N. 11865/2010 REG.SEN.
N. 03074/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 3074 del
2002, proposto da: A.P. ed altri (come da unito elenco allegato al
ricorso) rappresentati e difesi dagli avv. Antonio Cordasco, Teresa
Pasquino, con domicilio eletto presso Teresa Pasquino in Roma, via
Ofanto, 18;
contro
Dia - Direzione Investigativa Antimafia, Ministero
Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, rappresentati e
difesi dall'Avvocatura Gen. dello Stato, domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento adottato dal Vicedirettore
amministrativo della Direzione investigativa antimafia n.
125/RAG/A2/3, prot. 53876/01 del 13.11.2001, nella parte in cui, con
riferimento all’istanza inoltrata dai ricorrenti, volta ad
ottenere il trattamento economico relativo alle funzioni svolte dai
medesimi presso la DIA, l’Amministrazione ha respinto l’istanza
prescritta ritenendo che il trattamento economico accessorio previsto
dall’art. 4, comma 4, del DL n. 345/1991 convertito con legge
n. 410 del 1991 è corrisposto esclusivamente al personale
assegnato alla DIA con relativo decreto interministeriale, ai sensi
dell’art. 4bis del suddetto decreto legge.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Dia -
Direzione Investigativa Antimafia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19
novembre 2009 il dott. Maria Ada Russo e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue:
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti sono ufficiali appuntati finanzieri
appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, nucleo regionale
Polizia tributaria Lazio Gi.Co. e, con istanza del 20.10.2001, hanno
chiesto il riconoscimento a loro favore del trattamento economico
accessorio relativo alle mansioni svolte presso la DIA.
Nel ricorso hanno impugnato il provvedimento
adottato dal Vicedirettore amministrativo della Direzione
investigativa antimafia n. 125/RAG/A2/3, prot. 53876/01 del
13.11.2001, nella parte in cui l’Amministrazione ha respinto
l’istanza prescritta ritenendo che il trattamento economico
accessorio previsto dall’art. 4, comma 4, del DL n. 345/1991
convertito con legge n. 410 del 1991 è corrisposto
esclusivamente al personale assegnato alla DIA con relativo decreto
interministeriale, ai sensi dell’art. 4bis del suddetto decreto
legge.
In via subordinata hanno sollevato questione di
illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 36 e
97 Cost., dell’art. 4, commi 4 e 4bis, del testo del decreto
legge 28.10.1991 n. 345 coordinato con la legge di conversione
30.12.1991 n. 410, nella parte in cui attribuisce il trattamento
economico accessorio (TEA) soltanto al personale della Direzione
investigativa antimafia e non anche al personale dei servizi centrali
e interprovinciali della Polizia di Stato, dell’Arma dei
carabinieri e del corpo della Guardia di finanza in ragione
dell’espletamento delle funzioni da questi ultimi svolte per la
DIA.
In data 4.6.2002 si è costituita controparte.
Successivamente, entrambe le parti hanno depositato
memorie.
Controparte, nella memoria depositata in data
7.11.2009, ha eccepito:
a). inammissibilità e improcedibilità
del ricorso per genericità e mancata allegazione e prova delle
condizioni legittimanti e di interesse di ciascuno dei ricorrenti;
b). infondatezza nel merito.
Nel ricorso i ricorrenti richiamano la normativa in
materia e precisano che <da una semplice lettura delle legge
risulta molto chiaramente che nulla è precisato circa
eventuali criteri e modalità di assegnazione per il personale
che non riveste il grado di ufficiale. Dalla interpretazione
logico-sistematica della legge n. 410 del 1991 si intende che tutto
il personale che non ricopre il grado di ufficiale sia stato
senz’altro assegnato alla DIA in considerazione delle
indiscutibili esigenze operative ed organizzative di quest’ultima
a far data dal 1° gennaio 1993, così come espressamente
previsto dal citato art. 3, comma 4>.
Il ricorso è manifestamente infondato e,
pertanto, deve essere respinto e si può prescindere dall’esame
delle eccezioni pregiudiziali.
In linea generale, si precisa che l'art. 3 - comma 3
- del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito nella legge
30 dicembre 1991, n. 410, stabilisce che "La Direzione
investigativa antimafia nell'assolvimento dei suoi compiti opera in
stretto collegamento con gli uffici e le strutture delle forze di
polizia esistenti a livello centrale e periferico".
Il successivo comma 4 aggiunge: "Tutti gli
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono fornire ogni
possibile cooperazione al personale investigativo della Direzione
investigativa antimafia. Gli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria dei servizi centrali ed interprovinciali di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, devono
costantemente informare il personale investigativo della D.I.A.,
incaricato di effettuare indagini collegate, di tutti gli elementi
informativi ed investigativi di cui siano venuti comunque in possesso
e sono tenuti a svolgere, congiuntamente con il predetto personale,
gli accertamenti e le attività investigative eventualmente
richiesti".
La questione è già stata affrontata
dalla giurisprudenza e il Collegio è dell'avviso che non vi
siano motivi per discostarsi dall'orientamento manifestato (cfr.,
Cons. Stato, I Sezione, pareri nn. 3998/1994 in data 11.3.1998 e
3877/1994 in data 18.3.1998; Tar Lazio, Roma, I, 29.9.1998, n. 2774;
n. 8378/2001; n. 8379/2001; n. 11477/2001; e n. 1500/2001).
In particolare, la giurisprudenza :
a) ha già ritenuto manifestamente infondata
la prospettata questione di legittimità costituzionale;
b) ha affermato che la Direzione investigativa
antimafia si atteggia, nell'attuale ordinamento, in modi
sostanzialmente diversi rispetto ai servizi centrali e
interprovinciali delle varie forze di Polizia;
c) la eventuale medesimezza di funzioni svolte in
concreto non può incidere nel mettere sullo stesso piano
ordinamentale la D.I.A. con i servizi centrali e interprovinciali
delle varie forze di Polizia;
d) tale differenziazione rende logica e razionale
anche la diversità di trattamento economico accessorio.
Nel caso di specie, controparte precisa, altresì,
che i ricorrenti non prestano, né mai hanno prestato servizio
presso la DIA in quanto mai assegnati formalmente alla stessa con
decreto interministeriale, ma, come essi stessi affermano, da una
data non meglio precisata svolgono servizio presso una diversa
Struttura e cioè il Servizio centrale di investigazione sulla
criminalità organizzata, che fa capo al Corpo della Guardia di
Finanza.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
In ultimo, il gravame va dichiarato perento nei
confronti del solo ricorrente S. Carmine che non ha sottoscritto la
nuova domanda di fissazione di udienza presentata ex art. 9, comma 2,
L. n. 205 del 2000.
Sussistono giusti motivi per disporre la
compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio,
Roma, Sezione I ter, definitivamente pronunciando, dichiara perento
il ricorso in epigrafe nei confronti del ricorrente indicato in
motivazione e, per il resto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese, competenze ed
onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio
del giorno 19 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Patrizio Giulia, Presidente
Pietro Morabito, Consigliere
Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/05/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO