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Dubbi ed osservazioni dopo il rilascio del P.V.C.

Non risulta agevolante la soluzione di formulare il rilievo in termini dubitativi o rimettendo genericamente il contesto alle valutazioni dell’ufficio competente nel rispetto delle finalità dell'istituto dell'adesione al p.v.c..

E' auspicabile che gli addetti alle verifiche, in base all'applicazione della normativa, prassi e leggi in materia, maturino la consapevolezza circa la regolarità o l’irregolarità della situazione emersa e motivino in maniera chiara e palese le decisioni in merito, inserendo nel p.v.c. solo le osservazioni che si rendono indispensabili.

Qualora dovessero sorgere dei dubbi, è necessario che il Comandante del reparto, a cui fanno capo i verificatori, mediante una soggettiva valutazione della situazione riscontrata, proceda con la richiesta di un confronto all’ufficio competente per addivenire ad una soluzione condivisa del fatto.

OSSERVAZIONI DEL CONTRIBUENTE.

Ai sensi dell’art.12, c.7, Legge n.212/2000, il contribuente può inviare all’ufficio competente,nei 60 giorni successivi al rilascio del p.v.c., osservazioni e richieste di delucidazioni che devono essere necessariamente soddisfatte con una risposta; non è possibile emanare l’avviso di accertamento prima della scadenza del termine, salvo casi eccezionali.

Lo Statuto dei diritti del contribuente ha una valenza di “principi generali dell’ordinamento tributario”, a cui si riferiscono le leggi vigenti e a cui s'ispira il comportamento dell’A.F..

Al fine di offrire la possibilità al contribuente di formulare all’ufficio osservazioni e richieste, prima dell’accertamento, sarebbe auspicabile terminare l’ispezione relativa ai periodi di imposta “in decadenza” con un largo anticipo rispetto le scadenze legali..

Infatti nell’esecuzione di una verifica fiscale si è in presenza di un vero e proprio diritto del contribuente.

Tale disposizione ha introdotto una nuova forma di contraddittorio, obbligatorio per l’A.F. e senza effetti preclusivi per il contribuente.

L’emanazione del provvedimento di accertamento può avverarsi prima dei 60 qualora vi sia particolare urgenza (per esempio. quando il termine per l’emanazione dell’avviso decade prima dei 60 giorni) ed è obbligatoria una particolare dicitura nella motivazione dell’avviso.

Se il provvedimento di accertamento è emanato prima della scadenza del termine di 60, eccetto i casi particolari di urgenza, è viziato ed è annullabile.

Ai sensi dell’art.21-octies della Legge n.241/90, introdotto dalla Legge n.15/2005, “è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza”.

Analogamente dicasi per provvedimenti di accertamento emessi prima del termine privo nella motivazione della tipologia di urgenza, cioè, provvedimenti emessi dopo i 60 giorni che non espliciti i motivi e/o le ragioni che hanno indotto l’amministrazione a valutare insufficienti le osservazioni del contribuente (non incappato nella decadenza dei termini) sono annullabili per mancata motivazione.

Il termine succitato è da considerarsi categorico, con la conseguente illegittimità dell’avviso di accertamento notificato prima dei 60 giorni dalla consegna del verbale di chiusura delle operazioni di verifica, senza che l’approssimarsi del termine di decadenza per la notifica dell’atto, possa configurare il caso di “particolare urgenza” (sent. n.75/2004. C.T.P. di Bari)

Quindi l'atto è giuridicamente valido se emanato dopo il termine di 60 giorni dalla notifica del p.v.c. previsto dal 7^ c., art.12, L.212/2000.

Anche con Sent. N.9/11/2008 del 26.03.08 della CTR di Trieste, Sez.XI l'art.12 consente al contribuente il diritto di formulare all’ufficio osservazioni inerenti alla verifica svolta entro il termine di 60 giorni dalla notifica del p.v.c. e che l’atto, emanato in violazione di tali termini, è nullo.

Secondo i giudici non rispettare tale diritto del contribuente, produce inevitabilmente la“nullità dell’avviso di accertamento emesso contra ius” per violazione della norma, illiceità del comportamento della P.A. e, pertanto, l’invalidità dell' accertamento per mancanza di potere dell’atto stesso.

Mariagabriella CORBI

Dottoressa in Scienze dell'educazione - Consulente dell'educazione familiare - Mediatrice Familiare

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