posizione di diritto soggettivo, posseduta ed azionata in giudizio, fa ragione, invece, sulla infondatezza delle censure dedotte nel primo motivo di ricorso volte a far valere l’irritualità (rectius, illegittimità) delle richieste che l’amministrazione ha inoltrato prima all’Avvocatura di Stato e poi alla Procura della Corte di conti. Oggetto del presente giudizio è l’accertamento del buon diritto (azione confessoria) al rimborso delle spese legali, rispetto al quale gli atti, le lettere ed il procedimento adottati dall’amministrazione (formalmente censurati) non svolgono alcuna funzione di intermediazione per il soddisfacimento della pretesa sostanziale.

Ad ogni modo, nel comunicare alla parte ricorrente le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza, l’intimata amministrazione ha fatto proprie, per relationem, le ragioni addotte dalla Procura della Corte dei Conti; sicché, quale che siano state le formalità seguite, l’atto di diniego, conclusivo del procedimento, resta imputabile, nel contenuto, nella motivazione e nel dispositivo, esclusivamente all’amministrazione procedente, mentre le richieste inoltrate alla Procura ed all’Avvocatura di Stato assumono, al più, natura e consistenza di (legittimi) pareri facoltativi acquisiti all’istruttoria del procedimento.

Dal combinato disposto delle norme sopra evocate si evince, quale condizione normativamente stabilita (art. 3, comma 2 bis, L. n. 639 del 1996) per il rimborso delle spese legali da parte dell’amministrazione, che nei confronti dell’imputato in giudizi di responsabilità amministrativa sia stata pronunciata una sentenza di proscioglimento nel merito ovvero completamente assolutoria (tanto che, è stata esclusa l’applicazione dell’art. 3, comma 2 bis, L. n. 639 del 1996, nel caso di assoluzione per assenza di colpa grave: C. Conti reg. Liguria, sez. giurisd., 3 dicembre 2005 , n. 1471).

Non è dubbio che tale condizione manchi nella fattispecie in esame.

La sezione giurisdizionale del Lazio della Corte dei conti – con la decisione di primo grado - ha osservato che “il danno di cui si chiede il risarcimento … è conseguente alle spese sostenute dall’erario per il recupero del relitto del DC9 ITAVIA; recupero che è stato effettuato nel corso delle indagini penali finalizzate ad accertare la causa del disastro aereo. Si tratta, in sostanza, di un’azione risarcitoria che è strettamente correlata a condotte che hanno un rilievo penalistico e che sono tuttora sub iudice (…) ai convenuti si contesta di aver indotto l’autorità giudiziaria penale ad ordinare il recupero integrale del relitto del DC9 ITAVIA al fine di accertare le cause del disastro aereo di Ustica, recupero che non sarebbe stato necessario – almeno nella sua integralità –ove gli stessi convenuti non avessero manifestato reticenze ed omissioni tali da impedire una attendibile ricostruzione dei fatti (…). Posto che si tratta di questione appartenente alla giurisdizione del giudice della responsabilità amministrativa, va, peraltro, rilevato che la peculiarità della fattispecie induce a ritenere … che l’elemento oggettivo della responsabilità non abbia ancora i requisiti della attualità e della concretezza necessari perché possa essere utilmente esercitata l’azione di responsabilità (…). Al riguardo si ribadisce che il recupero del relitto aereo è stato chiesto dalla magistratura penale nell’ambito delle complesse indagini finalizzate all’accertamento delle cause del disastro; le spese sostenute per il recupero integrale del relitto hanno, quindi, la natura di spese di giustizia il cui regolamento avrà i caratteri della definitività solo all’esito del processo nell’ambito del quale le spese sono state ordinate. Tale circostanza riverbera i suoi effetti anche in termini di concretezza ed attualità del danno, tenuto conto che soltanto in base alle risultanze definitive del processo penale sarà dato conoscere se le spese in questione vengano addebitate – ed in quale misura – ai soggetti ritenuti responsabili dei reati loro ascritti o se, invece, vengano considerate quali spese gravanti esclusivamente sul bilancio dello Stato, non ripetibili a carico dei soccombenti. Ed è ovvio che del tutto diverse saranno le valutazioni che ne conseguono in termini sia di effettiva sussistenza del danno erariale sia di esatta quantificazione del danno stesso. In definitiva, la domanda non può, allo stato degli atti, essere accolta per mancanza dei requisiti dell’attualità e della concretezza del danno”

La Sezione prima giurisdizionale centrale della Corte di conti – pronunciandosi sugli appelli (principale ed incidentale) proposti da parti avverso la suddetta sentenza – ha definitivamente chiarito che “In tale contesto decisorio, l’espressione “allo stato degli atti” utilizzata dal primo giudice, al fine di giustificare e chiarire la portata del suo pronunciato, non può essere in alcun modo letta ed equivalere … quale sinonimo di una non consentita “sentenza provvisoriamente assunta” o di una”sentenza interlocutoria con sottesa riserva di pronunciamento definitivo” … Quella espressione è, al contrario, meramente indicativa e significativa di una pronuncia, come ogni altra, resa sulla base degli elementi e delle risultanze processuali che per l’evidenziata carenza di alcune componenti essenziali dell’azione di responsabilità, non consentiva una pronuncia nel merito delle contestazioni mosse (…) Pertanto, alla impugnata pronuncia della corte territoriale … va assegnata carattere di definitività, quale tipico provvedimento recettivo dell’azione per difetto di talune delle sue componenti essenziali, al quale, per il suo chiaro contenuto logico e lessicale, resta estranea ogni statuizione od esigenza di provvedimento interlocutorio od istruttorio. A ciò consegue, altresì, quale ulteriore corollario, che, entro i ristretti limiti di tale suo contenuto, l’indicata statuizione è destinata ad acquisire forza di giudicato che … non è idoneo a coprire altre deduzioni e/od a precludere ulteriori iniziative dell’organo requirente che si rendessero praticabili in ragione di successive acquisizioni, nella chiarita assenza in quel pronunciamento, di ogni accertamento definitivo sulla responsabilità amministrativa”.

