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I termini della domanda per la pensione di privilegio

(Dott. Antonello Podda)

Con sentenza n.323 del 1 agosto 2008 , la Corte Costituzionale e' intervenuta sull'annoso problema delledomande di pensione di privilegio proposte dopo 5 anni dal collocamento a riposo, termine prescrizionale ai sensi dell'art.169 del DPR 1092/73 (testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) che testualmente recita "œLa domanda di trattamento privilegiato non e' ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza delle infermita'  o delle lesioni contratte.

L'unica deroga prevista dalla normativa era relativa ai malati del morbo di Parkinson per i quali il termine di presentazione dell'istanza e' decennale.

La questione di legittimita'  costituzionale era stata sollevata nel 2007  dalla Corte dei Conti "“ Sezione Giurisdizionale della Liguria "“ che aveva paventato la violazione dell'art.3 e dell'art.38 della Costituzione in quanto la norma creava una disuguaglianza tra coloro la cui malattia dovuta al lavoro si fosse manifestata entro i 5 anni dalla cessazione e gli altri che invece ne riscontravano gli effetti in periodo successivo, violando in questo modo anche l'art.38 della Carta fondamentale nella parte in cui dispone che ai lavoratori siano assicurati mezzi di vita adeguati in caso di malattia.

In sostanza rimanevano esclusi coloro che erano affetti da patologie "caratterizzate da un lungo intervallo di tempo fra l'inizio dell'esposizione e la comparsa della malattia».

Sulla questione la Consulta si era gia'  pronunciata nel 2001 e nel 2003, dichiarando la manifesta inammissibilita'  dei ricorsi che poggiavano pera'² sull'assunto che alcune malattie avevano le stesse caratteristiche del morbo di Parkinson pur essendo trattate in modo diverso dalla norma del DPR 1092. La Corte Costituzionale aveva ribadito la propria incompetenza a pronunciamenti di esclusiva competenza del Parlamento. Infatti la presunta irragionevolezza della norma in discussione era basata sull'equiparazione di malattie "“ e in particolare del loro decorso -  la cui competenza, sulla base di sicuri dati scientifici, appartiene alla discrezionalita'  del legislatore.

In occasione della pronuncia del 2003 (ordinanza n.246) la Consulta aveva tuttavia aperto la porta che e' stata chiusa con la sentenza dello scorso agosto; veniva infatti in rilievo come nel ricorso non fosse stata censurata la scelta del legislatore di far decorrere il termine per la domanda di pensione privilegiata dalla data di cessazione del servizio indipendentemente dalle modalita'  di manifestazione della malattia.

Tale ultima questione e' stata oggetto dell'ordinanza della Corte dei Conti da cui e' scaturita la sentenza di che trattasi. a'ˆ stato rilevato come le attuali conoscenze mediche hanno posto in luce l'esistenza di malattie in cui, fra la causa della patologia e la relativa manifestazione, intercorre un lungo e non preventivabile periodo di latenza in assenza di alcuna specifica sintomatologia, come ad esempio in quelle provocate dall'esposizione all'amianto.

In questi casi viene pertanto in rilievo l'irragionevolezza della norma che pretende che la domanda di pensione di privilegio venga comunque inoltrata entro cinque anni dalla cessazione dal servizio a prescindere dal manifestarsi dell'infermita' , creando una palese violazione dei principi stabiliti dagli artt.3 e 38 della Costituzione; infatti il diritto alla maggiorazione del trattamento di quiescenza viene pregiudicato prima ancora che venga ad esistenza, determinando un'ingiustificata disparita'  di trattamento.

La Consulta ha, per questi motivi, dichiarato "œl'illegittimita'  costituzionale dell'art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui non prevede che, allorche' la malattia insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l'inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermita'  o delle lesioni contratte, ai fini dell'ammissibilita'  della domanda di trattamento privilegiato, decorra dalla manifestazione della malattia stessa.

Con Nota Operativa n.35 del 15 ottobre 2008, la Direzione Centrale Pensioni dell'INPDAP ha quindi dato istruzioni ai propri uffici affinche' accolgano le istanze di pensione di privilegio presentate da iscritti alla Cassa Trattamenti Pensionistici ai dipendenti dello Stato (CTPS), ancorche' sia superato il quinquennio dalla data di cessazione dal servizio, e siano quindi avviate le pratiche per il relativo riconoscimento.

I casi pregressi respinti potranno essere oggetto di nuova istanza ed in questo caso gli uffici INPDAP dovranno verificare che non sia trascorso un periodo superiore ai 5 anni dalla manifestazione della malattia. L'accertamento dovra'  avvenire a mezzo di richiesta al competente organismo di accertamento sanitario affinche' individui la data di manifestazione dell'infermita'  per la quale si chiede la causa di servizio nonche' le altre condizioni prescritte dalla normativa vigente.

La sentenza ovviamente opera anche per le amministrazioni pubbliche che liquidano ancora le pensioni originarie in luogo dell'INPDAP; ci sono infatti amministrazioni pubbliche che ancora definiscono direttamente i trattamenti pensionistici e che rimangono competenti anche per le domande che dovessero scaturire dagli effetti della sentenza della Corte Costituzionale, come nel caso del ricorso contro il Ministero della Difesa per il quale la Corte dei Conti ha sollevato la questione di legittimita'  costituzionale.

16.10.2008

Dott. Antonello Podda

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