N. 14864/2010 REG.SEN.
N. 06505/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6505 del
2000, proposto da: I.D., rappresentato e difeso dall'avv. Angelo
Fiore Tartaglia, presso il cui studio, in Roma, viale delle Medaglie
d'Oro, 266, è elettivamente domiciliato;
contro
Ministero delle Finanze, in persona del Ministro
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è
per legge domiciliato; INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per
i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica, in persona del
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Giorgio Ruta, presso il cui studio, in Roma, via C. Beccaria, 29, è
elettivamente domiciliato;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della delibera n. 28 del 7.10.1999 dell’INPDAP
e della determinazione prot. 1722 del 5.10.1999 della stessa INPDAP;
nonché per l’accertamento del diritto
del ricorrente ad ottenere la restituzione degli interessi detratti
dall’importo della buona uscita riliquidata ai sensi del d.P.R.
n. 1032 del 1973, riferiti al periodo intercorrente fra la
liquidazione e la riliquidazione del trattamento economico di
buonuscita, con conseguente condanna dell’Amministrazione alla
restituzione delle somme illegittimamente detratte a titolo di
interessi sulla riliquidazione della buonuscita.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del
Ministero delle Finanze;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’
Inpdap;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio
2010 il Cons. Maria Luisa De Leoni e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue:
FATTO
Con il ricorso, notificato il 31 marzo 2000, il
ricorrente impugna gli atti specificati in epigrafe e ne chiede
l’annullamento.
Nel contempo avanza domanda di accertamento del
proprio diritto ad ottenere la restituzione degli interessi detratti
dall’importo della buona uscita riliquidata ai sensi del d.P.R.
n. 1032 del 1973, riferiti al periodo intercorrente fra la
liquidazione e la riliquidazione del trattamento economico di
buonuscita, con conseguente condanna dell’Amministrazione alla
restituzione delle somme illegittimamente detratte a titolo di
interessi sulla riliquidazione di buonuscita.
Il ricorrente, sottufficiale della Guardia di
Finanza, al compimento del 56° anno di età ha maturato i
requisiti per il collocamento in congedo per limiti di età.
Egli, tuttavia, è stato trattenuto in servizio temporaneo
dalla data del 23.10.1991 fino al 23.10.1998. Tuttavia, in data
1.10.1991 ha chiesto la liquidazione della buonuscita relativa al
periodo dal 22.10.1954 (data di arruolamento) al 23.10.1991 (data in
cui avrebbe dovuto essere collocato in congedo per raggiunti limiti
di età), che è stata liquidata dall’ENPAS con
delibera n. 007128 del 9 luglio 1992.
Con delibera n. 28 del 7.1.1999, l’INPDAP (nel
frattempo succeduto all’ENPAS) effettuava la riliquidazione ai
sensi dell’art. 4 d.P.R. 29.12.1973, n. 1032 del trattamento di
buonuscita alla data del definitivo collocamento in congedo.
Dai conteggi relativi a detta riliquidazione il
ricorrente rilevava che era stata operata una ritenuta di £
18.840.964, giustificata dalla voce “recuperi”, sicché,
sul punto, chiedeva delucidazioni all’Ente, il quale, con nota
del 5 ottobre 1999 n. 1722, spiegava che il “recupero”
era stato operato ai sensi del predetto art. 4 d.P.R. n. 1032/1973,
che prevede la detrazione dall’importo riliquidato della
buonuscita degli interessi, calcolati al tasso del 4,25% per anni
interi e per difetto, calcolati sull’importo già
liquidato alla data del primo collocamento in congedo per il periodo
fino alla data del definitivo collocamento a riposo.
All’uopo deduce:
eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti,
per erronea applicazione dell’art. 4, comma 1, d.P.R. n. 1032
del 1973.
Assume il ricorrente che la continuità del
servizio, prestato fino al 23.10.1998, non è stata mai
interrotta, essendo stato immediatamente posto nella posizione di
ausiliaria e contestualmente richiamato in servizio.
Precisa, altresì, di aver chiesto la
liquidazione della buonuscita in previsione che gli fosse consentito
di permanere in servizio dopo il 23.10.1991 e, quindi, tale
liquidazione deve essere considerata quale anticipazione su quanto
dovuto dall’Amministrazione per l’intero periodo dalla
data dell’arruolamento a quella del definitivo congedo,
avvenuto il 23.10.1998 e non, come di fatto è avvenuto, senza
peraltro che lo avesse richiesto, di un prestito fruttifero di
interessi in favore dell’Ente erogatore.
Conclude, quindi, assumendo la illegittimità
dell’applicazione nei suoi confronti dell’art. 4, comma
1, d.P.R. n. 1032 del 1973, nella parte in cui prevede l’applicazione
di interessi sulle somme già erogate, con conseguente
illegittimità del recupero di £ 18.840.964 operato
dall’INPDAP all’atto della riliquidazione della
buonuscita.
