RAPPORTO TRA L’ACCESSO AGLI ATTI
E LA PRIVACY NELLA EVOLUZIONE LEGISLATIVA E GIURISPRUDENZIALE RECENTE
Maurizio Danza
Arbitro Pubblico Impiego Lazio
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1) La prevalenza dell’accesso sulla
riservatezza e la teoria modale
La normativa in materia di accesso fin
dalle origini fu interpretata nel senso della prevalenza del diritto di
accesso, esercitato per la necessità di difendere un interesse giuridico,
sull'opposto interesse alla riservatezza, peraltro nei limiti della semplice
visione dell'atto senza estrazione di copia dando inizio con la nota sentenza
del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria. 4.2.1997, n. 5. a quel filone
giurisprudenziale noto come teoria modale dell’accesso. Questa prevalenza ha
sempre evidentemente posto le sue fondamenta sul fine primario della Legge n.
241/1990 e più in generale della normativa sull'accesso,che consiste
indubbiamente nell’assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa
favorendone lo svolgimento imparziale,e ponendosi il diritto d’accesso tra
quelli di rilievo costituzionale a differenza di quello alla riservatezza su
cui la dottrina appare ancora oscillante .E’ anche vero però che non
ogni istanza di accesso può trovare accoglimento nel nostro ordinamento, atteso
che il diritto del cittadino all'informazione si deve connotare necessariamente
come interesse personale e concreto, serio e non emulativo né riducibile a mera
curiosità. Valutazioni diverse in tema però di accesso a dati cd.
"sensibili", che sono oggetto di una disciplina particolarmente
pregnante sotto il profilo della salvaguardia della privacy del
titolare.
2)La previsione del dato
sensibile nella 675/96 e l’oscillazione giurisprudenziale
Ed infatti a seguito dell'entrata in
vigore della Legge 31 dicembre 1996, n.675 a
problematica diede luogo ad una ampia discussione con particolare riferimento
al diritto di accesso su documenti contenenti "dati sensibili" ai
sensi dell'art. 22 della medesima legge, ossia "dati personali idonei a
rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o
di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonché sullo stato di salute e la vita sessuale". A tal
riguardo la giurisprudenza tra il 1996 ed 1999 ha oscillato tra una posizione
favorevole a ritenere che l'applicabilità della legge 31 dicembre 1996 n. 675
non comporta un regime di assoluta riservatezza dei dati sensibili in possesso
dell'amministrazione, dovendosi verificare caso per caso se sussistono altri
diritti o interessi, meritevoli di pari o superiore tutela ,
e l'opposta posizione secondo cui, nell'ipotesi in questione, il diritto alla
difesa prevale su quello alla riservatezza solo se una disposizione di legge
espressamente consenta al soggetto pubblico di comunicare a privati i dati
oggetto della richiesta .
3)La regolamentazione ad hoc dei
dati supersensibili nel dlgs n°135/99 e la teoria del bilanciamento nella
giurisprudenza
Successivamente l’impianto normativo
in materia di rapporti tra accesso e riservatezza fu profondamente innovato
dall'art. 16 del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 135, che aveva elencato le categorie
di interessi pubblici cosiddetti rilevanti ai fini del trattamento dati,
individuandoli tra quelli “volti all'applicazione delle norme in materia di
sanzioni amministrative e ricorsi, o necessari per far valere il diritto di
difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo, o per
ciò che attiene alla riparazione di un errore giudiziario o di un'ingiusta
restrizione della libertà personale . La
disposizione dell’art 16 appare però di particolare importanza atteso che al
comma successivo, introduceva il fondamentale principio del bilanciamento quale
criterio risolutivo del contrasto formale tra la qualità del diritto
sottostante all’accesso e quello oggetto della privacy( e cioè protetto dalla
norma ) in ordine ai dati sensibili e supersensibili
.La ormai nota decisione del Consiglio di Stato
nell'interpretare la nuova normativa, ha ritenuto che il legislatore abbia
inteso dettare una regolamentazione ad hoc per quella specifica categoria di
dati sensibili che, idonei a rivelare lo stato di salute dell'interessato,
richiedono una rafforzata garanzia di adeguata protezione, senza che ciò
implichi, peraltro, la relativa sottrazione ad ogni forma di disvelazione; i
Giudici hanno poi stabilito che va ritenuto prevalente il diritto di accesso
(ancorchè nella forma meno incisiva della sola visione, senza estrazione di
copia) sulla riservatezza, anche intesa nel suo nucleo più intimo costituito
dai dati sensibili, a condizione che la conoscenza degli stessi sia necessaria
per provvedere alla cura o difesa di interessi giuridici. I giudici
amministrativi hanno anche asserito che la formulazione del comma 2 dell'art.