Come si evince per tabulas dalla mera lettura del pronunciamento della Corte di conti, la sentenza definitiva resa nei confronti di parte ricorrente non reca alcuna statuizione in ordine all’accertamento della responsabilità amministrativa. E’ una pronuncia affatto priva, nel suo contenuto, di qualsiasi valutazione e/ o accertamento in punto di siffatta responsabilità, escludendo solo il danno risarcibile con sentenza definitoria del processo. Una sentenza che, ancorché definitiva quanto alla reiezione dell’azione per difetto di talune sue componenti essenziali (est, danno risarcibile), non affronta né decide, però, il merito della vicenda, nel senso che non prende in alcun modo in considerazione la condotta di parte ricorrente per giudicarla ai fini della colpevolezza o della assoluzione dagli addebiti.

Tanto vero che, la pronuncia del giudice contabile non copre affatto “altre deduzioni” né preclude “ulteriori iniziative dell’organo requirente che si rendessero praticabili in ragione di successive acquisizioni”; e tutto ciò “nella chiarita assenza in quel pronunciamento, di ogni accertamento definitivo sulla responsabilità amministrativa”.

E’ proprio la sentenza della Corte dei Conti ad affermare, in modo deciso, chiaro e tassativo, che è mancato un accertamento definitivo sulla responsabilità amministrativa di parte ricorrente.

Non una sentenza in rito, quindi, avendo la Corte respinto l’azione della procura presso la Corte dei conti per mancanza del danno risarcibile, ma neppure idonea ad inverare – per il suo contenuto - la condizione normativa imposta dalla fonte paradigmatica occorrendo, affinché le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti siano rimborsate dall'amministrazione di appartenenza, il definitivo proscioglimento dell’agente nel merito - ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (giusta art. 3, comma 2 bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, aggiunto dal D.L. 23/10/1996, convertito con modificazioni in legge 20 dicembre 1996, n. 639: ratione temporis vigente) -; ossia, un giudizio cognitorio pieno sui fatti e le omissioni contestate all’esito del quale sia stata accertata, definitivamente, l’assenza di responsabilità amministrativa, ovvero del dolo o della colpa grave in capo all’agente: accertamento, questo, sull’elemento soggettivo, che nella fattispecie è del tutto mancato.

Né può inferirsi che la sentenza della Corte può essere assimilata, ai fini che qui interessano, ad un pronunciamento di assoluzione e/o proscioglimento. La sentenza (di merito) ha escluso, come detto, l’esistenza di un danno risarcibile, in difetto dei suoi presupposti, senza trattare, però, nel merito, la responsabilità amministrativa dell’agente (condotta e nesso di causalità) alla luce dei fatti contestatigli dalla Procura. A tutta evidenza, si tratta di una decisione che, accertativa della carenza del danno al momento della proposizione dell’azione, non è tecnicamente qualificabile, allo specifico fine del giudizio sulla rimborsabilità, come assolutoria dalla responsabilità amministrativa (tanto vero che, rispetto a tale accertamento - e contestazione dei fatti – neppure trova applicazione il principio del ne bis in idem ed il giudice contabile ben potrà conoscere della stessa vicenda “in ragione di successive acquisizioni”).

Sennonché, le disposizioni che prevedono il rimborso delle spese legali, nel fissare i relativi presupposti costitutivi della fattispecie, devono ritenersi di stretta interpretazione; ciò in quanto, come sopra argomentato, non esiste nel nostro ordinamento un principio generale che consenta di affermare, indipendentemente dalla fonte normativa settoriale ed a prescindere dai limiti in cui il diritto viene conformato, l’esistenza di un generalizzato diritto al rimborso di tali spese; circostanza, quest’ultima, che rende, in parte qua, manifestamente infondati i rilievi di incostituzionalità adombrati nei riguardi dell’art. 10 bis, c. 10 della L. n. 248/2005.

La condizione normativa in commento (proscioglimento nel merito, rectius, accertamento della inesistenza della responsabilità amministrativa) costituisce, pertanto, l’unico ed effettivo presupposto del credito azionato, in difetto del quale manca la ragione causale stessa per chiedere ed ottenere il rimborso delle spese legali sostenute nell’ambito di un giudizio contabile.

Si tratta di una condizione/presupposto tassativa, indefettibile ed indeclinabile, non altrimenti surrogabile in via analogica, e neppure sospetta di incostituzionalità (negli ulteriori sensi prospettati da parte ricorrente nella memoria conclusiva, per asserita violazione degli artt. 3, 24 c. 2^, 111 e 113 della Costituzione) in quanto omologa alle ipotesi di responsabilità penale per le quali il rimborso delle spese legali è anch’esso condizionato, dall’ordinamento, alla piena assoluzione dell’imputato dalla responsabilità imputatagli (est, conclusione del procedimento con una sentenza di assoluzione, che abbia accertato la insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave).

Ne consegue, stante la carenza del citato presupposto, ed assorbita ogni altra considerazione, l’infondatezza della pretesa azionata in giudizio per difetto di un elemento costitutivo della fattispecie paradigmatica.

La mancata costituzione delle parti evocate in giudizio esime il collegio dalla pronuncia sulle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I-bis – respinge, nei sensi in motivazione, il ricorso meglio in epigrafe specificato.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/06/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

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