La revisione della
struttura retributiva dei dipendenti pubblici quale strumento di
distribuzione del trattamento accessorio : performance individuale e
organizzativa nello schema di decreto legislativo attuativo della
riforma Brunetta ( Legge n°15/2009).
Avv. Maurizio Danza-
Arbitro Pubblico Impiego Lazio
1) La
revisione della struttura retributiva dei dipendenti pubblici nella
riforma Brunetta :la performance sostituisce la produttività
individuale e collettiva
E’
ben noto come la riforma del lavoro pubblico finalizzato alla
ottimizzazione, della produttività del lavoro pubblico
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ben
evincibile dai principi e criteri posti nella legge 4 marzo 2009
n°15 , fondi le sue leve strategiche, nell'ottica di un ulteriore
armonizzazione della disciplina del lavoro pubblico con quello
privato, sia sulla riforma dell’intero sistema delle relazioni
sindacali ed in particolare delle procedure di contrattazione
collettiva, nonchè sull’intera revisione del complesso
sistema retributivo dei dipendenti introducendo il concetto di
performance individuale ed organizzativa obliterando dunque
definitivamente il concetto di produttività individuale e
collettiva, sopravvissuti nell’arco dell’intero processo
di contrattualizzzazione della pubblica amministrazione operato sin
con il D.lgs n°29/ 93. A ben vedere proprio dall’esame
dell’ultima versione dello schema del decreto legislativo
attuativo della legge n°15/09 attualmente all'esame del
Parlamento, emergono con chiarezza i principi, le fasi e i soggetti
che interagiscono nel processo di performance afferente al processo
di misurazione e valutazione delle prestazioni dei lavoratori del
pubblico impiego con conseguente distribuzione del trattamento
accessorio, tematica senza dubbio di maggiore innovazione ed
interesse in tutta la riforma della pubblica amministrazione.
2)La
performance individuale ed organizzativa nuove voci retributive del
trattamento accessorio nell’ art 45 del d.lgs 165/01 dello
schema di decreto
In
primo luogo appare del tutto evidente come il nuovo sistema della
perfomance, sia stato disegnando nello schema di decreto legislativo
del Governo, attraverso una modifica sostanziale del trattamento
economico dell’art 45 del D.lgs n°165/01( cfr.art 55 schema
Decreto legislativo), disposizione che contiene le voci che
compongono la retribuzione dei lavoratori del pubblico impiego. A tal
proposito il decreto appare particolarmente innovativo atteso che,
introducendo un nuovo comma 3 , prevede tra le voci del trattamento
accessorio, subito dopo il trattamento fondamentale,rispettivamente
quelle della performance individuale e organizzativa . Quanto alla
prima in realtà va rilevato nel decreto l’assenza di una
esplicita definizione di performance individuale, evincibile però
da una attività interpretativa sistematica degli articoli
relativi al ciclo della performance che caratterizzano in sostanza
“le fasi della misurazione e valutazione della medesima. Primo
tra tutti l’art 9 c.2 dello schema di D.Lgs da cui si ricava
che” la misurazione e valutazione della performance è
collegata al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o
individuali e alla qualità del contributo assicurato alla
performance dell’unità organizzativa di appartenenza,
alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali ed
organizzativi”; ed ancora dal c.3 dell’art 9 che si
riferisce all’oggetto della prestazione da valutare,e che
stabilisce espressamente che non sono considerati ai fini della
performance i periodi di astensione obbligatoria per maternità
o per congedo parentale. Di particolare interesse poi l’art 10
lett.b che in tema di “relazione sulla performance” , fa
esplicito riferimento ai risultati organizzativi e individuali
raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse…
Di non facile interpretazione operativa poi la definizione di
performance organizzativa formulata nel nuovo c.3 lett b dell’art.45
del D.lgs n°165/01 “con riferimento all’amministrazione
nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di
responsabilità in cui si articola l’amministrazione”.
Di particolare interesse poi nel rinnovellato art 45 la
introduzione,dopo il c.3 con il c“3-bis di un’ulteriore
strumento di incentivazione finalizzato “a premiare il merito e
il miglioramento della performance”, e cioè quei
risultati eccedenti rispetto a quelli programmati, assegnati e
conseguiti dal dipendente e che si caratterizza come istituto ad
applicazione solo eventuale, atteso che la sua distribuzione è
vincolata alla sussistenza di apposite risorse da destinare ad hoc in
sede di rinnovo contrattuale compatibilmente con i vincoli di finanza
pubblica.
3)Ruolo
e funzione dei nuovi soggetti coinvolti nel processo di misurazione e
valutazione della performance
Passando
all’analisi del complesso sistema di misurazione e
distribuzione della performance individuale peraltro foriero di
conseguenze anche di tipo squisitamente giuridiche afferenti al
rapporto di lavoro, si ricava dal complesso sistema del titolo II
l’intervento di più soggetti in merito a quello che
viene definito ciclo della performance ( art 4). In primo luogo non è
superfluo rammentare che l’intervento di modifica operato sulla
disposizione dell’art 45 del Dlgs n°165/01 relativo al
trattamento economico summenzionato, lascia inalterata la competenza
dei Dirigenti, in merito alla emanazione dell’atto finale di
attribuzione dei trattamenti economici accessori( cfr. c.4). Passando
in rassegna i soggetti del c.d. ciclo della performance,
sostanzialmente formulato su base piramidale, interviene innanzitutto
un organo centrale con competenze di carattere generale che è
la Commissione per la valutazione,la trasparenza e l’integrità
delle amministrazioni pubbliche. Ebbene detto organismo centrale che
indirizza, coordina e sovrintende all’esercizio delle funzioni
di valutazione svolge l’importante funzione di” definire
i parametri e i modelli di riferimento del sistema di misurazione e
valutazione della performance” ( cfr.art 13 c.4 e c.5 lett.g )
che ogni pubblica amministrazione sarà obbligata a predisporre
( cfr art 3 c.2) ovviamente fissando le fasi, i tempi, le modalità,
i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e
valutazione della performance; inoltre la medesima dovrà
anche prevedere delle procedure di conciliazione relative
all’applicazione del sistema di misurazione e valutazione della
performance,nonché delle modalità di raccordo e di
integrazione con i sistemi di controllo esistenti. E’ del tutto
evidente che, detto sistema dovrà essere formulato in
ottemperanza al c.d piano della performance , documento programmatico
triennale, da aggiornare annualmente entro il 31 gennaio, e da
adottare in coerenza con il ciclo della programmazione finanziaria, e
che definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed
alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione
della performance dell’amministrazione nonché gli
obiettivi individuali assegnati al personale dirigenziale e non ed i
relativi indicatori ( cfr. art 10 c.1 lett a). Il decreto legislativo
prevede poi la istituzione di organismi indipendenti di valutazione
della performance ( cfr.art 14), che sostituendo tra l’altro i
servizi di controllo interno di ciascuna amministrazione di cui al
D.lgs n°286/99, svolgeranno l’importante potere di
validazione della relazione sulla performance annuale di cui all’art
10 c.1 lett b e cioè quella a consuntivo riferita ai risultati
gestionali indicati dal Dirigente, sulla cui base provvederà
alla formulazione di una graduatoria con collocazione in tre diversi
livelli di merito del personale dipendente finalizzata alla
distribuzione del trattamento accessorio e foriera di altre
conseguenze sia strettamente attinenti alla sfera economica del
rapporto di lavoro che di tipo giuridico.
Note
Cfr .Legge 4
marzo 2009 n°15 “Delega al Governo finalizzata
all’ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni nonché alle disposizioni integrative delle
funzioni attribuite al Consiglio Nazionale dell’economia e del
lavoro e alla Corte dei Conti su G.U. Serie Generale n°53 del 5
marzo 2009.
Il nuovo c.3
dell’art 45 ripropone la voce del trattamento economico
accessorio collegato” all’effettivo svolgimento di
attività particolarmente disagiate obiettivamente ovvero
pericolose o dannose per la salute”( cfr. lett c nuovo art 45)
Art. 10
(Piano della performance e Relazione sulla performance) 1. Al fine
di assicurare la qualità, comprensibilità ed
attendibilità dei documenti di rappresentazione della
performance, le amministrazioni pubbliche redigono annualmente: (
omissis.. b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato
Relazione sulla performance che evidenzia, a consuntivo, con
riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e
individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed
alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti e il
bilancio di genere realizzato.
Cfr c.3 bis
art 45 Dlgs n°165/01 per premiare il merito ed il miglioramento
della performance dei dipendenti,ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge,sono destinate,compatibilmente con i vincoli di finanza
pubblica apposite risorse nell’ambito di quelle previste per il
rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro