La sottoscrizione del p.v.c. da parte del
contribuente
Il
valore preso in esame inerente alle dichiarazioni rese e
verbalizzate dal contribuente sottoposto a verifica e ritualmente o
circa al suo comportamento agevolante o, ostacolante, rispetto alla
fine delle attività dei verificatori trascritte nel p.v.c.
Per
l'azione probante delle dichiarazioni del contribuente contenute nel
verbale, non si può non tenere conto dei principi generali
della legge.
E'
d'uopo evidenziare che apporre la firma a margine del verbale non è
equivalente ad un' accettazione, ma solo ad una presa d’atto.
Le
affermazioni “contra se” non costituiscono una prova, ma
saranno valutate ed interpretate dal giudice. Alla luce dei principi
dello Statuto del contribuente, l'analisi delle prove contro il
contribuente saranno esaminate secondo i principi dell’affidamento
e della buona fede.
In
particolare è orientamento della giurisprudenza di legittimità
attribuire valore alla sottoscrizione del p.v.c. e, quindi, anche
alle dichiarazioni rese dal contribuente in esso contenute, come
confessione stragiudiziale e prova contro colui che l'ha resa, ai
sensi degli artt.2733 e 2735 c.c..
Alla
luce della valenza giuridica del p.v.c., è da considerare la
firma del contribuente nel p.v.c. come valida prova contro la stessa,
riferita ai fatti ed agli accadimenti materiali trascritti nello
stesso.
L’ADESIONE
AL P.V.C.
L’art.83,
c.18, D.L. n.112/08, convertito in Legge n.133/08, ha contemplato
tramite l’inserimento dell’art.5-bis nel D.Lgs. n.218/97,
in tema di accertamento con adesione, la possibilità per il
contribuente di partecipare anche al p.v.c. circa le imposte sui
redditi ed IVA stilati dagli organi preposti dell’A.F., inclusa
la G. di F., che permettono accertamenti parziali ai sensi
dell’art.41-bis Dpr n.600/73 e dell’art.54, c.4, Dpr
n.633/72.
Colui
che è sottoposto a verifica può aderire al nuovo
istituto nel caso in cui voglia aderire integralmente al p.v.c. e
comunichi la propria adesione entro 30 giorni successivi (termine
perentorio) alla data di consegna dell’atto stesso, all'
ufficio preposto dell’Agenzia Entrate e all’Organo che ha
stilato l'atto e, per competenza anche al reparto del Corpo
"verificatore".
Nei
successivi 60 giorni alla comunicazione, l’ufficio provvede
alla notifica, presso il domicilio del contribuente, dell’atto
di definizione dell’accertamento parziale.
La
forma di adesione suesposta, comporta, in favore del contribuente:
-
la riduzione delle sanzioni applicabili alle violazioni concernenti i
tributi oggetto dell’adesione ad 1/8 del minimo (cioè
ulteriore abbattimento del 50% già operante in generale per
l’accertamento con adesione ordinario, ai sensi art.2, c.5,
D.Lgs. n.218/97);
-
la possibilità di sanare le somme dovute e scaturite dall'atto
di definizione nei termini e con le modalità di cui all’art.8
D.Lgs. n.218/97, senza ricorrere alle garanzie previste in caso di
rateizzazione del dovuto, fermo restando che sulle successive rate
alla prima sono calcolati gli interessi al tasso legale a decorrere
dal giorno successivo alla data di notifica dell’atto di
definizione.
-
la nuova forma procedurale che prevede l'adesione all’utilizzo
del p.v.c. è basata sul principio del contraddittorio per
convincere il contribuente a non intraprendere la via giudiziaria.
Il
contribuente si trova a fare un bilancio fiscale tra un contenzioso
o chiedere all’ufficio una proposta di definizione.
Qualora
siano state riscontrate violazioni di carattere penale tributario,
l’adesione al p.v.c. non esclude l’invio della notizia
di reato all’A.G. competente. Le due procedure sono autonome e
scisse.
Dal
punto di vista penale non sono previste le attenuanti benché
il giudice non si fa condizionare in quanto arbitro neutro.
E' da
dire che non tutte le violazioni contenute nel p.v.c. trovano giusta
definizione. L’accertamento con adesione è una facoltà
dell’ufficio, quindi non sussiste il danno dei diritti del
contribuente, proprio perché si basa sul principio del
contraddittorio.
Tuttavia
esistono perplessità circa l’imputazione del reddito in
capo ai soci, in quanto essi dovrebbero essere a conoscenza, per
essere partecipi nell'attività di verifica a carico della
società.
L’ufficio
esclude i soci dall’adesione al p.v.c. perché la
notifica viene ratificata alla società. Per tale motivo il
socio viene penalizzato per una scelta attuata dalla società.
In
assenza di pagamento delle somme dovute in base all’atto di
definizione, l’ufficio procede all’iscrizione a ruolo a
titolo definitivo delle somme stesse, a norma dell’art.14 Dpr
n.602/73.
Mariagabriella
CORBI - Dottoressa in Scienze dell'educazione
Consulente
dell'educazione familiare - Mediatrice Familiare