Prima sperimentazione della riforma Brunetta nell'ambito
Sanità. Il protocollo 20 gennaio 2010 tra Funzione Pubblica,
Formez, Agenas, Fiaso e 17 ASL
Appare
evidente come all’indomani della approvazione del primo decreto
legislativo attuativo della L.15 del 4 marzo 2009 ,ed in virtù
delle norme specifiche previste dagli artt. 16, 31 e 74 del medesimo
decreto si assista, negli Enti Locali e nel Comparto Sanità a
taluni progetti di sperimentazione che pongono particolare attenzione
all’analisi dell’impatto della riforma del pubblico
impiego sia sulle realtà degli enti locali che delle aziende o
enti del servizio sanitario nazionale. Di particolare interesse per
quanto concerne la Sanità il recente protocollo d’intesa
del 20 gennaio 2010 per la sperimentazione dell’applicazione
della riforma Brunetta nell’ambito della valutazione del
personale delle aziende sanitarie e ospedaliere. Tale protocollo
consistente in 9 articoli, firmato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, dal Formez ; dalla
AGeNaS Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali,dalla
FIASO-Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, e
da 17 ASL ha la finalità di verificare come le modalità
individuate nel decreto legislativo n. 150/2009 siano nel concreto
applicabili nelle realtà delle Aziende Sanitarie e
Ospedaliere. Venendo all’analisi del testo in primo luogo si fa
rilevare come a chiare lettere l’art 1, stabilisca che
l’accordo non ha effetti giuridici ed economici,ma si pone
l’obiettivo di dare una prima risposta concreta nel comparto
Sanità ai principi sia della L.15/09 che del D. Lgs. 150/2009
in termini di sperimentazione, che sarà attuata attraverso
l’adozione di una serie di atti e procedure nell’ambito
delle finalità previste dall’atto Aziendale e nel
rispetto delle normative di legge e contrattuali. Nel successivo art.
2 (obiettivi della sperimentazione),si precisa poi che le Aziende
sanitarie e ospedaliere, aderenti al progetto della convenzione
avviano la sperimentazione presso proprie Unità Organizzative
Complesse/Dipartimenti individuati. Tale sperimentazione sarà
avviata allo scopo di migliorare le prestazioni degli individui,
utilizzando la valutazione come opportunità; per premiare il
merito individuale attraverso il riconoscimento economico; per
favorire la crescita professionale degli individui attraverso
interventi di sviluppo (affiancamento, mobilità interna,
autoformazione, addestramento, ecc.); per disporre di informazioni
per la migliore gestione delle risorse umane. L’art 3 appare di
fondamentale importanza per i firmatari del protocollo,atteso che nel
medesimo viene indicato chiaramente l’oggetto della
sperimentazione individuato” nel processo di valutazione del
personale dirigente e di comparto, nonché di Unità
Organizzative Complesse/Dipartimenti”. Il c.2 reca altresì
la definizione di processo di valutazione, da intendersi quale
valutazione della prestazione individuale di lavoro, cioè il
contributo dato dalla persona nell’arco di tempo considerato,
al raggiungimento degli standards prestazionali e degli obiettivi
dell’Unità operativa cui è assegnato. La clausola
stabilisce poi la durata del processo di valutazione della attività
dei dipendenti e cioè della loro performance, consistente in 4
mesi . Non va trascurata poi la rilevanza del c.5 che definendo
l’ampiezza della valutazione,stabilisce che il contributo
individuale del lavoratore,“viene valutato anche negli aspetti
qualitativi dei comportamenti e delle competenze utilizzate
nell’esecuzione delle prestazioni sia di natura assistenziale,
di cura, che amministrative o organizzative”. Qui a ben vedere
viene rielaborata la disposizione dell’art 9 c.2 lett. B del
D.lgs n°150/2009 che, in riferimento alla valutazione della
performance individuale,stabilisce invece che essa vada collegata ”
alla qualità del contributo assicurato alla performance
organizzativa di appartenenza,alle competenze dimostrate ed ai
comportamenti professionali ed organizzativi”. L’art. 4
poi nel definire il sistema di valutazione aziendale quale
“permanente”, individua in concreto gli Organismi ed i
soggetti del progetto di sperimentazione. In primo luogo il Comitato
d’indirizzo, che definisce le strategie e le linee
metodologiche della sperimentazione; il Comitato tecnico-scientifico
che predispone gli strumenti a supporto dei percorsi di valutazione
aziendale, per la gestione della reportistica e i percorsi di
omogeneizzazione dei risultati,con funzioni consulenziali per tutte
le problematiche applicative inerenti la sperimentazione. Nel
protocollo si rileva poi il particolare ruolo dei formatori
individuati dalle Aziende partecipanti ,la cui preparazione è
curata dal Formez anche in merito alle modalità di
compilazione delle schede di valutazione di loro competenza ( art 7
c.2). A ben vedere il sistema delineato dal protocollo prevede poi
che i formatori, formino i valutatori nelle singole Aziende aderenti
alla sperimentazione, onde consentire loro di svolgere correttamente
il percorso valutativo adottando un approccio omogeneo e utilizzando
gli strumenti messi a punto dal CTS. Questi ultimi, individuati dalle
direzioni generali delle Aziende aderenti al progetto in coerenza con
il sistema della responsabilità stabilito dagli atti
aziendali, dovranno disporre le valutazioni del personale dipendente.