16, contenente il riferimento alla sola lett. b) del comma 1, non induce di per
sé ad escludere l'intera materia dell'accesso ai documenti amministrativi (cui
espressamente si riferisce la lett. c dello stesso comma 1), dal raggio
applicativo della più rigorosa disciplina dettata con riguardo ai dati
involgenti la salute e la vita sessuale, dovendosi ricostruire i rapporti tra
le previsioni di cui alle lett. b) e c), non già in termini di alternatività,
bensì di mera specificazione. In particolare essi ritengono altresì che la
menzionata disposizione ha inteso avere riguardo ad ogni forma di trattamento
resa necessaria per l'esercizio del diritto di difesa, ed anche quindi a quella
diretta a soddisfare istanze di ostensione di documenti amministrativi ragion
per cui la applicazione in concreto del già citato art. 16, co. 2, l. n.
135/99, lungi dal risolvere in astratto il frequente conflitto tra ansia di
conoscenza e protezione di quel nocciolo duro della privacy costituito
dai dati afferenti allo stato di salute, rimette alla ponderazione comparativa
e concreta della stessa Amministrazione, ed in sede di controllo del Giudice,
la soluzione del contrasto: nell'indicare il parametro alla stregua del quale
il bilanciamento deve essere caso per caso effettuato; conseguentemente la
citata previsione normativa dispone che alla disvelazione del dato involgente
lo stato di salute è consentito addivenire a condizione che la stessa sia
necessaria per far valere o difendere un diritto "di rango almeno pari a
quello dell'interessato". Su questa linea interpretativa si è indirizzata
la giurisprudenza successiva ed in altra
occasione ritenendo
proprio in materia di rapporti di lavoro contrattualizzati, che il diritto del
ricorrente ad ottenere il trasferimento in ragione della migliore collocazione
nella graduatoria in questione ed il diritto del controinteressato a ottenere
detto trasferimento in ragione delle particolari condizioni di salute della
propria figlia siano espressivi di interessi di pari rango, in quanto entrambi
i soggetti coinvolti nella vicenda tendono ad ottenere il raggiungimento di
quel determinato posto di lavoro; mentre lo stato di salute della figlia del
controinteressato era emerso nella vicenda solo perché espressamente e
volontariamente rappresentato da questi al fine di sovvertire la particolare
graduatoria all'uopo redatta.
