Gli strumenti di
premialità nella riforma Brunetta. Categorie e distinzioni nel
D.lgs. 27.10.2009 n. 150
E’ ben noto come uno
degli aspetti fondamentali della c.d. riforma Brunetta sia
rappresentato dagli istituti di premialità del merito e della
professionalità,funzionali alla misurazione della performance
individuale e collettiva sia del personale che delle singole
amministrazioni. In prima approssimazione possono definirsi strumenti
di premialità l’insieme di quegli istituti funzionali
all’attuazione pratica del nuovo sistema di valutazione del
merito, secondo il ciclo della performance ed evincibili in primis
dall’art. 201, descritti nel capo II del titolo III del d. lgs.
del 27 ottobre 2009, n. 150, «merito e premi», costituito
da nove articoli (dal 20 al 29). Detti strumenti, finalizzati a
premiare il merito e la professionalità sia dei dipendenti che
dei dirigenti dei comparti del pubblico impiego, possono tradursi, a
seconda della propria natura in una corresponsione del trattamento
economico accessorio nell’ammontare stabilito dalla
contrattazione; in una forma di evoluzione effettiva o reale del
rapporto di lavoro (es. progressioni giuridiche) o solo economico
(es. progressioni economiche); in una attribuzione una tantum di un
bonus di tipo economico per l’accertato contributo di
innovazione apportato alla pubblica amministrazione, o di risparmio,
o nell’accesso a percorsi di alta formazione e di
crescita professionale.
Ad una prima osservazione
si rileva però che la norma dell’art. 20, nell’elencare
ben sei strumenti finalizzati a premiare sia il merito che la
professionalità, trattati poi distintamente in singoli
articoli del decreto, non menziona il premio di efficienza descritto
invece nell’art. 27 del medesimo e che presenta, come si vedrà
successivamente, caratteristiche del tutto particolari. Ad una prima
ricostruzione dell’interpretazione del comma 1, appare evidente
che il legislatore in realtà non ha voluto operare una netta
distinzione tra «strumenti premiali del merito e della
professionalità» con la conseguenza che, ai fini di
un’attività di corretta ricostruzione ermeneutica
dei singoli istituti, occorre procedere tenendo conto del criterio di
«prevalenza dell’ elemento di merito o della
professionalità», come vedremo sempre presenti in tutti
gli istituti. Tale impostazione operata nel decreto in relazione a
tutti gli istituti di premialità, appare in realtà del
tutto coerente con l’impianto dell’intera riforma, teso a
dare un ruolo significativo e prioritario al conseguimento della
performance, quale strumento principe nella valutazione del merito,
pur tuttavia senza trascurare la professionalità, intesa come
elemento di particolare valore nel sistema di valutazione disegnato
globalmente dalla riforma.
Ciò detto, una
prima distinzione tra questi strumenti deducibile dall’art.
20, può senz’altro essere quella tra strumenti premiali
con prevalenza del merito o della professionalità. Per quanto
concerne la prima categoria possiamo ricomprendere certamente il
bonus annuale delle eccellenze (art. 21), le progressioni economiche
(art. 22), le progressioni giuridiche (art. 23), il cui presupposto
non a caso è il conseguimento di una performance di un
livello superiore alla media dei dipendenti. Ebbene, proprio in
relazione a questa prima categoria, emerge uno degli aspetti
strutturali e fondamentali della riforma, evidentemente ispirata al
principio del merito, atteso che ha operato una ridefinizione della
struttura retributiva sia per quanto concerne i dipendenti dei c.d.
livelli dei Comparti che dei dirigenti, che si caratterizza
attraverso una netta distinzione tra trattamento economico
fondamentale ed accessorio2 o posizione di risultato per quanto
concerne la dirigenza, al fine di consentire la concreta erogazione
della premialità prevista e misurata secondo il ciclo della
performance. In tal modo si è trovato il meccanismo tecnico
per consentire la stretta e continua relazione tra conseguimento
della performance e premialità, rappresentata dal
conseguimento della totalità del trattamento accessorio o di
una sua parte e da un titolo utilizzabile ai fini dell’evoluzione
del rapporto di lavoro (le progressioni economiche e giuridiche).
Come si ricava dall’analisi della disposizione, in tutti gli
istituti menzionati la norma ritiene conseguito il presupposto della
premialità non al raggiungimento di un obiettivo minimo, quale
ad esempio il collocamento nella fascia intermedia di cui all’art.
19, ma a quello più ambizioso del collocamento del dipendente
(ed anche del dirigente) nella fascia di merito alta. Possiamo invece
ascrivere alla seconda categoria, e cioè a quella degli
strumenti premiali con prevalenza della professionalità,
rispettivamente il premio annuale per l’innovazione (art. 22),
l’attribuzione di incarichi e responsabilità (art. 25) e
l’accesso a percorsi di alta formazione e di crescita
professionale (art. 26).
Un’ulteriore
distinzione tra gli strumenti di premialità del merito e della
professionalità, va operata in relazione alla provenienza
delle risorse da utilizzare: infatti mentre il bonus annuale delle
eccellenze, il premio annuale per l’innovazione, le
progressioni economiche, l’attribuzione di incarichi e
responsabilità si avvalgono di risorse derivanti dalla
contrattazione integrativa, tutti gli altri utilizzano risorse
derivanti da fonti normative di diverse. In tal senso ancora una
volta vale la pena di menzionare il premio di efficienza che utilizza
risorse derivanti dai risparmi sui costi di funzionamento dei
processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione
all’interno delle pubbliche amministrazioni (cfr. art. 27).
Infine di particolare
interesse il premio di efficienza che si presenta indubbiamente come
un tertium genus tra gli istituti di premialità del merito e
della professionalità, non essendo ricompreso nell’elencazione
tassativa (dalla lettera a alla lettera f) dell’art. 20 comma
1. Ad una attenta analisi in realtà il premio di efficienza,
pur tenendo conto dell’ulteriore criterio discretivo della
«prevalenza» suindicato, appare del tutto atipico
rispetto agli altri strumenti, rispondendo a logiche diverse che non
consentono di ricondurlo alle categorie principali cui rappresentate.
(Maurizio Danza –
Arbitro Regionale per il pubblico impiego del Lazio)
1)
Cfr. Art. 20 Dlgs n°150 del 2009 (Strumenti) 1. Gli strumenti per
premiare il merito e le professionalità sono: a) il bonus
annuale delle eccellenze, di cui all’articolo 21 ; b) il premio
annuale per l’innovazione, di cui all’articolo 22; c) le
progressioni economiche, di cui all’articolo 23; d) le
progressioni di carriera, di cui all’articolo 24; e)
l’attribuzione di incarichi e responsabilità, di cui
all’articolo 25; f) l’accesso a percorsi di alta
formazione e di crescita professionale, in ambito nazionale e
internazionale, di cui all’articolo 26. 2. Gli incentivi di cui
alle lettere a), b), c), ed e) del comma 1 sono riconosciuti a valere
sulle risorse disponibili per la contrattazione collettiva
integrativa. 2) Cfr. DANZA, La revisione
della struttura retributiva dei dipendenti pubblici quale strumento
di distribuzione del trattamento accessorio:performance individuale e
organizzativa nello schema del decreto legislativo attuativo della
riforma Brunetta, in www.laprevidenza.it del 3 giugno 2009, con
particolare riferimento alla nuova formulazione dell’art. 45 c.
3 del d. lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 ad opera dell’art. 57
del d. lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, nella parte in cui ha
adottato il termine di performance individuale ed organizzativa
a quella di produttività quale presupposto per la
distribuzione del trattamento economico accessorio.