Responsabilità
del datore di lavoro per infortuni sul lavoro e malattie
professionali
(Avv. Adriana
Pignataro)
Parte Prima
1 - Premesse
storico giuridiche – normativa nazionale e comunitaria
Che il lavoratore dovesse
essere assistito è principio antico e costituisce un
sentimento fondamentale del vivere in un contesto sociale,Già
infatti durante la rivoluzione francese si affermava che” la
società è tenuta a provvedere alla sussistenza di tutti
i suoi membri.
A queste premesse , per
altro verso, corrisponde il principio, anch’esso risalente al
diciannovesimo secolo e tuttora valido, per cui chi si giova del
lavoro di un soggetto ,deve anche assumersi i correlativi doveri ed
obblighi intesi a garantire la suddetta assistenza e sicurezza in
caso di infortuni o malattie professionali.
Il soggetto che deve
garantire il lavoratore è, quindi, il suo datore di lavoro,
sia esso individuo o persona giuridica.
La responsabilità
del datore di lavoro nasce dalla necessità di attuare i
suddetti principi riconosciuti dalla nostra Costituzione vedi:
art.32 (tutela della salute nei luoghi di lavoro), art.35 (tutela del
lavoro), art.38 ( tutela del lavoratore in caso di infortunio,
malattia), art.41 (l’iniziativa economica privata non può
svolgersi in modo da arrecare danno alla sicurezza alla libertà,
alla dignità umana), nonché ribaditi dalle norme
dell’ordinamento dello Stato Italiano .
Nell’ambito del
nostro ordinamento già la lontana legge n.80 del 17 marzo1898
costituisce la prima normativa nella materia prevedendo una
assicurazione obbligatoria a carico del datore di lavoro contro gli
infortuni per le industrie più pericolose; il primo Testo
Unico di legge per gli infortuni degli operai sul lavoro viene
successivamente emesso con R.D. n.51 del 31.1.1904; la legge
n.1765 del 17.8.1935 riconfermava ancora la tutela del lavoratore
ed i conseguenti obblighi del datore di lavoro, ed infine, il TU
1124 del 1965 , il D.Legislativo n.38 del 2000 costituiscono
l’attuale normativa speciale di riferimento.
A parte, ma considerata
norma fondamentale, deve essere citata la disposizione di cui
all’articolo 2087 del Codice Civile della quale si dirà
ed alla quale va affiancata la norma di cui all’art.2049 del
medesimo Codice Civile.
In sede penale dobbiamo,
inoltre tenere presenti altre disposizioni che prevedono, parimenti,
la responsabilità del datore di lavoro per particolari
fattispecie criminose ( art.437 c.p. art.451 c.p.) per non parlare
di tutti i reati contravvenzionali per omissione di misure di
sicurezza previsti dal D.Legs.626/94 e successivamente dal citato
D.legs n.81/2008.
Sono citazioni in
sintesi di norme che. poi in prosieguo vedremo più in
particolare valutando come la normativa abbia via via previsto i
modi e le condizioni per il sorgere di una responsabilità del
datore di lavoro nei casi di cui si discute.
Altrettanti
riconoscimenti del diritto alla salute e sicurezza del lavoratore
con conseguenti obblighi per chi ne è datore di lavoro, sono
chiaramente previsti dal diritto comunitario.
Già il Trattato di
Roma del 25 marzo 1957 all’art.118 prevedeva la protezione del
soggetto contro gli infortuni sul lavoro.
Nel diritto comunitario ,
ricordiamo il Regolamento CEE 14 giugno 1971 n.1408
che afferma il diritto di
rivalsa degli Enti assicuratori nei confronti del responsabile
dell’infortunio, ma, in particolare, va ricordata la Direttiva
39/391 art.5 che riconosce l’obbligo del datore di lavoro di
garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli
aspetti connessi con il lavoro. Le Direttive devono, comunque essere
recepite dallo Stato Membro con apposita legge, peraltro, ricordiamo
che la stessa Costituzione, all’articolo 10 impone di
uniformarsi alle norme del diritto internazionale.
La responsabilità
del datore di lavoro per inosservanza dei suddetti principi è,
dunque, riconosciuta anche in sede di diritto comunitario, con la
conseguenza che una eventuale normativa interna di uno Stato membro
non potrebbe escludere tale responsabilità in quanto contraria
a norme comunitarie prevalenti sulla normativa nazionale.
Si aggiunga che la
Costituzione Europea medesima ha ribadito il diritto a condizioni di
lavoro sane e sicure (art.II -91), il diritto ad un livello elevato
di protezione della salute umana (art.II-95)
2 - Dopo tali premesse,
passiamo ad osservare da vicino quale e quando vi sia responsabilità
del datore di lavoro per i casi di infortuni o malattie
professionali.
La responsabilità
del datore di lavoro, ovviamente, sorge quando questi non ha
osservato gli obblighi a lui imposti per la tutela del lavoratore .
In sintesi, al datore di
lavoro possono essere riconosciute tre tipi di responsabilità:
1° RESPONSABILITA’
CIVILE
2° RESPONSABILITA’
PENALE
3° RESPONSABILITA’
AMMINISTRATIVA
RESPONSABILITA
CIVILE
Come accennato in
precedenza, norma basilare per il riconoscimento della
responsabilità è l’articolo 2087 del Codice
civile che impone al datore di lavoro di adottare le misure atte a
tutelare l’integrità fisica e la personalità
morale dei prestatori di lavoro.
Sul contenuto di detta
norma si è molto parlato e molto discusso, sia in dottrina che
in giurisprudenza. Si è detto che in tale disposizione trovano
giustificazione ed origine le successive speciali norme che
prevedono misure di sicurezza sul luogo di lavoro, che da tale norma
trae anche origine la responsabilità penale del datore di
lavoro in base all’art.40 codice Penale per non aver impedito
l’evento; si è, inoltre, detto che in base ai principi
in tale norma enunciati, è giustificata l’azione di
regresso dell’ente assicuratore nei confronti del datore di
lavoro inadempiente. Basti ora dire che la norma appare, per così
dire, a contenuto aperto. Infatti, la citata disposizione del Codice
Civile si riporta solo in via generica ad alcuni parametri quali la
particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica,
per imporre, poi, al datore di lavoro le misure di sicurezza da
adottare.
Ne consegue che vi è
ampio margine per riconoscere la responsabilità del datore di
lavoro, posto che questi si deve sempre adeguare alla evoluzione
della tecnica e della esperienza per ritenersi in regola con le
misure di sicurezza adottate.
Altra disposizione del
codice civile da esaminare è quella di cui all’articolo
2049 c.c.
In base a tale norma il
datore di lavoro è responsabile anche quando l’omissione
delle misure di sicurezza sia stata direttamente effettuata da altra
persona da lui incaricata nell’ambito delle mansioni a lui
conferite. In altri termini, il datore di lavoro risponde dei danni
causati da violazione di misure di sicurezza compiuti dai suoi
preposti o sorveglianti.
Sulla natura di tale
responsabilità si è ugualmente discusso, ma è
prevalente la tesi che trattasi di responsabilità oggettiva
come è stato anche recentemente ribadito dalla Suprema Corte
di Cassazione (Cass. 6 marzo 2008 n.6033 ; Cass. 12 marzo 2008
n.6632) che ha affermato la configurabilità della
responsabilità di cui all’art.2049 c.c. allorchè
tra l’evento illecito e le mansioni affidate sussista un
"rapporto di occasionalità necessaria".
E’ quest’ultimo
uno dei pochi casi di responsabilità che la legge prevede
senza indagare sul comportamento del soggetto, responsabilità
che nasce sol che il preposto abbia commesso l’illecito nello
svolgimento delle incombenze a lui attribuite dal datore di lavoro.
Da tanto detto, si può
notare l’importanza che il legislatore attribuisce alla
tutela del lavoratore.
Il principio della
responsabilità oggettiva del datore di lavoro viene anche
ripreso dalle norme speciali contro gli infortuni e le malattie
professionali di cui al TU 1965/1124 che la prevede all’art.10
come presupposto della azione di regresso dell’INAIL.
Ciò posto, il
riconoscimento di responsabilità civile del datore di lavoro
comporta l’obbligo di risarcire i danni causati al lavoratore
a seguito del fatto lesivo verificatosi.
Vedremo successivamente
quanto in definitiva viene risarcito direttamente dal DL e quanto
invece indennizzato dall’Ente assicuratore.
In sostanza, il
lavoratore deve, per legge, essere interamente indennizzato dei danni
subiti a causa del lavoro, e se vi è colpa del DL deve essere
da lui risarcito direttamente (vedi danno differenziale) o tramite
l’ente assicuratore pubblico INAIL.
Un commento a parte.
merita l’assicurazione obbligatoria Inail ed i suoi riflessi
sulla responsabilità civile del DL.
Dice l’art. 10 del
TU 1965 n.1124 che la”responsabilità civile del DL per
gli infortuni sul lavoro è esonerata, cioè esclusa,
dalla assicurazione obbligatoria prevista dal citato TU , ovvero
dalla assicurazione INAIL.
Ne consegue che il Datore
di lavoro non risponde dei fatti che hanno determinato l’infortunio,
purchè non si tratti di aver commesso reato per il quale il Dl
ha riportato condanna penale.
In altri termini , la
responsabilità civile del Dl permane , nonostante la suddetta
assicurazione, quando abbia avuto condanna penale per il fatto dal
quale è derivato l’infortunio.
Permane la responsabilità
civile del DL, nonostante l’assicurazione INAIL, anche quando
vi sia sentenza penale a carico del preposto alla direzione o
sorveglianza del lavoro ritenuto direttamente colpevole
dell’infortunio.
E’ questo il caso
di responsabilità oggettiva del Dl ex art.20049 c.c. di cui
si è detto .
2 - RESPONSABILITA’
PENALE
A questo punto occorre
parlare della già menzionata responsabilità penale del
DL .
Le norme che impongono
l’osservanza di misure di sicurezza nello svolgimento del
lavoro, sono norme di rilevanza penale la cui inosservanza comporta
commissione di reato, passibile di sanzione.
Le norme di tale natura
sono innanzi tutto quelle previste dal Codice Penale (art.437 cp che
stabilisce la responsabilità di chiunque omette di collocare
impianti,apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o
infortuni sul lavoro ovvero li rimuove o li danneggia è punito
con la reclusione… con l’aggravante specifica se dal
fatto deriva un disastro o un infortunio.
Questo è un reato
che ha una ampia formulazione e perciò possiamo ritenere
ricompreso nelle norme speciali di sicurezza emanate
successivamente.
Con qualche importante
differenza. L’art. 437cp tuttora in vigore non si rivolge solo
al DL , ma a chiunque compia quei Fatti illeciti , e quindi anche ad
estranei alla organizzazione del lavoro.
Inoltre l’art. 437
cp prevede come sanzione la reclusione. Dal che si deduce che il
reato è classificabile come “delitto”e non
semplicemente “contravvenzione” e come tale, deve essere
provato il dolo o la colpa del soggetto.
In sostanza il suddetto
reato , seppure consiste in una omissione, si differenzia dalle
contravvenzioni dove la colpa non deve essere specificamente provata
ma è insita nella omissione stessa.
Altro reato previsto dal
Codice Penale di cui può essere imputato il DL è quello
previsto dall’art.451 cp.
Anche questo reato è
un delitto determinato da omissione , delitto che interessa sia il DL
sia altri che lo abbiano compiuto. Anche per tale reato occorre
provare la colpa.( omissione o rimozione di apparecchi destinati
alla estinzione di un incendio al salvataggio al soccorso contro
disastri o infortuni sul lavoro).
Più specifiche le
norme previste dal D.Legs. 626/1994 che innanzi tutto si rivolgono
direttamente al DL e che impongono determinati comportamenti la cui
inosservanza determina responsabilità penale del DL. medesimo.
Il successivo D.Legs.n.81
del 2008 ha ripreso ed ampliato le norme di sicurezza già
previste nelle vecchie leggi di cui in particolare le norme di
sicurezza previste dal D.P.R.27 aprile 1955 n.547 ed ha reso ancor
più incisivi gli obblighi del DL di quanto non fossero già
indicati nel D.Legs. 626/1994 che non aveva avuto, in effetti, piena
osservanza .
Infortuni eclatanti,
(vedi quello presso la Tyssen Group) e malattie professionali
altrettanto dilaganti in conseguenza soprattutto dell’uso di
amianto, hanno portato il legislatore ad inasprire le sanzioni per i
DL inadempienti .
Si tratta, dunque di
norme di rilevanza penale la cui inosservanza da parte del DL o dei
suoi preposti, comporta la esclusione dell’esonero previsto
dalla assicurazione INAIL e sanzioni penali .
Si tratta, peraltro, di
responsabilità penale per reati contravvenzionali per i quali
è previsto l’arresto o l’ammenda. Ciò vuol
dire che per le omissioni commesse dal DL la colpa è insita
nella omissione stessa senza doverla provare specificatamente.
3 –
RESPONSABILITA’AMMINISTRATIVA - Responsabilità della
società datrice di lavoro
Il Decreto legislativo 8
giugno 2001 n.231 ha riconosciuto la responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, siano esse società o
associazioni anche prive di personalità giuridica. In effetti,
questa responsabilità viene rilevata in sede penale, e si
aggiunge a quella della persona fisica che materialmente ha
realizzato l’illecito. Per la prima volta nel nostro
ordinamento , viene rilevata in sede penale la responsabilità
degli enti .
Poiché, comunque,
è principio fondamentale che la responsabilità penale è
personale, si è continuato ad affermare che, seppure
rilevabile in sede penale, trattasi di responsabilità per così
dire amministrativa. In sostanza, l’ampliamento della
responsabilità degli Enti tende a coinvolgere nella punizione
di alcuni illeciti penali il patrimonio degli enti stessi e, quindi,
tende a coinvolgere gli interessi economici dei soci i quali, prima
di tale normativa, non subivano nessuna conseguenza dall’accertamento
di reati commessi dagli amministratori o dipendenti, con conseguente
vantaggio della società.
Si tratta di una grande
innovazione normativa in quanto ora l’ente o la società
datrice di lavoro ed i soci, non possono considerarsi estranei al
procedimento penale per i reati commessi violando norme di sicurezza
a vantaggio o nell’interesse dell’ente.
I reati presi in
considerazione sono l’omicidio colposo o le lesioni gravi e
gravissime commesse con violazione degli obblighi non delegabili del
datore di lavoro.
Il.Legs. 231/2001 è
stato integrato dal TU salute e sicurezza sul lavoro di cui al
D.Legs. 6 marzo 2007 .
L’articolo 300 del
decreto sicurezza sostituisce l’art. 25septies del
D.Legs.231/2001 ( omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime
commesse
Esimente per la
responsabilità dell’ente è la dimostrazione di
aver adottato modelli e misure standar di organizzazione indicate
dall’articolo 30 del decreto sicurezza.
3 – COPERTURA
ASSICURATIVA INAIL
Dopo aver indicato quale
sia la responsabilità del datore di lavoro per gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, occorre brevemente accennare
alla copertura assicurativa che l’INAIL, ente di assicurazione
pubblica, dà al datore di lavoro in caso di evento lesivo
occorso ad un suo dipendente che possa classificarsi infortunio sul
lavoro o malattia professionale.
La normativa di
riferimento è il TU n.1124 del 1965 e successive norme
integrative come in particolare il D.Legs. n.38 del 2000.
Secondo la citata
normativa, dicesi infortunio sul lavoro quello avvenuto per causa
violenta in occasione di lavoro da cui sia derivata la morte o una
inabilità permanente al lavoro assoluta o parziale o una
inabilità assoluta temporanea.
Dicesi malattia
professionale quelle indicate nella tabella le quali che siano
contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni
specificate nella tabella e quelle non indicate in tabella e non
causate da una lavorazione specificata in tabella purchè
comunque sia provata la causa di lavoro.
Tale ultima definizione è
il risultato degli interventi della Corte Costituzionale per cui la
copertura sussiste anche se le malattie non siano previste nella
tabella , ma si dia la prova della causa di lavoro.
Detto ciò,
l’assicurazione che copre tali eventi lesivi esonera il datore
di lavoro dalla responsabilità civile, permane, invece, se
vi sia stata condanna penale del datore di lavoro o dei suoi preposti
di cui risponde ex art.2049 c.c.
All’infortunato
beneficiario della assicurazione l’Ente corrisponde
l’indennizzo al posto del datore di lavoro.
Ovviamente, se
l’indennizzo dell’Inail non copre l’intero
risarcimento civilmente dovuto all’infortunato, il datore di
lavoro risultato penalmente responsabile deve risarcire al proprio
dipendente quella parte di danno non coperta dalla assicurazione
(danno differenziale).
In sostanza, se non vi è
responsabilità penale del datore di lavoro, l’assicurazione
Inail indennizza direttamente l’infortunato e come detto,
esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile
derivante dal fatto lesivo subito dal lavoratore.
Parte seconda
COSTITUZIONE DI
PARTE CIVILE NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO
1 – Come è
noto le persone danneggiate dal reato possono costituirsi parte
civile nel procedimento penale instaurato contro il responsabile
dell’illecito penale che viene a lui imputato.
Detto questo in via
generale ne consegue, per quanto riguarda l’argomento di cui
stiamo parlando, che contro il datore di lavoro imputato di reato di
omicidio colposo o di lesioni gravi o gravissime per omissione di
misure di sicurezza sul lavoro, la parte lesa può costituirsi
parte civile. Quando parliamo di parte danneggiata ci riferiamo,
innanzitutto, sia allo stesso infortunato, sia ai congiunti dello
stesso.
Per molto tempo, si è
anche parlato di costituzione di parte civile dell’Inail quale
ente assicuratore dell’infortunato.
Vi è chi sosteneva
la impossibilità di costituzione dell’ente non essendo
esso direttamente danneggiato.
A questo proposito
occorre far cenno al perché l’Inail potrebbe partecipare
al processo penale e costituirsi parte civile.
L’ interesse
potrebbe ritenersi derivante dal diritto di regresso riconosciuto
all’Inail nei confronti del datore di lavoro penalmente
responsabile per ottenere il rimborso delle prestazioni erogate
all’infortunato .
In ogni caso , si è
subito sentita l’esigenza di un intervento dell’Inail nei
procedimenti penali per infortuni e malattie professionali in quanto
ritenuto utile ad incentivare le aziende alla prevenzione e si
sono formulate varie ipotesi per giustificare tale intervento.
Si è sostenuto che
l’Inail può ritenersi quanto meno ente
rappresentativo di interessi lesi dal reato e quindi, come tale,
intervenire. Il bene leso sarebbe quello della integrità
fisica del lavoratore cui l’Inail per legge è preposto
alla tutela, infatti l’ente svolge una funzione anche di
prevenzione; di conseguenza ad esso si dovrebbe riconoscere la
legittimazione all’intervento ad adiuvandum della pubblica
accusa, collaborando nell’istruttoria.
La tesi appare
interessante, ma va detto che i giudici non la seguirono e la Corte
di cassazione con una sentenza del 24 novembre 1997 affermava che
l’assicuratore non è legittimato neppure alla
costituzione di parte civile in quanto non può essere
considerato né offeso né danneggiato dal reato; altra
sentenza della Cassazione è quella del 15 dicembre 2000
n.2952 che parimenti escludeva l’ammissibilità della
costituzione di parte civile dell’Inail.
Peraltro, va ricordato
che i giudici di merito alcune volte furono di diverso avviso
rispetto alla Cassazione, ammettendo la costituzione di parte civile
dell’Inail. Ricordiamo il Tribunale di Ravenna investito a
seguito di un terribile plurimo incidente di lavoro che ammise
l’Inail il 28 marzo 1990, il Tribunale di Siracusa nel 1999, il
Tribunale di Ascoli Piceno nel 2002.
Tutte le questioni sono
state eliminate allorchè è stata emanata la legge n.123
del 2007.
Infatti, l’articolo
2 della citata legge impone al Pubblico Ministero di informare
l’Inail quando eserciti l’azione penale per omicidio
colposo o lesioni gravi commesse con violazione di norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai fini della eventuale
costituzione di parte civile.
Dunque l’Inail è
riconosciuto dal legislatore legittimato ad essere parte civile nel
processo penale, sarà poi l’ente a decidere se
costituirsi o meno.
Il diritto è stato
ribadito all’articolo 61 del successivo D.legs.n.81 del 2008.
In conclusione l’Inail
è ora legittimato a costituirsi parte civile nel procedimento
penale contro il datore di lavoro imputato di omicidio colposo o
lesioni personali gravi e gravissime per chiedere il rimborso delle
prestazioni erogate all’infortunato in virtù del diritto
di regresso riconosciuto dall’art. 10 del TU 1124 del 1965 nei
confronti del datore di lavoro penalmente responsabile.
A questo proposito
ricordiamo una sentenza della Cassazione Penale del 9 ottobre 2008
che prende atto di quanto statuito per legge .
Si conclude, quindi, il
cerchio delle responsabilità in caso di infortuni sul lavoro
riconosciute in capo al datore di lavoro dell’infortunato.