Pensione di
reversibilità alla ex
La ex
ha diritto alla reversibilità della pensione del defunto
marito se, in data precedente al trapasso, i due hanno pattuito il
pagamento di un assegno periodico che non deve cessare qualora venga
meno l'onerato. Lo stesso diritto alla reversibilità sussiste
anche se il “mantenimento” è stato "sostituito"
dall'usufrutto sulla casa coniugale. Così la Suprema
Corte con sentenza 13108 del 28 maggio 2010, ha respinto il ricorso
di una donna contro l'ex moglie del suo secondo marito, cui il
Tribunale aveva attribuito il 90% della pensione spettante al de
cuius. La donna, che era convolata a nozze con l'uomo, un avvocato di
Messina, pochi mesi prima che morisse, contestava il diritto della
reversibilità pensionistica della sua prima moglie. Gli ex
avevano stipulato un accordo, in base al quale la ex moglie avrebbe
ricevuto, a titolo di corresponsione, in un'unica soluzione, ed in
sostituzione dell'assegno di divorzio, la metà dell'usufrutto
della casa coniugale. Tale accordo, secondo la Cassazione era "idoneo
a creare la titolarità dell'assegno ai fini e per gli effetti
di cui al richiamato art. 9 comma 2 della legge n. 898 del 1970 ed
era incontestabilmente valido, alla stregua del principio della
riconduzione ad assegno divorzile di tutte le attribuzioni operate in
sede od a seguito di scioglimento del vincolo coniugale, e sottoposte
alla verifica del Tribunale, dalle quali il beneficiario ritrae
utilità espressive della natura solidaristica assistenziale
dell'istituto, utilità sia consistenti in una attribuzione una
tantum sia in erogazione periodica ed in tal caso anche se eccedenti
la durata della vita dell'obbligato”. Affermando che "le
volte in cui per accordo delle parti sia stata determinata una forma
dell'assegno la cui erogazione periodica non abbia a cessare con il
decesso dell'obbligato nondimeno deve ritenersi soddisfatto il
requisito della previa titolarità dell'assegno di cui all'art.
5 della l. 898/1970, per l'accesso alla pensione di reversibilità
o, in concorso con il superstite, alla sua ripartizione".
L’articolo
9 della legge 898 del 1970, così come modificato dalla L. 74
del 1987. disciplina l’effetto economico direttamente connesso
al divorzio.
La
pensione di reversibilità è l’erogazione
previdenziale che, alla morte del titolare pensionato (per vecchiaia,
anzianità o inabilità), compete ai membri del suo
nucleo familiare, cioè il coniuge, i figli, e, a particolari
condizioni, anche ai nipoti minori, i genitori, i fratelli e le
sorelle.
Il
secondo comma del succitato articolo 9 statuisce che “in caso
di morte dell’ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite
avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il
coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha
diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di
assegno ai sensi dell’art. 5, alla pensione di reversibilità,
sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento
pensionistico sia anteriore alla sentenza”.
Dall’analisi
del succitato si comprende come il coniuge divorziato abbia,
comunque, diritto alla pensione di reversibilità dell’ex
coniuge defunto al ricorrere, congiuntamente di alcuni presupposti
tassativi. In primis la legge esige che il coniuge superstite, per
usufruire di tale beneficio economico sia titolare di un assegno
divorzile. E’proprio da questo primo presupposto che si coglie
la ratio del comma secondo dell’art. 9; infatti tale dovere di
solidarietà non cessa neanche con la morte di uno dei coniugi
e, di conseguenza, la quota pensione del de cuius continuerà
ad assicurare la stessa funzione assolta dall’assegno e, cioè,
a garantire all’ex coniuge, in virtù dell’ultrattività
degli obblighi derivanti dal matrimonio, la possibilità di
condurre una vita dignitosa e equilibrata.
