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N. 14864/2010 REG.SEN.

N. 06505/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6505 del 2000, proposto da: I.D., rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, presso il cui studio, in Roma, viale delle Medaglie d'Oro, 266, è elettivamente domiciliato;

contro

Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è per legge domiciliato; INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Ruta, presso il cui studio, in Roma, via C. Beccaria, 29, è elettivamente domiciliato;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della delibera n. 28 del 7.10.1999 dell’INPDAP e della determinazione prot. 1722 del 5.10.1999 della stessa INPDAP;

nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere la restituzione degli interessi detratti dall’importo della buona uscita riliquidata ai sensi del d.P.R. n. 1032 del 1973, riferiti al periodo intercorrente fra la liquidazione e la riliquidazione del trattamento economico di buonuscita, con conseguente condanna dell’Amministrazione alla restituzione delle somme illegittimamente detratte a titolo di interessi sulla riliquidazione della buonuscita.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Finanze;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ Inpdap;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2010 il Cons. Maria Luisa De Leoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso, notificato il 31 marzo 2000, il ricorrente impugna gli atti specificati in epigrafe e ne chiede l’annullamento.

Nel contempo avanza domanda di accertamento del proprio diritto ad ottenere la restituzione degli interessi detratti dall’importo della buona uscita riliquidata ai sensi del d.P.R. n. 1032 del 1973, riferiti al periodo intercorrente fra la liquidazione e la riliquidazione del trattamento economico di buonuscita, con conseguente condanna dell’Amministrazione alla restituzione delle somme illegittimamente detratte a titolo di interessi sulla riliquidazione di buonuscita.

Il ricorrente, sottufficiale della Guardia di Finanza, al compimento del 56° anno di età ha maturato i requisiti per il collocamento in congedo per limiti di età. Egli, tuttavia, è stato trattenuto in servizio temporaneo dalla data del 23.10.1991 fino al 23.10.1998. Tuttavia, in data 1.10.1991 ha chiesto la liquidazione della buonuscita relativa al periodo dal 22.10.1954 (data di arruolamento) al 23.10.1991 (data in cui avrebbe dovuto essere collocato in congedo per raggiunti limiti di età), che è stata liquidata dall’ENPAS con delibera n. 007128 del 9 luglio 1992.

Con delibera n. 28 del 7.1.1999, l’INPDAP (nel frattempo succeduto all’ENPAS) effettuava la riliquidazione ai sensi dell’art. 4 d.P.R. 29.12.1973, n. 1032 del trattamento di buonuscita alla data del definitivo collocamento in congedo.

Dai conteggi relativi a detta riliquidazione il ricorrente rilevava che era stata operata una ritenuta di £ 18.840.964, giustificata dalla voce “recuperi”, sicché, sul punto, chiedeva delucidazioni all’Ente, il quale, con nota del 5 ottobre 1999 n. 1722, spiegava che il “recupero” era stato operato ai sensi del predetto art. 4 d.P.R. n. 1032/1973, che prevede la detrazione dall’importo riliquidato della buonuscita degli interessi, calcolati al tasso del 4,25% per anni interi e per difetto, calcolati sull’importo già liquidato alla data del primo collocamento in congedo per il periodo fino alla data del definitivo collocamento a riposo.

All’uopo deduce:

eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, per erronea applicazione dell’art. 4, comma 1, d.P.R. n. 1032 del 1973.

Assume il ricorrente che la continuità del servizio, prestato fino al 23.10.1998, non è stata mai interrotta, essendo stato immediatamente posto nella posizione di ausiliaria e contestualmente richiamato in servizio.

Precisa, altresì, di aver chiesto la liquidazione della buonuscita in previsione che gli fosse consentito di permanere in servizio dopo il 23.10.1991 e, quindi, tale liquidazione deve essere considerata quale anticipazione su quanto dovuto dall’Amministrazione per l’intero periodo dalla data dell’arruolamento a quella del definitivo congedo, avvenuto il 23.10.1998 e non, come di fatto è avvenuto, senza peraltro che lo avesse richiesto, di un prestito fruttifero di interessi in favore dell’Ente erogatore.

