Area professionisti Partners Collabora Community 23/05/2012 21:40:54


ARGOMENTI
Amianto
Ammortizzatori Sociali
Assistenza
Codice civile
Contributi
Diritto Canonico
Diritto Sanitario
Diritto sindacale
Gestione separata Inps
Infortunistica
Lavoro
Leggi e Normative
Legislazione comunitaria
Pensioni
Premi Inail
Previdenza Complementare
Risarcimento del danno
Famiglia e minori
Pubblico Impiego

SERVIZI E UTILITA'
Notiziario Giuridico
FAQ
Aggiornamento giuridico
Contatti di Redazione


Sito del giorno
Corte Costituzionale
Sito ufficiale, offre una banca dati con le pronunce integrali dal 1999 e le massime dal 1956. Presenti inoltre il testo della Carta Costituzionale, delle leggi di rilevanza costituzionale e delle relazioni annuali.
Home Amianto Ammortizzatori Sociali Assistenza Codice civile Contributi Previdenza Complementare








IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE,LE NUOVE SANZIONI NEL TESTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO ALLA LUCE DEL DLGS N° 150 DEL 27 OTTOBRE 2009

Avv. Maurizio Danza

E’ noto come dall’esame complessivo della c.d. riforma Brunetta , finalizzata alla realizzazione degli obiettivi di ottimizzazione della pubblica amministrazione,emerga che uno degli aspetti centrali dell’intervento è certamente rappresentato dall’incisivo intervento operato sulla struttura del rapporto di lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione; infatti quale corollario ai principi di merito, di premialità e  di responsabilità del pubblico dipendente, la materia disciplinare assume un aspetto ed un ruolo significativo ,atteso che essa appare  indissolubilmente collegata al ciclo della performance, costituendo nelle intenzioni del legislatore una risposta di maggiore rigore rispetto agli obiettivi negativi registrati in capo al dipendente pubblico . In sintesi il nuovo” ordinamento disciplinare” nel pubblico impiego si rinviene nei numerosi articoli introdotti all’interno del titolo IV ed in particolare dopo l’art 55 del D.lgs n°165 del 30 marzo 2001 che consta di ben 9 nuovi articoli. In primo luogo nel nuovo comma 1 dell’art 55  rileva il principio di imperatività delle norme in materia di disciplina ,e cioè la loro immodificabilità da parte di fonti contrattuali che conferma la ricentralizzazione della materia del rapporto di lavoro nel pubblico impiego ricondotta alla  legge dello stato anche in ottemperanza ai principi della legge delega n° 15 del 4 marzo 2009 .In base a tale principio infatti la contrattazione collettiva non potrà stabilire norme derogatorie sia in ordine alle procedure che alle sanzioni introdotte dalla norma di legge, ad esempio prevedendo fattispecie sanzionatorie meno gravi o lievi a favore del lavoratore. Nel successivo comma 2 dell’art 55 ed in riferimento all’obbligo  di affissione del codice disciplinare, emerge invece una novità di grande rilievo atteso che, si prevede che la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione del codice disciplinare, recante l’indicazione delle infrazioni e relative sanzioni, equivalga a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro. Ciò vuol dire che il lavoratore non potrà più eccepire la mancanza di affissione del codice disciplinare nella bacheca del proprio posto di lavoro,quale pregiudiziale inficiante l’intera procedura come era accaduto fino a prima della vigenza del decreto n°150 del 2009,sulla base di disposizioni inserite anche nei contratti collettivi nazionali di tutti i comparti. Altra novità riguarda poi i livelli di competenza finalizzati ad irrogare le sanzioni disciplinari, atteso che la norma all’art 55 bis comma 1  ha previsto più soggetti competenti ,certamente dando ulteriore attuazione ad un’altro principio della riforma c.d. Brunetta che ha inteso  attribuire una maggiore autonomia e poteri all’ufficio pubblico del dirigente più vicino al luogo in cui svolge l’attività del dipendente pubblico. A tal riguardo la norma precisa che le sanzioni di competenza del dirigente dell’ufficio in cui il dipendente lavora ,ovviamente a condizione  che il responsabile, abbia la qualifica dirigenziale, sono rispettivamente il rimprovero verbale, il rimprovero scritto,  la multa fino a 4 ore, la sospensione fino a 10 giorni. Lo stesso comma primo dell’art 55 bis ,conferma poi la importanza e la terzietà dell’ufficio per i procedimenti disciplinari già istituito in verità con il precedente D.lgs n°29 del 3 febbraio 1993 ma che dal 15 novembre 2009 avrà meno poteri sanzionatori rispetto al passato circoscrivendo la propria competenza solo in  riferimento a quelle sanzioni più gravi. Ed infatti potrà decidere in merito alla sospensione superiore a 10 giorni, al licenziamento con preavviso, al licenziamento senza preavviso. Resta poi in ogni caso competente  in merito a tutte le sanzioni qualora il responsabile della struttura amministrativa non abbia qualifica dirigenziale.Per quanto concerne la procedura disciplinare il comma 2 dell’art 55 bis prevede la previa contestazione scritta dell’addebito non oltre 20 giorni dalla conoscenza dei fatti e la convocazione per il contraddittorio a difesa con assistenza di un proprio procuratore o rappresentante sindacale cui conferisca mandato,sia che si tratti del procedimento innanzi al dirigente che davanti all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari.  Il dipendente può inviare una memoria scritta in luogo della presentazione. Trattasi in realtà dello strumento delle controdeduzioni, rilevante novità che qualifica detto strumento difensivo come equipollente all’audizione difensiva e che consentirà al lavoratore nell’ottica della semplificazione, di optare per una partecipazione diversa al procedimento disciplinare. Da notare poi come per quanto riguarda il rimprovero verbale la norma di legge nel comma  1 dell’art 55 bis, nulla stabilisce in materia,disponendo una deroga alla contrattazione collettiva in ordine alle procedure e alle fattispecie cui si riconduce detta sanzione. In tali casi anche in considerazione della tenuità della sanzione irrogata non si prevedono particolari adempimenti per l’irrogazione e neanche si prevede una preventiva  contestazione scritta. Vengono poi meglio fissati i tempi del procedimento,sempre nell’ottica della ottimizzazione e della semplificazione del procedimento disciplinare : a tal proposito “in caso di grave ed oggettivo impedimento può formulare motivata istanza di rinvio del termine per l’esercizio della sua difesa. Il procedimento si conclude con l’archiviazione o con l’irrogazione della sanzione entro 60 giorni dalla contestazione. In caso di differimento dei termini a difesa superiore a dieci giorni il termine di 60 giorni è prorogato di un periodo corrispondente”. L’importanza dedicata al tema dei termini del procedimento emerge altresì dalle sanzioni che la disposizione prevede in caso di violazione; ed infatti  se i  termini  vengono fatti spirare dalla amministrazione , la conseguenza è la decadenza dall’azione disciplinare; contrariamente e con disposizione del tutto speculare alla prima se la violazione dei termini e’ commessa dal dipendente questi decade dall’esercizio del diritto alla difesa. Come anticipato appare particolarmente arricchito il quadro sanzionatorio soprattutto in riferimento alle ipotesi di licenziamento disciplinare che si ricavano dalle chiare lettere dell’art 55 quater del D.lgs n°165 del 30 marzo 2001 . A tal proposito la norma stabilisce che” oltre alle fattispecie previste nei contratti collettivi vengono introdotte per legge nuove figure che danno luogo a procedimento disciplinare ed all’applicazione della sanzione disciplinare con preavviso; trattasi dei  casi di assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni; della  mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione; dell' ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’amministrazione per motivate esigenze di servizio; della valutazione di insufficiente rendimento riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, dovuta alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione.La stessa disposizione prevede poi  il licenziamento senza preavviso per falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;  stessa sanzione è prevista anche per le falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;per la reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della dignità personale altrui;  per la condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro. Si prevedono infine talune sanzioni accessorie nell’art 55 sexies del D.lgs n°165/2001 tra cui la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi,in presenza di condotte pregiudizievoli per aver provocato la condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno derivante dalla violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa.  In tal senso l’art 55 quater comma 2 prevede tra le ipotesi di licenziamento disciplinare una valutazione di insufficiente rendimento per violazione reiterata degli obblighi lavorativi della prestazione riferiti ad un arco temporale almeno biennale  L’art 55 bis comma 4 prevede però una disciplina peculiare per quest’ultimo procedimento, anche in considerazione della maggiore gravità delle sanzioni irrogabili da tale organismo che impongono maggiore formalità.Per queste sanzioni il procedimento è analogo a quello previsto per le sanzioni meno gravi, con le seguenti particolarità: tutti i termini sono raddoppiati; il termine per la contestazione dell’addebito decorre dalla data di ricezione degli atti ovvero dalla data nella quale l’ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell’infrazione;  il responsabile della struttura deve trasmettere gli atti all’ufficio per i procedimenti disciplinari entro 5 giorni dalla notizia del fatto; la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell’infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora.

Stampa il documento Torna Indietro




CONSULENZA ONLINE

Ultimo Post del:
20/05/2012 alle 13:27
Titolo:
Tagliando Invalidi
di:
Dariod

CANALI GIURIDICI
Economia
Notizie di cronaca
Diritto Comunitario
Leggi & Normative
News giuridiche in inglese
Diritto Commerciale
Economia
Fondi Pensione
News Giuridiche

Nome Utente
Password

Password
Dimenticata?




Newsletter informativa!
Registrati subito e ricevi, ogni luned́, il sommario delle news pubblicate nella settimana, direttamente nella tua casella e-mail!