ARTICOLI
DI INTERESSE CONTENUTI NELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
Mariagabriella CORBI
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Lo Statuto del
contribuente, riconosciuto con Legge n.212 del 27/07/2000, con
validità a decorrere dal 01/08/2000. Consta di un insieme di
regole da cui scaturiscono i diritti del soggetto passivo d’imposta.
Lo Statuto dei diritti
del contribuente è costituito da:
- principi di rango
costituzionale e come tali di pertinenza del legislatore;
- l'insieme di
regolamentazioni finalizzate ai rapporti tra Fisco e contribuenti.
L’art.1 della
Legge n.212/2000 (PRINCIPI GENERALI) sancisce che le disposizioni
dello Statuto del contribuente, in attuazione degli artt.3, 23, 53 e
97 della Costituzione, sono alla base dell’ordinamento
tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente
e mai da leggi speciali. Quindi, al riguardo, lo Statuto dei diritti
del contribuente ribadisce i concetti chiave già contenuti
dalla Costituzione.
(l’art.3
Costituzione – Principi fondamentali - riconosce l'uguaglianza
di tutti i cittadini nei confronti della legge, non si fa distinzione
di razza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali;
l’art.23
Costituzione - Diritti e doveri dei cittadini – qualsiasi
imposizione tributaria può essere messa in atto in osservanza
della legge;
l’art.53
Costituzione: - Rapporti politici - attribuisce a tutti l'obbligo di
contribuzione alle spese pubbliche in proporzione della loro capacità
contributiva;
l’art.97
Costituzione: - Il Governo - stabilisce l'organizzazione dei pubblici
uffici secondo disposizioni di legge, al fine di assicurare il buon
andamento e l’imparzialità amministrativa).
Lo Statuto del
Contribuente è una pietra miliare che fissa i“principi
generali dell’ordinamento tributario” e fornisce ail
legislatore la neutralità di un regime omogeneo riguardante
tutti i tipi di tributo e di soggetti passivi d’imposta, in
osservanza degli artt.3, 23, 53 e 97 Costituzione, sopra specificati.
L’art.10 della
Legge n.212/2000 (TUTELA DELL’AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE.
ERRORI DEL CONTRIBUENTE) regolamenta i rapporti tra contribuente e
amministrazione finanziaria sul principio della collaborazione e
della buona fede.
Non sono comminate
sanzioni né pretesi interessi moratori al contribuente quando:
1. egli si sia uniformato
ad indicazioni insite in atti dell’amministrazione finanziaria
o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di
disguidi dovuti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione
stessa;
2. la violazione è
la conseguenza di obiettive condizioni di dubbio sull'applicazione e
sul campo della norma tributaria;
3. quando si traduce in
un semplice errore formale senza alcuna somma dovuta d’imposta.
Le regole semplici che
regolano i rapporti tra contribuente ed A.F. improntati alla
salvaguardia dello spirito di trasparenza e cooperazione cui deve
essere sempre ispirato il rapporto giuridico d’imposta; un
giusto prelievo su reali introiti di capacità contributiva; la
difesa degli interessi fiscali , l’efficacia, l’efficienza
e l’economicità dell’azione della P.A..
Alla base della
collaborazione deve esserci la fiducia, che si fonda su risposte
serie e concrete, tutelando il contribuente, nel rispetto dei suoi
diritti e certezza degli obblighi tributari.
In nome della buona fede
è prevista la non applicazione delle penali e degli interessi
passivi/moratori, quando il contribuente si sia uniformato alle
normative previste negli atti dell’A.F., o
aggiornate/modificate dalla stessa o dovuti a ritardi od omissioni od
errori della stessa (s'includono le disposizioni o atti dispositivi,
le risoluzioni, i telegrammi, i comunicati stampa, le
videoconferenze, i video terminali informativi “self-service”).
Nel caso di silenzio o ritardo potrebbe rientrare l’interpello
di cui all’art.11, c.3, in caso di omessa risposta entro 120
giorni dall’istanza.
E' possibile evitare la
sanzione quando la violazione si traduce “in una mera
violazione formale senza alcun addebito d’imposta”
inerente agli obblighi la cui inosservanza non penalizza
negativamente gli interessi erariali. Sarebbe auspicabile che il
legislatore eliminasse tali formalità inutili, anche perché
i verificatori, in applicazione della legge, hanno il dovere di
contestarle, poi sarà l’ufficio o la Commissione
tributaria a non porle in essere perchè rientra nella gamma
delle loro possibilità di potere.
Dottoressa in Scienze
dell'educazione - Consulente dell'educazione familiare - Mediatrice
Familiare
maria.gab@hotmail.it