N. 11281/2010 REG.SEN.
N. 00632/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 632 del
2004, proposto da: vari ricorrenti
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando
Generale Guardia di Finanza , in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della determinazione del Comando Generale della
Guardia di Finanza in data 23 ottobre 2003, notificata in data 27
ottobre 2003, con la quale è stato disposto il rigetto delle
domande, presentate dai ricorrenti, di corresponsione delle
indennita' di assegno di lungo servizio all'estero
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di
Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 marzo
2010 il dott. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO
I ricorrenti, militari appartenenti al Corpo della
Guardia di Finanza, inviati in Albania nel quadro della missione per
l’attuazione di un programma di consulenza, di assistenza
doganale e addestramento in favore delle Direzioni Generali delle
Dogane e delle Imposte Albanesi, hanno a tal uopo beneficiato del
trattamento economico di cui al r.d. 3 giugno 1926, n. 941, nella
misura intera.
Contestualmente, i Ministeri degli interni italiano
e albanese, in sede di accordi bilaterali, hanno firmato un
protocollo d’intesa per consulenza ed assistenza finalizzata
alla riorganizzazione delle forze di polizia albanesi prevedendosi
inizialmente, per la relativa missione, il medesimo trattamento
economico.
Successivamente, peraltro, l’art. 4 della
legge 3 agosto 1998, n. 300 ha previsto che al personale della
missione bilaterale interni, a decorrere dal 17 aprile 1998, si
applica il superiore trattamento economico di cui alla legge 8 luglio
1961, n. 642, comprensivo dell’indennità speciale di cui
all’art. 3 della stessa legge, nella misura del 140 per cento
dell’assegno di lungo servizio all’estero.
L’art. 5, comma 3, del decreto- legge 21
aprile 1999, n. 110, convertito dalla legge 18 giugno 1999, n. 186,
ha, poi, stabilito che le disposizioni di cui all’art. 4 della
legge n. 300/98 continuano ad applicarsi per l’anno 1999 in
favore del personale delle amministrazioni dello Stato impegnate in
Albania.
Indi, i ricorrenti, partecipanti alla diversa
missione d’assistenza doganale, hanno chiesto l’applicazione
anche in proprio favore della nuova e più favorevole
normativa, ritenuta estensibile al personale di tutte le
amministrazioni dello Stato operanti in Albania.
L’amministrazione d’appartenenza ha,
però, negato il beneficio, interpretando l’art. 4 della
legge n. 300/98 e l’art. 5, comma 3, del decreto-legge n.
110/99 come circoscritti al personale impegnato nel progetto di
organizzazione delle forze di polizia.
Avverso l’indicato diniego i ricorrenti hanno
adito questo Tribunale con il ricorso in epigrafe, ai fini
dell’accertamento e della declaratoria del proprio diritto a
percepire, a decorrere dal 1° gennaio 1999 ovvero dalla
successiva data di uscita dal territorio nazionale e per l’intero
periodo di durata delle missioni in Albania, il trattamento economico
previsto dall’ art. 4 della legge n. 300/98, con la conseguente
condanna dell’amministrazione a corrispondere loro le
differenze tra il trattamento percepito e quello che avrebbero dovuto
percepire, con interessi e rivalutazione.
Al riguardo, i ricorrenti deducono i seguenti vizi:
violazione degli artt. 3 Cost. e 4 della legge 300/98; falsa
applicazione dell’art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 110/99;
eccesso di potere per errore nei presupposti, per difetto di
istruttoria e per manifesta disparità di trattamento.
Le censure poggiano sul presupposto dell’assoluta
analogia fra i due tipi di missione, che osterebbe ad un’applicazione
differenziata del trattamento economico più favorevole, nonché
sulla implicita abrogazione (del trattamento discriminatorio)
dell’art. 4 della legge n. 300/88, ad opera di successive
disposizioni (d.l. 393/00; d.l. 239/00; l. 163/00; l. 1/00; d.l.
371/99; l. 186/99).
L’Amministrazione intimata, nel costituirsi in
giudizio, ha chiesto il rigetto delle domande.
Alla pubblica udienza del giorno 31 marzo 2010 la
causa è stata trattenuta per la decisione nel merito.
DIRITTO
Con riferimento alla questione introdotta con il
ricorso in esame la Sezione si è già pronunciata con
sentenze 30 maggio 2006, n. 4050, e 22 gennaio 2007 n. 377 da cui non
vi è motivo per discostarsi nella delibazione della questione
all’odierno esame.
In particolare, la Sezione ha osservato che, nel
merito, la fattispecie verte sulla interpretazione della disposizione
di cui all’art. 5, comma 3, del più volte citato
decreto-legge n. 110/99, convertito dalla legge n. 186/99.
Al riguardo, l’interpretazione restrittiva
adottata dall’amministrazione non è stata ritenuta
difforme dalla previsione di legge, alla luce del tenore letterale
dell’articolo, secondo cui “…le
disposizioni…continuano ad applicarsi per l’anno 1999…”.
La norma è stata, indi, ritenuta conservativa
dell’ambito di applicazione della legislazione preesistente,
che correttamente usa il termine plurale “amministrazioni”,
non ai fini equiparativi evidenziati in ricorso, ma solo in quanto il
personale che partecipa alla missione di riorganizzazione delle forze
di polizia” fa capo a diverse amministrazioni (Carabinieri,
Guardia di finanza e Polizia di Stato), senza che ciò debba
necessariamente implicare il coinvolgimento di tutto il personale
dello Stato presente, a vario titolo, in Albania, in quanto
partecipante ad altre missioni, indipendentemente dall’appartenenza
(come nel caso dei ricorrenti), o meno, alle medesime amministrazioni
coinvolte nell’unico progetto considerato dalla norma.
L’interpretazione restrittiva è risultata, altresì,
confermata dalla circostanza che la nuova disposizione non ha
aumentato il precedente stanziamento di spesa (70 miliardi
complessivamente, di cui 6 miliardi al Ministero delle finanze),
precludendo quindi, ai sensi dell’art. 81 della Costituzione,
un’estensione del benefico in esame a nuovi ulteriori soggetti.
La pretesa è quindi da ritenersi infondata e
va rigettata.
Sussistono comunque giusti motivi, anche in ragione
della natura della controversia, per disporre l’integrale
compensazione fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio,
sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. n.
632/2004, lo respinge.
Compensa spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio
del giorno 31 marzo 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Giampiero Lo Presti, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/05/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO