Equilibrio di bilancio
e stabilità della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, non
restituibilità dei contributi legittimamente versati. Nota dell’Avv. Valter
Marchetti
Cassazione civile,
Sezione Lavoro, 16 novembre 2009, n.24202
Nella decisione in
esame, i Giudici della Cassazione civile, Sezione lavoro, osservano come “
gli enti previdenziali privatizzati - nell'esercizio della propria autonomia,
che li abilita ad abrogare o derogare disposizioni di legge - possono adottare,
in funzione dell'obiettivo di assicurare equilibrio di bilancio e stabilità
delle rispettive gestioni, provvedimenti (…) che - fermo restando il
sistema retributivo di calcolo della pensione - introducono la facoltà di
optare per il sistema contributivo, a condizioni di maggior favore per gli
iscritti, ed - in coerenza con la stessa facoltà di opzione, che comporta
l'ampliamento dell'area di utilizzabilità a fini pensionistici dei contributi
legittimamente versati - stabiliscono la regola della non restituibilità dei
contributi medesimi - tacitamente abrogando la previsione in senso contrario,
affatto eccezionale, di precedente disposizione di legge (quale, nella specie,
l'art. 21 l. n. 576/80, Riforma del sistema previdenziale forense) - in quanto
ne risulta, da un lato, il rispetto dei limiti all'autonomia degli enti (quali
la previsione tassativa dei tipi di provvedimento, che gli enti sono abilitati
ad adottare, ed il principio del pro rata) - dal quale dipende la idoneità dei
loro atti di delegificazione a realizzare l'effetto perseguito (abrogazione,
appunto, o deroga di disposizioni di legge) - e non ne derivano, dall'altro,
lesioni di diritti quesiti, né di legittime aspettative o dell'affidamento
nella certezza del diritto e nella sicurezza giuridica “ .
Nella fattispecie,
la norma sotto esame era l'art. 4 del regolamento della Cassa nazionale di
previdenza e assistenza forense, nel nuovo testo risultante dalla delibera del
28 febbraio 2004, adottata dal Comitato dei delegati, ai sensi dell'art. 2,
commi 25 e 26, l. n. 335/95, ed approvata dai ministeri vigilanti.
Avv. Valter
Marchetti