Lo
stato attuale delle relazioni sindacali nei comparti del pubblico
impiego alla luce dei recenti interventi della cassazione - (Avv.
Maurizio Danza - Arbitro pubblico impiego Lazio)
E'
noto come il sistema delle relazioni sindacali nel pubblico impiego
privatizzato abbia ricevuto una prima regolamentazione organica nel
D. Lgs. n. 29/93 e a seguito degli interventi normativi dovuti
rispettivamente alle leggi n. 59/97, n. 127/97 e ai D. Lgs. n.
396/97 e D. Lgs. n. 80/98 non a caso definito dagli studiosi come
“seconda privatizzazione del pubblico impiego”. Dal 1998
in poi si sono succeduti numerosi interventi del legislatore, della
contrattazione collettiva nonche' giurisprudenziale intervenendo in
parte sui poteri dei soggetti delle relazioni sindacali a volte
potenziandone il ruolo o trasformando le funzioni di altri. Non a
caso l'analisi degli effetti delle contrattazioni collettive sia
nazionali che integrative relative ai comparti del pubblico impiego,
ha evidenziato in riferimento al quadriennio normativo 1998-2001 la
diversa importanza,forza ed effettivita' degli strumenti di relazione
sindacale.Basti pensare al fenomeno c.d. dello “slittamento”
ben delineato nello studio dell'ARAN sempre riferito alla
contrattazione integrativa del 1998-2001 riferito in particolare
allo strumento della concertazione rispetto alla contrattazione
collettiva; si pensi ancora a tutta la problematica delle
delegazioni trattanti emerso soprattutto in riferimento al Comparto
degli Enti Locali e alla presa d'atto della esistenza di varie forme
tipologiche di contratti integrativi, (cfr.Nota ARAN n. 4260 del 27
maggio 2004) : ebbene tutte queste osservazioni appaiono indici
inequivoci della dinamicita' e della evoluzione del sistema delle
relazioni sindacali che esprimendo interessi reali e concreti
rappresentati dalle parti in conflitto,giocoforza si sforzarsi nella
ricerca di nuove e diverse tipologie di meccanismi risolutivi delle
problematiche delle relazioni industriali. A ben vedere anche la
tornata contrattuale 2002- 2005 conferma il processo di
privatizzazione gia' disposto nella precedente tornata contrattuale
1998-01, evidenziando in particolare il ruolo di centralita' della
contrattazione in genere, fornendo allo studioso strumenti utili onde
pervenire ad una valutazione rebus sic stantibus, circa il
rafforzamento dell'intero sistema delle relazioni sindacali. Proprio
la tornata contrattuale 2002- 2005 nel confermare la funzionalita'
degli strumenti delle relazioni sindacali dei precedenti CCNL , si
caratterizza per l'ampliamento delle materie oggetto di
contrattazione, della informativa ed in generale degli strumenti di
partecipazione sindacale. Basti pensare come tutti i CCNL abbiano
previsto un maggior numero di organi di partecipazione sindacale a
livello centrale e locale (es. comitato paritetico per il mobbing)
che appare senza dubbio un indice di rafforzamento del sistema di
legislazione contrattata . Ebbene anche taluni recenti sentenze
della Suprema Corte di Cassazione sezione Lavoro,rispettivamente la
n. 4714 del 3 marzo 2005 e la n. 5892 del 17 marzo 2005 testimoniano
del processo evolutivo delle relazioni sindacali tutt'ora in fieri ,
incidendo esse stesse su taluni aspetti del dell'intero sistema
delle relazioni sindacali ed offrendo occasione di riflessione sia
sugli effetti relativi ai poteri reali dei soggetti titolari delle
relazioni che sull'intero sistema di legislazione contrattata in
termini di misurazione del reale funzionamento della “scatola
degli attrezzi” delle relazioni industriali: tale analisi e'
finalizzata poi a comprendere se allo stato attuale siamo di fronte
ad una nuova fase di evoluzione dello stesso sistema delle relazioni
sindacali e allo studio delle caratteristiche che differenziano la
nuova fase da quella precedente. Ebbene in sostanza le due recenti
sentenze della Corte pur intervenendo sulla problematica
interpretativa di norma dei contratti collettivi nazionali
rispettivamente della Sanita' e dei Ministeri, analizzate sotto
qquest'ottica pongono nella loro evidenziano il problema delle
questioni pregiudiziali interpretative relative ai rapporti di lavoro
del pubblico impiego previste all'art. 64 del D. Lgs. n. 165/01 e
giocoforza della loro incidenza sullo stato attuale delle relazioni
sindacali. Al di l' degli aspetti di natura sostanziale del diritto
controverso (nel caso della Sanita' riguardava il diritto
all'indennita',mentre nel caso dei Ministeri l'accertamento nella
mansione C3 delle funzioni di reggenza) oggetto della sentenze, la
questione piu' problematica desumibile dalla medesima e' quella del
diverso ruolo delle relazioni sindacali come conseguenza
dell'applicazione analogica dell'art. 384 c. p. c. al caso in
questione. Non a caso sia i recenti provvedimenti normativi che
giudiziari intervengono sulla disposizione dell'art. 64 del D. Lgs.
n. 165/01, strumento dell'effettivita' e del funzionamento delle
relazioni sindacali, che prevede numerosi meccanismi di intervento
dei soggetti titolari, sia durante le varie fasi processuali che in
quelle extraprocessuali. La stessa sentenza della Corte, nel porre in
tutta la sua attualita' il problema della rilevabilita' della
questione pregiudiziale interpretativa, che approda alla sede di
legittimita' per non aver utilizzato il giudice di primo grado la
speciale procedura prevista dall'art. 64, comporta conseguenze anche
se indirette sulla efficacia delle relazioni sindacali. l'analisi
delle sentenze conduce altresi' alla disamina degli strumenti di
relazione sindacale e alle implicazioni sia sull'intero sistema di
legislazione contrattata che sui poteri reali dei soggetti titolari
delle relazioni stesse, tenuto conto anche del ruolo non sempre
negoziale dei medesimi nelle forme di partecipazione previste dalla
legge.. Ebbene nelle sentenza commentate la Suprema Corte pone nella
sua attualita', il problema della questione pregiudiziale
interpretativa riferito ad una norma di contratto collettivo
nazionale ,essendosi espressa con la opzione dello strumento del
ricorso per Cassazione ex. art. 63 D. Lgs. n. 165/01 sulla stessa
questione pregiudiziale relativa alla norma del contratto
collettivo nazionale , che il giudice di primo grado avrebbe dovuto
rilevare avvalendosi del meccanismo processuale di cui all'art. 64
del D. Lgs. n. 165/01 .Appare evidente che pero' la scelta operata
dalla Corte alla luce dello stesso principio ha condotto
evidentemente a soluzioni diverse con effetti differenti sul
complesso sistema delle relazioni sindacali: ed infatti nel primo
caso il non aver operato il rinvio al giudice del merito da parte
della Cassazione, con l' applicazione analogica dell'art.384 c. p.
c., ha in un certo qual modo compromesso le garanzie di piu' ampia
partecipazione sindacale previste invece nella norma dell'art. 64 del
D. Lgs. n. 165/01. Diversamente il meccanismo processuale di cui
all'art. 63 non consente in alcun modo alle O. O. S. S. firmatarie
del CCNL e teoricamente neanche all'ARAN (che pero' vanta diverso
potere di intervento ex. art. 63 bis introdotto dalla Legge
finanziaria n. 311/2005) alcun intervento nel giudizio, invece
previsto espressamente in merito alla questione pregiudiziale
sull'interpretazione autentica, come si ricava dai c. 1 e 2
dell'art.64 del D. Lgs. n. 165/01. La disposizione di cui all'art.
64 rappresentando indubbiamente uno strumento di particolare
rafforzamento e garanzia dell'intervento dei soggetti delle relazioni
sindacali e del sistema di legislazione contrattata ben puo' essere
definita quale strumento per la “misura della effettivita' e
del funzionamento delle relazioni sindacali”, attribuendo agli
strumenti di relazione sindacale, e nel caso di specie
all'interpretazione autentica “species della contrattazione
collettiva” un particolare forza normativa tra gli strumenti
medesimi .La disposizione prevede infatti numerosi meccanismi di
intervento dei soggetti delle relazioni, taluni consentiti durante
ogni fase processuale altri attraverso momenti di natura
extragiudiziale e cio' a seguito della sospensione del giudizio del
lavoro. Conferma della particolare forma normativa della disposizione
suindicata e' certamente la previsione della sospensione del processo
da parte del Giudice del Lavoro, onde consentire alle parti
firmatarie in via pregiudiziale di riunirsi al fine
dell'interpretazione autentica della norma del contratto collettivo.
A questo punto non puo' che osservarsi come i soggetti coinvolti nel
processo di Cassazione riguardante l'interpretazione pregiudiziale di
una norma di un contratto collettivo siano, a ben vedere, oltre al
lavoratore ricorrente e all'amministrazione resistente, anche i
soggetti sindacali firmatari e l'ARAN. Ebbene lo strumento previsto
dall'art.64 consente l'intervento delle O. O. S. S. firmatarie del
CCNL e dell'ARAN, sia davanti al giudice del merito ed anche a
seguito di cassazione con rinvio innanzi al giudice di legittimita'
nel caso appunto di gravame avverso la sentenza del giudice di merito
sulla sola questione pregiudiziale (cfr. c. 4 art. 64) ed anche oltre
il termine dell'art. 419 c. p. c., con possibilita' di proposizione
dei mezzi di impugnazione delle sentenze che decidono una questione
pregiudiziale (cfr. c. 5 art. 64). La stessa disposizione prevede poi
una diversa forma di intervento nel processo per Cassazione a seguito
di ricorso immediato avverso la sentenza che ha deciso sulla sola
questione pregiudiziale, a condizione pero' che i soggetti suindicati
siano intervenuti nel processo. E' prevista altresi' una ulteriore
forma di intervento indiretto nei procedimenti sia di merito che di
cassazione nel caso in cui non siano intervenute le parti sociali
precedentemente (cfr. c. 3 art. 64), potendo presentare delle memorie
sia nel giudizio di merito che in quello per Cassazione. Differenti
invece le conseguenze in termini di partecipazione
sindacale prospettabili all'indomani della sentenza della Corte ed
effetto della applicazione analogica dell'art. 384 c. p. c.
(cassazione senza rinvio). Ebbene detta opzione interpretativa non
consente alcun intervento n. dei soggetti sindacali n. dell'ARAN
che restano fuori dal processo, pur vertendosi su una questione
identica e cioe' relativa ad una questione pregiudiziale di
interpretazione autentica della norma. Ma appare pero' evidente come
la sentenza della Suprema Corte, che a ragione si e' preoccupata di
garantire principalmente il rispetto dei principi di ragionevolezza
ma soprattutto di economicita' processuale di fronte a casi di
decisioni interamente determinate da interpretazioni di merito di
clausole dei contratti collettivi nazionali, comporti seppure
indirettamente un indebolimento del quadro di garanzie: dei soggetti
firmatari della contrattazione collettiva de quo .Ed infatti secondo
l'opzione interpretativa della Corte in ordine alla applicazione
analogica dell'art. 384 c. p. c., sia i soggetti sindacali che l'ARAN
resterebbero fuori da ogni fase processuale, attesa la mancanza di
rinvio al giudice del merito nel Giudizio di cassazione, culminato
con l'accoglimento del ricorso previa equiparazione delle norme
contrattuali a norme di diritto e successiva decisione di merito in
assenza di ulteriori incombenti istruttori come previsto dall'art.
384 c. p. c. non prevedendo tale opzione ulteriore possibilita' di
intervento da parte di qualsivoglia soggetto. La sentenza della
Suprema Corte dunque evidenzia , un ulteriore indebolimento degli
strumenti delle relazioni sindacali, la cui ratio e' essenzialmente
quella di garantire ai soggetti sindacali artefici delle norme della
contrattazione collettiva, una partecipazione “qualificata”,
relativamente ai momenti interpretativi delle norme medesime, grazie
al meccanismo legislativamente previsto del loro grado di
rappresentanza e rappresentativita' in nome e per conto dei
dipendenti dei comparti del pubblico impiego. Tale ridotta
partecipazione dei soggetti e' una conseguenza non trascurabile sul
piano delle relazioni sindacali, atteso che essa consegue ad una
decisione giudiziale di non sussistenza della questione pregiudiziale
medesima da parte del giudice di merito (ritenuta sussistente invece
dalla Corte) che, come detto, ha l'effetto poi nella soluzione
analogica della Corte in riferimento all'art.384.c.p.c.di non
consentire piu' la presenza dei soggetti delle relazioni
medesime.Tutto cio' induce a concludere che l'intero sistema delle
relazioni sindacali nel pubblico impiego privatizzato, gia'
modificato rispetto al quadro originario negli anni 1997/98 e dalla
recente legge finanziaria n. 311/2005( cfr. Maurizio Danza su stato
relazioni sindacali 2005.doc del 26/2/2005 e www.altalex.com del
7/4/2005 .La legge finanziaria 2005 e l'intervento in giudizio
dell'ARAN nelle controversie relative ai rapporti di lavoro alle
dipendenze della pubblica amministrazione),si avvia probabilmente
verso una “nuova fase” evolutiva contrassegnata da
mutamenti profondi del quadro di coerenza e del principio di pari
dignita' dei soggetti titolari .