Circolare Presidenza
del Consiglio dei Ministri - 14/01/2010 , n. 1
Indicazioni relative alla
pubblicazione di dati curriculari e retributivi della dirigenza e di
dati sulle assenze del personale; Anagrafe delle prestazioni; CONSOC.
Art.1
1.Pubblicazione
dei dati curriculari e retributivi della dirigenza e dei dati sulle
assenze del personale Diverse recenti disposizioni di legge prevedono
adempimenti che riguardano la comunicazione e la pubblicazione
soprattutto on line , di dati inerenti il personale e le attività
delle pubbliche amministrazioni. Tali disposizion si inseriscono nel
generale orientamento legislativo teso al miglioramento
dell’efficienza dell’apparato burocratico ( anche )
attraverso gli strumenti della trasparenza e della conoscibilità
e diffusione delle informazioni.
Tra
queste disposizioni , particolare attenzione è stata rivolta
dal Dipartimento della funzione pubblica all'art. 21, comma 1, della
legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività
nonché in materia di processo civile ", che ha previsto
l'obbligo delle amministrazioni di pubblicare sui propri siti
Internet, in attuazione dei 2 principi di trasparenza e di buona
amministrazione, i curricula vitae, i dati relativi alle retribuzioni
e i recapiti istituzionali dei dirigenti, nonché le
informazioni inerenti i tassi di assenza e di presenza % del
personale di ciascun ufficio dirigenziale.
Con
circolari n. 3 del 17 luglio 2009 e n. 5 del 12 ottobre 2009, ai cui
contenuti integralmente si rinvia (fatte salve le ulteriori
indicazioni contenute nei prosieguo della presente circolare,
relative 3 all'art. 11 del d.lgs. 150/2009), il Dipartimento della
funzione pubblica ha evidenziato le modalità 5 operative per
l'applicazione della norma, ponendo, altresì, a disposizione
delle amministrazioni e s dei dirigenti, sul proprio sito internet,
una apposita procedura per la compilazione on line dei curricula e
dei dati relativi alle retribuzioni.
Inoltre,
sempre sul sito del Dipartimento della funzione pubblica,
all'indirizzo www.funzionepubblica.it/dirigenti2009, è
costantemente aggiornato un servizio di FAQ con cui si forniscono
chiarimenti e precisazioni in relazione alle problematiche che
vengono segnalate dalle pubbliche amministrazioni coinvolte
nell'attuazione della normativa.
L'art.
21 della legge n. 69 del 2009 prevede, come sopra ricordato,
l'obbligo delle amministrazioni di pubblicare i tassi di
assenza/presenza del personale. Vale rammentare, in questa sede, che
tale disposizione si inserisce nel quadro più generale dei
provvedimenti adottati, sin dall'inizio della legislatura, per
combattere il fenomeno dell’assenteismo nella pubblica
amministrazione.
Al
riguardo, nel fare rinvio alle indicazioni giA fornite con le
circolari n. 1 e n. 7 del 2009 e n. 7 e n. 8 del 2008 in relazione
all'interpretazione ed applicazione, in particolare, dell'art. 71 del
decreto legge n. 112 del 2008 (convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 133 del 2008), si ritiene utile segnalare che con D.M. 18
dicembre 2009 (in corso di pubblicazione) è stata data
attuazione alla previsione contenuta nell'art. 55-septies, comma 5,
del d.lgs. n. 165 del 2001 (introdotto dall'art. 69 del d.lgs. n. 150
del 2009).
I1
decreto ministeriale fissa, infatti, le nuove fasce di reperibilità
per le visite mediche di controllo del lavoratore assente per
malattia che, dal momento della sua entrata in vigore, saranno
ampliate rispetto all'attuale previsione, mentre saranno
contestualmente disciplinate specifiche Art. 11 del d.lgs. 27 ottobre
2009, n. 150
L'importanza
della trasparenza e della conoscibilità dei dati relativi alle
attività delle pubbliche amministrazioni ed ai dipendenti
delle stesse è stata confermata dal legislatore anche con i
più recenti interventi normativi di riforma. deroghe in
relazione a situazioni afferenti a specifiche e gravi patologie.
L'art.
