Sgravi contributivi,
verifica di un effettivo incremento occupazionale, nozione di azienda in senso
oggettivo. Nota dell’Avv. Valter Marchetti
Cassazione civile, Sez.
Lavoro, 25 novembre 2009, n.24779
Ai fini dell'applicazione degli
sgravi contributivi previsti dall'art. 18, comma 4 d.l. n. 918/68 (nel testo
sostituito dalla legge di conversione n. 1089/68), dall'art. 1, comma 1 d.l. n.
429 del 1971 ( conv. nella l. n. 589 del 1971) e dall'art. 14 l. n. 183 del
1976 e successive modificazioni e integrazioni, la verifica relativa alla
sussistenza di un effettivo incremento occupazionale deve essere fatta tenendo
presente la nozione di azienda in senso c.d. oggettivo e non si deve tenere
conto delle variazioni intervenute nella titolarità dell'impresa.
A fronte di quanto sopra, occorre
rilevare come, in caso di formale costituzione di una nuova società, i suddetti
benefici competono o meno - a seconda che si tratti di un'impresa
effettivamente nuova o piuttosto di un'impresa solo derivata (sia pure parzialmente)
da un'altra preesistente - assumendo rilevanza determinante, a tali fini, sia
la presenza di rilevanti elementi di permanenza della preesistente struttura
aziendale (o di parte di essa o comunque di elementi aziendali funzionalmente
collegati), sia la concreta sussistenza di continuità nell'esercizio
dell'impresa.
Avv. Valter Marchetti