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N. 11281/2010 REG.SEN.

N. 00632/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 632 del 2004, proposto da: vari ricorrenti

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale Guardia di Finanza , in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

della determinazione del Comando Generale della Guardia di Finanza in data 23 ottobre 2003, notificata in data 27 ottobre 2003, con la quale è stato disposto il rigetto delle domande, presentate dai ricorrenti, di corresponsione delle indennita' di assegno di lungo servizio all'estero

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 marzo 2010 il dott. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti, militari appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, inviati in Albania nel quadro della missione per l’attuazione di un programma di consulenza, di assistenza doganale e addestramento in favore delle Direzioni Generali delle Dogane e delle Imposte Albanesi, hanno a tal uopo beneficiato del trattamento economico di cui al r.d. 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera.

Contestualmente, i Ministeri degli interni italiano e albanese, in sede di accordi bilaterali, hanno firmato un protocollo d’intesa per consulenza ed assistenza finalizzata alla riorganizzazione delle forze di polizia albanesi prevedendosi inizialmente, per la relativa missione, il medesimo trattamento economico.

Successivamente, peraltro, l’art. 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300 ha previsto che al personale della missione bilaterale interni, a decorrere dal 17 aprile 1998, si applica il superiore trattamento economico di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642, comprensivo dell’indennità speciale di cui all’art. 3 della stessa legge, nella misura del 140 per cento dell’assegno di lungo servizio all’estero.

L’art. 5, comma 3, del decreto- legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, ha, poi, stabilito che le disposizioni di cui all’art. 4 della legge n. 300/98 continuano ad applicarsi per l’anno 1999 in favore del personale delle amministrazioni dello Stato impegnate in Albania.

Indi, i ricorrenti, partecipanti alla diversa missione d’assistenza doganale, hanno chiesto l’applicazione anche in proprio favore della nuova e più favorevole normativa, ritenuta estensibile al personale di tutte le amministrazioni dello Stato operanti in Albania.

L’amministrazione d’appartenenza ha, però, negato il beneficio, interpretando l’art. 4 della legge n. 300/98 e l’art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 110/99 come circoscritti al personale impegnato nel progetto di organizzazione delle forze di polizia.

Avverso l’indicato diniego i ricorrenti hanno adito questo Tribunale con il ricorso in epigrafe, ai fini dell’accertamento e della declaratoria del proprio diritto a percepire, a decorrere dal 1° gennaio 1999 ovvero dalla successiva data di uscita dal territorio nazionale e per l’intero periodo di durata delle missioni in Albania, il trattamento economico previsto dall’ art. 4 della legge n. 300/98, con la conseguente condanna dell’amministrazione a corrispondere loro le differenze tra il trattamento percepito e quello che avrebbero dovuto percepire, con interessi e rivalutazione.

Al riguardo, i ricorrenti deducono i seguenti vizi: violazione degli artt. 3 Cost. e 4 della legge 300/98; falsa applicazione dell’art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 110/99; eccesso di potere per errore nei presupposti, per difetto di istruttoria e per manifesta disparità di trattamento.

Le censure poggiano sul presupposto dell’assoluta analogia fra i due tipi di missione, che osterebbe ad un’applicazione differenziata del trattamento economico più favorevole, nonché sulla implicita abrogazione (del trattamento discriminatorio) dell’art. 4 della legge n. 300/88, ad opera di successive disposizioni (d.l. 393/00; d.l. 239/00; l. 163/00; l. 1/00; d.l. 371/99; l. 186/99).

L’Amministrazione intimata, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto delle domande.

Alla pubblica udienza del giorno 31 marzo 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione nel merito.

DIRITTO

Con riferimento alla questione introdotta con il ricorso in esame la Sezione si è già pronunciata con sentenze 30 maggio 2006, n. 4050, e 22 gennaio 2007 n. 377 da cui non vi è motivo per discostarsi nella delibazione della questione all’odierno esame.

In particolare, la Sezione ha osservato che, nel merito, la fattispecie verte sulla interpretazione della disposizione di cui all’art. 5, comma 3, del più volte citato decreto-legge n. 110/99, convertito dalla legge n. 186/99.

Al riguardo, l’interpretazione restrittiva adottata dall’amministrazione non è stata ritenuta difforme dalla previsione di legge, alla luce del tenore letterale dell’articolo, secondo cui “…le disposizioni…continuano ad applicarsi per l’anno 1999…”.

La norma è stata, indi, ritenuta conservativa dell’ambito di applicazione della legislazione preesistente, che correttamente usa il termine plurale “amministrazioni”, non ai fini equiparativi evidenziati in ricorso, ma solo in quanto il personale che partecipa alla missione di riorganizzazione delle forze di polizia” fa capo a diverse amministrazioni (Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia di Stato), senza che ciò debba necessariamente implicare il coinvolgimento di tutto il personale dello Stato presente, a vario titolo, in Albania, in quanto partecipante ad altre missioni, indipendentemente dall’appartenenza (come nel caso dei ricorrenti), o meno, alle medesime amministrazioni coinvolte nell’unico progetto considerato dalla norma. L’interpretazione restrittiva è risultata, altresì, confermata dalla circostanza che la nuova disposizione non ha aumentato il precedente stanziamento di spesa (70 miliardi complessivamente, di cui 6 miliardi al Ministero delle finanze), precludendo quindi, ai sensi dell’art. 81 della Costituzione, un’estensione del benefico in esame a nuovi ulteriori soggetti.

La pretesa è quindi da ritenersi infondata e va rigettata.

Sussistono comunque giusti motivi, anche in ragione della natura della controversia, per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. n. 632/2004, lo respinge.

Compensa spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Luigi Tosti, Presidente

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Giampiero Lo Presti, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/05/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

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