I
termini della domanda per la pensione di privilegio
(Dott.
Antonello Podda)
Con
sentenza n.323 del 1 agosto 2008 , la Corte Costituzionale
e' intervenuta sull'annoso problema delledomande di pensione di
privilegio proposte dopo 5 anni dal collocamento a riposo, termine
prescrizionale ai sensi dell'art.169 del DPR 1092/73 (testo unico
delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e
militari dello Stato) che testualmente recita "œLa domanda
di trattamento privilegiato non e' ammessa se il dipendente abbia
lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza
chiedere l'accertamento della dipendenza delle infermita' o
delle lesioni contratte.
L'unica
deroga prevista dalla normativa era relativa ai malati del morbo di
Parkinson per i quali il termine di presentazione dell'istanza e'
decennale.
La
questione di legittimita' costituzionale era stata sollevata
nel 2007 dalla Corte dei Conti "“ Sezione
Giurisdizionale della Liguria "“ che aveva paventato la
violazione dell'art.3 e dell'art.38 della Costituzione in quanto la
norma creava una disuguaglianza tra coloro la cui malattia dovuta al
lavoro si fosse manifestata entro i 5 anni dalla cessazione e gli
altri che invece ne riscontravano gli effetti in periodo successivo,
violando in questo modo anche l'art.38 della Carta fondamentale nella
parte in cui dispone che ai lavoratori siano assicurati mezzi di vita
adeguati in caso di malattia.
In
sostanza rimanevano esclusi coloro che erano affetti da patologie
"caratterizzate da un lungo intervallo di tempo fra l'inizio
dell'esposizione e la comparsa della malattia».
Sulla
questione la Consulta si era gia' pronunciata nel 2001 e nel
2003, dichiarando la manifesta inammissibilita' dei ricorsi che
poggiavano pera'² sull'assunto che alcune malattie avevano le
stesse caratteristiche del morbo di Parkinson pur essendo trattate in
modo diverso dalla norma del DPR 1092. La Corte Costituzionale aveva
ribadito la propria incompetenza a pronunciamenti di esclusiva
competenza del Parlamento. Infatti la presunta irragionevolezza della
norma in discussione era basata sull'equiparazione di malattie "“
e in particolare del loro decorso - la cui competenza, sulla
base di sicuri dati scientifici, appartiene alla discrezionalita'
del legislatore.
In
occasione della pronuncia del 2003 (ordinanza n.246) la Consulta
aveva tuttavia aperto la porta che e' stata chiusa con la sentenza
dello scorso agosto; veniva infatti in rilievo come nel ricorso non
fosse stata censurata la scelta del legislatore di far decorrere il
termine per la domanda di pensione privilegiata dalla data di
cessazione del servizio indipendentemente dalle modalita' di
manifestazione della malattia.
Tale
ultima questione e' stata oggetto dell'ordinanza della Corte dei
Conti da cui e' scaturita la sentenza di che trattasi. a'ˆ stato
rilevato come le attuali conoscenze mediche hanno posto in luce
l'esistenza di malattie in cui, fra la causa della patologia e la
relativa manifestazione, intercorre un lungo e non preventivabile
periodo di latenza in assenza di alcuna specifica sintomatologia,
come ad esempio in quelle provocate dall'esposizione all'amianto.
In
questi casi viene pertanto in rilievo l'irragionevolezza della norma
che pretende che la domanda di pensione di privilegio venga comunque
inoltrata entro cinque anni dalla cessazione dal servizio a
prescindere dal manifestarsi dell'infermita' , creando una
palese violazione dei principi stabiliti dagli artt.3 e 38 della
Costituzione; infatti il diritto alla maggiorazione del trattamento
di quiescenza viene pregiudicato prima ancora che venga ad esistenza,
determinando un'ingiustificata disparita' di trattamento.
La
Consulta ha, per questi motivi, dichiarato "œl'illegittimita'
costituzionale dell'art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092
(Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte
in cui non prevede che, allorche' la malattia insorga dopo i cinque
anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di
decadenza per l'inoltro della domanda di accertamento della
dipendenza delle infermita' o delle lesioni contratte, ai fini
dell'ammissibilita' della domanda di trattamento privilegiato,
decorra dalla manifestazione della malattia stessa.
Con
Nota Operativa n.35 del 15 ottobre 2008, la Direzione Centrale
Pensioni dell'INPDAP ha quindi dato istruzioni ai propri uffici
affinche' accolgano le istanze di pensione di privilegio presentate
da iscritti alla Cassa Trattamenti Pensionistici ai dipendenti dello
Stato (CTPS), ancorche' sia superato il quinquennio dalla data di
cessazione dal servizio, e siano quindi avviate le pratiche per il
relativo riconoscimento.
I casi
pregressi respinti potranno essere oggetto di nuova istanza ed in
questo caso gli uffici INPDAP dovranno verificare che non sia
trascorso un periodo superiore ai 5 anni dalla manifestazione della
malattia. L'accertamento dovra' avvenire a mezzo di richiesta
al competente organismo di accertamento sanitario affinche' individui
la data di manifestazione dell'infermita' per la quale si
chiede la causa di servizio nonche' le altre condizioni prescritte
dalla normativa vigente.
La
sentenza ovviamente opera anche per le amministrazioni pubbliche che
liquidano ancora le pensioni originarie in luogo dell'INPDAP; ci sono
infatti amministrazioni pubbliche che ancora definiscono direttamente
i trattamenti pensionistici e che rimangono competenti anche per le
domande che dovessero scaturire dagli effetti della sentenza della
Corte Costituzionale, come nel caso del ricorso contro il Ministero
della Difesa per il quale la Corte dei Conti ha sollevato la
questione di legittimita' costituzionale.
16.10.2008
Dott.
Antonello Podda