Conclude, quindi, assumendo la illegittimità dell’applicazione nei suoi confronti dell’art. 4, comma 1, d.P.R. n. 1032 del 1973, nella parte in cui prevede l’applicazione di interessi sulle somme già erogate, con conseguente illegittimità del recupero di £ 18.840.964 operato dall’INPDAP all’atto della riliquidazione della buonuscita.

Le Amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio, concludono per il rigetto del ricorso.

All’udienza del 20 maggio 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

L’oggetto del presente gravame è costituito dai provvedimenti con cui l’INPDAP ha riliquidato al ricorrente, al termine dell’attività di servizio, l’indennità di buonuscita sull’intero periodo, trattenendo, tuttavia, oltre la quota già erogata, una somma a titolo di interessi sull’importo della buonuscita riliquidata in data 23.10.1998.

Il ricorso non merita accoglimento.

Giova anzitutto osservare che, ai sensi dell’art. 41, d.P.R. 29.12.1973, n. 1032, l’iscrizione al fondo previdenziale per i pubblici impiegati ha effetto dalla data di decorrenza del trattamento economico di attività e termina alla data di cessazione del servizio (co. 1).

Tuttavia, nel caso in cui il dipendete sia trattenuto o richiamato in servizio “senza soluzione di continuità” e con percezione degli assegni di attività, l’iscrizione prosegue per tutto il periodo di trattenimento o richiamo (co.2).

E’ questo il caso dei militari, per i quali, a determinate condizioni, si verifica che dopo la cessazione del servizio ordinario, si ha il richiamo e il trattenimento in servizio senza soluzione di continuità. Sicché ai fini del rapporto di servizio ed ai fini previdenziali, occorre considerare i due periodi – quello del servizio ordinario e quello a seguito del richiamo – come parti del medesimo rapporto di servizio (Cons. Stato, Sez. VI, 6 giugno 2000, n. 3210).

In tale quadro va valutato il significato dell’art. 41, co. 3, d.P.R. n. 1032 del 1973, a tenore del quale “resta salva la facoltà dell’interessato di far valere i propri diritti alla data di cessazione del servizio anteriore al trattenimento o richiamo”.

Ciò significa che l’interessato può chiedere la liquidazione dell’indennità di buonuscita già alla fine della cessazione del servizio ordinario, anziché attendere la cessazione dell’ulteriore servizio in posizione di richiamo.

Trattasi, quindi, di una norma di favore per il dipendente, che consegue anticipatamente la liquidazione dell’indennità di buonuscita.

Tale norma, tuttavia, non incide né sulla continuità tra servizio in posizione di richiamo e servizio pregresso, poiché si tratta di un unico servizio, né sulla possibilità, alla data di cessazione del periodo di richiamo, di ottenere la riliquidazione dell’indennità di buonuscita considerando un unicum i due periodi di servizio.

Ed è quanto si è verificato nel caso di specie, avendo il ricorrente, alla data di cessazione del servizio ordinario (23.10.1991), conseguito l’indennità di buonuscita e, successivamente, dopo la cessazione del servizio in posizione di richiamo (23.10.1998), ottenuto la riliquidazione dell’indennità di buonuscita, effettuata sulla base dell’intero servizio prestato.

L’interessato, tuttavia, si duole che l’INPDAP, nel momento in cui ha proceduto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita al termine del periodo in posizione di richiamo, abbia fatto applicazione di quanto dispone l’art. 4 del medesimo d.P.R., secondo cui ”Al dipendente statale, che abbia conseguito il diritto all’indennità di buonuscita e venga riassunto, spetta la riliquidazione dell’indennità per il complessivo servizio prestato, purché il nuovo servizio sia durato almeno due anni continuativi. La riliquidazione viene effettuata sull’ultima base contributiva. Dal nuovo importo viene detratto quello dell’indennità già conferita e dei relativi interessi composti al saggio annuo del 4,25 per cento per il periodo, computato in anni interi per difetto, intercorre tra la prima attribuzione e quella definitiva”.

La norma è chiara, sicché all’Ente non può essere attribuito alcun arbitrio nella sua applicazione e la previsione riferita al calcolo degli interessi al tasso del 4,25 per cento trova una sua coerenza nella circostanza che l’Amministrazione ha effettuato un esborso in anticipo e, quindi, compensa in tal modo l’andamento congiunturale del periodo di riferimento.

Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Compensa le spese di giudizio tra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere, Estensore

Rosa Perna, Primo Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/06/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

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