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Pensione di reversibilità alla ex

La ex  ha diritto alla reversibilità della pensione del defunto marito se, in data precedente al trapasso, i due hanno pattuito il pagamento di un assegno periodico che non deve cessare qualora venga meno l'onerato. Lo stesso diritto alla reversibilità sussiste anche se il “mantenimento” è stato "sostituito" dall'usufrutto sulla casa coniugale. Così  la Suprema Corte con sentenza 13108 del 28 maggio 2010, ha respinto il ricorso di una donna contro l'ex moglie del suo secondo marito, cui il Tribunale aveva attribuito il 90% della pensione spettante al de cuius. La donna, che era convolata a nozze con l'uomo, un avvocato di Messina, pochi mesi prima che morisse, contestava il diritto della reversibilità pensionistica della sua prima moglie. Gli ex avevano stipulato un accordo, in base al quale la ex moglie avrebbe ricevuto, a titolo di corresponsione, in un'unica soluzione, ed in sostituzione dell'assegno di divorzio, la metà dell'usufrutto della casa coniugale. Tale accordo, secondo la Cassazione era "idoneo a creare la titolarità dell'assegno ai fini e per gli effetti di cui al richiamato art. 9 comma 2 della legge n. 898 del 1970 ed era incontestabilmente valido, alla stregua del principio della riconduzione ad assegno divorzile di tutte le attribuzioni operate in sede od a seguito di scioglimento del vincolo coniugale, e sottoposte alla verifica del Tribunale, dalle quali il beneficiario ritrae utilità espressive della natura solidaristica assistenziale dell'istituto, utilità sia consistenti in una attribuzione una tantum sia in erogazione periodica ed in tal caso anche se eccedenti la durata della vita dell'obbligato”. Affermando che "le volte in cui per accordo delle parti sia stata determinata una forma dell'assegno la cui erogazione periodica non abbia a cessare con il decesso dell'obbligato nondimeno deve ritenersi soddisfatto il requisito della previa titolarità dell'assegno di cui all'art. 5 della l. 898/1970, per l'accesso alla pensione di reversibilità o, in concorso con il superstite, alla sua ripartizione".

L’articolo 9 della legge 898 del 1970, così come modificato dalla L. 74 del 1987. disciplina l’effetto economico direttamente connesso al divorzio.

La pensione di reversibilità è l’erogazione previdenziale che, alla morte del titolare pensionato (per vecchiaia, anzianità o inabilità), compete ai membri del suo nucleo familiare, cioè il coniuge, i figli, e, a particolari condizioni, anche ai nipoti minori, i genitori, i fratelli e le sorelle.

 Il secondo comma del succitato articolo 9 statuisce che “in caso di morte dell’ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza”.

Dall’analisi del succitato si comprende come il coniuge divorziato abbia, comunque, diritto alla pensione di reversibilità dell’ex coniuge defunto al ricorrere, congiuntamente di alcuni presupposti tassativi. In primis la legge esige che il coniuge superstite, per usufruire di tale beneficio economico sia titolare di un assegno divorzile. E’proprio da questo primo presupposto che si coglie la ratio del comma secondo dell’art. 9; infatti tale dovere di solidarietà non cessa neanche con la morte di uno dei coniugi e, di conseguenza, la quota pensione del de cuius continuerà ad assicurare la stessa funzione assolta dall’assegno e, cioè, a garantire all’ex coniuge, in virtù dell’ultrattività degli obblighi derivanti dal matrimonio, la possibilità di condurre una vita dignitosa e equilibrata.