Già
con la sentenza n. 7 del 2005 la Corte dei Conti, aveva precisato
che, per avere il diritto alla corresponsione della pensione di
reversibilità, occorre solamente che la sentenza di divorzio
abbia determinato il diritto a beneficiare di un assegno divorzile,
anche se poi in concreto l’importo sancito non sia mai stato
goduto. Con applicazione più ampia dell’articolo 9 della
legge 898/1970, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 286/1987,
anticipando che “ i trattamenti pensionistici di reversibilità
trovano fondamento nella particolare solidarietà che si crea
tra persone già legate dal vincolo di coniugio […]e che
continua ad avere effetti rilevanti anche dopo lo scioglimento del
matrimonio”, ha esteso il diritto alla corresponsione del
trattamento di reversibilità anche il coniuge superstite
separato per sua colpa con sentenza passata in giudicato. Esso è
stato oggetto di una ulteriore e recente pronuncia della Consulta che
con la sentenza n. 15516/2003 dove il coniuge separato per colpa, o
al quale la separazione sia stata addebitata, è equiparato, in
toto, al coniuge superstite, separato e non, ai fini della pensione
di reversibilità, in osservanza a suo favore della presunzione
legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte, ed
a prescindere che versi o meno in stato di bisogno o sia beneficiario
di un assegno di mantenimento o altra elargizione alimentare.
Condicio sine qua non per beneficiare di un assegno
divorzile, la legge richiede, come requisito, il fatto che il coniuge
superstite non sia convolato a nuove nozze.
E’,
altresì, richiesto che il rapporto di lavoro da cui trae
origine il trattamento pensionistico sia precedente alla omologa di
divorzio: anche in questo caso perchè l’ex coniuge non
può godere di ricchezze e benefici che il de cuius abbia
accumulato posteriormente al divorzio.
Il
terzo comma dell’articolo 9 aggiunge che “qualora esista
un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di
reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni
a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto
della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è
stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell’assegno
di cui all’articolo 5” nel caso in cui l’ex coniuge
abbia contratto nuove nozze e vi sia, di conseguenza, un ex equo tra
coniuge divorziato e coniuge superstite.
Quindi,
ove ricorrano i presupposti generali previsti dal comma secondo dell’
articolo 9 della legge 898 del 1970, così come modificato
dalla L. 74 del 1987, anche il coniuge divorziato, oltre al coniuge
superstite, ha diritto a percepire una quota della pensione di
reversibilità. Tale fondamento trova spiegazione oltre che
nella funzione assistenziale della pensione anche nella necessità
di valutare il contributo che ciascun coniuge (divorziato e
superstite) ha apportato al patrimonio del defunto.
La
differenza risiede nel fatto che, qualora vi fosse concorso tra
coniuge divorziato e coniuge superstite, bisogna adire ad una
pronuncia del Tribunale che stabilisca le quote spettanti a ciascun
coniuge. L’istanza va proposta mediante ricorso e troverà
soluzione con sentenza al termine di un procedimento camerale ove il
giudice stabilirà le modalità di corresponsione
dell’assegno e l’entità dello stesso.
Il
criterio di proporzionalità temporale per la suddivisione in
percentuale della pensione di reversibilità si basava
sull’interpretazione letterale del comma terzo dell’articolo
9 (che parla unicamente di “durata del rapporto”).
Pertanto per la ripartizione del trattamento di reversibilità
tra coniuge superstite e coniuge divorziato non poteva essere
utilizzato parametri diversi da quello fornito dalla durata del
rapporto matrimoniale, un numero fornito dalla proporzione fra le
estensioni temporali dei rapporti matrimoniali degli stessi coniugi
con l’ex coniuge deceduto
A
seguito di sentenza della Corte Costituzionale (N. 419/99)
chiamata a valutare il criterio di legittimità costituzionale
dell’articolo 9 su citato, in riferimento agli articoli 3 e 38
della Costituzione ha stabilito che “nel disciplinare i
rapporti patrimoniali tra coniugi in caso di scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio, il legislatore ha
assicurato all’ex coniuge, al quale sia stato attribuito
l’assegno di divorzio, la continuità del sostegno
economico correlato al permanere di un effetto della solidarietà
familiare, mediante la reversibilità della pensione che trae
origine da un rapporto previdenziale anteriore al divorzio, o di una
quota di tale pensione qualora esista un coniuge superstite che abbia
anch’esso diritto alla reversibilità.”
La
pensione di reversibilità realizza la sua funzione
solidaristica come :
-
forma di ultrattività della solidarietà coniugale,
assicurando la continuazione del sostentamento prima assicurato dal
reddito del coniuge deceduto (sentenze n. 70 del 1999 e n.
-
diritto diretto della pensione, nei confronti dell’ex coniuge
come mezzo necessario per il proprio adeguato sostentamento;
-
conservazione di un diritto, quello alla reversibilità di un
trattamento pensionistico geneticamente collegato al periodo in cui
sussisteva il rapporto coniugale 18 del 1998).
Mariagabriella
CORBI
Dottoressa
in Scienze dell'educazione - Consulente dell'educazione familiare -
Mediatrice Familiare