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ARTICOLI DI INTERESSE CONTENUTI NELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Mariagabriella CORBI **

Lo Statuto del contribuente, riconosciuto con Legge n.212 del 27/07/2000, con validità a decorrere dal 01/08/2000. Consta di un insieme di regole da cui scaturiscono i diritti del soggetto passivo d’imposta.

Lo Statuto dei diritti del contribuente è costituito da:

- principi di rango costituzionale e come tali di pertinenza del legislatore;

- l'insieme di regolamentazioni finalizzate ai rapporti tra Fisco e contribuenti.

L’art.1 della Legge n.212/2000 (PRINCIPI GENERALI) sancisce che le disposizioni dello Statuto del contribuente, in attuazione degli artt.3, 23, 53 e 97 della Costituzione, sono alla base dell’ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali. Quindi, al riguardo, lo Statuto dei diritti del contribuente ribadisce i concetti chiave già contenuti dalla Costituzione.

(l’art.3 Costituzione – Principi fondamentali - riconosce l'uguaglianza di tutti i cittadini nei confronti della legge, non si fa distinzione di razza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali;

l’art.23 Costituzione - Diritti e doveri dei cittadini – qualsiasi imposizione tributaria può essere messa in atto in osservanza della legge;

l’art.53 Costituzione: - Rapporti politici - attribuisce a tutti l'obbligo di contribuzione alle spese pubbliche in proporzione della loro capacità contributiva;

l’art.97 Costituzione: - Il Governo - stabilisce l'organizzazione dei pubblici uffici secondo disposizioni di legge, al fine di assicurare il buon andamento e l’imparzialità amministrativa).

Lo Statuto del Contribuente è una pietra miliare che fissa i“principi generali dell’ordinamento tributario” e fornisce ail legislatore la neutralità di un regime omogeneo riguardante tutti i tipi di tributo e di soggetti passivi d’imposta, in osservanza degli artt.3, 23, 53 e 97 Costituzione, sopra specificati.

L’art.10 della Legge n.212/2000 (TUTELA DELL’AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE. ERRORI DEL CONTRIBUENTE) regolamenta i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sul principio della collaborazione e della buona fede.

Non sono comminate sanzioni né pretesi interessi moratori al contribuente quando:

1. egli si sia uniformato ad indicazioni insite in atti dell’amministrazione finanziaria o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di disguidi dovuti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa;

2. la violazione è la conseguenza di obiettive condizioni di dubbio sull'applicazione e sul campo della norma tributaria;

3. quando si traduce in un semplice errore formale senza alcuna somma dovuta d’imposta.

Le regole semplici che regolano i rapporti tra contribuente ed A.F. improntati alla salvaguardia dello spirito di trasparenza e cooperazione cui deve essere sempre ispirato il rapporto giuridico d’imposta; un giusto prelievo su reali introiti di capacità contributiva; la difesa degli interessi fiscali , l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione della P.A..

Alla base della collaborazione deve esserci la fiducia, che si fonda su risposte serie e concrete, tutelando il contribuente, nel rispetto dei suoi diritti e certezza degli obblighi tributari.

In nome della buona fede è prevista la non applicazione delle penali e degli interessi passivi/moratori, quando il contribuente si sia uniformato alle normative previste negli atti dell’A.F., o aggiornate/modificate dalla stessa o dovuti a ritardi od omissioni od errori della stessa (s'includono le disposizioni o atti dispositivi, le risoluzioni, i telegrammi, i comunicati stampa, le videoconferenze, i video terminali informativi “self-service”). Nel caso di silenzio o ritardo potrebbe rientrare l’interpello di cui all’art.11, c.3, in caso di omessa risposta entro 120 giorni dall’istanza.

E' possibile evitare la sanzione quando la violazione si traduce “in una mera violazione formale senza alcun addebito d’imposta” inerente agli obblighi la cui inosservanza non penalizza negativamente gli interessi erariali. Sarebbe auspicabile che il legislatore eliminasse tali formalità inutili, anche perché i verificatori, in applicazione della legge, hanno il dovere di contestarle, poi sarà l’ufficio o la Commissione tributaria a non porle in essere perchè rientra nella gamma delle loro possibilità di potere.

Dottoressa in Scienze dell'educazione - Consulente dell'educazione familiare - Mediatrice Familiare

maria.gab@hotmail.it

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