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Convenzione
tra il Ministero dell’economia e delle
finanze-Dipartimento del tesoro e l’Associazione Bancaria
Italiana per
LA
RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI A TASSO VARIABILE STIPULATI
ANTERIORMENTE AL 29 MAGGIO 2008 E FINALIZZATI ALL’ACQUISTO,
COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLA ABITAZIONE PRINCIPALE
PREMESSO
CHE
- il
mercato dei mutui è stato caratterizzato in Italia, a
partire dal 2001, da un forte ricorso a operazioni a tasso
variabile;
- il
rialzo dei tassi di interesse di mercato avviatosi dalla fine
del 2005 a seguito delle politiche monetarie adottate dalla
Banca Centrale Europea, accentuatosi a partire dalla metà
del 2007 a seguito della crisi dei mutui sub-prime negli USA, e
la riduzione del potere di acquisto delle famiglie hanno
comportato, per una quota dei mutuatari italiani, criticità
in una soddisfacente pianificazione finanziaria;
-
specifica considerazione meritano i mutui a tasso variabile
stipulati per l’acquisto, la costruzione e la
ristrutturazione dell’abitazione principale;
-
l’articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,
entrato in vigore il 29 maggio 2008, ha stabilito che il MEF e
l’ABI definiscono con apposita convenzione –
stipulata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del
citato decreto-legge ed aperta all’adesione delle banche
e degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385 (di seguito
"banche e intermediari") – le modalità
ed i criteri di rinegoziazione, anche in deroga, laddove fosse
applicabile, a quanto stabilito ai sensi dell’articolo
120, comma 2, del citato d.lgs. n. 385 del 1993, dei mutui a
tasso variabile stipulati anteriormente al 29 maggio 2008 per
l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione
dell’abitazione principale (di seguito "rinegoziazione
dei mutui");
- è
comune intenzione di MEF ed ABI, dando attuazione alle
disposizioni dell’articolo 3 del decreto-legge n. 93 del
2008, quella di perseguire altresì l’obiettivo di
offrire alla clientela di banche ed intermediari interessata
all’applicazione del citato articolo 3 (di seguito
"clientela interessata" ovvero "cliente
interessato" ovvero "clienti interessati") un
quadro trasparente e preciso delle regole applicative della
norma primaria, nell’ambito delle quali è centrale
il principio secondo il quale la rinegoziazione dei mutui
costituisce per la clientela interessata uno strumento
aggiuntivo, e non sostitutivo, di una gamma più ampia di
valide opportunità, fra le quali continua a vigere
quella della portabilità dei mutui, di cui all’articolo
8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con
modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive
modificazioni (di seguito "portabilità del mutuo");
MEF e ABI
convengono quanto segue:
Art. 1
1. Banche
e intermediari che aderiscono alla presente convenzione:
a)
forniscono ai clienti interessati una informativa trasparente,
chiara ed esaustiva in ordine alle varie opportunità di
scelta che essi attualmente hanno, e cioè:
i)
continuare a rimborsare il mutuo a banche e intermediari
secondo il piano di ammortamento in corso;
ii)
proporre a banche e intermediari una rinegoziazione delle
condizioni del mutuo in essere, da concordare appositamente;
iii)
avvalersi della portabilità del mutuo;
iv)
ricorrere alla rinegoziazione dei mutui ai sensi dell’articolo
3 del decreto-legge n. 93 del 2008, obbligatoria per banche e
intermediari che aderiscono alla presente convenzione;
v)
possibilità di usufruire anche di più di una di
tali diverse opportunità, in particolare cumulando
quella sub iii) a quella sub iv);
b)
procedono alla rinegoziazione dei mutui secondo le modalità
e i criteri di seguito indicati.
2. Per i
mutui di cui all’articolo 2, che siano stati oggetto di
un’operazione di cartolarizzazione con cessione dei
crediti, possono altresì aderire alla presente
convenzione i soggetti cui siano stati ceduti i crediti. In
tale caso, procede alle attività di cui alla lettera b)
del comma 1 il soggetto incaricato della riscossione dei
crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento.
3. Per
banche e intermediari, nonché per i soggetti di cui al
comma 2, le disposizioni legislative di cui all’articolo
3 del decreto-legge n. 93 del 2008 costituiscono uno standard
minimo, restando ferma, per banche e intermediari, la
possibilità di proporre alla clientela interessata, in
via generalizzata, condizioni economicamente ancora più
favorevoli, in particolare per quanto riguarda lo spread,
rispetto a quelle previste dalle disposizioni legislative,
dandone comunicazione contestuale all’ABI al momento in
cui aderiscono alla presente convenzione.
Nulla è
altresì innovato in materia di portabilità dei
mutui.
Art. 2
1.
