L'ammonimento nello
stalking
Per
stalking s'intende l'insieme di comportamenti fastidiosi che, pur
non rientrando nella categoria di reato vero e proprio, costituiscono
reato procedibile a querela di parte, perché finalizzato allo
sconvolgimento della vita della vittima portandola all’esasperazione,
facendola sentire indifesa ed in costante pericolo di vita,
costringendola a vivere prigioniera di sé stessa.
I
comportamenti tipici del fenomeno dello stalking sono: telefonate,
sms, pedinamenti, lettere e fiori, appostamenti vari (casa, lavoro,
ecc...), violazione di domicilio, visita sul luogo di lavoro, minacce
di violenza, violenza fisica e sessuale di diversa entità,
fino ad arrivare a comportamenti estremi come tentato omicidio ed
omicidio.
In
termini giuridici ricordiamo:
1)
"Integra il reato di molestie, la condotta di continuo ed
insistente corteggiamento, che risulti non gradito alla persona
destinataria, in quanto tale comportamento è oggettivamente
caratterizzato da petulanza." Cassazione penale, sezione I,
sentenza18 maggio 2007, n. 19438;
2) "La
pluralità di azioni di disturbo costituisce elemento
costitutivo del reato di cui all’art. 660 c.p. e non può,
quindi, essere riconducibile all’ipotesi di reato continuato".
Cassazione penale, sezione I, sentenza 24 marzo 2004, n. 14512
L’ammonimento,
può essere disposto unicamente nei casi in cui il reato non è
perseguibile d’ufficio.
Con la
ricezione della querela, che deve essere compilata attentamente e
supportata da quanta più documentazione (prove) per
dimostrarne la fondatezza, il Questore si attiva ad ammonire
verbalmente il soggetto nei cui confronti è stato chiesto
l'intervento, invitandolo a tenere un comportamento conforme alla
legge, considerando, nei suoi confronti, la possibilità di
adottare eventuali provvedimenti restrittivi in ambito di armi e
munizioni. Di tale azione "ammonitoria" viene stilato un
verbale di cui viene rilasciata una copia al richiedente ed una
all’ammonito.
Se il
soggetto ammonito non desiste dal suo comportamento, continuando
nella condotta di stalking, la procedibilità del reato di
“atti persecutori” diventa d’ufficio e la pena
prevista è aumentata.
Infatti,
nel caso in cui gli atti persecutori continuassero dopo
l’ammonimento del Questore, si ricorre nell’applicazione
dell’aggravante specifica prevista dall’art. 8, 3°
co., d.l. 11/2009 e la perseguibilità d’ufficio del
fatto. Ancora esiste qualche dubbio se, ai fini dell’applicazione
delle più gravi conseguenze previste dall’art. 8, 3°
e 4° co., d.l. 11/2009 basti una reiterazione di minacce o
molestie oppure sia sufficiente la perpetrazione di una sola minaccia
o molestia.
E’
nello spirito della norma propendere per la seconda soluzione, perché
l’ammonimento è un atto primario tendente a far cessare
una condotta già posta in essere.
Infatti
anche dalla Cassazione, la quinta sezione penale di Cassazione, con
la sentenza n. 25527 dello scorso 5 luglio, ha dimostrato rigidità
nell’ammonire i giudici di merito ad essere solleciti
nell’emissione di misure di sicurezza a tutela delle vittime di
Stalking.
I
Supremi Giudici di legittimità hanno valutato che può
essere configurato il reato di stalking, di cui all’art. 621
bis c.p.. quando la persecuzione si concretizza anche con soli due
episodi se quest’ultimi generano nella vittima stati di ansia e
paura tali da sovvertire il normale svolgimento della quotidianità.
C’è
da aggiungere che l’ammonimento non preclude l’eventuale
querela da parte della persona offesa.
Esso è
uno strumento finalizzato a far cessare la condotta persecutoria.
In
termini giuridici, l’ammonizione del Questore è un atto
facoltativo e non obbligatorio ma riveste una certa rilevanza
nell’applicabilità dell’aggravante e della
perseguibilità d’ufficio qualora l’ammonizione sia
provocata dalla persona offesa interessata ma non disposta dal
Questore.
Ai
sensi dell’art. 8, d.l. 1/2009, le conseguenze penali e
processuali previste dall’art. 8, 3° co., d.l. 11/2009
risultano applicabili solo dopo l’avvenuta ammonizione.
Sia
l’ammonito che la persona offesa possono chiedere copia del
verbale di ammonimento.
Mariagabriella
CORBI
Dottoressa in Scienze
dell'educazione - Consulente dell'educazione familiare - Mediatrice
Familiare