Riscatto_laurea_dipendenti_pubblici_-_Problematiche_-_Teri
Problematiche connesse con il riscatto laurea per le dipendenti della pubblica amministrazione
Dott. Carlo Teri (*)
Il Decreto Legge n. 6.12.2011 n.201
coordinato con la legge di conversione 22.12.2011 n. 214 operativo dal
6 dicembre 2011 (c.d. Manovra Monti) all'articolo 24 comma 3,
salvaguardia trattamenti in materia di pensioni , laddove Il lavoratore
maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità
contributiva, previsti dalla normativa previgente, prima della data di
entrata in vigore del decreto di che trattasi, ai fini del diritto
all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di
vecchiaia o di anzianità -
Le donne che raggiungono 35 anni di
anzianità e 57 anni d'età, possono ottenere la pensione anticipata
optando per il calcolo del loro trattamento di quiescenza e e connessa
liquidazione con il sistema contributivo.
Molte lavoratrici , proprio malgrado,
decidono di convergere a tale condizione in prospettiva che la loro
vita lavorativa si allungherebbe di non pochi anni , tenuto conto, in
molti casi, delle compressioni e difficoltà della vita quotidiana.
Al fine di ottenere i 35 anni, e indi
avvalersi della legge del 2004 /243 vi sono situazioni di dipendenti
statali che decidono quindi di riscattare la laurea in possesso, nei
limiti degli anni previsti. Qui sorgono problematiche interpretative
differenti anche tra gli stessi istituti previdenziali.
Si premette che il riscatto del corso
legale di laurea é ammesso a condizione che l’interessato abbia
conseguito il titolo di studio.
Sono esclusi dalla possibilità di riscatto:
i periodi di iscrizione fuori corso;
i periodi già coperti da contribuzione
obbligatoria o figurativa o da riscatto che sia non solo presso il
fondo cui è diretta la domanda stessa ma anche negli altri regimi
previdenziali richiamati dall’art.2, comma 1, del D. Lgs. n.184 del
30/04/1997 (Fondo pensioni lavoratori dipendenti e gestioni speciali
del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e fondi sostitutivi ed
esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti e gestione di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335).
Si possono riscattare:
i diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre);
i diplomi di laurea (corsi di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni);
i diplomi di specializzazione che si
conseguono successivamente alla Laurea ed al termine di un corso di
durata non inferiore a due anni;
i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
i titoli accademici introdotti dal
decreto n.509 del 3 novembre 1999 cioè: Laurea (L), al termine di un
corso di durata triennale e Laurea specialistica (LS), al termine di un
corso di durata biennale cui si accede con la laurea.
Per quanto riguarda i diplomi
rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale
possono essere ammessi a riscatto ai fini pensionistici - secondo le
vigenti disposizioni in materia - i nuovi corsi attivati a decorrere
dall'anno accademico 2005/2006, e che danno luogo al conseguimento dei
seguenti titoli di studio:
-
diploma accademico di primo livello;
-
diploma accademico di secondo livello;
-
diploma di specializzazione;
-
diploma accademico di formazione alla ricerca (equiparato al
dottorato di ricerca universitario dall’art.3, comma 6, D.P.R.
n.212/2005). (Msg.15662 del 14/06/2010)
Il riscatto può riguardare tutto il periodo o singoli periodi.
A partire dal 12 luglio 1997 è data la
facoltà di riscattare due o più corsi di laurea, anche per i titoli
conseguiti anteriormente a questa data.
Vi sono state innovazioni dal 01.01.2008 ai sensi della LEGGE N. 247/2007
Tali innovazioni si applicano solo per
le domande presentate a decorrere dal citato anno indipendentemente
dalla collocazione temporale dei periodi del corso di laurea:
il contributo può essere versato in
unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di
interessi per la rateizzazione. E’ confermata la possibilità che
l’interessato eserciti la facoltà di estinguere il debito anche in un
numero minore di rate e comunque senza applicazione di interessi.
la facoltà di riscatto laurea può
essere esercitata anche dai soggetti non iscritti ad alcuna forma
obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività
lavorativa in Italia o all’estero.
La facoltà è esercitabile da coloro che, al momento della domanda, non
risultino essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di
previdenza, inclusa la Gestione Separata, e che non abbiano iniziato
l'attività lavorativa, in Italia o all’estero (msg. n. 5529 del
09.03.2009).
Sulla base di queste disposizioni
appare impregiudicato il diritto di potere riscattare gli anni di
frequenza ed iscrizione a corsi di laurea non coperti da alcuna
posizione contributiva previdenziale obbligatoria .
Sorgono pare difficoltà per le
dipendenti le quali in corso di lavoro, si sono laureate e decidono di
riscattare i periodi pregressi di frequenza ai detti corsi di studio
legale e (non fuori corso) riagganciati quest'ultimi ed indispensabili
per il raggiungimento del titolo di laurea .
Il caso esempio nella fattispecie riguarda una dipendente statale
che optando per il sistema contributivo
intende riscattare 2 anni di laurea per raggiungere 35 anni di
contribuzione, quindi chiede il riscatto per quegli anni di frequenza
all'università con diverse materie sostenute (anni 1973 e seg. )
L'inps sostiene che il riscatto é
possibile. ,L'Inpdap invece intende respingere la domanda perché le
lauree nel caso in specie sono state conseguite in corso di attività di
lavoro.
Invero i periodi di corsi universitari
documentati e certificati che s'intendono riscattare sono quelli
precedenti all'attività di lavoro e non coperti da contribuzione.
l'Inpdap di fatto in atto ha la gestione delle attività pensionistiche,
seppure con la manovra approvata, tale istituto dovrebbe essere
assorbito dall'Inps. Di fatto questo orientamento non consentirebbe,
per tutte le lavoratrici che hanno conseguito la laurea in corso di
attività di lavoro, di ricorrere al riscatto e quindi al recupero
contributivo mirato ad avvalersi del trattamento pensionistico ai sensi
di una norma del 2004 (legge n..243) per cui con 57 anni e 35 (anni di
contribuzione) potrebbero accedere alla pensione optando per il sistema
per l'appunto contributivo-
Da dire che tale risoluzione invece si
risolverebbe in un grande risparmio per lo Stato perchè la
rinuncia al sistema retributivo costituisce una sorte capitale di
spessore, ed inoltre il rigetto della domanda di riscatto per tutti
coloro che trovasi nelle condizioni sopra delineate comporterebbe una
certa ed irreversibile perdita erariale.
* (Dr. Carlo Teri -Catania Già ispettore del lavoro -Mediatore civile D.M.18.10.2010 n.180)