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Lo stato attuale delle relazioni sindacali nei comparti del pubblico impiego alla luce dei recenti interventi della cassazione - (Avv. Maurizio Danza - Arbitro pubblico impiego Lazio)

E' noto come il sistema delle relazioni sindacali nel pubblico impiego privatizzato abbia ricevuto una prima regolamentazione organica nel D. Lgs. n. 29/93 e a seguito degli interventi normativi dovuti rispettivamente alle leggi n. 59/97, n. 127/97 e ai D. Lgs. n. 396/97 e D. Lgs. n. 80/98 non a caso definito dagli studiosi come “seconda privatizzazione del pubblico impiego”. Dal 1998 in poi si sono succeduti numerosi interventi del legislatore, della contrattazione collettiva nonche' giurisprudenziale intervenendo in parte sui poteri dei soggetti delle relazioni sindacali a volte potenziandone il ruolo o trasformando le funzioni di altri. Non a caso l'analisi degli effetti delle contrattazioni collettive sia nazionali che integrative relative ai comparti del pubblico impiego, ha evidenziato in riferimento al quadriennio normativo 1998-2001 la diversa importanza,forza ed effettivita' degli strumenti di relazione sindacale.Basti pensare al fenomeno c.d. dello “slittamento” ben delineato nello studio dell'ARAN sempre riferito alla contrattazione integrativa del 1998-2001 riferito in particolare allo strumento della concertazione rispetto alla contrattazione collettiva; si pensi ancora a tutta la problematica delle delegazioni trattanti emerso soprattutto in riferimento al Comparto degli Enti Locali e alla presa d'atto della esistenza di varie forme tipologiche di contratti integrativi, (cfr.Nota ARAN n. 4260 del 27 maggio 2004) : ebbene tutte queste osservazioni appaiono indici inequivoci della dinamicita' e della evoluzione del sistema delle relazioni sindacali che esprimendo interessi reali e concreti rappresentati dalle parti in conflitto,giocoforza si sforzarsi nella ricerca di nuove e diverse tipologie di meccanismi risolutivi delle problematiche delle relazioni industriali. A ben vedere anche la tornata contrattuale 2002- 2005 conferma il processo di privatizzazione gia' disposto nella precedente tornata contrattuale 1998-01, evidenziando in particolare il ruolo di centralita' della contrattazione in genere, fornendo allo studioso strumenti utili onde pervenire ad una valutazione rebus sic stantibus, circa il rafforzamento dell'intero sistema delle relazioni sindacali. Proprio la tornata contrattuale 2002- 2005 nel confermare la funzionalita' degli strumenti delle relazioni sindacali dei precedenti CCNL , si caratterizza per l'ampliamento delle materie oggetto di contrattazione, della informativa ed in generale degli strumenti di partecipazione sindacale. Basti pensare come tutti i CCNL abbiano previsto un maggior numero di organi di partecipazione sindacale a livello centrale e locale (es. comitato paritetico per il mobbing) che appare senza dubbio un indice di rafforzamento del sistema di legislazione contrattata . Ebbene anche taluni recenti sentenze della Suprema Corte di Cassazione sezione Lavoro,rispettivamente la n. 4714 del 3 marzo 2005 e la n. 5892 del 17 marzo 2005 testimoniano del processo evolutivo delle relazioni sindacali tutt'ora in fieri , incidendo esse stesse su taluni aspetti del dell'intero sistema delle relazioni sindacali ed offrendo occasione di riflessione sia sugli effetti relativi ai poteri reali dei soggetti titolari delle relazioni che sull'intero sistema di legislazione contrattata in termini di misurazione del reale funzionamento della “scatola degli attrezzi” delle relazioni industriali: tale analisi e' finalizzata poi a comprendere se allo stato attuale siamo di fronte ad una nuova fase di evoluzione dello stesso sistema delle relazioni sindacali e allo studio delle caratteristiche che differenziano la nuova fase da quella precedente. Ebbene in sostanza le due recenti sentenze della Corte pur intervenendo sulla problematica interpretativa di norma dei contratti collettivi nazionali rispettivamente della Sanita' e dei Ministeri, analizzate sotto qquest'ottica pongono nella loro evidenziano il problema delle questioni pregiudiziali interpretative relative ai rapporti di lavoro del pubblico impiego previste all'art. 64 del D. Lgs. n. 165/01 e giocoforza della loro incidenza sullo stato attuale delle relazioni sindacali. Al di l' degli aspetti di natura sostanziale del diritto controverso (nel caso della Sanita' riguardava il diritto all'indennita',mentre nel caso dei Ministeri l'accertamento nella mansione C3 delle funzioni di reggenza) oggetto della sentenze, la questione piu' problematica desumibile dalla medesima e' quella del diverso ruolo delle relazioni sindacali come conseguenza dell'applicazione analogica dell'art. 384 c. p. c. al caso in questione. Non a caso sia i recenti provvedimenti normativi che giudiziari intervengono sulla disposizione dell'art. 64 del D. Lgs. n. 165/01, strumento dell'effettivita' e del funzionamento delle relazioni sindacali, che prevede numerosi meccanismi di intervento dei soggetti titolari, sia durante le varie fasi processuali che in quelle extraprocessuali. La stessa sentenza della Corte, nel porre in tutta la sua attualita' il problema della rilevabilita' della questione pregiudiziale interpretativa, che approda alla sede di legittimita' per non aver utilizzato il giudice di primo grado la speciale procedura prevista dall'art. 64, comporta conseguenze anche se indirette sulla efficacia delle relazioni sindacali. l'analisi delle sentenze conduce altresi' alla disamina degli strumenti di relazione sindacale e alle implicazioni sia sull'intero sistema di legislazione contrattata che sui poteri reali dei soggetti titolari delle relazioni stesse, tenuto conto anche del ruolo non sempre negoziale dei medesimi nelle forme di partecipazione previste dalla legge.. Ebbene nelle sentenza commentate la Suprema Corte pone nella sua attualita', il problema della questione pregiudiziale interpretativa riferito ad una norma di contratto collettivo nazionale ,essendosi espressa con la opzione dello strumento del ricorso per Cassazione ex. art. 63 D. Lgs. n. 165/01 sulla stessa questione pregiudiziale relativa alla norma del contratto collettivo nazionale , che il giudice di primo grado avrebbe dovuto rilevare avvalendosi del meccanismo processuale di cui all'art. 64 del D. Lgs. n. 165/01 .Appare evidente che pero' la scelta operata dalla Corte alla luce dello stesso principio ha condotto evidentemente a soluzioni diverse con effetti differenti sul complesso sistema delle relazioni sindacali: ed infatti nel primo caso il non aver operato il rinvio al giudice del merito da parte della Cassazione, con l' applicazione analogica dell'art.384 c. p. c., ha in un certo qual modo compromesso le garanzie di piu' ampia partecipazione sindacale previste invece nella norma dell'art. 64 del D. Lgs. n. 165/01. Diversamente il meccanismo processuale di cui all'art. 63 non consente in alcun modo alle O. O. S. S. firmatarie del CCNL e teoricamente neanche all'ARAN (che pero' vanta diverso potere di intervento ex. art. 63 bis introdotto dalla Legge finanziaria n. 311/2005) alcun intervento nel giudizio, invece previsto espressamente in merito alla questione pregiudiziale sull'interpretazione autentica, come si ricava dai c. 1 e 2 dell'art.64 del D. Lgs. n. 165/01. La disposizione di cui all'art. 64 rappresentando indubbiamente uno strumento di particolare rafforzamento e garanzia dell'intervento dei soggetti delle relazioni sindacali e del sistema di legislazione contrattata ben puo' essere definita quale strumento per la “misura della effettivita' e del funzionamento delle relazioni sindacali”, attribuendo agli strumenti di relazione sindacale, e nel caso di specie all'interpretazione autentica “species della contrattazione collettiva” un particolare forza normativa tra gli strumenti medesimi .La disposizione prevede infatti numerosi meccanismi di intervento dei soggetti delle relazioni, taluni consentiti durante ogni fase processuale altri attraverso momenti di natura extragiudiziale e cio' a seguito della sospensione del giudizio del lavoro. Conferma della particolare forma normativa della disposizione suindicata e' certamente la previsione della sospensione del processo da parte del Giudice del Lavoro, onde consentire alle parti firmatarie in via pregiudiziale di riunirsi al fine dell'interpretazione autentica della norma del contratto collettivo. A questo punto non puo' che osservarsi come i soggetti coinvolti nel processo di Cassazione riguardante l'interpretazione pregiudiziale di una norma di un contratto collettivo siano, a ben vedere, oltre al lavoratore ricorrente e all'amministrazione resistente, anche i soggetti sindacali firmatari e l'ARAN. Ebbene lo strumento previsto dall'art.64 consente l'intervento delle O. O. S. S. firmatarie del CCNL e dell'ARAN, sia davanti al giudice del merito ed anche a seguito di cassazione con rinvio innanzi al giudice di legittimita' nel caso appunto di gravame avverso la sentenza del giudice di merito sulla sola questione pregiudiziale (cfr. c. 4 art. 64) ed anche oltre il termine dell'art. 419 c. p. c., con possibilita' di proposizione dei mezzi di impugnazione delle sentenze che decidono una questione pregiudiziale (cfr. c. 5 art. 64). La stessa disposizione prevede poi una diversa forma di intervento nel processo per Cassazione a seguito di ricorso immediato avverso la sentenza che ha deciso sulla sola questione pregiudiziale, a condizione pero' che i soggetti suindicati siano intervenuti nel processo. E' prevista altresi' una ulteriore forma di intervento indiretto nei procedimenti sia di merito che di cassazione nel caso in cui non siano intervenute le parti sociali precedentemente (cfr. c. 3 art. 64), potendo presentare delle memorie sia nel giudizio di merito che in quello per Cassazione. Differenti invece le conseguenze in termini di partecipazione

sindacale prospettabili all'indomani della sentenza della Corte ed effetto della applicazione analogica dell'art. 384 c. p. c. (cassazione senza rinvio). Ebbene detta opzione interpretativa non consente alcun intervento n. dei soggetti sindacali n. dell'ARAN che restano fuori dal processo, pur vertendosi su una questione identica e cioe' relativa ad una questione pregiudiziale di interpretazione autentica della norma. Ma appare pero' evidente come la sentenza della Suprema Corte, che a ragione si e' preoccupata di garantire principalmente il rispetto dei principi di ragionevolezza ma soprattutto di economicita' processuale di fronte a casi di decisioni interamente determinate da interpretazioni di merito di clausole dei contratti collettivi nazionali, comporti seppure indirettamente un indebolimento del quadro di garanzie: dei soggetti firmatari della contrattazione collettiva de quo .Ed infatti secondo l'opzione interpretativa della Corte in ordine alla applicazione analogica dell'art. 384 c. p. c., sia i soggetti sindacali che l'ARAN resterebbero fuori da ogni fase processuale, attesa la mancanza di rinvio al giudice del merito nel Giudizio di cassazione, culminato con l'accoglimento del ricorso previa equiparazione delle norme contrattuali a norme di diritto e successiva decisione di merito in assenza di ulteriori incombenti istruttori come previsto dall'art. 384 c. p. c. non prevedendo tale opzione ulteriore possibilita' di intervento da parte di qualsivoglia soggetto. La sentenza della Suprema Corte dunque evidenzia , un ulteriore indebolimento degli strumenti delle relazioni sindacali, la cui ratio e' essenzialmente quella di garantire ai soggetti sindacali artefici delle norme della contrattazione collettiva, una partecipazione “qualificata”, relativamente ai momenti interpretativi delle norme medesime, grazie al meccanismo legislativamente previsto del loro grado di rappresentanza e rappresentativita' in nome e per conto dei dipendenti dei comparti del pubblico impiego. Tale ridotta partecipazione dei soggetti e' una conseguenza non trascurabile sul piano delle relazioni sindacali, atteso che essa consegue ad una decisione giudiziale di non sussistenza della questione pregiudiziale medesima da parte del giudice di merito (ritenuta sussistente invece dalla Corte) che, come detto, ha l'effetto poi nella soluzione analogica della Corte in riferimento all'art.384.c.p.c.di non consentire piu' la presenza dei soggetti delle relazioni medesime.Tutto cio' induce a concludere che l'intero sistema delle relazioni sindacali nel pubblico impiego privatizzato, gia' modificato rispetto al quadro originario negli anni 1997/98 e dalla recente legge finanziaria n. 311/2005( cfr. Maurizio Danza su stato relazioni sindacali 2005.doc del 26/2/2005 e www.altalex.com del 7/4/2005 .La legge finanziaria 2005 e l'intervento in giudizio dell'ARAN nelle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione),si avvia probabilmente verso una “nuova fase” evolutiva contrassegnata da mutamenti profondi del quadro di coerenza e del principio di pari dignita' dei soggetti titolari .

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