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N. 11865/2010 REG.SEN.

N. 03074/2002 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 3074 del 2002, proposto da: A.P. ed altri (come da unito elenco allegato al ricorso) rappresentati e difesi dagli avv. Antonio Cordasco, Teresa Pasquino, con domicilio eletto presso Teresa Pasquino in Roma, via Ofanto, 18;

contro

Dia - Direzione Investigativa Antimafia, Ministero Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Gen. dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento adottato dal Vicedirettore amministrativo della Direzione investigativa antimafia n. 125/RAG/A2/3, prot. 53876/01 del 13.11.2001, nella parte in cui, con riferimento all’istanza inoltrata dai ricorrenti, volta ad ottenere il trattamento economico relativo alle funzioni svolte dai medesimi presso la DIA, l’Amministrazione ha respinto l’istanza prescritta ritenendo che il trattamento economico accessorio previsto dall’art. 4, comma 4, del DL n. 345/1991 convertito con legge n. 410 del 1991 è corrisposto esclusivamente al personale assegnato alla DIA con relativo decreto interministeriale, ai sensi dell’art. 4bis del suddetto decreto legge.



Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Dia - Direzione Investigativa Antimafia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2009 il dott. Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

I ricorrenti sono ufficiali appuntati finanzieri appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, nucleo regionale Polizia tributaria Lazio Gi.Co. e, con istanza del 20.10.2001, hanno chiesto il riconoscimento a loro favore del trattamento economico accessorio relativo alle mansioni svolte presso la DIA.

Nel ricorso hanno impugnato il provvedimento adottato dal Vicedirettore amministrativo della Direzione investigativa antimafia n. 125/RAG/A2/3, prot. 53876/01 del 13.11.2001, nella parte in cui l’Amministrazione ha respinto l’istanza prescritta ritenendo che il trattamento economico accessorio previsto dall’art. 4, comma 4, del DL n. 345/1991 convertito con legge n. 410 del 1991 è corrisposto esclusivamente al personale assegnato alla DIA con relativo decreto interministeriale, ai sensi dell’art. 4bis del suddetto decreto legge.

In via subordinata hanno sollevato questione di illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost., dell’art. 4, commi 4 e 4bis, del testo del decreto legge 28.10.1991 n. 345 coordinato con la legge di conversione 30.12.1991 n. 410, nella parte in cui attribuisce il trattamento economico accessorio (TEA) soltanto al personale della Direzione investigativa antimafia e non anche al personale dei servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del corpo della Guardia di finanza in ragione dell’espletamento delle funzioni da questi ultimi svolte per la DIA.

In data 4.6.2002 si è costituita controparte.

Successivamente, entrambe le parti hanno depositato memorie.

Controparte, nella memoria depositata in data 7.11.2009, ha eccepito:

a). inammissibilità e improcedibilità del ricorso per genericità e mancata allegazione e prova delle condizioni legittimanti e di interesse di ciascuno dei ricorrenti;

b). infondatezza nel merito.

Nel ricorso i ricorrenti richiamano la normativa in materia e precisano che <da una semplice lettura delle legge risulta molto chiaramente che nulla è precisato circa eventuali criteri e modalità di assegnazione per il personale che non riveste il grado di ufficiale. Dalla interpretazione logico-sistematica della legge n. 410 del 1991 si intende che tutto il personale che non ricopre il grado di ufficiale sia stato senz’altro assegnato alla DIA in considerazione delle indiscutibili esigenze operative ed organizzative di quest’ultima a far data dal 1° gennaio 1993, così come espressamente previsto dal citato art. 3, comma 4>.

Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere respinto e si può prescindere dall’esame delle eccezioni pregiudiziali.

In linea generale, si precisa che l'art. 3 - comma 3 - del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito nella legge 30 dicembre 1991, n. 410, stabilisce che "La Direzione investigativa antimafia nell'assolvimento dei suoi compiti opera in stretto collegamento con gli uffici e le strutture delle forze di polizia esistenti a livello centrale e periferico".

Il successivo comma 4 aggiunge: "Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono fornire ogni possibile cooperazione al personale investigativo della Direzione investigativa antimafia. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dei servizi centrali ed interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, devono costantemente informare il personale investigativo della D.I.A., incaricato di effettuare indagini collegate, di tutti gli elementi informativi ed investigativi di cui siano venuti comunque in possesso e sono tenuti a svolgere, congiuntamente con il predetto personale, gli accertamenti e le attività investigative eventualmente richiesti".

La questione è già stata affrontata dalla giurisprudenza e il Collegio è dell'avviso che non vi siano motivi per discostarsi dall'orientamento manifestato (cfr., Cons. Stato, I Sezione, pareri nn. 3998/1994 in data 11.3.1998 e 3877/1994 in data 18.3.1998; Tar Lazio, Roma, I, 29.9.1998, n. 2774; n. 8378/2001; n. 8379/2001; n. 11477/2001; e n. 1500/2001).

In particolare, la giurisprudenza :

a) ha già ritenuto manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale;

b) ha affermato che la Direzione investigativa antimafia si atteggia, nell'attuale ordinamento, in modi sostanzialmente diversi rispetto ai servizi centrali e interprovinciali delle varie forze di Polizia;

c) la eventuale medesimezza di funzioni svolte in concreto non può incidere nel mettere sullo stesso piano ordinamentale la D.I.A. con i servizi centrali e interprovinciali delle varie forze di Polizia;

d) tale differenziazione rende logica e razionale anche la diversità di trattamento economico accessorio.

Nel caso di specie, controparte precisa, altresì, che i ricorrenti non prestano, né mai hanno prestato servizio presso la DIA in quanto mai assegnati formalmente alla stessa con decreto interministeriale, ma, come essi stessi affermano, da una data non meglio precisata svolgono servizio presso una diversa Struttura e cioè il Servizio centrale di investigazione sulla criminalità organizzata, che fa capo al Corpo della Guardia di Finanza.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

In ultimo, il gravame va dichiarato perento nei confronti del solo ricorrente S. Carmine che non ha sottoscritto la nuova domanda di fissazione di udienza presentata ex art. 9, comma 2, L. n. 205 del 2000.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione I ter, definitivamente pronunciando, dichiara perento il ricorso in epigrafe nei confronti del ricorrente indicato in motivazione e, per il resto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Patrizio Giulia, Presidente

Pietro Morabito, Consigliere

Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/05/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO


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