Il successivo art. 5 del protocollo stabilisce altresì che “la
sperimentazione riguarda due tipi di valutazione di performance:
quella dei dirigenti, che si realizza, in accordo con le norme
fissate dal d.lgs. 150, attraverso simulazioni basate sui dati
disponibili del 2008 ,nonché di tutto il personale del
comparto appartenente alle strutture prescelte dalle Aziende
Sanitarie per un periodo di 4 mesi da maggio ad agosto 2010.L’art.
6 tenendo conto degli obiettivi della convenzione, nel ribadire il
periodo di valutazione dei singoli dipendenti consistente in 4 mesi
,prevede che le modalità vengono attuate attraverso la
compilazione di schede distinte di valutazione per la dirigenza e per
il comparto che dovranno essere compilate e trasmesse dai valutatori.
Qui l’accordo esplicita chiaramente le funzioni del valutatore
in relazione agli obiettivi . A tal proposito il medesimo “s’impegna
ad illustrare preliminarmente ai dipendenti oggetto della
sperimentazione gli obiettivi, le modalità e l’impegno
richiesto per la sperimentazione, evidenziando in particolar modo che
tale sperimentazione non produce alcun effetto giuridico né
economico, ma costituisce un essenziale strumento informativo per
ottimizzare e migliorare la gestione e lo sviluppo delle risorse
umane, nonché il modello organizzativo dell’offerta di
servizi ai cittadini (cfr.c.2 art 3)”. Inoltre all’inizio
della sperimentazione i valutatori di ciascuna Azienda, oltre a
condividere con i propri collaboratori i contenuti delle schede con
le competenze ritenute rilevanti per la valutazione delle azioni
professionali nei propri contesti di lavoro, provvedono, per quanto
possibile, alla definizione e all’assegnazione degli obiettivi,
dei comportamenti attesi e delle competenze domandate a ciascun
dipendente, indicando i risultati attesi e i rispettivi indicatori .
La disposizione chiarisce poi i criteri che dovranno presiedere alle
modalità di definizione e di assegnazione degli obiettivi ai
lavoratori . Infine mentre l’art. 8 indica quale limite
temporale della sperimentazione la data del 31 agosto 2010 , l’art.
9 prevede che il Comitato tecnico-scientifico predisporrà i
risultati della sperimentazione per illustrarli al Comitato
d’indirizzo. Detti risultati saranno altresì condivisi
con la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità
delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs.
150/2009.
Decreto legislativo del 27 ottobre 2009 n. 150 di attuazione della
legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni.
AUSL
1 Avezzano – Sulmona - L’Aquila, La ASM Matera, La AO
“G.Rummo”, La AUSL Reggio Emilia, La AUSL Bologna, La
AUSL Ferrara, La AOU Ospedali Riuniti Trieste, La ASL 3 Genovese, La
ASL Milano, La AOU Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi –
G. Salesi ; La AOU S. Giovanni Battista di Torino, La ASL CN 2
ALBA-BRA, Il CEFPAS ;La ASF Firenze, La ASL 2 Perugia, La ULSS 3
Bassano del Grappa, La ULSS 5 Ovest Vicentino,
art
6 Definizione e assegnazione degli obiettivi protocollo 20 gennaio
2010
in
tal senso il c.3 dell’art 6
art
6.c.4 protocollo …..a) coerenza con gli obiettivi della
programmazione aziendale e con quella risultante per l’unità
operativa; b) correlazione alla quantità e alla qualità
delle risorse disponibili; c) pieno coinvolgimento dei coordinatori
del comparto nella definizione di obiettivi,dei comportamenti e delle
competenze; d) equa distribuzione dei carichi di lavoro e delle
opportunità di incentivazione; d) della informazione e diretto
coinvolgimento di ciascun dipendente nella definizione e assegnazione
di obiettivi, comportamenti e competenze da attuarsi mediante
appositi incontri individuali o collettivi.
L’art
8 del protocollo, stabilisce altresì che un successivo
convegno nazionale si terrà entro il 18 novembre 2010 per la
presentazione dei risultati della sperimentazione.
Avv.
Maurizio Danza