Possono formare oggetto di rinegoziazione, ai sensi
dell’articolo 3 del decreto-legge n. 93 del 2008, nonché
della presente convenzione, i mutui a tasso variabile e a rata
variabile per tutta la durata del mutuo, stipulati o accollati,
anche a seguito di frazionamento, fino a tutto il 28 maggio
2008, finalizzati all’acquisto, costruzione,
ristrutturazione dell’abitazione principale ed erogati da
banche e intermediari. A questi soli fini, si intende per
abitazione principale quella in cui il proprietario o il
coniuge o i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il
secondo grado dimorano abitualmente. Possono usufruire della
rinegoziazione anche i mutuatari inadempienti alla data del 28
maggio 2008 rispetto a rate pregresse del mutuo originariamente
contratto, purché non sia intervenuta a tale data la
risoluzione del contratto medesimo.
Art. 3
1. La
rinegoziazione assicura la riduzione dell’importo delle
rate del mutuo da corrispondere con scadenza successiva al 1°
gennaio 2009 ad un ammontare pari a quello della rata che si
ottiene applicando all’importo e alla scadenza originari
del mutuo il tasso di interesse come risultante dalla media
aritmetica dei tassi applicati ai sensi del contratto nell’anno
2006. Per i contratti stipulati, rinegoziati o accollati anche
a seguito di frazionamento dopo il 31 dicembre 2006 l’importo
della rata da corrispondere con scadenza successiva al 1°
gennaio 2009 è pari a quello risultante sulla base dei
parametri per il calcolo della prima rata di ammortamento
rispettivamente successiva alla stipula, alla rinegoziazione e
all’accollo. Resta fermo quanto previsto nel successivo
comma 3.
2. La
differenza tra l’importo della rata dovuta secondo il
piano di ammortamento originariamente previsto e l’importo
della rata risultante dall’atto di rinegoziazione è
addebitata su di un conto di finanziamento accessorio e produce
interessi, capitalizzabili annualmente, al tasso annuo più
favorevole per il cliente tra quello che si ottiene in base
all’IRS a dieci anni, maggiorato, fermo quanto previsto
dall’articolo 1, comma 3, di uno spread di 0,50 punti
percentuali e quello contrattualmente previsto, come
determinati – entrambi in misura fissa – alla data
di rinegoziazione. Sono altresì addebitate nel conto di
finanziamento accessorio le eventuali rate scadute e non pagate
prima del 29 maggio 2008, nonché quant’altro
maturato fino alla data di rinegoziazione.
3. Nel
caso in cui, successivamente alla rinegoziazione del mutuo, la
differenza tra l’importo della rata dovuta secondo il
piano di ammortamento originariamente previsto e l’importo
della rata risultante dall’atto di rinegoziazione generi
saldi a favore del mutuatario, tale differenza è
imputata a credito del mutuatario sul conto di finanziamento
accessorio. Qualora il debito del conto accessorio risulti
interamente rimborsato, a seguito degli accrediti effettuati,
il rimborso del mutuo ha luogo secondo la rata variabile
originariamente prevista se più favorevole per il
mutuatario rispetto a quella determinata in importo fisso.
4.
L’eventuale debito risultante dal conto accessorio, alla
data di originaria scadenza del mutuo, è rimborsato dal
cliente sulla base di rate costanti di importo uguale
all’ammontare della rata risultante dalla rinegoziazione.
L’ammortamento è calcolato sulla base dello stesso
tasso a cui è regolato il conto accessorio. Se più
favorevole per il cliente si applica il tasso contrattualmente
stabilito come determinato, in misura fissa, alla data di
originaria scadenza del mutuo.
Art. 4
1.
L’estinzione anticipata del mutuo oggetto di
rinegoziazione ai sensi della presente convenzione non comporta
l’applicazione di penali. Non si applicano penali neanche
in caso di rimborso anticipato del saldo del conto accessorio.
Art. 5
1. Banche
e intermediari formulano la proposta di rinegoziazione alla
clientela interessata ai sensi dell’articolo 3, comma 7,
del decreto-legge n. 93 del 2008 ed entro tre mesi dalla data
di sua entrata in vigore, ossia entro tutto il 29 agosto 2008.
La proposta è effettuata nel rispetto altresì
della disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei
servizi bancari, di cui al d.lgs. n.385 del 1993 e alla sua
normativa di attuazione, con modalità di comunicazione
chiare, comprensibili e con appropriata evidenziazione grafica,
anche utilizzando, ove possibile, le comunicazioni che banche e
intermediari effettuano periodicamente alla clientela.
2. La
proposta, scritta e datata, richiama in modo esplicito le
diverse opportunità cui il cliente interessato può
fare ricorso in materia di mutui, ossia quelle di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera a), specificato che il
mutuatario può usufruire anche di più di una di
tali opportunità.
3. La
proposta riporta altresì i contenuti dell’offerta
di rinegoziazione, formulata ai sensi dell’articolo 3 del
decreto-legge n. 93 del 2008, in relazione al contratto in
essere con il mutuatario, includendo elementi che consentano al
mutuatario di valutare gli effetti della rinegoziazione in
termini di riduzione dell’importo delle rate nonché
le possibili implicazioni sulla durata del mutuo in funzione
dell’evoluzione dei tassi di interesse.