4) Il D.lgs n°196/2003 conferma i
principi della garanzia dell’accesso sui dati sensibili e del bilanciamento in
merito a quelli c.d. supersensibili : giurisprudenza recente
Va affermato con chiarezza dunque che
i risultati interpretativi cui è pervenuta la giurisprudenza ante 2003 conservano
valore anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 ,
che in materia ha previsto due disposizioni di particolare importanza nello
studio dei rapporti tra accesso e riservatezza. La prima costituta dall’art. 59
che ribadisce la effettività delle norme in materia di accesso ex L.241/90 e la
loro prevalenza sulla privacy anche in presenza di accesso a dati sensibili:
"e il successivo art. 60 che riconferma dunque per quanto concerne
i dati supersensibili il ricorso alla teoria del bilanciamento, in relazione
al diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e
inviolabile o del pari rango. Dunque queste
disposizioni confermano la validità dell'impostazione giurisprudenziale sopra
richiamata, e cioè la garanzia dell’ accesso anche in presenza di dati
sensibili, previa valutazione in caso di dati idonei a rivelare lo stato di
salute o la vita sessuale del rango degli interessi coinvolti. Ebbene questa
attenta valutazione ben nota oramai come principio del bilanciamento è
evincibile anche da recenti sentenze del periodo 2005-2008
che confermano come il diritto di accesso ai documenti amministrativi
riconosciuto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 prevale sull’esigenza di
riservatezza del terzo ogniqualvolta l’accesso venga in rilievo per la cura o
la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di
dati personali (dati c.d. sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l’origine
razziale etnica, le convenzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la
vita sessuale di terzi. Solo in tal caso sorregge come è noto l’ art. 60 del
D.lgs n° 196 del 2003 che prescrive che l’accesso è possibile solo se il
diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a
quello della persona cui si riferiscono i dati stessi. Ma proprio sul principio
del bilanciamento( ora trasfuso nell’art 60 ma introdotto come si è detto
dall’art 15 del D.lgs n°135/99) si è già espresso il Consiglio di Stato nel
2006 ritenendo
sussistente l’interesse personale che legittima la proposizione della domanda
di accesso, senza che sia necessaria alcuna penetrante indagine in merito alla
essenzialità o meno della documentazione richiesta, essendo rilevante che sia
data alla parte richiedente la possibilità di supportare nei termini più
concreti la propria azione giudiziale senza potersi operare.
5) L’accesso agli atti del rapporto
di lavoro nella giurisprudenza recente e nelle decisioni del Garante .
Come è noto la materia della gestione
dei dati relativi al rapporto di lavoro è regolamentata oltre che dalle
disposizioni generali evincibili dall’art 112 del Codice di trattamento dati,
da specifiche deliberazioni del Garante. A tal proposito la delibera n°23
del 14 giugno 2007
in riferimento al lavoro pubblico ",mentre per quello privato, la
delibera n. 53 del 23 novembre 2006. Di
particolare interesse nel pubblico impiego la recente sentenza del T.A.R. Lazio
in merito all’accesso di documenti di altri concorrenti da parte del candidato
che ha confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale
affermando il principio che le domande ed i documenti prodotti dai candidati, i
verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati costituiscono
documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di
riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla
selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di
cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza. Tali atti,
quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei
partecipanti . Di particolare interesse poi la decisione del Garante della
Privacy che è intervenuto accogliendo la richiesta di accesso di un dipendente
con mansioni di conducente di automezzi per il trasporto di persone nei
confronti di una Società trasporti pubblici pugliese.
La questione decisa dal Garante è sorta a
seguito della istanza suindicata formulata dal dipendente ai sensi
degli artt. 7 e 8 del Codice trattamento dati e finalizzata ad ottenere la
comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardavano,
con particolare riferimento ai turni di servizio giornalieri
L'azienda si era difesa negando l’accesso e sostenendo in primo luogo che la
documentazione richiesta non sarebbe rientrata, fra i dati personali di cui
all'art. 4, comma 1, lett. b) del Codice in materia di protezione dei dati
personali "giacché attiene esclusivamente alle condizioni e modalità di
espletamento dell'attività lavorativa"; inoltre la medesima ha sostenuto
che tale accesso avrebbe comportato un gravoso onere a suo carico, dovendo la
medesima comportare per la società la "ricostruzione dell'impegno
lavorativo quotidiano dell'interessato per un arco temporale di oltre 10
anni". Infine tra gli altri motivi che avevano indotto al rigetto della
istanza la asserita sussistenza nella "fattispecie delle condizioni per il
differimento dell'accesso di cui all'art. 8, comma 2, lett. e) del Codice"
atteso che lo stesso ricorrente aveva dichiarato che era necessario produrre i
turni in questione nel giudizio da promuovere innanzi al Tribunale del Lavoro
per il riconoscimento di una indennità sostitutiva per ogni mancato riposo
giornaliero e/o settimanale, già riconosciuto in numerose sentenze a favore di
altri dipendenti .