La giurisprudenza di
legittimità sull'automatico meccanismo rivalutativo delle
indennità di mobilità per i lavoratori dipendenti
In
materia di indennità di mobilità, ed in particolare di
meccanismo rivalutativo, Sez. Lavoro, 23364.09 statuisce che in
svariate pronunce, nelle quali ha affrontato il problema posto dal
ricorso dell'INPS (v. sentenze 30 luglio 2001 n. 10379 ed altre della
stessa data, nonché le successive sempre conformi del 23
settembre 2002 n. 13841, 14 agosto 2004 n. 15902, 21 febbraio 2005 n.
3454 e numerose altre), la Suprema Corte ha affermato il principio
secondo cui il criterio di adeguamento automatico posto dall'art. 1,
quinto comma, decreto legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito in
legge 19 luglio 1994 n. 451, che ha modificato l'art. 1 legge 13
agosto 1980 n. 427, riguarda unicamente il trattamento straordinario
di integrazione salariale e solo indirettamente, quanto alla
rivalutabilità dei massimali del relativo trattamento, incide
anche sull'indennità di mobilità, la quale invece, dopo
la sua iniziale quantificazione, non è più
incrementabile in conseguenza delle variazioni dell'indice ISTAT.
E, nel
ribadire il medesimo principio, 23364.09 ha ulteriormente precisato
che a diversa conclusione non può pervenirsi neppure sulla
base dell'art. 54, comma dodicesimo, legge n. 449/97, secondo il
quale ogni rinvio normativo o contrattuale “all'indice del
costo della vita...” deve intendersi riferito “all'indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai...”,
non facendo esso riferimento alla “contingenza”, né
potendosi ritenere che il tenore della disposizione sia tale da
giustificare l'indicizzazione dell'indennità di mobilità
a partire dal 1° gennaio 1998 (Cass. 8 maggio 2004 n. 8805).
Un'ulteriore
conferma di tale interpretazione è stata rinvenuta nell'art.
45, comma 1, lett. r), legge 17 maggio 1999 n. 144, con cui il
legislatore ha delegato il Governo ad emanare norme che prevedano,
tra l'altro, l'adeguamento annuale, a decorrere dal 1° gennaio
(di ogni anno), dell'indennità, di mobilità nella
misura dell'80% dell'aumento derivante dalla variazione annuale
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
di impiegati, proprio come già previsto dal citato secondo
comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980 n. 427, come
sostituito dal comma 5 dell'art. 1 d.l. 16 maggio 1994 n. 299, conv.
in l. 19 luglio 1994 n. 451, cit. È evidente che tale delega
non avrebbe senso alcuno se un siffatto criterio di adeguamento
automatico dell'indennità di mobilità, che si
aggiungerebbe a quello già derivante indirettamente
dall'adeguamento automatico dei massimali previsti per il trattamento
straordinario di integrazione salariale, fosse già ricavabile
in via interpretativa.
(Avv.
Daniele Iarussi)