11 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni ", contiene la regolamentazione
della "trasparenza" nelle pubbliche amministrazioni, intesa
come "accessibilità totale, anche attraverso lo strumento
della pubblicazione sui siti istituzionali, delle informazioni"
relative ad ogni aspetto dell'organizzazione e dell'attività.
In
particolare, il comma 8 impone ad ogni amministrazione l'obbligo di
adibire una apposita sezione del sito internet istituzionale alla
pubblicazione dei documenti e delle informazioni relativi al
Programma per la trasparenza, alla premiali* agli incarichi conferiti
dalle amministrazioni. Le 1ett.j e g) del comma 8 prevedono la
pubblicazione dei dati curriculari e retributivi dei dirigenti.
Tale
pubblicazione si aggiunge e arricchisce di nuovi contenuti quella già
prevista dall'art. 21 della legge n. 69 del 2009.
Al
fine della corretta applicazione delle disposizioni si ritiene utile
fornire di seguito alcuni chiarimenti e precisazioni.
-Amministrazioni
destinatarie A differenza dell'art. 21 della legge n. 69 del 2009, le
cui prescrizioni sono dirette, per esplicita previsione, a tutte le
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n.
165 del 2001, il d.lgs. n. 150 del 2009 non si applica direttamente
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Infatti,
in attuazione dell'art. 2, c o m a 5, della legge n. 15 del 2009,
l'art. 74, coma 3, del decreto legislativo prevede che, con
l'adozione di uno o più dPCM, siano determinati limiti e
modalità di applicazione delle disposizioni, anche
inderogabili, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e che fino
all'entrata in vigore di ciascuno di tali provvedimenti alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri si continui ad applicare la
normativa previgente.
La
Presidenza del Consiglio dei Ministri resta, pertanto, soggetta al
solo obbligo previsto dall'art. 21, c o m a 1, della legge n. 69 del
2009, e ad essa non è applicabile il regime sanzionatorio
contenuto nel comma 9 dell'art. 11 del d.lgs. n. 150 del 2009.
A
norma del coma 1 dell'art. 11 del d.lgs. n. 150 del 2009, la
trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni ai sensi
dell'art. 117, c o m a 2, lett. m), della Costituzione; in quanto
tale deve essere garantito su tutto il territorio dello Stato.
inoltre,
l'art. 16, c o m a 1, dispone la diretta applicazione negli
ordinamenti delle Regioni e degli enti locali delle disposizioni di
cui all'art.1 l, c o m i 1 e 3. in particolare, il comma 3 impone di
garantire "la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di
gestione dellaperformance ", nel cui ambito si può
ritenere si collochino anche gli obblighi di pubblicazione di cui al
coma 8. Si deve, pertanto, ritenere che anche il comma 8 dell'art. 11
costituisca norma di immediata applicabilità per le
amministrazioni regionali e locali, pur non essendo richiamato
esplicitamente dall'art. 16.
Pubblicazione
dei dati relativi ai curricula vitae e alle retribuzioni La
disposizione dell'art. 11, comma 8,lett.j, del d.lgs. n. 150 del 2009
prevede che l'obbligo di pubblicazione dei curricula riguardi sia i
dirieenti, sia i titolari di posizioni organizzative questi ultimi
non contemplati dall’art . 21 della legge n. 69 del 2009).
Per
quanto attiene all'obbligo di pubblicazione dei dati sulle
retribuzioni, l'art. 11, coma 8, leit. g), fa riferimento ai soli
dirigenti; la norma impone, inoltre, di evidenziare specificamente le
componenti retributive variabili e quelle legate al risultato.
Le
disposizioni dell'art. 11, comma 8, lettere f e g), a differenza
dell'art. 21 della legge n. 69 del 2009, non richiamano espressamente
i segretari comunali e provinciali. Tuttavia, la ratio di entrambe le
normative, il loro collegamento sistematico e la funzione
dirigenziale ricoperta da tali funzionari nell'ambito
dell'organizzazione degli enti locali conducono a ritenere che anche
essi siano ricompresi nella previsione di cui al d.lgs. n. 150 del
2009.
Infine,
deve evidenziarsi che l'art. 11, comma 8, lett. h), del d.lgs. n. 150
del 2009 estende gli obblighi di pubblicazione dei CV e dei dati
sulle retribuzioni anche a "coloro che rivestono incorichi di
indirizzo politico amminisirativo". La pubblicazione effettuata
nell'apposita sezione del sito intemet di ciascuna amministrazione
dovrà, pertanto, essere integrata con le informazioni
concernenti tali soggetti.
-
Sanzioni
Il
d.lgs. n. 150 del 2009, art. 11, comma 9, prevede uno speciale regime
sanzionatono per il caso di "mancato assolvimento degli obblighi
dipubblicazione" di cui al c o m a 8. Tale sanzione consiste nel
"divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai
dirigenti preposti agli uffici coinvolti”, Si raccomanda
pertanto a tutte le amministrazioni, ed in particolare ai dirigenti
degli uffici del personale o dei diversi uffici ai quali, nell'ambito
di ciascun ordinamento, 6 affidata la competenza relativa agli
adempimenti di cui all'art. 21, comma 1, della legge n. 69 del 2009 e
all'art. 11, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2009, di porre la massima
cura e puntualità nell'effettuare le pubblicazioni richieste
dalle norme, al fine di evitare di incorrere nell'applicazione della
sanzione.
La
stessa cura, si ricorda, 6 richiesta a ciascun dirigente, in quanto
responsabile della compilazione e dell'aggiomamento del proprio
curriculum vitae.
Denominazione
della apposita sezione del sito istituzionale
L'art.
11, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2009 indica il nome che deve
essere assegnato alla sezione del sito internet istituzionale di
ciascuna amministrazione in cui collocare le pubblicazioni:
"Trasparenza,
valutazione e merito".
A tale
riguardo, può ritenersi superata l'indicazione relativa al
titolo "Operazione trasparenza" di cui alla circolare n.
312009.
-
Denominazione della amosita sezione del sito istituzionale L'art. 11,
comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2009 indica il nome che deve essere
assegnato alla sezione del sito internet istituzionale di ciascuna
amministrazione in cui collocare le pubblicazioni:
"Trasparenza,
valutazione e merito".
A tale
riguardo, può ritenersi superata l'indicazione relativa al
titolo "Operazione trasparenza" di cui alla circolare n.
312009.
2.
Anagrafe delle Prestazioni
L'art.
24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ha istituito, presso il
Dipartimento della funzione pubblica, l'Anagrafe delle prestazioni,
il cui obiettivo principale deve essere individuato nel contenimento
della spesa pubblica attraverso la raccolta ed il monitoraggio dei
dati sugli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni.
L'Anagrafe
delle prestazioni consiste, infatti, in un registro in cui devono
essere indicati nominativamente tutti i soggetti pubblici o privati
ai quali siano stati affidati incarichi retribuiti dalle
amministrazioni pubbliche, con le informazioni salienti sugli
incarichi stessi.
Infatti,
ai sensi dell'art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165 del
2001, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell'art. 1
dello stesso decreto legislativo sono tenute a comunicare al
Dipartimento della funzione pubblica i dati sugli incarichi conferiti
ai propri dipendenti, nonchk l'elenco dei collaboratori estremi e dei
soggetti cui siano stati affidati incarichi di consulenza, con
I'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei
compensi comsposti.
Il
comma 15 dello stesso art. 53 sancisce che il mancato adempimento da
parte delle amministrazioni pubbliche comporta 1'impossibilità
per le stesse di conferire nuovi incarichi.
In
questa sede si ritiene opportuno ricordare che l'obbligo della
comunicazione è da espletarsi via internet mediante il sito
www.anagrafevrestazioni.it, un sistema per la gestione informatizzata
di tutte le comunicazioni relative agli incarichi.
Di
fatto, l'unica modalità di trasmissione ammessa è
quella telematica introdotta dalla circolare di questo Dipartimento
n. 198 del 3 1 maggio 2001.
Le
amministrazioni tenute all'adempimento si debbono, quindi, registrare
sul sito e fornire, entro e non oltre le scadenze previste dalla
normativa, i dati richiesti per ciascun incarico da comunicare.
In
particolare:
- i
dati anagrafici del soggetto a cui si dà l'incarico;
- i
dati descrittivi dell'incarico affidato;
- i
dati relativi al compenso previsto e ai compensi erogati.
Il
Dipartimento della funzione pubblica sta mettendo a punto una nuova
applicazione web che renderà l'adempimento ancora più
agevole, con strumenti di facilitazione all'inserimento e di ricerca
dei dati. Per arrivare a tale risultato è necessario
introdurre un più dettagliato sistema di catalogazione delle
informazioni, che necessita della richiesta di ulteriori dati utili.
Per
una precisa descrizione del sistema si rimanda alle note esplicative
che saranno pubblicate nella fase di avviamento della nuova
applicazione, la quale prevede, tra le novità che verranno
introdotte, che la comunicazione alla banca dati "Anagrafe"
debba essere fatta anche in caso di dichiarazione negativa, da
rendere nell'ipotesi di mancato conferimento di incarichi a
consulenti e collaboratori esterni.
Per
quanto riguarda le istituzioni scolastiche, sarà richiesta una
nuova informazione riguardante il codice meccanografico utile per la
creazione di un'anagrafe completa delle scuole.
E'
indispensabile che ogni amministrazione, oltre a registrarsi,
comunichi tempestivamente all'anagrafe tutte le variazioni occorse in
relazione ai dati anagrafici, alla natura giuridica degli incarichi
(in caso di loro trasformazione o cessazione), ai dati di
classificazione.
Le
successive modifiche dell'art. 53 del decreto legislativo 165 del
2001, hanno aggiunto (comma 16) nuovi obblighi a carico delle
amministrazioni già tenute alla trasmissione dei dati
all'anagrafe delle prestazioni. Ci si riferisce, in particolare, alla
pubblicità degli incarichi, da effettuarsi autonomamente
rendendo accessibili al pubblico, sui propri siti internet, gli
elementi indicati dalla norma per incarichi a consulenti e
collaboratori esterni.
Il
Dipartimento della funzione pubblica ha, tra l'altro, il compito di
adottare misure di pubblicità e trasparenza degli incarichi. A
tale fine, è stata istituita sul sito internet del
Dipartimento stesso una apposita sezione denominata "Operazione
Trasparenza", all'intemo della quale sono raccolti e pubblicati
i dati relativi anche all’Anagrafe delle prestazioni.
Come
previsto dal medesimo art. 53, comma 14, il Dipartimento della
funzione pubblica provvede a trasmettere annualmente alla Corte dei
conti "l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di
effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei
collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati
incarichi di consulenza".
Infine,
il comma 16-bis dello stesso art. 53 (aggiunto dall'art. 47 del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, e sostituito dall'art. 52,
comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 150 del 2009) attribuisce al
Dipartimento della funzione pubblica la possibilità di
disporre -tramite l'Ispettorato per la funzione pubblica e d'intesa
con i Servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale
dello Stato - verifiche in merito al rispetto delle disposizioni
previste dalla normativa sull'Anagrafe delle prestazioni.
3.
CONSOC
Ai
sensi del comma 587 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296
(legge finanziaria per l'anno 2007), entro il 30 aprile di ciascun
anno le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono
tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto
magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei
consorzi di cui fanno parte e delle società a totale o
parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime.
Si
sottolinea l'importanza della comunicazione, da effettuarsi
attraverso la procedura informatizzata disponibile sul sito internet
www.consoc.it .
A
partire dal corrente anno, per garantire una maggiore completezza e
correttezza deile informazioni, i dati raccolti saranno relativi
all'elenco dei consorzi e delle società partecipate dalle
pubbliche amministrazioni inclusi dai bilanci consuntivi approvati
dalle singole amministrazioni nell'anno precedente. Per la
dichiarazione relativa all'anno 2010 dovranno quindi essere
comunicati gli elenchi dei consorzi e delle societh a totale o a
parziale partecipazione presenti nei bilanci delle amministrazioni
approvati nell'anno 2009.
Si
segnala, infine che il Dipartimento della funzione pubblica, cui è
demandato il generale compito di coordinamento delle pubbliche
amministrazioni e di monitoraggio e verifica deli'osservanza delle
disposizioni relative alla "trasparenza", provvederà
ad inviare periodicamente alla Corte dei conti l'elenco delle
amministrazioni che risulteranno inadempienti rispetto agli obblighi
di pubblicazione e di comunicazione previsti dalle normative
richiamate dalla presente circolare.