4.
L’accettazione della proposta, corredata da una
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il
mutuatario attesta il ricorrere dei requisiti per il suo
accesso alla rinegoziazione, è comunicata dal mutuatario
alla banca o all’intermediario. L’accettazione
della proposta assicura la riduzione dell’importo delle
rate del mutuo da corrispondere a partire quanto meno dal terzo
mese successivo al mese di comunicazione dell’accettazione
della proposta medesima, relativamente alle rate del mutuo in
scadenza successivamente al 1° gennaio 2009.
5. I
clienti interessati che rinegoziano il mutuo ricevono
annualmente da banche e intermediari mutuanti una comunicazione
informativa, completa e chiara, sull’andamento della loro
posizione nei riguardi della banca o intermediario medesimo,
nonché sull’esposizione complessivamente derivante
dall’operazione di rinegoziazione in termini di debito
residuo e saldo del conto di finanziamento accessorio.
Art. 6
1. Le
garanzie già iscritte a fronte del mutuo oggetto di
rinegoziazione continuano ad assistere il rimborso, secondo le
modalità convenute, del debito che risulti alla data di
scadenza di detto mutuo, senza il compimento di alcuna
formalità al riguardo.
2. Le
operazioni di rinegoziazione dei mutui possono essere
effettuate anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto
stabilito ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del
decreto legislativo n. 385 del 1993.
3. Le
operazioni di rinegoziazione dei mutui e di portabilità
sono esenti da imposte e tasse di qualsiasi genere. La
clientela interessata non sostiene alcun costo amministrativo,
ivi incluse commissioni bancarie, conseguenti alle operazioni
di rinegoziazione e per tutta la durata residua del mutuo,
anche sulle eventuali rate aggiuntive finali. La clientela
interessata non sostiene altresì costi notarili, ove mai
necessario l’intervento del notaio.
Art. 7
1. Banche
e intermediari, nonché i soggetti di cui all’articolo
1, comma 2, che intendono effettuare operazioni di
rinegoziazione dei mutui ai sensi della presente convenzione,
devono aderirvi per il tramite dell’ABI, Segreteria
Generale, inviando a quest’ultima, e per conoscenza al
MEF, un’apposita comunicazione, nella quale sono indicate
altresì le eventuali condizioni migliorative che gli
stessi intendono offrire alla clientela interessata.
Art. 8
1. Presso
il MEF è costituito, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato, un Osservatorio permanente con i seguenti
compiti:
a)
verifica della piena attuazione delle disposizioni legislative
in materia di portabilità dei mutui e di rinegoziazione
dei mutui,
nonché
dei relativi accordo e convenzione applicativi;
b)
risoluzione di eventuali questioni interpretative che si
dovessero porre in relazione ai contenuti delle citate
disposizioni e convenzioni;
c)
proposta di eventuali modifiche alla predette convenzioni, in
linea con quanto previsto dalle disposizioni di legge alla luce
dell’esperienza applicativa;
d)
verifica dell’andamento delle operazioni di portabilità
dei mutui e di rinegoziazione dei mutui;
e)
segnalazione alle Autorità di vigilanza, per le
iniziative di loro competenza, di comportamenti non conformi
alle disposizioni in materia di rinegoziazione e di portabilità
dei mutui;
f)
relazione annuale al Ministro dell’economia e delle
finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, sulle
attività svolte dall’Osservatorio permanente.
2.
L’Osservatorio è composto da due rappresentanti
del MEF, da due della Banca d’Italia, da tre dell’ABI,
nonché da tre rappresentanti delle Associazioni dei
consumatori iscritte all’albo del Ministero dello
sviluppo economico, da queste designati unitariamente.
L’incarico dei rappresentanti delle Associazioni dei
consumatori può essere di durata determinata, ove
richiesto a fini di turnazione dalle stesse Associazioni.
3.
L’acquisizione, la gestione ed ogni modalità di
trattamento dei dati da parte dell’Osservatorio
permanente, anche ai fini della relazione annuale al Ministro
dell’economia e delle finanze, sono effettuate in via
aggregata e nel pieno rispetto della riservatezza dei dati
stessi e delle finalità previste nella presente
convenzione.
Art. 9
1.MEF ed
ABI si impegnano alla massima diffusione della presente
convenzione, anche attraverso la pubblicazione nei propri siti
internet della stessa convenzione, nonché dell'elenco
delle banche ed intermediari che ad essa aderiscono e le
relative condizioni, anche migliorative, offerte in via
generalizzata alla clientela.
2. ABI
provvede altresì alla diffusione di una guida
informativa che le banche mettono gratuitamente a disposizione
della clientela al fine di illustrare in modo chiaro e
comprensibile tutte le opportunità cui possono fare
ricorso i clienti interessati, fra le quali quella della
portabilità dei mutui, nonché i contenuti della
presente convenzione.
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