Già con la sentenza n. 7 del 2005 la Corte dei Conti, aveva precisato che, per avere il diritto alla corresponsione della pensione di reversibilità, occorre solamente che la sentenza di divorzio abbia determinato il diritto a beneficiare di un assegno divorzile, anche se poi in concreto l’importo sancito non sia mai stato goduto. Con applicazione più ampia dell’articolo 9 della legge 898/1970, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 286/1987, anticipando che “ i trattamenti pensionistici di reversibilità trovano fondamento nella particolare solidarietà che si crea tra persone già legate dal vincolo di coniugio […]e che continua ad avere effetti rilevanti anche dopo lo scioglimento del matrimonio”, ha esteso il diritto alla corresponsione del trattamento di reversibilità anche il coniuge superstite separato per sua colpa con sentenza passata in giudicato. Esso è stato oggetto di una ulteriore e recente pronuncia della Consulta che con la sentenza n. 15516/2003 dove il coniuge separato per colpa, o al quale la separazione sia stata addebitata, è equiparato, in toto, al coniuge superstite, separato e non, ai fini della pensione di reversibilità, in osservanza a suo favore della presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte, ed a prescindere che versi o meno in stato di bisogno o sia beneficiario di un assegno di mantenimento o altra elargizione alimentare. Condicio sine qua non  per beneficiare di  un assegno divorzile, la legge richiede, come requisito, il fatto che il coniuge superstite non sia convolato a nuove nozze.

E’, altresì, richiesto che il rapporto di lavoro da cui trae origine il trattamento pensionistico sia precedente alla omologa di divorzio: anche in questo caso perchè l’ex coniuge non può godere di ricchezze e benefici che il de cuius abbia accumulato posteriormente al divorzio.

Il terzo comma dell’articolo 9 aggiunge che “qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell’assegno di cui all’articolo 5” nel caso in cui l’ex coniuge abbia contratto nuove nozze e vi sia, di conseguenza, un ex equo tra coniuge divorziato e coniuge superstite.

Quindi, ove ricorrano i presupposti generali previsti dal comma secondo dell’ articolo 9 della legge 898 del 1970, così come modificato dalla L. 74 del 1987, anche il coniuge divorziato, oltre al coniuge superstite, ha diritto a percepire una quota della pensione di reversibilità. Tale fondamento trova spiegazione oltre che nella funzione assistenziale della pensione anche nella necessità di valutare il contributo che ciascun coniuge (divorziato e superstite) ha apportato al patrimonio del defunto.

La differenza risiede nel fatto che, qualora vi fosse concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, bisogna adire ad  una pronuncia del Tribunale che stabilisca le quote spettanti a ciascun coniuge. L’istanza va proposta mediante ricorso e troverà soluzione con sentenza al termine di un procedimento camerale ove il giudice stabilirà le modalità di corresponsione dell’assegno e l’entità dello stesso.

Il criterio di proporzionalità temporale per la suddivisione in percentuale della pensione di reversibilità si basava sull’interpretazione letterale del comma terzo dell’articolo 9 (che parla unicamente di “durata del rapporto”). Pertanto per la ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato non poteva essere utilizzato parametri diversi da quello fornito dalla durata del rapporto matrimoniale, un numero fornito dalla proporzione fra le estensioni temporali dei rapporti matrimoniali degli stessi coniugi con l’ex coniuge deceduto

A seguito di sentenza della Corte Costituzionale (N. 419/99)  chiamata a valutare il criterio di legittimità costituzionale dell’articolo 9 su citato, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione ha stabilito che “nel disciplinare i rapporti patrimoniali tra coniugi in caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il legislatore ha assicurato all’ex coniuge, al quale sia stato attribuito l’assegno di divorzio, la continuità del sostegno economico correlato al permanere di un effetto della solidarietà familiare, mediante la reversibilità della pensione che trae origine da un rapporto previdenziale anteriore al divorzio, o di una quota di tale pensione qualora esista un coniuge superstite che abbia anch’esso diritto alla reversibilità.”

La pensione di reversibilità realizza la sua funzione solidaristica come :

- forma di ultrattività della solidarietà coniugale, assicurando la continuazione del sostentamento prima assicurato dal reddito del coniuge deceduto (sentenze n. 70 del 1999 e n.

- diritto diretto della pensione, nei confronti dell’ex coniuge come  mezzo necessario per il proprio adeguato sostentamento;

- conservazione di un diritto, quello alla reversibilità di un trattamento pensionistico geneticamente collegato al periodo in cui sussisteva il rapporto coniugale 18 del 1998).

 

Mariagabriella CORBI

Dottoressa in Scienze dell'educazione - Consulente dell'educazione familiare - Mediatrice Familiare

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