Dubbi ed osservazioni dopo il rilascio del P.V.C.
Non risulta agevolante la
soluzione di formulare il rilievo in termini dubitativi o rimettendo
genericamente il contesto alle valutazioni dell’ufficio
competente nel rispetto delle finalità dell'istituto
dell'adesione al p.v.c..
E' auspicabile che gli
addetti alle verifiche, in base all'applicazione della normativa,
prassi e leggi in materia, maturino la consapevolezza circa la
regolarità o l’irregolarità della situazione
emersa e motivino in maniera chiara e palese le decisioni in merito,
inserendo nel p.v.c. solo le osservazioni che si rendono
indispensabili.
Qualora dovessero
sorgere dei dubbi, è necessario che il Comandante del reparto,
a cui fanno capo i verificatori, mediante una soggettiva valutazione
della situazione riscontrata, proceda con la richiesta di un
confronto all’ufficio competente per addivenire ad una
soluzione condivisa del fatto.
OSSERVAZIONI DEL
CONTRIBUENTE.
Ai sensi dell’art.12,
c.7, Legge n.212/2000, il contribuente può inviare all’ufficio
competente,nei 60 giorni successivi al rilascio del p.v.c.,
osservazioni e richieste di delucidazioni che devono essere
necessariamente soddisfatte con una risposta; non è possibile
emanare l’avviso di accertamento prima della scadenza del
termine, salvo casi eccezionali.
Lo Statuto dei diritti
del contribuente ha una valenza di “principi generali
dell’ordinamento tributario”, a cui si riferiscono le
leggi vigenti e a cui s'ispira il comportamento dell’A.F..
Al fine di offrire la
possibilità al contribuente di formulare all’ufficio
osservazioni e richieste, prima dell’accertamento, sarebbe
auspicabile terminare l’ispezione relativa ai periodi di
imposta “in decadenza” con un largo anticipo rispetto le
scadenze legali..
Infatti nell’esecuzione
di una verifica fiscale si è in presenza di un vero e proprio
diritto del contribuente.
Tale disposizione ha
introdotto una nuova forma di contraddittorio, obbligatorio per
l’A.F. e senza effetti preclusivi per il contribuente.
L’emanazione del
provvedimento di accertamento può avverarsi prima dei 60
qualora vi sia particolare urgenza (per esempio. quando il termine
per l’emanazione dell’avviso decade prima dei 60 giorni)
ed è obbligatoria una particolare dicitura nella motivazione
dell’avviso.
Se il provvedimento di
accertamento è emanato prima della scadenza del termine di
60, eccetto i casi particolari di urgenza, è viziato ed è
annullabile.
Ai sensi
dell’art.21-octies della Legge n.241/90, introdotto dalla Legge
n.15/2005, “è annullabile il provvedimento
amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso
di potere o da incompetenza”.
Analogamente dicasi per
provvedimenti di accertamento emessi prima del termine privo nella
motivazione della tipologia di urgenza, cioè, provvedimenti
emessi dopo i 60 giorni che non espliciti i motivi e/o le ragioni che
hanno indotto l’amministrazione a valutare insufficienti le
osservazioni del contribuente (non incappato nella decadenza dei
termini) sono annullabili per mancata motivazione.
Il termine succitato è
da considerarsi categorico, con la conseguente illegittimità
dell’avviso di accertamento notificato prima dei 60 giorni
dalla consegna del verbale di chiusura delle operazioni di verifica,
senza che l’approssimarsi del termine di decadenza per la
notifica dell’atto, possa configurare il caso di “particolare
urgenza” (sent. n.75/2004. C.T.P. di Bari)
Quindi l'atto è
giuridicamente valido se emanato dopo il termine di 60 giorni dalla
notifica del p.v.c. previsto dal 7^ c., art.12, L.212/2000.
Anche con Sent.
N.9/11/2008 del 26.03.08 della CTR di Trieste, Sez.XI l'art.12
consente al contribuente il diritto di formulare all’ufficio
osservazioni inerenti alla verifica svolta entro il termine di 60
giorni dalla notifica del p.v.c. e che l’atto, emanato in
violazione di tali termini, è nullo.
Secondo i giudici non
rispettare tale diritto del contribuente, produce inevitabilmente
la“nullità dell’avviso di accertamento emesso
contra ius” per violazione della norma, illiceità del
comportamento della P.A. e, pertanto, l’invalidità
dell' accertamento per mancanza di potere dell’atto stesso.
Mariagabriella CORBI
Dottoressa in Scienze
dell'educazione - Consulente dell'educazione familiare - Mediatrice
Familiare