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La giurisprudenza di legittimità sull'automatico meccanismo rivalutativo delle indennità di mobilità per i lavoratori dipendenti

In materia di indennità di mobilità, ed in particolare di meccanismo rivalutativo, Sez. Lavoro, 23364.09 statuisce che in svariate pronunce, nelle quali ha affrontato il problema posto dal ricorso dell'INPS (v. sentenze 30 luglio 2001 n. 10379 ed altre della stessa data, nonché le successive sempre conformi del 23 settembre 2002 n. 13841, 14 agosto 2004 n. 15902, 21 febbraio 2005 n. 3454 e numerose altre), la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui il criterio di adeguamento automatico posto dall'art. 1, quinto comma, decreto legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994 n. 451, che ha modificato l'art. 1 legge 13 agosto 1980 n. 427, riguarda unicamente il trattamento straordinario di integrazione salariale e solo indirettamente, quanto alla rivalutabilità dei massimali del relativo trattamento, incide anche sull'indennità di mobilità, la quale invece, dopo la sua iniziale quantificazione, non è più incrementabile in conseguenza delle variazioni dell'indice ISTAT.

E, nel ribadire il medesimo principio, 23364.09 ha ulteriormente precisato che a diversa conclusione non può pervenirsi neppure sulla base dell'art. 54, comma dodicesimo, legge n. 449/97, secondo il quale ogni rinvio normativo o contrattuale “all'indice del costo della vita...” deve intendersi riferito “all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai...”, non facendo esso riferimento alla “contingenza”, né potendosi ritenere che il tenore della disposizione sia tale da giustificare l'indicizzazione dell'indennità di mobilità a partire dal 1° gennaio 1998 (Cass. 8 maggio 2004 n. 8805).

Un'ulteriore conferma di tale interpretazione è stata rinvenuta nell'art. 45, comma 1, lett. r), legge 17 maggio 1999 n. 144, con cui il legislatore ha delegato il Governo ad emanare norme che prevedano, tra l'altro, l'adeguamento annuale, a decorrere dal 1° gennaio (di ogni anno), dell'indennità, di mobilità nella misura dell'80% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, proprio come già previsto dal citato secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980 n. 427, come sostituito dal comma 5 dell'art. 1 d.l. 16 maggio 1994 n. 299, conv. in l. 19 luglio 1994 n. 451, cit. È evidente che tale delega non avrebbe senso alcuno se un siffatto criterio di adeguamento automatico dell'indennità di mobilità, che si aggiungerebbe a quello già derivante indirettamente dall'adeguamento automatico dei massimali previsti per il trattamento straordinario di integrazione salariale, fosse già ricavabile in via interpretativa.

(Avv. Daniele Iarussi)

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