Le Amministrazioni intimate, costituitesi in
giudizio, concludono per il rigetto del ricorso.
All’udienza del 20 maggio 2010 la causa è
stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’oggetto del presente gravame è
costituito dai provvedimenti con cui l’INPDAP ha riliquidato al
ricorrente, al termine dell’attività di servizio,
l’indennità di buonuscita sull’intero periodo,
trattenendo, tuttavia, oltre la quota già erogata, una somma a
titolo di interessi sull’importo della buonuscita riliquidata
in data 23.10.1998.
Il ricorso non merita accoglimento.
Giova anzitutto osservare che, ai sensi dell’art.
41, d.P.R. 29.12.1973, n. 1032, l’iscrizione al fondo
previdenziale per i pubblici impiegati ha effetto dalla data di
decorrenza del trattamento economico di attività e termina
alla data di cessazione del servizio (co. 1).
Tuttavia, nel caso in cui il dipendete sia
trattenuto o richiamato in servizio “senza soluzione di
continuità” e con percezione degli assegni di attività,
l’iscrizione prosegue per tutto il periodo di trattenimento o
richiamo (co.2).
E’ questo il caso dei militari, per i quali, a
determinate condizioni, si verifica che dopo la cessazione del
servizio ordinario, si ha il richiamo e il trattenimento in servizio
senza soluzione di continuità. Sicché ai fini del
rapporto di servizio ed ai fini previdenziali, occorre considerare i
due periodi – quello del servizio ordinario e quello a seguito
del richiamo – come parti del medesimo rapporto di servizio
(Cons. Stato, Sez. VI, 6 giugno 2000, n. 3210).
In tale quadro va valutato il significato dell’art.
41, co. 3, d.P.R. n. 1032 del 1973, a tenore del quale “resta
salva la facoltà dell’interessato di far valere i propri
diritti alla data di cessazione del servizio anteriore al
trattenimento o richiamo”.
Ciò significa che l’interessato può
chiedere la liquidazione dell’indennità di buonuscita
già alla fine della cessazione del servizio ordinario, anziché
attendere la cessazione dell’ulteriore servizio in posizione di
richiamo.
Trattasi, quindi, di una norma di favore per il
dipendente, che consegue anticipatamente la liquidazione
dell’indennità di buonuscita.
Tale norma, tuttavia, non incide né sulla
continuità tra servizio in posizione di richiamo e servizio
pregresso, poiché si tratta di un unico servizio, né
sulla possibilità, alla data di cessazione del periodo di
richiamo, di ottenere la riliquidazione dell’indennità
di buonuscita considerando un unicum i due periodi di servizio.
Ed è quanto si è verificato nel caso
di specie, avendo il ricorrente, alla data di cessazione del servizio
ordinario (23.10.1991), conseguito l’indennità di
buonuscita e, successivamente, dopo la cessazione del servizio in
posizione di richiamo (23.10.1998), ottenuto la riliquidazione
dell’indennità di buonuscita, effettuata sulla base
dell’intero servizio prestato.
L’interessato, tuttavia, si duole che
l’INPDAP, nel momento in cui ha proceduto alla riliquidazione
dell’indennità di buonuscita al termine del periodo in
posizione di richiamo, abbia fatto applicazione di quanto dispone
l’art. 4 del medesimo d.P.R., secondo cui ”Al dipendente
statale, che abbia conseguito il diritto all’indennità
di buonuscita e venga riassunto, spetta la riliquidazione
dell’indennità per il complessivo servizio prestato,
purché il nuovo servizio sia durato almeno due anni
continuativi. La riliquidazione viene effettuata sull’ultima
base contributiva. Dal nuovo importo viene detratto quello
dell’indennità già conferita e dei relativi
interessi composti al saggio annuo del 4,25 per cento per il periodo,
computato in anni interi per difetto, intercorre tra la prima
attribuzione e quella definitiva”.
La norma è chiara, sicché all’Ente
non può essere attribuito alcun arbitrio nella sua
applicazione e la previsione riferita al calcolo degli interessi al
tasso del 4,25 per cento trova una sua coerenza nella circostanza che
l’Amministrazione ha effettuato un esborso in anticipo e,
quindi, compensa in tal modo l’andamento congiunturale del
periodo di riferimento.
Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere
respinto.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la
compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,
Sez. III ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe,
lo respinge.
Compensa le spese di giudizio tra le parti
costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio
del giorno 20 maggio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Italo Riggio, Presidente
Maria Luisa De Leoni, Consigliere, Estensore
Rosa Perna, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/06/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO