IL PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE,LE NUOVE SANZIONI NEL TESTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO
ALLA LUCE DEL DLGS N° 150 DEL 27 OTTOBRE 2009
Avv. Maurizio Danza
E’ noto come
dall’esame complessivo della c.d. riforma Brunetta ,
finalizzata alla realizzazione degli obiettivi di ottimizzazione
della pubblica amministrazione,emerga che uno degli aspetti centrali
dell’intervento è certamente rappresentato dall’incisivo
intervento operato sulla struttura del rapporto di lavoro dei
dipendenti della pubblica amministrazione; infatti quale corollario
ai principi di merito, di premialità e di responsabilità
del pubblico dipendente, la materia disciplinare assume un aspetto ed
un ruolo significativo ,atteso che essa appare
indissolubilmente collegata al ciclo della performance, costituendo
nelle intenzioni del legislatore una risposta di maggiore rigore
rispetto agli obiettivi negativi registrati in capo al dipendente
pubblico . In sintesi il nuovo” ordinamento disciplinare”
nel pubblico impiego si rinviene nei numerosi articoli introdotti
all’interno del titolo IV ed in particolare dopo l’art 55
del D.lgs n°165 del 30 marzo 2001 che consta di ben 9 nuovi
articoli. In primo luogo nel nuovo comma 1 dell’art 55
rileva il principio di imperatività delle norme in materia di
disciplina ,e cioè la loro immodificabilità da parte di
fonti contrattuali che conferma la ricentralizzazione della materia
del rapporto di lavoro nel pubblico impiego ricondotta alla
legge dello stato anche in ottemperanza ai principi della legge
delega n° 15 del 4 marzo 2009 .In base a tale principio infatti
la contrattazione collettiva non potrà stabilire norme
derogatorie sia in ordine alle procedure che alle sanzioni introdotte
dalla norma di legge, ad esempio prevedendo fattispecie sanzionatorie
meno gravi o lievi a favore del lavoratore. Nel successivo comma 2
dell’art 55 ed in riferimento all’obbligo di
affissione del codice disciplinare, emerge invece una novità
di grande rilievo atteso che, si prevede che la pubblicazione sul
sito istituzionale dell’amministrazione del codice
disciplinare, recante l’indicazione delle infrazioni e relative
sanzioni, equivalga a tutti gli effetti alla sua affissione
all’ingresso della sede di lavoro. Ciò vuol dire che il
lavoratore non potrà più eccepire la mancanza di
affissione del codice disciplinare nella bacheca del proprio posto di
lavoro,quale pregiudiziale inficiante l’intera procedura come
era accaduto fino a prima della vigenza del decreto n°150 del
2009,sulla base di disposizioni inserite anche nei contratti
collettivi nazionali di tutti i comparti. Altra novità
riguarda poi i livelli di competenza finalizzati ad irrogare le
sanzioni disciplinari, atteso che la norma all’art 55 bis comma
1 ha previsto più soggetti competenti ,certamente dando
ulteriore attuazione ad un’altro principio della riforma c.d.
Brunetta che ha inteso attribuire una maggiore autonomia e
poteri all’ufficio pubblico del dirigente più vicino al
luogo in cui svolge l’attività del dipendente pubblico.
A tal riguardo la norma precisa che le sanzioni di competenza del
dirigente dell’ufficio in cui il dipendente lavora ,ovviamente
a condizione che il responsabile, abbia la qualifica
dirigenziale, sono rispettivamente il rimprovero verbale, il
rimprovero scritto, la multa fino a 4 ore, la sospensione fino
a 10 giorni. Lo stesso comma primo dell’art 55 bis ,conferma
poi la importanza e la terzietà dell’ufficio per i
procedimenti disciplinari già istituito in verità con
il precedente D.lgs n°29 del 3 febbraio 1993 ma che dal 15
novembre 2009 avrà meno poteri sanzionatori rispetto al
passato circoscrivendo la propria competenza solo in
riferimento a quelle sanzioni più gravi. Ed infatti potrà
decidere in merito alla sospensione superiore a 10 giorni, al
licenziamento con preavviso, al licenziamento senza preavviso. Resta
poi in ogni caso competente in merito a tutte le sanzioni
qualora il responsabile della struttura amministrativa non abbia
qualifica dirigenziale.Per quanto concerne la procedura
disciplinare il comma 2 dell’art 55 bis prevede la previa
contestazione scritta dell’addebito non oltre 20 giorni dalla
conoscenza dei fatti e la convocazione per il contraddittorio a
difesa con assistenza di un proprio procuratore o rappresentante
sindacale cui conferisca mandato,sia che si tratti del procedimento
innanzi al dirigente che davanti all’ufficio competente per i
procedimenti disciplinari. Il dipendente può inviare una
memoria scritta in luogo della presentazione. Trattasi in realtà
dello strumento delle controdeduzioni, rilevante novità che
qualifica detto strumento difensivo come equipollente all’audizione
difensiva e che consentirà al lavoratore nell’ottica
della semplificazione, di optare per una partecipazione diversa al
procedimento disciplinare. Da notare poi come per quanto riguarda il
rimprovero verbale la norma di legge nel comma 1 dell’art
55 bis, nulla stabilisce in materia,disponendo una deroga alla
contrattazione collettiva in ordine alle procedure e alle fattispecie
cui si riconduce detta sanzione. In tali casi anche in considerazione
della tenuità della sanzione irrogata non si prevedono
particolari adempimenti per l’irrogazione e neanche si prevede
una preventiva contestazione scritta. Vengono poi meglio
fissati i tempi del procedimento,sempre nell’ottica della
ottimizzazione e della semplificazione del procedimento disciplinare
: a tal proposito “in caso di grave ed oggettivo impedimento
può formulare motivata istanza di rinvio del termine per
l’esercizio della sua difesa. Il procedimento si conclude con
l’archiviazione o con l’irrogazione della sanzione entro
60 giorni dalla contestazione. In caso di differimento dei termini a
difesa superiore a dieci giorni il termine di 60 giorni è
prorogato di un periodo corrispondente”. L’importanza
dedicata al tema dei termini del procedimento emerge altresì
dalle sanzioni che la disposizione prevede in caso di violazione; ed
infatti se i termini vengono fatti spirare dalla
amministrazione , la conseguenza è la decadenza dall’azione
disciplinare; contrariamente e con disposizione del tutto speculare
alla prima se la violazione dei termini e’ commessa dal
dipendente questi decade dall’esercizio del diritto alla
difesa. Come anticipato appare particolarmente arricchito il quadro
sanzionatorio soprattutto in riferimento alle ipotesi di
licenziamento disciplinare che si ricavano dalle chiare lettere
dell’art 55 quater del D.lgs n°165 del 30 marzo 2001 . A
tal proposito la norma stabilisce che” oltre alle fattispecie
previste nei contratti collettivi vengono introdotte per legge nuove
figure che danno luogo a procedimento disciplinare ed
all’applicazione della sanzione disciplinare con preavviso;
trattasi dei casi di assenza priva di valida giustificazione
per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre
nell’arco di un biennio o comunque per più di sette
giorni nel corso degli ultimi dieci anni; della mancata ripresa
del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine
fissato dall’amministrazione; dell' ingiustificato rifiuto del
trasferimento disposto dall’amministrazione per motivate
esigenze di servizio; della valutazione di insufficiente rendimento
riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, dovuta alla
reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione.La
stessa disposizione prevede poi il licenziamento senza
preavviso per falsa attestazione della presenza in servizio, mediante
l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con
altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione
dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica
falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia; stessa
sanzione è prevista anche per le falsità documentali o
dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione
del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;per la
reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte
aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive
dell’onore e della dignità personale altrui; per
la condanna penale definitiva, in relazione alla quale è
prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero
l’estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro. Si
prevedono infine talune sanzioni accessorie nell’art 55 sexies
del D.lgs n°165/2001 tra cui la sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un
massimo di tre mesi,in presenza di condotte pregiudizievoli per aver
provocato la condanna della pubblica amministrazione al risarcimento
del danno derivante dalla violazione degli obblighi concernenti la
prestazione lavorativa. In tal senso l’art 55
quater comma 2 prevede tra le ipotesi di licenziamento disciplinare
una valutazione di insufficiente rendimento per violazione reiterata
degli obblighi lavorativi della prestazione riferiti ad un arco
temporale almeno biennale L’art 55 bis comma 4
prevede però una disciplina peculiare per quest’ultimo
procedimento, anche in considerazione della maggiore gravità
delle sanzioni irrogabili da tale organismo che impongono maggiore
formalità.Per queste sanzioni il procedimento è analogo
a quello previsto per le sanzioni meno gravi, con le seguenti
particolarità: tutti i termini sono raddoppiati; il termine
per la contestazione dell’addebito decorre dalla data di
ricezione degli atti ovvero dalla data nella quale l’ufficio ha
altrimenti acquisito notizia dell’infrazione; il
responsabile della struttura deve trasmettere gli atti all’ufficio
per i procedimenti disciplinari entro 5 giorni dalla notizia del
fatto; la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento
resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia
dell’infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile
della struttura in cui il dipendente lavora.